Comunicato relativo al decreto 11 settembre 2017, recante la modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Limone Costa d'Amalfi» in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001. (17A06746)(GU n.236 del 9-10-2017)
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 22
settembre 2017, a pagina 9, nel provvedimento dell'11 settembre 2017
relativo alla modifica minore del disciplinare di produzione della
denominazione «Limone Costa d'Amalfi» in qualita' di indicazione
geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio
2001, devono essere apportate le seguenti correzioni:
nel titolo dove e' scritto:
«denominazione di origine protetta»
leggasi:
«indicazione geografica protetta»
Inoltre, per mero errore non e' stato inserito il disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta «Limone Costa
d'Amalfi», che si riporta:
«DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
"LIMONE COSTA D'AMALFI"
Art. 1.
L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone Costa
d'Amalfi» e' riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal Reg. (UE) n. 1151/2012 e dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone Costa
d'Amalfi» designa i limoni prodotti nella zona delimitata al
successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili alla cultivar
"Sfusato" avente le caratteristiche afferibili all'ecotipo
amalfitano.
Art. 3.
La zona di produzione del «Limone Costa d'Amalfi» di cui al
presente disciplinare comprende:
l'intero territorio del Comune di Atrani;
parte del territorio dei comuni di: Amalfi, Cetara, Conca dei
Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala,
Tramonti, Vietri sul Mare.
La descrizione del confine e' effettuata dall'estremo Ovest fino
a raggiungere l'estremo Est. Il confine Sud e' individuato dal Mar
Tirreno.
Carta I.G.M. 1:25.000 N. 197 IV N. O. «Positano»
Partendo da Ovest il confine dell'area interessata dalla
coltivazione del «Limone Costa d'Amalfi» inizia con la delimitazione
tra la Provincia di Napoli e quella di Salerno all'altezza del Mar
Tirreno; prosegue incrociando la strada statale Amalfitana n. 163 e
quindi devia lungo il sentiero che da P.ta Campanella porta alla
frazione Corvo e, procedendo lungo il sentiero che porta a S. Maria
del Castello, giunge al rudere «Il Mandrino» passando al di sotto di
Monte Gambera e di Monte Pertuso, attraverso il Colle di Latte. Dal
Mandrino esso continua fino alla grotta di S. Barbara, percorrendo il
sentiero che attraversa la frazione Nocella, la localita' Grotte, la
localita' «I Cannati» e il colle «La Serra». Da qui, il confine
prosegue fino ad incrociare la Strada Statale che da Furore porta a
Bomerano, e quindi lungo la stessa strada, imbocca il sentiero che
giunge a Tovere attraverso le localita' Pino e Acquarola e giunge in
prossimita' dell'abitato di Tovere. Di qui prosegue lungo il sentiero
che porta al Convento di Cospita (Carta di Amalfi).
Carta I.G.M. N. 197 IV N. E. «Amalfi».
Dal Convento di Cospita, il confine raggiunge la contrada
Lucibello, proseguendo lungo le pendici del Monte Sorca, e di qui
giunge al Rudere delle Ferriere, passando al di sopra della localita'
Frassito. Dal Rudere procede lungo il sentiero che da Punta d'aglio
porta a Scala e da qui prosegue lungo la via provinciale Scala -
Ravello, fino all'altezza della Madonna della Pomice (Carta di Nocera
Inferiore).
Carta I.G.M. 1:25.000 N. 111 S.E. «Nocera Inferiore».
A partire dalla via provinciale, all'altezza della Madonna della
Pomice, il confine procede lungo la delimitazione tra i comuni di
Ravello e Minori e, quindi, all'altezza di C.se Ciaramello, prosegue
lungo il sentiero che porta a Paterno S. Elia, passando sotto Punta
Mele, attraversando il vallone Capo d'Acqua e Vitagliano. Da qui
procede lungo il sentiero che conduce a Polvica di Tramonti,
attraversando la contrada Casale, la frazione Carbonaro, S. Caterina
e Zamafaro, fino ad arrivare all'abitato di Figlino e quindi a
Polvica. Da qui procede lungo la via comunale per la frazione Torina
attraversando Forno Vecchio e Cardamone. Esso prosegue per un breve
tratto lungo il sentiero che dalla localita' Gete sfiora la localita'
Pendolo ed arriva al di sotto di Colle Vigne, sfiorando Pizzolungo e
la localita' Mandrino. Esso prosegue fino al Vallone di Vecite,
incontrando la localita' Macchione, passando tra il Vallone dei
Fuondi e le vene di S. Antonio (Carta di AMALFI).
