N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 agosto 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24 agosto 2017 (della Regione Veneto). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Opere pubbliche  -  Fondo  per  la
  progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio  sismico
  - Assegnazione ai Comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 di
  contributi soggetti a rendicontazione a copertura  delle  spese  di
  progettazione definitiva ed esecutiva  relativa  ad  interventi  di
  opere pubbliche,  con  prioritario  riferimento  ad  interventi  di
  miglioramento e di adeguamento antisismico. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Enti  locali  -  Trasferimenti
  regionali a Province e Citta' metropolitane per funzioni  conferite
  - Riconoscimento di una quota del 20 per cento del fondo  nazionale
  per il concorso dello Stato agli oneri per  il  trasporto  pubblico
  locale, a condizione dell'avvenuta erogazione certificata da  parte
  della Regione entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  a  ciascuna
  Provincia e Citta' metropolitana del  rispettivo  territorio  delle
  risorse  per  l'esercizio  delle  funzioni  ad  esse  conferite   -
  Formalizzazione della certificazione tramite intesa  in  Conferenza
  unificata  -  Deliberazione  del   Consiglio   dei   ministri   del
  riconoscimento della quota del 20 per cento del fondo suddetto,  in
  caso di mancata intesa. 
- Decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in
  materia finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
  ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
  per lo sviluppo), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
  giugno 2017, n. 96, artt. 39 e 41-bis. 
(GU n.39 del 27-9-2017 )
    Ricorso proposto dalla Regione Veneto (c.f. 80007580279  -  P.IVA
02392630279), in persona del presidente della giunta regionale  dott.
Luca Zaia  (c.f.  ZAILCU68C27C957O),  autorizzato  con  deliberazione
della giunta regionale del Veneto n. 1286 del 16  agosto  2017  (doc.
1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente  atto,
tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (c.f.
ZNNZEI57L07B563K)  coordinatore  dell'Avvocatura  regionale  e  Luigi
Manzi (c.f. MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio  eletto
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5 (per
eventuali   comunicazioni:   fax   06/3211370,   posta    elettronica
certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org); 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  presso
la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 39 e 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 24 aprile 2017, n. 95,  S.O.,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21  giugno  2017,  n.  96,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, S.O.  per
violazione degli articoli 3, 97, 114, 117, commi III e IV, 118 e 119,
oltreche' del principio di leale collaborazione di cui  all'art.  120
Cost. 
 
                               Motivi 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis  del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 per violazione degli articoli 117, commi III  e
IV,  118  e  119,  comma  V,  oltreche'  del   principio   di   leale
collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    a) L'art. 41-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017,  rubricato,
«Fondo per la progettazione definitiva  ed  esecutiva  nelle  zone  a
rischio  sismico»,  dispone  che:  «l  .  Al  fine  di  favorire  gli
investimenti, per il triennio 2017-2019, sono  assegnati  ai  comuni,
compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al  comma
2, nelle zone  a  rischio  sismico  1  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  2006,
contributi soggetti a rendicontazione  a  copertura  delle  spese  di
progettazione definitiva ed  esecutiva,  relativa  ad  interventi  di
opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017,  di
15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno
2019. 
    2. I comuni comunicano le richieste di  contributo  al  Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno
2017 e del 15  giugno  per  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019.  La
richiesta deve contenere  le  informazioni  riferite  alla  tipologia
dell'opera e al codice unico di progetto (CUP). 
    3. L'ammontare del contributo  attribuito  a  ciascun  comune  e'
determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il  30  settembre
per ciascuno degli anni  2018  e  2019,  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
    a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti; 
    b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione  inferiore
a 3.000 abitanti; 
    c) progettazione  per  investimenti  riferiti  ad  interventi  di
miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici  a
seguito di verifica di vulnerabilita'; 
    d)  progettazione  esecutiva   per   investimenti   riferiti   ad
interventi  di  miglioramento  e  di  adeguamento  antisismico  degli
immobili pubblici; 
    e)  progettazione  definitiva  per   investimenti   riferiti   ad
interventi, di  miglioramento  e  di  adeguamento  antisismico  degli
immobili pubblici. 
