MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2017 

Modifiche  e  integrazioni  al  decreto  10  aprile  2013,   recante:
«Condizioni,  limiti,  modalita'  e  termini  di   decorrenza   delle
agevolazioni fiscali e contributive in  favore  di  micro  e  piccole
imprese  localizzate  nelle  zone  franche   urbane   delle   regioni
dell'obiettivo Convergenza». (17A06678) 
(GU n.234 del 6-10-2017)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  recante  «Misure
urgenti  per  la  competitivita'  e   la   giustizia   sociale»,   in
particolare, l'art. 22-bis che, al comma  1,  dispone  che  «Per  gli
interventi in favore delle zone franche urbane di  cui  all'art.  37,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle  ulteriori
zone franche individuate dalla delibera  CIPE  n.  14  dell'8  maggio
2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza
e della zona franca del Comune di Lampedusa, istituita dall'art.  23,
comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata  la
spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro  per
il 2016»; 
  Visto il comma 2 del predetto art. 22-bis del decreto-legge  n.  66
del 2014, che stabilisce che le risorse finanziarie di cui al comma 1
del medesimo articolo «sono ripartite tra le zone franche urbane,  al
netto  degli  eventuali  costi  necessari  per   l'attuazione   degli
interventi, sulla base dei medesimi  criteri  di  riparto  utilizzati
nell'ambito della delibera CIPE n.  14  dell'8  maggio  2009»  e  che
«L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1  costituisce  il  limite
annuale per la fruizione delle agevolazioni da  parte  delle  imprese
beneficiarie»  e,  infine,  che  «Le  regioni   interessate   possono
destinare, a integrazione delle risorse di cui al  comma  1,  proprie
risorse per il finanziamento delle agevolazioni di  cui  al  presente
articolo,  anche  rivenienti,  per  le  zone  franche  dell'obiettivo
Convergenza, da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano
di azione coesione»; 
  Visto il comma 3 dello stesso art. 22-bis del decreto-legge  n.  66
del 2014, che dispone che «Per l'attuazione degli interventi  di  cui
al comma 1 si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 10 aprile  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  161  dell'11  luglio  2013,   e   successive
modificazioni, recante le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),
con la quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art.  22-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014  e'  stata  ridotta  di  35
milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per il 2016; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016),
con la quale la medesima autorizzazione di spesa e' stata ridotta  di
ulteriori 20 milioni di euro per il 2016; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  19  giugno  2015,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  125  e
successive modificazioni e integrazioni, che ha  istituito  una  zona
franca nei territori dell'Emilia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, disponendo la  concessione
di agevolazioni fiscali in favore delle micro imprese localizzate  in
dette zone, la cui copertura finanziaria  e'  posta  a  carico  delle
risorse di cui al citato art. 22-bis  del  decreto-legge  n.  66  del
2014, per un importo di euro 20 milioni per ciascuno degli anni  2015
e 2016; 
  Visto l'art.  1,  commi  da  445  a  453,  della  citata  legge  di
stabilita' 2016, con cui e'  stata  istituita  una  zona  franca  nei
comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e  29  maggio
2012, disponendo la concessione di  agevolazioni  fiscali  in  favore
delle micro imprese localizzate in dette zone e incrementando  a  tal
fine l'autorizzazione di spesa di  cui  al  piu'  volte  citato  art.
22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 per l'importo di  5
milioni di euro nell'anno 2016; 
  Viste, inoltre, le disposizioni in materia di zone  franche  urbane
recate dall'art.  1,  commi  603  e  604,  della  medesima  legge  di
stabilita' 2016; 
  Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che dispone il finanziamento delle agevolazioni in favore di micro  e
piccole imprese delle zone franche  urbane  ricadenti  nell'obiettivo
Convergenza; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive  modificazioni
e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge  finanziaria  2007)  e,  in
particolare, il comma 340 dell'art. 1 con il quale sono istituite  le
zone franche urbane, e i commi da 341 a  341-ter  con  i  quali  sono
disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese
operanti nelle zone franche urbane; 
  Vista la delibera CIPE 30 gennaio  2008,  n.  5,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6  giugno  2008,  n.
131,  con  la  quale  sono  fissati  i  «Criteri  e  indicatori   per
l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane»; 
  Vista la delibera CIPE 8  maggio  2009,  n.  14,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009,  n.
