N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2017

Ordinanza del 6 aprile 2017 del  Tribunale  amministrativo  regionale
per le Marche sul ricorso proposto da Pubblica Assistenza AVIS contro
Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) Marche . 
 
Patrocinio a spese dello  Stato  -  Condizioni  per  l'ammissione  al
  beneficio di enti o associazioni - Assenza  di  scopo  di  lucro  e
  dell'esercizio di attivita' economica. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A"), art. 119, ultima parte. 
(GU n.40 del 4-10-2017 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 191 del 2016, proposto da: 
        Pubblica   Assistenza   Avis,   in   persona    del    legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Maurizio Discepolo,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  Avv.
Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99; 
    Contro Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche, in  persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e   difesa
dall'avvocato Marisa Barattini, con domicilio eletto presso lo studio
Sede Legale Azienda Sanitaria in Ancona, via G. Oberdan, 2; 
    Per la revoca, ex art.  99  e  126,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: 
        del diniego di ammissione al patrocinio a spese  dello  Stato
disposto dalla competente commissione con decreto n. 40 del 2016. 
    Nel ricorso per l'annullamento: 
        della determina n. 15 del 15 gennaio 2016  con  la  quale  il
direttore generale dell'ASUR Marche ha stabilito, per l'anno  2016  i
tetti massimi  rimborsabili  per  i  mezzi  dedicati  alla  emergenza
sanitaria nonche'  gli  acconti  da  corrispondere  mensilmente  alle
associazioni di volontariato ed ha altresi' indicato i limiti massimi
ed invalicabili di spesa per l'anno 2016 con  riguardo  ai  trasporti
sanitari   e   prevalentemente   sanitari   e   ai   trasporti    non
prevalentemente sanitari. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in  giudizio  di  Azienda  Sanitaria
Unica Regionale Asur Marche; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 16  settembre  2016
il dott. Giovanni  Ruiu  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Con provvedimento n. 40 del 14 aprile 2016, la Commissione per il
patrocinio a spese dello Stato presso questo Tribunale, ha deliberato
di rigettare, la richiesta di ammissione a tale patrocinio presentata
dall'Associazione ricorrente. 
    La motivazione e' stata la seguente: 
        con  ordinanza  n.  486/2015  il   Tribunale   amministrativo
regionale Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria  (di  seguito
Tar  Reggio  Calabria)  ha  rimesso  alla  Corte  costituzionale   la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  119  del  Testo
unico in materia di spese di giustizia,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  nella  parte  in
cui esclude dal beneficio in parola, fra gli altri,  le  associazioni
onlus  che  perseguono  il  c.d.  lucro  oggettivo  (per  inciso,  la
questione - ordinanza n. 194/2015 della Corte  -  e'  stata  trattata
alla udienza del 6 aprile 2016, per cui si e' in attesa del  deposito
della decisione); 
        anche il Tar Marche, nella recente sentenza n.  157/2016,  ha
avuto modo di rimarcare la natura commerciale  dell'attivita'  svolta
da enti ed associazioni di volontariato, cooperative  sociali,  etc.,
quando questa mira al tendenziale pareggio fra ricavi e costi; 
        l'istanza in epigrafe va  pertanto  respinta,  rientrando  la
richiedente nel novero dei soggetti  che  perseguono  il  c.d.  lucro
oggettivo. 