    4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 3, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e effettuata  a
favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del  fondo  di
cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al  risultato
di amministrazione  risultante  dal  rendiconto  della  gestione  del
medesimo esercizio. 
    5. Le  informazioni  sul  fondo  di  cassa  e  sul  risultato  di
amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato
di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai
sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno  2011,
n. 118, alla banca dati delle  amministrazioni  pubbliche.  Non  sono
considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla
data di presentazione della  richiesta  medesima,  non  hanno  ancora
trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto  della  gestione
approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i  termini  ai
sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo
certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 
    6. Il comune beneficiario del contributo di cui  al  comma  1  e'
tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalita' di cui al
comma 8, entro tre mesi  decorrenti  dalla  data  di  emanazione  del
decreto di cui al comma  3.  In  caso  contrario,  il  contributo  e'
recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui  ai
commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
    7. Il monitoraggio delle attivita' di  progettazione  di  cui  al
presente articolo e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso
il sistema di monitoraggio delle opere  pubbliche  della  banca  dati
delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  classificato  come   «Sviluppo   capacita'
progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione  ai  sensi
del comma 6 del presente articolo e' verificato tramite  il  predetto
sistema attraverso  le  informazioni  correlate  al  relativo  codice
identificativo di gara (CIG). 
    8. Al fine di sostenere le attivita' di  progettazione  da  parte
dei  comuni  di  cui  al  comma  1,  gli  stessi  possono  avvalersi,
nell'ambito di una specifica convenzione,  con  oneri  a  carico  del
contributo concesso ai sensi  del  presente  articolo,  del  supporto
della societa' Invitalia  Spa  o  della  societa'  Cassa  depositi  e
prestiti Spa o di societa' da essa controllate. 
    9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  effettua  un  controllo  a
campione sulle attivita' di progettazione oggetto del  contributo  di
cui al comma 1. 
    10. Gli interventi la cui  progettazione  risulta  finanziata  ai
sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini
di eventuali finanziamenti statali  nell'ambito  delle  risorse  allo
scopo finalizzate. 
    11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5  milioni
di curo per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a  20
milioni di curo per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente
riduzione, per i medesimi  anni,  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'art.  41,  comma  2,  per  l'accelerazione  delle  attivita'   di
ricostruzione a seguito di eventi sismici.». 
    b) La disposizione in parola istituisce un  fondo  a  favore  dei
comuni situati in zone a rischio sismico 1, a copertura  delle  spese
di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi  di'
opere  pubbliche,  con  prioritario  riferimento  a   interventi   di
miglioramento e di adeguamento antisismico. 
    Il riferimento  a  opere  e  immobili  pubblici  contenuto  nella
disposizione  di  legge  impugnata,   in   uno   con   la   peculiare
localizzazione dei comuni interessati e con la  preminente  finalita'
di miglioramento e adeguamento sismico, fanno ritenere  che  l'ambito
materiale cui afferisce l'art. 41-bis  del  decreto-legge  24  aprile
2017 sia sussumibile nella materia «governo  del  territorio»  e,  al
contempo, nella distinta materia «protezione civile», per  i  profili
concernenti la tutela dell'incolumita' pubblica. 
    A tale riguardo, come recentemente  rilevato  da  codesta  ecc.ma
Corte, entrambe le materie sono ricomprese nell'ambito della potesta'
legislativa concorrente e spetta  dunque  allo  Stato  unicamente  di
fissarne i principi fondamentali. (decisione n. 272/2016) 
    c)  Circoscritto,  in  via  prodromica,  l'ambito  materiale  cui
afferisce la disposizione sospettata di illegittimita' costituzionale
ed escluso  che  si  sia  nell'ambito  della  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato, si puo' passare ad esaminare la giurisprudenza
costituzionale in materia di fondi statali incidenti  in  materie  di
competenza regionale, nel cui novero e' ricompreso il Fondo istituito
dall'art. 41-bis. 
