N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 agosto 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  l'8  agosto  2017  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia residenziale  pubblica  -  Norme  della  Regione  Liguria  -
  Requisiti del nucleo familiare per l'assegnazione degli alloggi  di
  edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) - Cittadinanza  italiana  o
  di uno Stato dell'Unione Europea  ovvero  condizione  di  stranieri
  regolarmente  residenti  da  almeno  dieci  anni  consecutivi   nel
  territorio nazionale in regola con la normativa statale in  materia
  di immigrazione. 
- Legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13  ("Modifiche  alla
  legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per  l'assegnazione  e
  la gestione del patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica  e
  modifiche  alla  legge  regionale  12  marzo  1998,  n.  9   (Nuovo
  ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia  pubblica
  e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed
  ai lavori pubblici) e alla legge regionale 3 dicembre 2007,  n.  38
  (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)"),
  art. 4, comma 1, modificativo dell'art. 5, comma 1, lett. a), della
  legge regionale 29 giugno 2004, n. 10. 
(GU n.37 del 13-9-2017 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso   cui   e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Regione Liguria in persona del Presidente pro tempore; 
    Per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.
4, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2017 n. 13, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 7 giugno  2017  n.  7,
nella parte in cui modifica l'art. 5, comma 1, lettera a) della legge
regionale 29 giugno 2004 n. 10. 
 
                                Fatto 
 
    L'art. 5, comma 1, lettera a) della  legge  regionale  ligure  29
giugno 2004, n. 10, recante «Norme per l'assegnazione e  la  gestione
del  patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica»,   nel   testo
originario prevedeva: «Art.  5  (Principi  per  l'assegnazione  degli
alloggi). - 1. I  requisiti  del  nucleo  familiare  per  partecipare
all'assegnazione  degli  alloggi  di  E.R.P.  sono  i  seguenti:   a)
cittadinanza italiana o  di  uno  Stato  dell'Unione  europea  ovvero
condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale  e  che  esercitano  una  regolare   attivita'   di   lavoro
subordinato o di lavoro autonomo;» 
    L'art. 4, comma 1 della legge regionale 6  giugno  2017,  n.  13,
impugnato con il presente ricorso, ha modificato l'art. 5,  comma  1,
lettera a) della legge regionale n. 10/2004 nei sensi seguenti: «Art.
4 (Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 10/2004). - 1.  Alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2004 e
successive modificazioni e integrazioni, le parole da:  "titolari  di
carta di  soggiorno"  a  "lavoro  autonomo",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "regolarmente residenti da almeno  dieci  anni  consecutivi
nel territorio nazionale  in  regola  con  la  normativa  statale  in
materia di immigrazione".» 
    Il testo attuale dell'art. 5, comma 1, lettera a) legge regionale
n.  10/2004  e'  quindi  il   seguente:   «Art.   5   (Principi   per
l'assegnazione degli alloggi). - 1. I requisiti del nucleo  familiare
per partecipare all'assegnazione  degli  alloggi  di  E.R.P.  sono  i
seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea
ovvero condizione di stranieri regolarmente residenti da almeno dieci
anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la  normativa
statale in materia di immigrazione;» 
    La direttiva 25/11/2003, n. 2003/109/CE relativa allo status  dei
cittadini di paesi terzi che  siano  soggiornanti  di  lungo  periodo
negli articoli 4 par. 1 e 11 dispone rispettivamente: 
    «Art. 4 (Durata del soggiorno). 1. Gli Stati membri  conferiscono
lo status di soggiornante di lungo  periodo  ai  cittadini  di  paesi
terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque
anni nel loro territorio  immediatamente  prima  della  presentazione
della pertinente domanda.». 
    «Art. 11 (Parita' di trattamento). - 1. Il soggiornante di  lungo
periodo gode dello stesso trattamento  dei  cittadini  nazionali  per
quanto riguarda: 
    a) l'esercizio di un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma,
purche'  questa  non  implichi  nemmeno   in   via   occasionale   la
partecipazione  all'esercizio  di   pubblici   poteri,   nonche'   le
condizioni  di  assunzione  e  lavoro,   ivi   comprese   quelle   di
licenziamento e di retribuzione; 
    b) l'istruzione  e  la  formazione  professionale,  compresi  gli
assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale; 
    c) il riconoscimento  di  diplomi,  certificati  e  altri  titoli
professionali secondo le procedure nazionali applicabili; 
    d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e  la  protezione
sociale ai sensi della legislazione nazionale; 
    ... 
    f) l'accesso a beni e  servizi  a  disposizione  del  pubblico  e
all'erogazione degli stessi, nonche' alla procedura per l'ottenimento
di un alloggio». 
