DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2017 

Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza   in   conseguenza   degli
eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei  giorni  9  e  10
settembre 2017 nel territorio dei Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano
Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno. (17A06409) 
(GU n.221 del 21-9-2017)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                nella riunione del 15 settembre 2017 
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Considerato che nei giorni 9 e 10 settembre 2017 il territorio  dei
Comuni di Livorno, di Rosignano  Marittimo  e  di  Collesalvetti,  in
Provincia di Livorno, e' stato interessato da eventi meteorologici di
elevata intensita' che hanno  determinato  una  grave  situazione  di
pericolo per l'incolumita' delle persone, provocando  la  perdita  di
otto vite umane, l'isolamento di alcune localita' e l'evacuazione  di
numerose famiglie dalle loro abitazioni; 
  Considerato, altresi', che i  summenzionati  eventi  hanno  causato
esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti  allagamenti  di  centri
abitati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad  edifici
pubblici e privati, alle opere di difesa  idraulica,  alla  rete  dei
servizi essenziali, nonche' gravi danni alle attivita' produttive; 
  Considerato, che  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 5, comma 5-quinquies, della  richiamata  legge  24  febbraio
1992, n. 225, iscritto nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Vista la nota del Presidente della Regione Toscana del 13 settembre
2017; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  14
settembre 2017, prot. n. CG/58349; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile nei giorni  11  e  12  settembre
2017; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli
eventi meteorologici in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992,
n. 225, e successive modificazioni, per la dichiarazione dello  stato
di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992,  n.  225,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'
dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla  data  del  presente
provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e  10  settembre  2017
nel territorio dei Comuni di Livorno, di  Rosignano  Marittimo  e  di
Collesalvetti, in Provincia di Livorno. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere  a),
b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  si  provvede  con
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
acquisita l'intesa  della  regione  interessata,  in  deroga  a  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al  comma
4. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione  Toscana
provvede, in via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti
all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale. 
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si
provvede nel limite di euro 15.570.000,00 a valere sul Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge
24 febbraio 1992, n. 225. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 settembre 2017 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               Gentiloni Silveri