Carta I.G.M. 1:25.000 N. 197 IV N. E. «Amalfi»
Partendo dal vallone Vecite (Carta di Nocera Inferiore), il
confine costeggia Paternoster, il Colle Pascullo, Colle La
Misericordia, la loc. S. Maria, le Vene del Suono, passando al di
sopra della localita' Badia, e al di sotto di Grotta Piana e Monte
Pertuso. Da qui discende al di sotto del Monte «l'Uomo a Cavallo»,
costeggia il vallone S. Nicola, la localita' Falanca, fino a S. Maria
del Popolo. Prosegue passando in prossimita' della sorgente Cannello,
tra la localita' Simicella e San Gineto, fino alle falde del Monte
Falerzio (Carta di Pastena).
Carta I.G.M. 1:25.000 N. 197 I N. O. «Pastena».
Il confine segue il sentiero che passa tra il Monte Falerzio ed
il Monte Collo (Carta di Salerno).
Carta I.G.M. 1:25.000 N. 185 II S.O. «Salerno».
Il confine segue il sentiero che passando al di sopra della loc.
Manganala, sfiora l'abitato di Albori, prosegue al di sotto di Poggio
Pianello e arriva alla frazione S. Vincenzo. Di qui segue la via
comunale per Dragonea e, quindi, all'altezza della Frazione Padovani,
continua lungo il vallone fino all'incrocio con la strada Statale n.
18, all'altezza della frazione Molina, continuando lungo la suddetta
strada fino alla via comunale che da Vietri sul Mare porta alla
frazione Marina e di qui alla
Torre della Cristarella e, quindi, al Mar Tirreno.
Art. 4.
Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente
adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri
orografici e pedologici. Le unita' colturali tipiche prevalenti sono
costituite da terrazzamenti inglobati in muretti di contenimento
(macere).
I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei
limoneti di cui al presente disciplinare sono quelli in uso
tradizionale nella zona.
La forma di allevamento e' riconducibile ad un vaso libero, detta
localmente «cupola», adattata ad un idoneo sistema di copertura. E'
facolta' degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di
allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche
caratteristiche di qualita' del prodotto descritte nel successivo
art. 6.
La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le
piante su impalcature di pali di castagno, e/o di altri materiali
ecocompatibili con le esigenze di tutela paesaggistica, (di altezza
non inferiore a cm 180 al momento della sostituzione), utilizzando
coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire
una scalarita' di maturazione dei frutti.
La densita' d'impianto non dovra' essere superiore a 1200 piante
per ettaro.
La cultivar per la realizzazione di impianto ex novo, di
reimpianti o di reinnesto, dovra' essere esclusivamente lo «Sfusato
Amalfitano» certificato da vivai autorizzati dalla Regione Campania e
accreditati dal servizio fitosanitario.
La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° febbraio al
31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche
qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste
del mercato in tale periodo.
La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a
mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno. La
produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela
non deve superare le 35 tonnellate in coltura specializzata o
promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata). I
limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi
parassitari, come per legge.
Art. 5.
Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Limone Costa
d'Amalfi», sono iscritti nell'apposito Elenco, attivato, tenuto e
aggiornato dalla Regione Campania, direttamente attraverso i propri
uffici competenti per territorio o attraverso organismi conformi alle
norme EN 45011.
Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso
opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione
all'Elenco di cui sopra. Entro dieci giorni dalla data indicata di
fine raccolta deve essere presentata, all'organismo che detiene
l'elenco, la denuncia finale di produzione dell'anno.
Durante il periodo della raccolta, il predetto organismo puo'
rilasciare, su conformi denunce di produzione, parziali ricevute di
produzione.
Art. 6.
II prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo
o quando e' destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti
caratteristiche:
forma del frutto: ellittico - allungata; lobo pedicellare
lievemente prominente, con area basale media;
dimensioni: medio - grosse, peso non inferiore a 100 grammi; i
limoni con peso inferiore a 100 gr. ma in possesso delle altre
caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati
alla trasformazione;
peduncolo: di medio spessore e lunghezza;
attacco al peduncolo: forte;
umbone (apice): grande e appuntito;
solco apicale: quasi assente;
residuo stilare: assente;
colore della buccia: giallo citrino;
buccia ( flavedo ed albedo): di spessore medio;
flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;
asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;
polpa: di colore giallo paglierino, con succo abbondante (resa
uguale o superiore al 25%) e con elevata acidita' (non inferiore a
3,5/100 ml).
Art. 7.
In costiera amalfitana la presenza di limoneti in epoche antiche
e' stata dimostrata da numerosi documenti storici. Furono gli Arabi,
nel corso della loro espansione e delle loro conquiste, che
introdussero il limone in Spagna e in Sicilia e da qui in Campania.