    La direttiva e' stata recepita con decreto legislativo 8  gennaio
2007, n. 3, il  cui  art.  1  ha  sostituito  l'art.  9  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con un nuovo testo che, nei  commi
1 e 12, attualmente dispone: «Art 9 (Permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo periodo). - 1. Lo  straniero  in  possesso,  da
almeno  cinque  anni,  di  un  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno  sociale  e,  nel  caso  di  richiesta
relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i  parametri
indicati nell'art. 29, comma 3, lettera b) e di  un  alloggio  idoneo
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge  regionale  per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia  fornito
dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati  dall'Azienda
unita' sanitaria locale competente per territorio, puo'  chiedere  al
questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, per se' e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1. 
    ... 
    12.  Oltre  a  quanto  previsto  per  lo  straniero  regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo': 
    a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto  previsto
dall'art. 6, comma 6; 
    b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'  lavorativa
subordinata o  autonoma  salvo  quelle  che  la  legge  espressamente
riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per  lo  svolgimento  di
attivita' di lavoro subordinato  non  e'  richiesta  la  stipula  del
contratto di soggiorno di cui all'art. 5-bis; 
    c)  usufruire  delle  prestazioni  di  assistenza   sociale,   di
previdenza sociale, di  quelle  relative  ad  erogazioni  in  materia
sanitaria, scolastica e sociale, di  quelle  relative  all'accesso  a
beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso  l'accesso  alla
procedura per  l'ottenimento  di  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica, salvo che  sia  diversamente  disposto  e  sempre  che  sia
dimostrata  l'effettiva  residenza  dello  straniero  sul  territorio
nazionale;». 
    Il decreto legislativo n. 286/98 (testo unico delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero) prevede nell'art. 5 commi 1,  2  e  3-bis:  «Art.  5
(Permesso di soggiorno). -  1.  Possono  soggiornare  nel  territorio
dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art.  4,
che siano muniti di carta di soggiorno o  di  permesso  di  soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente testo unico
... 
    2. Il permesso di soggiorno deve  essere  richiesto,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento di attuazione, al  questore  della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto  giorni  lavorativi
dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le
attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. 
    ... 
    3-bis.  Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  lavoro   e'
rilasciato a seguito della stipula del  contratto  di  soggiorno  per
lavoro di cui all'art. 5-bis. La  durata  del  relativo  permesso  di
soggiorno per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno  e
comunque non puo' superare: 
    a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale,  la
durata complessiva di nove mesi; 
    b) in relazione ad un contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, la durata di un anno; 
    c) in relazione ad un contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, la durata di due anni». 
    E nell'art. 40,  comma  6:  «Art.  40  (Centri  di  accoglienza).
Accesso all'abitazione ... 6. Gli  stranieri  titolari  di  carta  di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti  in  possesso  di
permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano  una  regolare
attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di
accedere, in condizioni di parita' con  i  cittadini  italiani,  agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica». 
    La legge regionale in epigrafe, limitatamente all'art. 4 comma 1,
e' costituzionalmente illegittima e, giusta  delibera  del  Consiglio
dei ministri del 28  luglio  2017  prodotta  unitamente  al  presente
ricorso, viene impugnata per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione. 
    La norma regionale impugnata prevede che il  cittadino  di  paese
terzo puo' essere inserito nella graduatoria per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica se risieda regolarmente  da
almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale. 
    In precedenza, come visto, il requisito per i cittadini di  paese
terzo era l'essere questi ultimi  «stranieri  titolari  di  carta  di
soggiorno  o  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  possesso  di
permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano  una  regolare
attivita' di lavoro  subordinato  o  di  lavoro  autonomo».  Cio'  in
conformita' all'art. 40, comma 6 decreto legislativo n. 286/1998. 
    La nuova disciplina regionale contrasta con gli articoli 4  e  11
della direttiva 2003/109. 
    Come pure si e' esposto nella  premessa  normativa  del  presente
ricorso, la direttiva riconosce lo status di  soggiornante  di  lungo
periodo ai cittadini di paesi terzi che risiedano regolarmente in uno
Stato membro da almeno cinque anni (art. 4). La direttiva prevede poi
che i soggiornanti di lungo periodo  siano  equiparati  ai  cittadini
dello Stato membro in cui  si  trovano  ai  fini,  tra  l'altro,  del
godimento dei servizi e prestazioni sociali (art. 11),  tra  i  quali
indubbiamente  rientra  l'assegnazione   di   alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica, come testualmente conferma la lettera f) della
disposizione della direttiva, con il riferirsi alla «procedura per  l
'ottenimento di un alloggio». 
    La direttiva e' stata recepita  con  il  decreto  legislativo  n.