    Avverso tale atto, l'interessata ha proposto  reclamo  dinanzi  a
questo  Collegio,  ai  sensi  dell'art.  99,  comma  3,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, lamentando  l'erroneita'
dell'esclusione in quanto l'associazione non eserciterebbe  attivita'
economica.  Osserva  la  ricorrente  che  la  situazione   reddituale
patrimoniale dell'associazione sarebbe quella prevista  dall'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,  poiche'
l'attivita' istituzionale e quelle connesse svolte  dalla  Onlus  non
costituiscono  esercizio  di  attivita'  commerciale  e  i   proventi
derivanti dal loro  esercizio  non  concorrono  alla  formazione  del
reddito imponibile ai  fini  fiscali.  Del  resto,  con  riguardo  al
trasporto sanitario, tra le  principali  attivita'  esercitate  dalla
ricorrente ed oggetto del ricorso per  cui  ha  chiesto  il  gratuito
patrocinio, la Corte di giustizia dell'Unione europea avrebbe escluso
la   necessita'   della   sua   assegnazione    mediante    procedure
concorrenziali. Di  conseguenza,  la  ricorrente  rientrerebbe  nella
previsione dell'art. 119 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 115 del 2002, essendo un'associazione che non  persegue  scopi  di
lucro e non esercita attivita' economica. 
    Inoltre, l'associazione  rientrerebbe  nei  parametri  reddituali
dell'art. 76 del medesimo decreto del  Presidente  della  Repubblica,
per  cui  la  disciplina   del   patrocinio   dello   Stato   sarebbe
perfettamente applicabile. 
    La decisione e' stata poi rinviata  per  attendere  la  decisione
della Corte costituzionale sulla citata ordinanza di  remissione  del
Tar Reggio Calabria. 
    Con ordinanza n. 128 del 1° giugno 2016 la  Corte  costituzionale
ha  dichiarato   manifestamente   inammissibile   la   questione   di
legittimita' costituzionale proposta con la citata ordinanza  n.  486
del 2015, per difetto di motivazione sulla sua rilevanza. Difatti, la
Corte osserva che il Tribunale  amministrativo  regionale  rimettente
non  avrebbe  considerato  tutti  i  profili  inerenti  la   concreta
applicabilita'  nel  giudizio  oggetto  di  rimessione  della   norma
denunciata,  per  la  mancata  verifica  del  rispetto   dei   limiti
reddituali e della non manifesta  infondatezza  della  questione,  ai
sensi degli articoli 76 e 122 del richiamato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115 del 2017. 
    L'istanza di opposizione e' stata quindi trattenuta in  decisione
nella Camera di consiglio del 16 settembre 2016. 
    1. Va premesso che la presente istanza  va,  piu'  correttamente,
intesa come reclamo ex art. 126, comma 3, del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  115  del   2002,   applicabile   al   processo
amministrativo (Tar Sardegna, 10 dicembre 2015  n.  1182).  Su  detta
istanza Collegio ritiene, come in precedenza il Tar Reggio  Calabria,
di sollevare la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
119 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115  del  2002,
nella  parte  in  cui  esclude  dal  beneficio   dell'ammissione   al
patrocinio a spese dello  Stato,  gli  enti  e  le  associazioni  che
esercitano attivita' economica. Non e' necessario  soffermarsi  sulla
possibilita' di sollevare questione incidentale di  costituzionalita'
in  questa  sede,  dato  che  tale  profilo  e'  gia'  stato  risolto
positivamente dalla Corte costituzionale con la citata  ordinanza  n.
128 del 2016. 
    2.  Ancora,  sulla  base  di   quanto   osservato   dalla   Corte
nell'ordinanza appena richiamata, il Collegio, in tema  di  rilevanza
della questione, ritiene di verificare preliminarmente la sussistenza
dei requisiti per l'ammissione al patrocinio non attinenti al profilo
del mancato esercizio di attivita' economica. 
    2.1.1 Per quanto riguarda i requisiti reddituali,  la  ricorrente
ha presentato, tra l'altro il bilancio relativo  all'esercizio  2015,
il quale vede una modesta perdita d'esercizio del conto economico,  e
dichiara che la propria situazione reddituale e patrimoniale  rientra
nei parametri previsti dall'art. 76 del decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  115  del  2002.  Di  conseguenza,   salve   eventuali
successive verifiche (che il Collegio si riserva  di  effettuare,  in
aggiunta ai controlli dell'Agenzia delle entrate, ai sensi  dell'art.
127, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115  del
2002), risultano rispettati i requisiti previsti dal citato  art.  76
il quale prevede la necessita' di un reddito imponibile inferiore a €
11.528.541 (compresi i redditi esenti dall'imposta sul reddito  delle
persone fisiche, nonche' quelli soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a
titolo d'imposta o a imposta sostitutiva). 
    2.2 Inoltre, e' soddisfatto  il  requisito  della  non  manifesta
infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 74,  comma
2, e 122 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  115  del
2002), alla luce di quanto riportato nei motivi del ricorso, allegato
all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La causa
di merito e' ancora pendente presso questo Tribunale. 
    2.3 La  ricorrente  e'  la  Pubblica  Assistenza  AVIS  Onlus  di
Montemarciano. Essa, come da statuto depositato in  atti,  svolge  la
sua attivita' istituzionale ed associativa senza  fine  di  lucro,  e
prevede tra l'altro, il divieto di distribuzione ai soci di qualsiasi
utile, avanzo di gestione, fondo o riserva di capitale (art. 3).  Tra
le attivita' da esercitare prevede, tra l'altro, la promozione  della
raccolta di sangue, l'organizzazione del soccorso mediante ambulanze,
servizi  di  guardia  medica  e  ambulatoriale,  la   promozione   di
iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione. 
    2.4 Deve chiarirsi  -  come  ritenuto  nella  piu'  volte  citata
ordinanza  di  rimessione  del  Tar  Calabria  n.  486  del  2015  (e
confermato dalla richiamata ordinanza della Corte  costituzionale  n.
128 del 2016 ove si afferma la necessita' di rispetto  dei  requisiti
reddituali   ex   art.   119)   -   che,   vertendo   la    questione
sull'interpretazione ed applicazione dell'art. 119  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  115  del  2002,  e'   inconferente
qualsivoglia richiamo alla  disciplina  tributaria  e,  segnatamente,
alla definizione di  ente  non  commerciale  di  cui  al  T.U.I.R.  e
all'esenzione dei proventi dell'associazione all'imposta sui  redditi
(si veda tra le tante, Tar Sicilia Palermo 13 luglio 2016, n.  1757),
trattandosi  di  disposizioni  che  non  incidono  sulla   disciplina
civilistica degli enti operanti nel terzo settore. 
    2.5 La disciplina contenuta nella Parte III del  Testo  unico  in
materia  di  spese  di  giustizia  (decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 115 del 2002)  regola  il  «Patrocinio  a  spese  dello
Stato» che e' diretta attuazione del diritto di azione  e  difesa  in
giudizio, costituzionalmente garantito  dall'art.  24,  terzo  comma,
Cost.. 
    2.6 Trattasi di un diritto  fondamentale  che  non  puo'  affatto
assimilarsi ai meccanismi di agevolazione fiscale e di promozione  in
senso lato riconosciuti alla variegata pluralita'  di  enti  operanti
nel terzo settore e, comunque, agli enti c.d. non commerciali di  cui
al T.U.I.R., da altre branche dell'ordinamento. Ne deriva che al fine
della  delimitazione  dell'ambito  soggettivo  di  applicazione   del
patrocinio a spese dello  Stato  deve  farsi  riferimento  alla  sola
disciplina civilistica (Tar Calabria, Reggio Calabria,  ordinanza  n.
486/2015, cit.), visto che l'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 richiama  il  T.U.I.R.  al  solo  fine  di
calcolare i limiti reddituali. 