    A tale riguardo e' stato affermato che: «Non possono trovare oggi
spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni,
vincolati nella destinazione, per  normali  attivita'  e  compiti  di
competenza di questi ultimi,  fuori  dall'ambito  dell'attuazione  di
discipline dettate dalla  legge  statale  nelle  materie  di  propria
competenza, o della disciplina degli speciali  interventi  finanziari
in favore di determinati comuni, ai sensi del nuovo art. 119,  quinto
comma. Soprattutto non sono ammissibili siffatte forme di  intervento
nell'ambito di materie e funzioni la  cui  disciplina  spetta  invece
alla legge regionale, pur eventualmente  nel  rispetto  (quanto  alle
competenze concorrenti) dei principi fondamentali della  legge  dello
Stato. Gli interventi speciali previsti dall'art. 119, quinto  comma,
a  loro  volta,  non  solo  debbono  essere  aggiuntivi  rispetto  al
finanziamento integrale  (art.  119,  quarto  comma)  delle  funzioni
spettanti ai comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalita'  di
perequazione e di garanzia enunciate nella  norma  costituzionale,  o
comunque a scopi diversi dal normale  esercizio  delle  funzioni,  ma
debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni
(o province, citta' metropolitane, regioni). L'esigenza di rispettare
il riparto costituzionale delle competenze legislative  fra  Stato  e
regioni comporta altresi' che, quando tali  finanziamenti  riguardino
ambiti  di  competenza  delle  regioni,  queste  siano  chiamate   ad
esercitare  compiti  di  programmazione  e  di  riparto   dei   fondi
all'interno del proprio territorio. 
    Ove non fossero osservati tali limiti e  criteri,  il  ricorso  a
finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto
ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio  delle  funzioni
degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e  di  indirizzi
governati centralmente a quelli legittimamente decisi  dalle  regioni
negli ambiti materiali di propria competenza.» (sentenza n.  16/2004;
v., anche, da ultimo, decisione n. 189/2015). 
    d) Nel caso di specie il Fondo per la progettazione definitiva ed
esecutiva nelle zone a rischio sismico di cui all'art. 41-bis risulta
privo dei presupposti giustificati richiesti da codesta ecc.ma  Corte
a suffragio della  legittimita'  costituzionale  di  disposizioni  di
legge di siffatta natura. 
    In  primo  luogo  la  finalita'  dello  stesso  e'  espressamente
individuata nel fine di favorire gli investimenti, il che  testimonia
e comprova che i' contributi in parola sono del tutto  estranei  alle
finalita' di perequazione e di garanzia richieste  dall'art.  119,  V
comma,  Cost.,  finalita'  che  esigono  l'esistenza  del  «fine   di
correggere o attenuare squilibri e garantire un livello  uniforme  di
servizi alla persona». (decisione n. 176/2012). 
    e)   In   seconda   istanza,   tali   contributi   sono   diretti
esclusivamente   a   finanziare   un   segmento   della   complessiva
realizzazione  di  interventi  e  opere  pubbliche  gia'  programmati
nell'esercizio delle ordinarie competenze degli enti locali. Ossia si
ricade nell'ambito delle normali attivita' e compiti di competenza di
questi ultimi, il che esclude la legittimita' della  disposizione  di
legge. Peraltro, anche ove si ritenesse di trovarsi  in  presenza  di
«interventi speciali», estranei all'ordinario agere comunale, in ogni
caso  la   disposizione   in   parola   non   supera   il   test   di
costituzionalita', elidendo alla radice la  competenza  regionale  in
ordine all'esercizio dei «compiti di programmazione e di riparto  dei
fondi all'interno del proprio territorio» e in tal modo  introducendo
uno  strumento  indiretto  ma  pervasivo  di  ingerenza  dello  Stato
nell'esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione
di  politiche  e  di  indirizzi  governati  centralmente   a   quelli
legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria
competenza. 
    Non e' infatti  prevista  nella  disposizione  di  legge  statale
alcuna  forma  di  intervento,  ne'  istruttorio  ne'  decisorio  ne'
programmatorio, da parte  delle  regioni  e  da  parte  degli  stessi
comuni, rispetto ai quali la prevista contribuzione diviene una sorta
di elargizione,  che  svilisce  e  lede  l'autonomia  e  la  dignita'
politica, prima ancora che legislativa, amministrativa e  finanziaria
delle regioni. 