3/2007, il quale ha modificato l'art. 9 del testo unico  delle  norme
sull'immigrazione  in  senso  conforme  a   quello   indicato   dalla
direttiva. Anche nell'ordinamento italiano, quindi, il  cittadino  di
paese terzo che sulla base di un permesso di soggiorno  in  corso  di
validita' risieda nello Stato per almeno cinque  anni  acquisisce  lo
status di soggiornante di lungo periodo (che gli  viene  riconosciuto
dal questore mediante  il  rilascio  di  uno  specifico  permesso  di
soggiorno), ed acquisisce il diritto all'assegnazione  degli  alloggi
di edilizia residenziale pubblica in  condizioni  di  parita'  con  i
cittadini. 
    Si e' anche visto che il permesso di  soggiorno  ordinario  viene
rilasciato, se  richiesto  dallo  straniero  e  se  ne  concorrano  i
presupposti, entro otto giorni dall'ingresso regolare nello Stato,  e
non puo' superare i due armi di  durata,  neppure  se  rilasciato  in
vista della prestazione di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
    Secondo il sistema normativo  interno  integrato  con  quello  di
derivazione dell'Unione, quindi, lo status di soggiornante  di  lungo
periodo,  con  la  connessa  equiparazione  ai  cittadini   ai   fini
dell'assegnazione degli alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica,
puo' essere acquisito dal cittadino di paese terzo a partire, a  piu'
tardi, da cinque anni e otto giorni dal suo ingresso  regolare  nello
Stato. 
    Conseguentemente, la disposizione impugnata,  in  quanto  prevede
che il periodo  di  residenza  regolare  nello  Stato  trascorso  dal
cittadino di paese terzo per poter concorrere all'assegnazione  degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia pari  almeno  a  dieci
anni, si pone in contrasto con la  disciplina  di  fonte  dell'Unione
sopra  illustrata.  La  disposizione  impugnata,  infatti,  fino   al
compimento del decimo anno di residenza regolare in Italia, impedisce
al soggiornante di lungo periodo, che puo' divenire tale in  base  ad
un periodo di residenza regolare in Italia piu' breve di  dieci  anni
(al massimo, si e' visto, cinque armi e otto giorni),  di  concorrere
all'assegnazione degli alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica.
Cosi' viene vanificato il principio posto dalla direttiva 2003/109, e
dal  decreto  legislativo  n.  3/2007,   di   equiparazione   tra   i
soggiornanti di lungo periodo e i cittadini ai fini, tra  gli  altri,
dell'assegnazione degli alloggi in questione. 
    In relazione all'assegnazione di tali alloggi, i soggiornanti  di
lungo periodo nella regione  Liguria,  infatti,  non  dispongono  del
medesimo diritto dei cittadini,  in  quanto  a  questo  fine  debbono
cumulare un ulteriore, cospicuo,  periodo  di  residenza  rispetto  a
quello necessario ad attribuire loro la qualifica di soggiornante  di
lungo periodo e con  cio',  alla  stregua  della  direttiva  e  della
normativa statale di  recepimento,  ad  ottenere  l'equiparazione  ai
cittadini ai fini delle prestazioni sociali. 
    Ne discende l'illegittimita' costituzionale della disposizione in
epigrafe per contrasto con l'art. 117, primo comma Cost., nella parte
in cui questo  obbliga  il  legislatore  regionale  a  legiferare  in
conformita', tra l'altro, al  diritto  dell'Unione  europea.  Non  e'
infatti   possibile   nessuna   interpretazione   adeguatrice   della
disposizione   impugnata,   che   indiscutibilmente   richiede,   per
l'equiparazione ai cittadini ai fini dell'assegnazione degli  alloggi
di edilizia residenziale pubblica, una residenza regolare  in  Italia
di almeno dieci anni, a  fronte  del  minore  periodo  richiesto  per
ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. 
    In proposito, codesta Corte costituzionale ha gia'  rilevato  che
«e' agevole ravvisare la  portata  irragionevolmente  discriminatoria
della norma regionale impugnata anche con riguardo  ai  cittadini  di
Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. L'art. 11  della
direttiva 2003/109/CE stabilisce, alla lettera f)  del  paragrafo  1,
che il soggiornante di lungo periodo gode  dello  stesso  trattamento
dei cittadini nazionali per  quanto  riguarda  «l'accesso  a  beni  e
servizi a disposizione del pubblico e  all'erogazione  degli  stessi,
nonche' alla procedura per l'ottenimento di un alloggio». 
    Tale previsione, che e' stata recepita  dall'art.  9,  comma  12,
lettera c), del decreto  legislativo  n.  286  del  1998  (nel  testo
modificato dal decreto legislativo 8  gennaio  2007,  n.  3,  recante
«Attuazione della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di  lungo  periodo»),  mira  ad
impedire  qualsiasi  forma  dissimulata   di   discriminazione   che,
applicando criteri di distinzione diversi dalla cittadinanza, conduca
di fatto allo stesso risultato, a meno  che  non  sia  obiettivamente
giustificata e proporzionata al suo scopo. 
