MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Comunicato relativo alla proposta di  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  protetta   «Parmigiano
Reggiano». (17A06627) 
(GU n.230 del 2-10-2017)

 
 
    Nella proposta di modifica del disciplinare di  produzione  della
denominazione di origine protetta «Parmigiano  Reggiano»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 2017,
n. 185, a causa di errori  nel  testo  inviato,  il  disciplinare  di
produzione pubblicato non risulta corretto. 
    Nello standard  di  produzione  del  formaggio,  al  quindicesimo
paragrafo, quarto punto dove e' scritto: 
      «aspetto esterno: crosta di colore giallo paglierino naturale;» 
    leggasi: 
      «aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;». 
    Nel regolamento di marchiatura dopo  il  titolo  «REGOLAMENTO  DI
MARCHIATURA» sono inserite  le  parole  «CAPITOLO  I  -  Disposizioni
generali e definizioni». 
    Nel  regolamento  di  alimentazione  delle  bovine  il  contenuto
dell'art. 8. (Materie  prime  per  mangimi  e  prodotti  vietati)  e'
completamente sostituito da quanto di seguito riportato: 
    «Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine  da
latte: 
      tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce,  carne,
sangue, plasma, penne, sottoprodotti  vari  della  macellazione  e  i
sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova; 
      i semi di  cotone,  veccia  (comprese  le  svecciature),  fieno
greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli; 
      il riso e i suoi sottoprodotti; 
      i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati; 
      le farine di estrazione, i panelli e gli expeller di  arachide,
colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole  con
meno del  30%  di  proteine,  babassu,  malva,  neuk,  baobab,  cardo
mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci  e
cartamo; 
      la  manioca,  le  patate  e  i  derivati,  ad   eccezione   del
concentrato proteico di patata; 
      gli alimenti disidratati  ottenuti  da  ortaggi,  frutta  ed  i
sottoprodotti della loro lavorazione nonche' gli alimenti disidratati
ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo; 
      le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed  impiegate  quali
integratori di acidi grassi essenziali  nella  dose  massima  di  100
grammi/capo/giorno; 
      tutti i sottoprodotti  delle  birrerie  (trebbie  essiccate)  e
dell'industria dolciaria o della panificazione; 
      i terreni di fermentazione; 
      l'urea e i derivati, i sali di ammonio; 
      il concentrato proteico di  bietole  (CPB),  le  borlande  e  i
distiller di ogni tipo e provenienza. 
    Non possono  essere  somministrati  alle  bovine  da  latte,  ne'
direttamente, ne' come ingredienti dei mangimi i  saponi  e  tutti  i
grassi (oli, seghi, strutti, burri) siano essi di origine  animale  o
vegetale. 
    Possono  essere  usati  lipidi  di  origine  vegetale  solo  come
supporto e protezione di micronutrienti, nella dose  massima  di  100
grammi/capo/giorno. 
    Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che
contengano: 
      additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici; 
      gli antiossidanti butilidrossianisolo,  butilidrossitoluolo  ed
etossichina. 
    Come supporto per  gli  integratori  minerali  e  vitaminici  non
possono  essere  utilizzati  prodotti  non   ammessi   dal   presente
regolamento. 
    Non possono essere somministrati alle  bovine  da  latte  mangimi
rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti,  deteriorati,  imbrattati
oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive. 
    Non possono essere somministrati, alle bovine da  latte,  mangimi
che contengano foraggi dei  quali  non  si  conosca  la  provenienza,
tagliati in modo grossolano. 
    In  ogni  caso  i  foraggi  eventualmente  presenti  nei  mangimi
complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza
di 5 mm.».