    Risultano, dunque, violati non solo l'art. 119, comma  V,  Cost.,
ma pur anche gli articoli 117, commi III e IV, e 118 Cost., ponendosi
le concrete modalita' di funzionamento del Fondo in parola e  la  sua
teleologia in  aperto  contrasto  con  l'autonomia  amministrativa  e
legislativa delle regioni in materia di governo del territorio  e  di
protezione civile. 
    f) La mancata previsione di ogni apporto partecipativo  da  parte
delle regioni determina peraltro una grave e  deleteria  lesione  del
principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.,  in  tal
modo accrescendo il grado di illegittimita' costituzionale  dell'art.
41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che pare possa essere
ricondotto a legittimita' unicamente prevedendo l'intervento  diretto
delle regioni in sede di determinazione dei criteri  di  ripartizione
del Fondo sui rispettivi territori e di distribuzione delle  relative
risorse. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 39  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50 per violazione degli articoli  3,  97,  114,  117,
commi III e IV, 118 e 119 Cost., oltreche'  del  principio  di  leale
collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    a) L'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  rubricato
«Trasferimenti  regionali  a  province  e  citta'  metropolitane  per
funzioni conferite» dispone che: «l. Ai fini del coordinamento  della
finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20  per
cento del fondo di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' riconosciuta  a  condizione  che  la  regione
entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in  conformita'
alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra  Stato  e
regioni in sede  di  Conferenza  unificata  dell'11  settembre  2014,
l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e citta' metropolitana del
rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad
esse conferite. La predetta  certificazione  e  formalizzata  tramite
Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10  luglio  di
ciascun anno. 
    2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in  favore  della
regione interessata del 20 per  cento  del  fondo  per  il  trasporto
pubblico locale di cui al comma 1 e'  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.». 
    b) Tale disposizione prevede una sorta  di  astreinte,  la  quale
presenta molteplici profili di irragionevolezza. 
    In primo luogo essa fa conseguire a  un  fatto  di  inadempimento
relativo al finanziamento delle funzioni provinciali, (rispetto a cui
peraltro non viene dato alcun rilievo ai profili di colpevolezza) una
sanzione pecuniaria sotto forma di decurtazione di  quota  parte  del
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello  Stato  agli  oneri
del trasporto pubblico locale. Ossia  la  disposizione  di  legge  in
parola  mette  in  correlazione  due  «poste»  funzionali  del  tutto
incommensurabili,   senza   compiere   la   necessaria    opera    di
contemperamento tra gli interessi  sottesi  alle  diverse  situazioni
coinvolte. Il trasporto, pubblico  locale  rappresenta,  infatti,  un
servizio pubblico fondamentale, in quanto afferente al  godimento  di
diritti tutelati dalla Costituzione, il quale dunque non puo'  essere
compresso o menomato in ragione di  un  fatto  di  inadempimento  del
tutto  estraneo  allo  stesso,  quale  e'  nel  caso  di  specie   il
finanziamento delle funzioni non fondamentali delle province. 
    Non si nega che  anche  tali  funzioni  abbiano  un  rilievo  non
secondario nel quadro di  soddisfacimento  degli  interessi  pubblici
affidati alle  cure  degli  enti  locali,  ma  a  garanzia  del  loro
finanziamento  devono  essere  posti   dei   meccanismi   idonei   ad
assicurarne il sovvenzionamento senza pregiudizio  diretto  di  altri
interessi pubblici di primaria importanza. 