159, con la quale e' disposta la «Selezione  e  perimetrazione  delle
zone franche urbane e ripartizione delle risorse»; 
  Visto l'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che istituisce la zona franca urbana  del  Comune  di  Lampedusa,  ai
sensi dell'art. 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296 e successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  10  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11
luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto  previsto
dal comma 4 del citato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012,  le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini  di  decorrenza  delle
agevolazioni previste dal medesimo art. 37; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  21  gennaio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  4
aprile 2014, n.  79,  recante  alcune  modifiche  e  integrazioni  al
predetto decreto 10 aprile 2013; 
  Visti i decreti direttoriali numeri 1729 e 1730 del 23 maggio 2014,
n. 2087 del 16 giugno 2014, e n. 2600 del 30 giugno 2014, con i quali
sono state concesse agevolazioni a micro e piccole imprese nelle zone
franche urbane delle Regioni Calabria, Campania,  Sicilia  e  Puglia,
per un ammontare complessivo di euro 393.465.861,13; 
  Considerata la necessita' di adeguare  la  disciplina  dettata  dal
predetto  decreto  ministeriale  10  aprile  2013   alle   previsioni
contenute nel nuovo regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013, che ha sostituito, con decorrenza 1° luglio
2014, il precedente regolamento (CE) n. 1998/2006; 
  Ritenuto  opportuno   introdurre   meccanismi   di   accesso   alle
agevolazioni che tengano conto  della  capacita'  di  tiraggio  delle
agevolazioni da  parte  dei  soggetti  beneficiari,  al  fine  di  un
utilizzo  piu'  mirato   delle   risorse   finanziarie   disponibili,
soprattutto nelle 45 zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo
Convergenza gia' raggiunte dalle  agevolazioni  previste  dall'azione
3.1.1. del «Piano Azione Coesione: terza e  ultima  riprogrammazione»
del dicembre 2012; 
  Ritenuto, altresi', opportuno estendere le agevolazioni  fiscali  e
contributive previste dal decreto  ministeriale  10  aprile  2013  ai
professionisti, tenuto conto sia di  quanto  stabilito,  benche'  con
riferimento ai benefici erogati con fondi europei per il  periodo  di
programmazione 2014-2020, dall'art. 1,  comma  821,  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208  (legge  di  stabilita'  2016),  sia   della
particolare tipologia e delle finalita' delle  medesime  agevolazioni
fiscali e contributive; 
  Visto il «Piano Azione Coesione: terza e  ultima  riprogrammazione»
del  dicembre  2012,  oggetto  di  specifica  informativa   al   CIPE
nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013,  ai  sensi  di  quanto
previsto al punto 3 della delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 96; 
  Vista  la  definizione  di  micro  e  di  piccola  impresa  di  cui
all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 187 del 26 giugno 2014 e  al  decreto  del  Ministro  delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; 
  Considerato che alle agevolazioni di cui al  presente  decreto  non
sono applicabili le fattispecie di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
c), punti i. e ii., del richiamato regolamento (UE) n. 1407/2013; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visti l'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190 e, in particolare, il comma 88, secondo cui i  soggetti  che  nel
periodo di imposta in corso al 31  dicembre  2014  si  avvalgono  del
regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene
per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato
e comunque fino al compimento  del  trentacinquesimo  anno  di  eta',
nonche' l'art. 10, comma 12-undecies, del decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11, che proroga il predetto regime all'anno 2015; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e,  in
particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di  crediti  e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
istituzione  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef  e
istituzione di una addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  recante  il
riordino della finanza degli enti territoriali, a norma  dell'art.  4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  1°  dicembre  2009,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30  dicembre  2009,  n.  302,
recante la determinazione  del  massimale  di  retribuzione  ai  fini
dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, emanato  ai
sensi dell'art. 1, comma 341, lettera d),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  10  aprile  2013,
menzionato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni e
integrazioni: 
  a) all'art. 3, il  comma  4  e'  sostituito  con  il  seguente:  «I
contribuenti cui e' applicabile il regime fiscale forfettario di  cui
all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
possono accedere alle agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  a
condizione che abbiano optato  per  l'applicazione  dell'imposta  sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le
modalita' previste dal comma 70 dell'art. 1 della legge  23  dicembre
2014, n. 190»; 
  b) all'art. 9, comma  6,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  con  i
seguenti «Per il periodo di imposta in corso alla data di  emanazione
del provvedimento  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di  cui
all'art. 14, comma 2, non si applicano le disposizioni  del  presente
comma.  Per  tale  periodo  di  imposta,  in  assenza   di   apposita
contabilita'  separata,  deve  essere  predisposto  un  prospetto  di
riepilogo di tutti gli elementi utili ai  fini  della  determinazione
del reddito prodotto nella ZFU»; 
  c) all'art.  17,  le  parole  «dell'anno  successivo  a  quello  di
fruizione delle esenzioni,» sono sostituite con le seguenti: «, il 30
aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ciascun anno  di  durata  dei
benefici,»; 
  d) all'art. 19, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente  comma:
«3-bis. Nelle zone franche urbane gia' finanziate ai sensi  dell'art.
37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi  inclusa
la zona franca del Comune di Lampedusa, istituita ai sensi  dell'art.