    3. Cio' premesso, il Collegio, avendo gia'  espresso  i  medesimi
principi nella sentenza  n.  157  del  2016  (riguardante  la  natura
commerciale  dell'attivita'  svolta  da  enti  ed   associazioni   di
volontariato quando questa mira al tendenziale pareggio fra ricavi  e
costi)  ritiene  di  fare  proprie  le  condivisibili  argomentazioni
sostenute  dal  Tar  di  Reggio  Calabria  nella  piu'  volte  citata
ordinanza di rimessione n. 486 del 2015, riguardo  all'illegittimita'
costituzionale,  in  parte  qua,  dell'art.  119  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 
    3.1 L'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002, rubricato «Equiparazione dello straniero  e  dell'apolide»,
dispone testualmente che «Il trattamento previsto  per  il  cittadino
italiano  e'  assicurato,  altresi',  allo   straniero   regolarmente
soggiornante sul territorio nazionale  al  momento  del  sorgere  del
rapporto  o  del  fatto  oggetto  del  processo   da   instaurare   e
all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non perseguono  scopi
di lucro e non esercitano attivita' economica». 
    3.2 Affinche' un ente  possa  essere  ammesso  al  c.d.  gratuito
patrocinio (sempre  che  sussistano  anche  le  ulteriori  condizioni
previste dalla legge quali il rispetto dei limiti reddituali e la non
manifesta infondatezza della pretesa) non  e'  sufficiente  l'assenza
dello scopo di lucro, ma e' altresi' necessario che l'ente non profit
non eserciti attivita' economica. 
    3.3 La distinzione tra i due concetti e' ormai pacifica: lo scopo
di lucro o  metodo  lucrativo  di  esercizio  dell'attivita'  ricorre
quando le modalita' di gestione tendono alla realizzazione di  ricavi
eccedenti i costi; il metodo  economico  ricorre  quando  le  ridette
modalita' di gestione tendono alla copertura dei costi con i ricavi. 
    3.4 Questo significato dell'espressione «attivita' economica»  e'
chiaramente presente agli aziendalisti, che su  di  esso  fondano  la
distinzione tra aziende di produzione e aziende di erogazione. 
    3.5 Non puo'  qualificarsi  come  economica  l'attivita'  che  si
svolge strutturalmente e necessariamente  in  perdita.  Al  contrario
svolge attivita' con metodo economico il soggetto che  eroga  servizi
di utilita' sociale, anche se ispirato da un fine ideale ed anche  se
le condizioni di mercato non gli consentono  poi  di  remunerare,  in
fatto,  i  fattori  produttivi.  Questi  ultimi  possono  ben  essere
rappresentati dalle prestazioni spontanee e gratuite  degli  aderenti
all'associazione di volontariato (Tar Reggio Calabria,  ordinanza  n.
486/2015, cit.). 
    3.6 Nel caso di specie e' indubbio, come previsto  esplicitamente
dall'art. 3 dello statuto,  che  l'AVIS  Montemarciano  non  persegua
scopi di lucro, specificamente esclusi dall'articolo  appena  citato,
il quale  prevede  l'assenza  di  fine  di  lucro  e  il  divieto  di
distribuzione degli utili ai soci in qualsiasi forma. 
    3.7 L'Associazione,  al  contrario,  non  ha  dimostrato  di  non
svolgere attivita' economica,  da  cui  il  rigetto  dell'istanza  di
ammissione qui reclamato. 
    3.8 Ritiene il Collegio che non si tratti tanto di analizzare  le
entrate dell'Associazione, bensi' di prendere atto della  circostanza
che non e' affatto provato che l'Associazione non intenda prestare  i
servizi erogati (in particolare,  come  gia'  accennato,  lo  statuto
prevede, tra le attivita',  l'organizzazione  del  soccorso  mediante
ambulanze, servizi di guardia medica e ambulatoriale,  la  promozione
di iniziative di informazione  e  formazione  sanitaria  in  tema  di
prevenzione) tendendo al pareggio fra costi e ricavi; ricavi che  ben
possono  essere  conseguiti   non   necessariamente   a   titolo   di
corrispettivo  delle  prestazioni  rese  (come   non   esplicitamente
escluso), bensi' in ragione di  tutte  le  entrate  dell'associazione
(Tar Reggio Calabria, ordinanza n. 328 del 2015, cit.). 