    La distrazione o, rectius,  sottrazione  di  risorse  statali  ad
altre funzioni fondamentali rappresenta percio' un sistema coercitivo
insoddisfacente e incongruo  che,  peraltro,  opera  in  danno  degli
interessi della collettivita', i quali possono risultare  doppiamente
compromessi da una disposizione sanzionatoria come quella impugnata. 
    c) A tali considerazioni  si  ricollega  il  secondo  profilo  di
irragionevolezza della  disposizione  in  parola,  consistente  nella
assenza   di   proporzionalita',   atta   a   ingenerare    deleterie
ripercussioni in ordine allo  svolgimento  di  un  servizio  pubblico
fondamentale. Ove, infatti, operasse  la  prevista  decurtazione  del
20%,  preso  come  valore  di  riferimento  l'ammontare   complessivo
assegnato alla Regione del Veneto nel 2017 a valere  sul  Fondo  TPL,
pari a 395.993.123,16 euro, si avrebbe una riduzione di 79.198.624,63
euro, idonea a  comportare,  in  termini  di  servizi  ai  cittadini,
l'impossibilita'  di  svolgere  un  intero   trimestre   di   servizi
ferroviari e due mesi tra servizi automobilistici  e  di  navigazione
lagunare. 
    Attesa, peraltro, la necessita' di garantire comunque i contratti
con i gestori dei servizi ferroviari, l'intera riduzione  andrebbe  a
gravare  di  necessita'  sulle  sole  risorse  spettanti  ai  servizi
automobilistici e di navigazione  lagunare,  il  che  si  tradurrebbe
nell'impossibilita' di finanziarie quattro mesi di servizi  a  favore
dei cittadini. 
    Appare,  ictu  oculi,  la  mancanza  di  proporzionalita'   della
«sanzione»,  che  produce  rilevantissimi  effetti   in   danno   dei
cittadini, negando ad essi la possibilita' di usufruire del  regolare
svolgimento di un servizio pubblico essenziale. 
    Conferma  di  cio'  si  rinviene  nell'art.   27   del   medesimo
decreto-legge,  il  quale  nel  ristrutturare  il  Fondo  in  parola,
espressamente prevede che: «in ogni caso, al fine  di  garantire  una
ragionevole  certezza  delle  risorse  finanziarie  disponibili,   il
riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d)  non  puo'
determinare per ciascuna regione una  riduzione  annua  maggiore  del
cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente;
ove l'importo complessivo del  Fondo  nell'anno  di  riferimento  sia
inferiore a quello dell'anno precedente, tale limite e' rideterminato
in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo, Nel  primo
quinquennio di applicazione  il  riparto  non  puo'  determinare  per
ciascuna regione, una riduzione  annua  maggiore  del  10  per  cento
rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo  complessivo
del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello  del  2015,
tale limite e' rideterminato in misura proporzionale  alla  riduzione
del Fondo medesimo.». 
    d) La previsione, dunque, di una possibile decurtazione  del  20%
della quota parte di fondo, pari al doppio  della  riduzione  massima
consentita dalla legge statale, impedisce di garantire la ragionevole
certezza delle risorse finanziarie disponibili e in tal modo si  pone
in contraddizione con la Costituzione della  Repubblica  italiana.  A
tale riguardo,  in  una  recente  decisione,  afferente  a  un  altro
servizio pubblico fondamentale quale quello sanitario, codesta ecc.ma
Corte ha avuto modo di affermare la incostituzionalita', ove  provato
in concreto il pregiudizio, di norme  «sproporzionatamente  riduttive
di  risorse  destinate  all'erogazione  di  prestazioni  sociali   di
carattere primario». (decisione n. 169/2017) 
    Nonche' ha rilevato che in tale ambito «la fisiologica dialettica
tra questi soggetti (Stato e regioni)  deve  essere  improntata  alla
leale collaborazione che si colora della  doverosa  cooperazione  per
assicurare il miglior servizio alla collettivita'». (ut supra). 
    La previsione di un regime sanzionatorio  come  quello  delineato
dalla  disposizione  impugnata,  invece,  tradisce  apertamente  tale
doverosa  cooperazione  nell'interesse   superiore   del   cittadino,
prevedendo  peraltro  un  meccanismo  in  cui  le  regioni   sembrano
considerate alla stregua di soggetti sottoposti a  capitis  deminutio
minor.  Il  che   contraddice,   sotto   l'apparente   vessillo   del
coordinamento della finanza pubblica, il disegno ordinamentale  della
Costituzione che attribuisce pari dignita' a tutte le  strutturazioni
territoriali della Repubblica, in un quadro di autonomia  e  gestione
condivisa, al fine di garantire il  soddisfacimento  degli  interessi
della collettivita'. 
    e)  Occorre,  inoltre,  rilevare  che  la   disposizione   appare
irragionevole    pur    anche    nel    concreto    meccanismo     di
accertamento/verificazione dell'inadempimento «sanzionato». 