23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le  risorse
rivenienti dalle revoche di cui al comma 3, nonche'  quelle  divenute
disponibili a seguito di rinuncia  alle  agevolazioni  da  parte  dei
soggetti beneficiari, sono utilizzate dal  Ministero  dello  sviluppo
economico per la concessione,  nella  medesima  ZFU  dalla  quale  le
predette risorse rivengono, delle agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto, con termini e  modalita'  stabiliti  con  provvedimento  del
Ministero.»; 
  e) dopo l'art. 20, e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 20-bis  (Disposizioni  in  attuazione  dell'art.  22-bis  del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  e  per  l'adeguamento  alle
previsioni del regolamento (UE) n. 1407/2013). - 1. Ai bandi  di  cui
all'art. 8, comma 2,  adottati  in  data  successiva  all'entrata  in
vigore del presente articolo, si applicano  le  disposizioni  di  cui
agli articoli precedenti, fatto salvo quanto  disposto  dal  presente
articolo e da specifiche disposizioni di legge. 
  2. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere
a), b), c) e d), e le previsioni di cui ai commi 3 e 4  del  medesimo
art. 3, le agevolazioni di cui all'art. 4 sono concesse alle  imprese
e ai professionisti che: 
  a) rispettano i requisiti previsti per le micro e  piccole  imprese
dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014  e  dal  decreto  del
Ministro delle attivita'  produttive  18  aprile  2005  citati  nelle
premesse; 
  b) svolgono la propria attivita' nella  ZFU,  ai  sensi  di  quanto
stabilito dai commi 5 e 6 dell'art. 3; 
  c) alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10, sono
iscritti  al  registro   delle   imprese,   ovvero,   nel   caso   di
professionisti,  agli  ordini  professionali  o  sono  aderenti  alle
associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e
in possesso dell'attestazione  rilasciata  ai  sensi  della  medesima
legge; 
  d) alla data di presentazione dell'istanza  di  cui  al  comma  10,
hanno gia' avviato l'attivita', ovvero si impegnano ad avviarla, pena
la revoca delle agevolazioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data
di pubblicazione del provvedimento di concessione delle  agevolazioni
di cui all'art. 14, comma 2. A tali fini, rileva  la  data  di  avvio
attivita' comunicata alla competente camera di commercio e risultante
da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la  data
di inizio attivita' comunicata all'Agenzia delle entrate mediante  la
dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 35 del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  e) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non
sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 
  3. Per i professionisti, l'ufficio o locale destinato all'attivita'
situato nella ZFU di cui all'art. 3, comma 5,  e'  quello  comunicato
all'Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 
  4. Per il  finanziamento  delle  agevolazioni  sono  utilizzate  le
risorse  individuate  allo  scopo  dalla  legge,  nonche'   eventuali
ulteriori risorse che si rendessero all'uopo disponibili, ivi incluse
quelle di cui all'art. 6, comma 2. Le predette risorse sono ripartite
tra le zone franche urbane destinatarie degli interventi  sulla  base
dei criteri di cui all'art. 6, comma 1. 
  5. Gli oneri connessi all'attuazione degli interventi sono posti  a
carico delle risorse di cui al comma 4, entro il limite  massimo  del
2% (due percento) delle medesime risorse. 
  6. Le agevolazioni sono concesse ai sensi  e  alle  condizioni  del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  "de  minimis".
Ciascun  soggetto   ammesso   alle   agevolazioni   puo',   pertanto,
beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo  di  200.000,00
euro, ovvero di 100.000,00  euro  nel  caso  di  imprese  attive  nel
settore del trasporto su strada per  conto  terzi,  tenuto  conto  di
eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dall'impresa a  titolo
di "de minimis" nell'esercizio finanziario  in  corso  alla  data  di
presentazione dell'istanza di cui al comma  10  e  nei  due  esercizi
finanziari precedenti,  nonche'  dei  rapporti  di  collegamento  tra
l'impresa e altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2,  del  medesimo
regolamento che qualificano la cosiddetta "impresa unica". 
  7. I comuni in  cui  ricadono  le  ZFU  forniscono  informazione  e
assistenza ai soggetti interessati ad accedere alle  agevolazioni  di
cui al presente decreto, con particolare  riferimento  alla  puntuale
perimetrazione della ZFU. 
  8. Le riserve finanziarie di scopo di  cui  all'art.  8,  comma  3,
lettera b), attivabili in relazione all'intervento da  attuare  nella
singola  ZFU,   possono   prevedere   una   destinazione   di   fondi
complessivamente non superiore  al  50%  (cinquanta  percento)  delle
risorse finanziarie rese disponibili per l'intervento nella ZFU.  Per
cio' che attiene alla riserva di cui all'art. 8, comma 4, lettera c),
numero 5, l'individuazione dei settori di  attivita'  economica  puo'
essere effettuata mediante l'indicazione di una  o  piu'  "Divisioni"
della "Classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007". 
