DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2017 

Estensione  degli  effetti  della  dichiarazione   dello   stato   di
emergenza, adottata con delibera del 22 giugno  2017,  al  territorio
delle Province di Bologna, di Ferrara, di Forli-Cesena, di Modena, di
Ravenna, di Reggio-Emilia e di Rimini, in  relazione  alla  crisi  di
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile. (17A06410) 
(GU n.221 del 21-9-2017)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                nella riunione del 15 settembre 2017 
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  22  giugno  2017,
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
alla crisi di  approvvigionamento  idrico  ad  uso  idropotabile  nel
territorio delle Province di Parma e di Piacenza, ai sensi e per  gli
effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24  febbraio  1992,
n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, ed e' stata stanziata
la somma di euro 8.650.000,00 a valere sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di  cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225,  per  l'attuazione  dei  primi  interventi  da
effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle  more  della
ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni; 
  Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e'  stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione
richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 21 luglio 2017, n. 468,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   finalizzati   a   contrastare   la   crisi   di
approvvigionamento idropotabile  nel  territorio  delle  Province  di
Parma e di Piacenza»; 
  Considerato che, in conseguenza del perdurare delle  condizioni  di
scarsita' delle precipitazioni e delle temperature elevate  oltre  la
media stagionale, il restante territorio della Regione Emilia-Romagna
e' stato severamente  interessato  da  una  rilevante  riduzione  dei
deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche, provocando
una situazione di grave emergenza idrica, con conseguenze sulle reti,
in particolare quelle finalizzate al consumo idropotabile; 
  Tenuto  conto  che  detta  criticita'  idrica  ha  reso  necessaria
l'attuazione di misure urgenti da parte degli enti locali allo  scopo
di scongiurare gravi ripercussioni sulla vita  sociale,  economica  e
produttiva, nonche' un grave pregiudizio per la  sanita'  e  l'igiene
pubblica; 
  Vista la nota del 18  agosto  2017  con  cui  il  Presidente  della
Regione Emilia-Romagna ha chiesto di estendere a tutto il  territorio
regionale  lo  stato  di  emergenza,  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri nella seduta del 22 giugno 2017; 
  Considerato, che  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 5, comma 5-quinquies, della  richiamata  legge  24  febbraio
1992, n. 225, iscritto nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  12
settembre 2017, prot. n. CG/57817; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a  porre
in  essere  ogni  azione  di  carattere   urgente   e   straordinario
finalizzata al superamento della situazione di emergenza connessa con
la descritta grave crisi nell'approvvigionamento idrico; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992,
n. 225, e successive modificazioni, per la dichiarazione dello  stato
di  emergenza,  potendosi,  pertanto,  procedere  all'estensione   al
territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Forli-Cesena, di
Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini  in  relazione  alla
crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche  ed  integrazioni,  gli  effetti
dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del  Consiglio  dei
ministri del 22 giugno 2017, sono estesi al territorio delle Province
di Bologna, di Ferrara, di Forli-Cesena, di Modena,  di  Ravenna,  di
Reggio  Emilia   e   di   Rimini   in   relazione   alla   crisi   di
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile. 
  2. Per  la  realizzazione  degli  interventi  da  effettuare  nella
vigenza dello stato di emergenza,  il  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  del
21 luglio 2017, n.  468,  assicura  il  necessario  raccordo  con  il
dispositivo gia' in essere per fronteggiare gli eventi  di  cui  alla
sopra citata delibera. 
  3.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
ricognizione in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni,
si provvede nel limite di euro 4.800.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della  legge
24  febbraio  1992,   n.   225,   ad   integrazione   delle   risorse
precedentemente stanziate dalla delibera del Consiglio  dei  ministri
citata in premessa. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 settembre 2017 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                Gentiloni Silveri