    E'  infatti  previsto   che   la   certificazione   dell'avvenuto
trasferimento di risorse finanziarie a favore delle province e citta'
metropolitane sia formalizzata tramite Intesa in sede  di  Conferenza
unificata. In tale contesto lo strumento dell'intesa appare inutile e
defatigante,   in   quanto   il   fatto   di   adempimento   riguarda
esclusivamente ogni singola regione e  non  si  capisce  quale  ruolo
possano   avere   le   altre   regioni   in   sede   di    conferenza
intergovernativa.  Si  tratta,  dunque,  in  tutta  evidenza,  di  un
meccanismo che aggrava senza ragione l'iter procedimentale, e in modo
del tutto irragionevole. 
    f) L'irragionevolezza della disposizione impugnata appare percio'
lesiva dell'art. 3 Cost. oltreche'  dell'art.  97  Cost.,  in  quanto
idonea a  pregiudicare  in  concreto  il  buon  andamento  dell'agire
amministrativo e il soddisfacimento degli interessi pubblici  sottesi
ad esso. Lesioni queste che ridondano in una lesione (la cui gravita'
e' stata gia' dettagliata) delle competenze regionali in  materia  di
trasporto pubblico  locale,  ascrivibile  alla  potesta'  legislativa
regionale residuale ai sensi dell'art. 117, comma IV, Cost.  (v.,  ex
multis, sentenze nn. 273/2013, 42/2008, 452/2007). 
    g) Peraltro la disposizione impugnata determina ex se una lesione
dell'autonomia legislativa e amministrativa in materia  di  trasporto
pubblico locale (art. 118 Cost.) e dell'autonomia  finanziaria  (art.
119  Cost.),  compresse  da  un  regime  sanzionatorio  vessatorio  e
irragionevole, in grado di alterare la liberta'  di  scelta  politica
che  afferiscono  naturalmente  alle   varie   forme   di   autonomia
riconosciute agli enti  territoriali  dalla  Costituzione.  Ne'  pare
possibile sanare l'irragionevolezza dell'art. 39 del decreto-legge n.
50/2017, adducendo la competenza statale in ordine  al  coordinamento
della finanza pubblica, materia  che  peraltro  nel  caso  di  specie
assume una veste «sanzionatoria» che  sembra  trasmodare  dai  limiti
costituzionalmente riconosciuti a tale potesta'  legislativa  statale
(decisioni n. 64/2016; 22, 44 e 79/2014; 205 e 236/2013) 
    h) Illuminanti in ordine alla concreta e attuale lesivita'  della
disposizione impugnata sono le seguenti considerazioni in  fatto.  Si
considera, a tale riguardo, che, nel complesso e strutturato processo
di riordino istituzionale del sistema delle province, assume un ruolo
cruciale, come rilevato da codesta ecc.ma Corte (sentenza n.  10  del
2016) il meccanismo di finanziamento delle funzioni allocate. 
    In particolare, il previsto versamento  delle  risorse  da  parte
delle province  e  citta'  metropolitane  ad  apposito  capitolo  del
bilancio statale (cosi'  come  l'eventuale  recupero  delle  somme  a
valere sui tributi provinciali) deve (rectius, avrebbe dovuto) essere
specificamente destinato al finanziamento delle funzioni  provinciali
(fondamentali e non), in modo  tale  da  garantire  l'effettivita'  e
praticabilita' del processo  di  riordino  di  tali  funzioni  e  del
passaggio delle relative risorse agli enti subentranti. 
    Sennonche', come si puo' riscontrare dalla della Conferenza delle
regioni e delle province autonome n. 17/89/CU04/C2 (doc. 2) cio'  non
e' avvenuto e le regioni sono state quindi «costrette»  a  garantire,
con   strumenti   emergenziali   e    contingenti,    l'insufficiente
finanziamento  delle  funzioni  fondamentali.  E  questo   oltre   al
finanziamento in proprio delle funzioni non  fondamentali,  che  sono
state riallocate senza il finanziamento delle risorse del  Fondo  per
l'esercizio delle funzioni da assegnare ai soggetti subentranti cosi'
come indicato da codesta ecc.ma Corte. 