Ma la vera diffusione del limone, nell'area di Amalfi, avvenne
soprattutto grazie all'accertata necessita' di disporre di questo
frutto a seguito della scoperta della sua grande utilita' nella lotta
allo scorbuto, la malattia dovuta a carenza di vitamina C, di cui gli
agrumi sono notoriamente ricchi. Per gli amalfitani, popolo famoso di
navigatori, era determinante poter disporre, sulle proprie navi, di
scorte abbondanti di questo prezioso frutto. Gia' nell'XI secolo, la
Repubblica Amalfitana decreto' che a bordo delle navi ci fossero
sempre provviste di tali frutti. Dal 1400 al 1800 altissima fu la
richiesta, anche da parte di altri Paesi, soprattutto nord-europei,
di limoni amalfitani, proprio per il loro impiego nella lotta allo
scorbuto. Matteo Camera scrive, a tal proposito, nel 1600, di limoni
«...che da Minori venivano trasportati via mare verso altri mercati
italiani, assieme a limoncelli e a cetrangoli...», termine con il
quale venivano indicate le arance amare. E' cosi' che lungo la Costa,
i «giardini di limoni», come sono chiamati in questa zona i limoneti,
sono andati crescendo di numero e di ampiezza nel corso dei secoli,
attraverso un'opera immane dell'uomo che ha recuperato
all'agricoltura suoli scoscesi ed impervi. Dopo il 1500 la presenza
del limone nell'area e' riportata da diversi autori, e in un testo
del '600 si trova anche un accenno ad un «limonamalphitanusp, dalle
caratteristiche molto simili all'odierno sfusato della Costiera.
Infine, sono tanti i documenti, anche fotografici, del '900, che
testimoniano gli intensi traffici, soprattutto con le Americhe, per
la spedizione, via mare, di notevoli partite di limoni ed altri
agrumi prodotti in Costiera.
Art. 8.
L'immissione al consumo del I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» deve
avvenire secondo le seguenti modalita': il prodotto deve essere posto
in vendita in appositi contenitori rigidi, a partire da un singolo
limone fino ad un massimo di 15 Kg, realizzati preferibilmente con
materiale di origine vegetale.
Sono ammessi anche contenitori rigidi di cartone. Sulle
confezioni contrassegnate ad I.G.P. , o sulle etichette apposte sulle
medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e
leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:
a) «Limone Costa d'Amalfi» e «Indicazione geografica
protetta»(o la sua sigla I.G.P.);
b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda
confezionatrice o produttrice;
c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuto nella
confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti.
Dovra' figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo
all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da
utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione Geografica
Protetta. Il simbolo grafico e' costituito da un limone affogliato
che e' posto sul lato sinistro di un doppio cerchio che racchiude su
uno sfondo giallo la scritta di colore nero Limone Costa d'Amalfi.
All'interno del doppio cerchio vi e' il profilo della costa, da
Maiori fino a Capo Conca, mentre in primo piano vi e' un cespuglio di
macchia mediterranea. Il limone e lo sfondo sono di colore giallo
pantone CV, mentre le foglie del limone, il cespuglio e la seconda
linea di colline sono di colore verde pantone 369 CV, la prima e la
terza linea di colline sono di colore verde pantone 349 CV, il mare
di colore blu pantone 301 CV ed il cielo azzurro pantone 297 CV.
Dovra' figurare, inoltre, la dizione «prodotto in Italia» per le
partite destinate all'esportazione.
I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone,
possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti,
il riferimento al nome geografico «Costa d'Amalfi» a condizione che
rispettino le seguenti condizioni:
1) I limoni, utilizzati per la preparazione del prodotto, siano
esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;
2) Sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantita'
utilizzata della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» e quantita' di
prodotto elaborato ottenuto;
3) Venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. «Limone Costa
d'Amalfi» mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione,
rilasciate dai competenti Organi della Regione ai sensi del?art. 5
del presente disciplinare, e la annotazione sui documenti ufficiali.
Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. «Limone Costa
d'Amalfi» per i prodotti elaborati e/o trasformati potra' essere
delegato dal organismo di controllo al Consorzio di tutela e
valorizzazione che ne faccia richiesta.
Alla Indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1, e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati,
consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in
etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla
meta' di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione Geografica
Protetta.
Art. 9.
Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione
o comunque distribuisce per il consumo, con la I.G.P. «Limone Costa
d'Amalfi», un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e'
punito a norma di legge.
Parte di provvedimento in formato grafico
».