  9. In  relazione  all'intervento  attuato  in  ciascuna  delle  ZFU
ammissibili, l'agevolazione concedibile  a  ciascun  beneficiario  e'
determinata dal Ministero  dello  sviluppo  economico,  tenuto  conto
delle risorse finanziarie disponibili  per  la  ZFU  e  di  eventuali
riserve finanziarie di scopo istituite ai sensi  di  quanto  previsto
all'art. 8, con le seguenti modalita': 
  a) il 40% (quaranta percento) delle risorse disponibili per la  ZFU
e' ripartito, al fine di assicurare una quota minima di  risorse  per
l'efficacia  dello  strumento  e  la  produzione  di   ricadute   nel
territorio  della  ZFU,  in  egual  misura  tra  tutti   i   soggetti
beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute  al  superamento
del limite di aiuti "de minimis" ottenibili da  ciascun  soggetto  ai
sensi di quanto previsto dal comma 6; 
  b) il 60% (sessanta percento) delle risorse disponibili per la ZFU,
unitamente alle somme eventualmente non  distribuite  a  seguito  del
riparto di cui alla lettera a), e' ripartito, al fine di tener  conto
del  fabbisogno  e  della  capacita'  di  potenziale  utilizzo  delle
agevolazioni da parte dei beneficiari, in funzione del  rapporto  tra
il  reddito  d'impresa,  ovvero  di  lavoro  autonomo  nel  caso   di
professionisti, registrato da  ciascun  soggetto  beneficiario  e  la
somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari
della ZFU. Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno  di
12 mesi alla data di presentazione dell'istanza  di  agevolazione  il
reddito e' convenzionalmente assunto in misura pari al reddito  medio
dei beneficiari della ZFU. 
  10. Per fruire dei benefici, i soggetti in possesso  dei  requisiti
previsti dal presente decreto, cosi' come integrati e modificati  dal
presente articolo, presentano al Ministero dello  sviluppo  economico
un'apposita istanza, con le modalita' e nei termini previsti  con  il
bando del medesimo Ministero di cui all'art. 8, comma 2, lettera  a).
Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano: 
  a) il reddito d'impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di
lavoro autonomo nel caso  di  professionisti,  riportato  nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio  dell'istanza
di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto alla lettera b)
del comma 9 del presente articolo per i soggetti operativi da meno di
12 mesi; 
  b) l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute  a  titolo  di
"de  minimis",  a  livello   di   "impresa   unica",   nell'esercizio
finanziario in corso alla data di presentazione  dell'istanza  e  nei
due esercizi finanziari precedenti. 
  11. Le risorse destinate alle riserve finanziarie di scopo  di  cui
all'art. 8, comma 4, che dovessero residuare a  seguito  del  riparto
sono distribuite in favore dei soggetti  beneficiari  non  rientranti
nelle medesime riserve, con le medesime modalita' di cui al  comma  9
del presente articolo. 
  12. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n.  1407/2013,
le agevolazioni sono cumulabili con altre  agevolazioni  concesse  ai
soggetti  beneficiari  a  titolo  di  "de   minimis"   nell'esercizio
finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza  di  cui
al comma 10 e nei due esercizi finanziari precedenti, e tenuto  conto
dei rapporti di collegamento tra il beneficiario e altri soggetti  di
cui all'art. 2, comma 2, del medesimo regolamento  n.  1407/2013  che
qualificano l' "impresa unica", nel limite dell'importo di 200.000,00
euro, ovvero di 100.000,00 euro  nel  caso  di  soggetti  attivi  nel
settore del trasporto su strada per conto terzi. 
  13.  Non  possono  accedere  alle  agevolazioni  i  soggetti,  gia'
beneficiari delle  esenzioni  fiscali  e  contributive  concesse  dal
Ministero dello sviluppo economico in  attuazione  dell'art.  37  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, alla data di pubblicazione
di un nuovo bando relativo alla ZFU in cui i medesimi  soggetti  sono
localizzati,  abbiano  fruito  delle  predette  esenzioni  in  misura
inferiore al  10%  (dieci  percento)  dell'importo  dell'agevolazione
concessa in esito ai bandi precedenti. 
  14. Con  successivo  provvedimento  del  Ministero  dello  sviluppo
economico sono forniti chiarimenti e specificazioni per  l'attuazione
delle previsioni contenute nel  presente  articolo,  con  particolare
riferimento  ai  requisiti  e  alle   modalita'   di   accesso   alle
agevolazioni,  al  modulo  di  istanza  di  cui   al   comma   10   e
all'applicazione del meccanismo di riparto delle risorse  di  cui  al
comma 9.». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 5 giugno 2017 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Calenda          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 721