    L'onere finanziario derivante da tale claudicante  riforma  delle
province, come emergente dalla citata  nota  della  Conferenza  delle
regioni, per  quanto  riguarda  la  Regione  del  Veneto  e'  pari  a
257.008.749,00 di euro. 
    In un tale contesto economico finanziario, prevedere  un  sistema
sanzionatorio gravoso e sproporzionato in relazione  a  un  fatto  di
inadempimento, il  cui  verificarsi  dipende  in  radice  dall'omesso
trasferimento di risorse da parte dello Stato alle  regioni,  appare,
prima  ancora  che  irragionevole,  ingiusto,   in   quanto   sarebbe
sanzionato un comportamento incolpevole, nonche' gravemente deleterio
per gli interessi della collettivita'. 
    i)  Sotto  diverso  profilo   appare,   poi,   costituzionalmente
illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione  di
cui  all'art.  120  Cost.,  il  secondo  comma   dell'art.   39   del
decreto-legge n. 50/2017, laddove non prevede che, in caso di mancata
«ratifica» della certificazione da parte della Conferenza  unificata,
il  Consiglio  dei  ministri  provveda  in  contraddittorio  con   il
presidente  della  regione  interessata  e  sulla  base  di   criteri
predeterminati in sede di conferenza intergovernativa. 
    Sembra,  infatti,  necessario  che,  al  fine  di  assumere  tale
decisione,  il  Consiglio  dei  ministri  debba  basarsi  su  criteri
omogenei, predeterminati in contraddittorio con gli enti territoriali
e  locali.  In  mancanza  dei   quali   si   potrebbero   determinare
ingiustificate disparita' di trattamento trasmodanti in arbitrio, con
ulteriore lesione degli articoli 3 e 97 Cost. in uno con gli articoli
117, commi III e IV, 118 e 119 Cost., venendo  l'autonomia  regionale
ingiustificatamente compressa e menomata. 
    1) La disposizione  in  parola  appare  inoltre  ledere,  in  via
diretta, l'autonomia finanziaria regionale (art.  119  Cost.)  e,  di
conseguenza,  l'autonomia  amministrativa  (art.  118  Cost.)  e   in
generale la autonomia politica delle regioni  (art.  114  Cost.),  le
quali, per effetto del regime  sanzionatorio  in  parola,  si  vedono
deprivate della  possibilita'  di  perseguire  i  fini  di  interesse
pubblico affidati alle  loro  cure  e  di  orientare  liberamente  le
proprie scelte politiche. 
    Con specifico riguardo alla Regione  del  Veneto,  infatti,  come
sopra evidenziato, l'effetto economico finanziario di  una  sanzione,
quasi inevitabile quanto all'an, sarebbe dell'ammontare di  circa  80
milioni di euro. Al fine di recuperare  tale  somma,  necessaria  per
garantire  l'erogazione   di   un   servizio   pubblico   essenziale,
l'amministrazione regionale per effetto del disposto  dell'art.  119,
comma VI  Costituzione,  non  potrebbe  ricorrere  all'accensione  di
mutui,  trattandosi  di  una  spesa  corrente  e  non  di  una  spesa
d'investimento. Parimenti, per effetto del divieto legislativo (legge
n. 232/2016 art. 1, comma 42), non potrebbe  incrementare  l'aliquota
dell'addizionale regionale all'Irpef con riguardo all'anno  d'imposta
corrente. E peraltro occorre rilevare che una  politica  di  aggravio
della pressione fiscale per fatti eteroimposti si porrebbe in  aperta
contraddizione  rispetto  alla  potesta'   di   politica   tributaria
riconosciuta in capo alla Regione del Veneto. 