    3.9 Peraltro, il conto economico dell'esercizio 2015,  depositato
in atti, fa desumere l'idoneita', almeno tendenziale,  dell'attivita'
esercitata  a  perseguire  il  pareggio  di  bilancio  pur  essendosi
registrata una modesta perdita d'esercizio, anche grazie ai  rimborsi
ottenuti dall'ASUR Marche e dalle Aziende Ospedaliere per  i  servizi
resi. 
    3.10 Non rileva, ad avviso del Collegio, la  natura  dei  servizi
resi, tra l'altro, dall'Associazione e che,  peraltro,  costituiscono
l'oggetto del ricorso: i servizi  di  trasporto  sanitario.  Come  e'
noto, a questo proposito la Corte di giustizia dell'Unione europea (V
Sezione)  si  e'  espressa  con  la  sentenza  11.12.2014,  C-113/13,
deliberando  che  «Gli  articoli  49   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea  e  56  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea devono essere interpretati nel senso che non  ostano  ad  una
normativa nazionale che, come quella in discussione nel  procedimento
principale,  prevede  che  la  fornitura  dei  servizi  di  trasporto
sanitario di urgenza ed emergenza  debba  essere  attribuita  in  via
prioritaria e con  affidamento  diretto,  in  mancanza  di  qualsiasi
pubblicita', alle associazioni di volontariato convenzionate, purche'
l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attivita' delle
associazioni in parola  contribuisca  effettivamente  alla  finalita'
sociale  e  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  solidarieta'  ed
efficienza di bilancio su cui detta disciplina e' basata». 
    Ritiene il Collegio che la legittimita' dell'assegnazione diretta
del servizio alle  associazioni  di  volontariato  non  impedisca  la
tendenziale ricerca del pareggio dei costi, tenendo  conto,  peraltro
che, in alternativa, tali servizi possono anche essere  affidati  con
gara, a seconda delle loro caratteristiche concrete. 
    4. Di conseguenza, il Collegio  ritiene  che  la  ricorrente  non
rientri tra i soggetti legittimati all'ammissione. Allo stesso  modo,
dubita della legittimita' costituzionale dell'art.  119  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 nella  parte  in  cui
non  consente  l'accesso  al  gratuito  patrocinio  ad  un  ente   di
volontariato - che svolga un'attivita' di sicuro  rilievo  sociale  -
solo in quanto soggetto esercente un'attivita' economica. 
    5. Una volta stabilita' l'omogeneita' della  questione  all'esame
con quella oggetto della piu' volte citata ordinanza di rimessione n.
486 del 2015, il Collegio ritiene di  condividere  le  argomentazioni
contenute in tale ordinanza relative al contrasto delle norma  citata
con gli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione. 
    5.1 E' indubbio che le associazioni di volontariato, e  gli  enti
non profit in generale, siano formazioni sociali  ove  si  svolge  la
personalita' dell'uomo ed alle quali l'art. 2 della Costituzione,  in
ragione del principio pluralista, riconosce la titolarita' di diritti
inviolabili, cosi'  tutelando  l'homme  situe',  ossia  l'uomo  nelle
formazioni sociali, garantendo alle stesse i medesimi  diritti  degli
individui. 
    Vi  e'  dunque  una  grave  ed   ingiustificata   disparita'   di
trattamento, con conseguente violazione del principio di  uguaglianza
formale e sostanziale di  cui  all'art.  3  della  Costituzione,  nel
consentire l'accesso al gratuito patrocinio ad una persona fisica che
eserciti attivita' economica e non a un ente che eserciti  la  stessa
attivita', con ulteriore violazione del diritto inviolabile di azione
e di difesa di cui all'art. 24 Cost. 