    La previsione di una certa anzianita' di soggiorno o di residenza
sul  territorio  ai  fini  dell'accesso  agli  alloggi  di   edilizia
residenziale pubblica, che si aggiunge al  requisito  prescritto  per
ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo,  costituito  dal
possesso  del  permesso  di  soggiorno  da  almeno  cinque  anni  nel
territorio dello Stato, ove  tale  soggiorno  non  sia  avvenuto  nel
territorio  della   Regione,   potrebbe   trovare   una   ragionevole
giustificazione nella finalita' di evitare che  detti  alloggi  siano
assegnati a persone che, non avendo ancora un legame sufficientemente
stabile con  il  territorio,  possano  poi  rinunciare  ad  abitarvi,
rendendoli inutilizzabili per altri  che  ne  avrebbero  diritto,  in
contrasto   con   la   funzione   socio-assistenziale   dell'edilizia
residenziale pubblica. Tuttavia,  l'estensione  di  tale  periodo  di
residenza fino ad una durata molto prolungata, come  quella  pari  ad
otto anni  prescritta  dalla  norma  impugnata,  risulta  palesemente
sproporzionata allo scopo  ed  incoerente  con  le  finalita'  stesse
dell'edilizia  residenziale  pubblica,  in  quanto  puo'  finire  con
l'impedire l'accesso a tale servizio proprio a coloro che si  trovino
in condizioni di maggiore difficolta' e disagio abitativo ...» (sent.
n. 168/2014). 
    E' quindi consentito alle regioni prevedere una residenza  minima
nel  territorio  regionale  atta   a   certificare   un   sufficiente
radicamento dell'interessato con tale territorio; ma tale  requisito,
oltre a non dover essere irragionevolmente prolungato (come gli  otto
anni previsti  dalla  legge  valdostana  annullata  con  la  sentenza
citata),  non  deve  vanificare  la  regola  che  con  il  titolo  di
soggiornante di lungo periodo, derivante dalla residenza  per  cinque
anni nello Stato, il cittadino di paese  terzo  acquisisce,  ai  fini
dell'accesso all'abitazione,  una  posizione  analoga  a  quella  del
cittadino;  sicche'  prevedere  requisiti  di   residenza   ulteriori
costituisce una «forma dissimulata di discriminazione che, applicando
criteri di distinzione diversi dalla cittadinanza, conduca  di  fatto
allo stesso risultato, a meno che non sia obiettivamente giustificata
e proporzionata al suo scopo.». 
    Giustificazione  e  proporzione  che  nel  caso  in  esame   sono
palesemente insussistenti,  visto  che  la  legge  regionale  ligure,
diversamente dalla legge valdostana, neppure prevede che la residenza
decennale richiesta sia stata trascorsa nel territorio della  regione
Liguria, e fa incongruamente riferimento alla  residenza  nell'intero
territorio nazionale; laddove la stessa legge regionale,  per  quanto
riguarda la prova del  «radicamento»  con  il  territorio  regionale,
fissa correttamente un requisito di residenza non superiore a  cinque
anni. La lettera b) dell'art. 5  legge  regionale  n.  10/2004,  come
modificata dalla stessa legge regionale n. 13/2017, prevede infatti a
questo fine la «b) residenza o attivita' lavorativa da almeno  cinque
anni nel bacino di utenza a cui appartiene il  comune  che  emana  il
bando tenendo conto della decorrenza  della  stessa  nell'ambito  del
territorio regionale». 
    La norma impugnata e',  quindi,  discriminatoria  in  quanto,  in
definitiva, introduce un requisito  aggiuntivo  non  necessario  allo
scopo di garantire  un  idoneo  collegamento  o  radicamento  tra  il
richiedente e  il  territorio  regionale;  e  con  cio'  si  pone  in
contrasto con i richiamati principi derivanti dal diritto dell'Unione
europea. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Tutto cio' premesso,  il  Presidente  del  Consiglio  come  sopra
rappresentato e difeso ricorre a codesta ecc.ma Corte  costituzionale
affinche' voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art.
4, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2017 n. 13, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 7 giugno  2017  n.  7,
nella parte in cui modifica l'art. 5, comma 1, lettera a) della legge
regionale 29 giugno 2004 n. 10. 
    Si produce in estratto conforme la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 28 luglio 2017. 
    Si producono altresi' i seguenti documenti: 
        1) legge regionale impugnata. 
          Roma, 3 agosto 2017 
 
                  p. L'Avvocato dello Stato: Aiello