    Non residuerebbe altra via percorribile che  utilizzare  voci  di
spesa gia'  autorizzate  per  un  ammontare  corrispondente.  A  tale
riguardo pero' occorre rilevare che dedotte le spese  rigide  (organi
istituzionali, personale, spese di funzionamento,  oneri  per  mutui,
fondi obbligatori di riserva, trasferimenti per il funzionamento enti
strumentali,  altri  servizi  essenziali  et  cetera),   il   margine
quantitativo di manovra politico-allocativa che residua  in  sede  di
formazione del bilancio di previsione e' pari a 80 milioni. 
    Tale margine e' stato destinato dalla legge regionale di bilancio
2017 ad importanti interventi di spesa.  In  particolare,  di  questi
fondi, stanziati e previsti in bilancio, sono stati gia' impegnati ad
oggi 34 milioni, con  sussistenza  di  obbligazioni  perfezionate  ai
sensi dei principi contabili del decreto legislativo  n.  118/2011  e
conseguentemente indisponibilita' ad un loro utilizzo compensativo in
corso d'anno. Il margine residuale di risorse, quindi e'  addirittura
inferiore  rispetto  all'ammontare  della  sanzione  prevista   dalla
disposizione  di  legge  impugnata   e   comunque   compone   l'ormai
risicatissima autonomia di spesa regionale conseguente  ai  rilevanti
tagli di risorse che le manovre statali  di  finanza  pubblica  hanno
prodotto sulla Regione con particolare riferimento al periodo che  va
dal 2010 ad oggi. 
    In ogni caso le voci di spesa autorizzate dalla legge di bilancio
e ad oggi non  ancora  impegnate,  ma  in  corso  di  impegno,  fanno
riferimento ad azioni di grande valenza socio-economica. Per  citarne
solo alcune: interventi regionali di prevenzione, soccorso  e  pronto
intervento  per  calamita'  naturali  (13  milioni);  misure  per  la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (2,3
milioni); attivita' connesse alla pianificazione degli interventi  in
materia ambientale (2,3 milioni); azioni  regionali  a  favore  delle
forme di esercizio associato di funzioni e servizi  comunali  e  alle
fusioni di comuni (3,5 milioni); interventi per garantire la  parita'
scolastica a favore  delle  famiglie  degli  alunni  frequentanti  il
sistema scolastico di istruzione (2,5 milioni). 
    Si prospettano, dunque, due forme di danno, gravi e irreparabili:
la prima consistente nella impossibilita' di finanziare  in  toto  il
servizio pubblico fondamentale del  trasporto  pubblico  locale,  che
vedrebbe una  contrazione  nella  sua  erogazione  a  detrimento  dei
cittadini. 
    Il secondo consistente nella necessaria distrazione di denaro dal
perseguimento di altre finalita'  di  interesse  pubblico  perseguite
dalla Regione nell'esercizio della sua autonomia politica,  le  quali
si vedrebbero deprivate di ogni forma di finanziamento, in  tal  modo
ponendo  nel  nulla  o,  rectius,  sterilizzando   completamente   la
capacita' dell'amministrazione regionale di perseguire  una  politica
di cura dei molteplici e variegati interessi  affidati  alla  propria
cura. Anzi incidendo sull'erogazione di altri servizi pubblici a  cui
dovrebbero  essere  sottratte  risorse  per   sostenere   gli   esiti
finanziari della sanzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Regione del Veneto chiede che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale
dichiari l'illegittimita' costituzionale degli articoli 39  e  41-bis
del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  recante  «Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici  e  misure  per  lo  sviluppo»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale, 24 aprile 2017, n. 95,  S.O.,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21  giugno  2017,  n.  96,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, S.O.  per
violazione degli articoli 3, 97, 114, 117, commi III e IV, 118 e  119
Cost. oltreche' del principio di leale collaborazione di cui all'art.
120 Cost. 
    Si depositano: 
        1) deliberazione della giunta regionale del  Veneto  n.  1286
del  16  agosto  2017,  di  autorizzazione  a  proporre   ricorso   e
affidamento dell'incarico di patrocinio per la difesa regionale; 
        2) nota della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome n. 17/89/CU04/C2; 
          Venezia-Roma, 21 agosto 2017 
 
                       Avv. Zanon - avv. Manzi