    5.2 Mentre e' ragionevole escludere gli enti che, perseguendo uno
scopo di lucro, assumono istituzionalmente il rischio delle  perdite,
non lo e' escludere enti che non perseguono  un  siffatto  scopo  pur
esercitando attivita' economiche e  che,  proprio  in  ragione  della
meritevolezza degli scopi sociali perseguiti, dall'inizio degli  anni
Novanta sono stati destinatari di interventi normativi di  promozione
e sostegno mediante la previsione di benefici fiscali, di  contributi
pubblici, della possibilita' di stipulare convenzioni con la pubblica
amministrazione per la gestione di servizi di pubblico interesse ecc. 
    Si pensi, ad esempio, alla legge quadro sul volontariato  n.  266
del 1991; alla legge n. 381 del 1991 sulle  cooperative  sociali;  al
decreto legislativo n. 460 del 1997 sulle ONLUS; alla legge.  n.  383
del 2000 che disciplina le c.d. associazioni di  promozione  sociale;
al decreto legislativo n. 155 del 2006 sulle imprese sociali. 
    D'altro canto ogni organizzazione stabile mira  al  pareggio  tra
entrate  ed  uscite,  il  cui  mancato  raggiungimento  metterebbe  a
repentaglio la stessa perdurante esistenza dell'organismo. 
    5.3 A ben vedere, l'assenza di gestione dell'attivita' con metodo
economico  puo'  riscontrarsi  solo  con   riferimento   a   soggetti
collettivi caratterizzati da episodicita' o, al  limite,  a  soggetti
che  si  finanzino  esclusivamente  con   contributi   dei   soci   e
liberalita', senza svolgere alcuna attivita' economica che  tenda  al
pareggio tra costi e ricavi, come prescritto dalla norma  piu'  volte
citata, con conseguente esclusione della gran parte  degli  organismi
operanti nel terzo settore. 
    5.4 Alla luce di cio' la violazione del principio di uguaglianza,
infine, si apprezza anche in ragione della ingiustificata  disparita'
di trattamento tra  gli  organismi  di  volontariato  che  esercitano
attivita' economica e quelli che non la esercitano, dato  che  e'  il
legislatore stesso  a  ritenere  che,  ove  si  tratti  di  attivita'
commerciali e produttive marginali (cfr. art. 5, comma 1, lettera  g,
della legge quadro n. 266 del 1991), esse non incidono in alcun  modo
sulla  disciplina  giuridica  degli  stessi  (Tar  Reggio   Calabria,
ordinanza n. 486 del 2015, cit.). 
    5.5 Il Collegio ritiene che la citata violazione del principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. si  presenti  anche  nella  veste
dell'irragionevolezza, nella parte in cui l'art. 119 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  115   del   2002   non   consente,
apparentemente, alcun sindacato sulla rilevanza o sulla  marginalita'
dell'attivita'    economica    prestata,    escludendo     senz'altro
dall'ammissione al gratuito patrocinio tutti gli enti che  esercitino
attivita' economica. 
    6. Conclusivamente il Collegio, per  le  ragioni  sopra  esposte,
solleva questione di costituzionalita' dell'art. 119,  ultima  parte,
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115  del  2002  per
violazione degli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione. 
    6.1  Deve  essere   sospesa   ogni   decisione   sulla   presente
controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della
Corte costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  per  le  Marche  (Sezione
Prima), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e  23
della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni  altra  pronuncia  in
rito,  nel  merito  e  sulle  spese,   ritenuta   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
119, ultima parte, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, in relazione agli  articoli  2,  3  e  24  della
Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Cosi' deciso in Ancona nelle camere di consiglio  dei  giorni  16
settembre 2016, 16 dicembre 2016 e 24 marzo  2017,  con  l'intervento
dei magistrati: 
        Maddalena Filippi, Presidente; 
        Tommaso Capitanio, consigliere; 
        Giovanni Ruiu, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Filippi 
 
 
                                                    L'estensore: Ruiu