MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto 11 settembre 2017, recante la modifica
minore del disciplinare di  produzione  della  denominazione  «Limone
Costa d'Amalfi» in qualita' di  indicazione  geografica  protetta  in
forza al regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001. (17A06746) 
(GU n.236 del 9-10-2017)

 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del  22
settembre 2017, a pagina 9, nel provvedimento dell'11 settembre  2017
relativo alla modifica minore del disciplinare  di  produzione  della
denominazione «Limone Costa  d'Amalfi»  in  qualita'  di  indicazione
geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio
2001, devono essere apportate le seguenti correzioni: 
    nel titolo dove e' scritto: 
      «denominazione di origine protetta» 
    leggasi: 
      «indicazione geografica protetta» 
    Inoltre, per mero errore non e' stato inserito il disciplinare di
produzione  della  indicazione  geografica  protetta  «Limone   Costa
d'Amalfi», che si riporta: 
 
«DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELL'INDICAZIONE  GEOGRAFICA  PROTETTA
                       "LIMONE COSTA D'AMALFI" 
 
                               Art. 1. 
 
    L'Indicazione  geografica   protetta   (I.G.P.)   «Limone   Costa
d'Amalfi» e' riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e  ai
requisiti stabiliti  dal  Reg.  (UE)  n.  1151/2012  e  dal  presente
disciplinare di produzione. 
 
                               Art. 2. 
 
    L'Indicazione  geografica   protetta   (I.G.P.)   «Limone   Costa
d'Amalfi»  designa  i  limoni  prodotti  nella  zona  delimitata   al
successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili alla cultivar
"Sfusato"   avente   le   caratteristiche   afferibili    all'ecotipo
amalfitano. 
 
                               Art. 3. 
 
    La zona di produzione del  «Limone  Costa  d'Amalfi»  di  cui  al
presente disciplinare comprende: 
      l'intero territorio del Comune di Atrani; 
      parte del territorio dei comuni di: Amalfi, Cetara,  Conca  dei
Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano,  Praiano,  Ravello,  Scala,
Tramonti, Vietri sul Mare. 
    La descrizione del confine e' effettuata dall'estremo Ovest  fino
a raggiungere l'estremo Est. Il confine Sud e'  individuato  dal  Mar
Tirreno. 
Carta I.G.M. 1:25.000 N. 197 IV N. O. «Positano» 
    Partendo  da  Ovest  il  confine  dell'area   interessata   dalla
coltivazione del «Limone Costa d'Amalfi» inizia con la  delimitazione
tra la Provincia di Napoli e quella di Salerno  all'altezza  del  Mar
Tirreno; prosegue incrociando la strada statale Amalfitana n.  163  e
quindi devia lungo il sentiero che  da  P.ta  Campanella  porta  alla
frazione Corvo e, procedendo lungo il sentiero che porta a  S.  Maria
del Castello, giunge al rudere «Il Mandrino» passando al di sotto  di
Monte Gambera e di Monte Pertuso, attraverso il Colle di  Latte.  Dal
Mandrino esso continua fino alla grotta di S. Barbara, percorrendo il
sentiero che attraversa la frazione Nocella, la localita' Grotte,  la
localita' «I Cannati» e il colle  «La  Serra».  Da  qui,  il  confine
prosegue fino ad incrociare la Strada Statale che da Furore  porta  a
Bomerano, e quindi lungo la stessa strada, imbocca  il  sentiero  che
giunge a Tovere attraverso le localita' Pino e Acquarola e giunge  in
prossimita' dell'abitato di Tovere. Di qui prosegue lungo il sentiero
che porta al Convento di Cospita (Carta di Amalfi). 
Carta I.G.M. N. 197 IV N. E. «Amalfi». 
    Dal  Convento  di  Cospita,  il  confine  raggiunge  la  contrada
Lucibello, proseguendo lungo le pendici del Monte  Sorca,  e  di  qui
giunge al Rudere delle Ferriere, passando al di sopra della localita'
Frassito. Dal Rudere procede lungo il sentiero che da  Punta  d'aglio
porta a Scala e da qui prosegue lungo  la  via  provinciale  Scala  -
Ravello, fino all'altezza della Madonna della Pomice (Carta di Nocera
Inferiore). 
Carta I.G.M. 1:25.000 N. 111 S.E. «Nocera Inferiore». 
    A partire dalla via provinciale, all'altezza della Madonna  della
Pomice, il confine procede lungo la delimitazione  tra  i  comuni  di
Ravello e Minori e, quindi, all'altezza di C.se Ciaramello,  prosegue
lungo il sentiero che porta a Paterno S. Elia, passando  sotto  Punta
Mele, attraversando il vallone Capo  d'Acqua  e  Vitagliano.  Da  qui
procede  lungo  il  sentiero  che  conduce  a  Polvica  di  Tramonti,
attraversando la contrada Casale, la frazione Carbonaro, S.  Caterina
e Zamafaro, fino ad  arrivare  all'abitato  di  Figlino  e  quindi  a
Polvica. Da qui procede lungo la via comunale per la frazione  Torina
attraversando Forno Vecchio e Cardamone. Esso prosegue per  un  breve
tratto lungo il sentiero che dalla localita' Gete sfiora la localita'
Pendolo ed arriva al di sotto di Colle Vigne, sfiorando Pizzolungo  e
la localita' Mandrino. Esso  prosegue  fino  al  Vallone  di  Vecite,
incontrando la localita'  Macchione,  passando  tra  il  Vallone  dei
Fuondi e le vene di S. Antonio (Carta di AMALFI). 
Carta I.G.M. 1:25.000 N. 197 IV N. E. «Amalfi» 
    Partendo dal vallone  Vecite  (Carta  di  Nocera  Inferiore),  il
confine  costeggia  Paternoster,  il   Colle   Pascullo,   Colle   La
Misericordia, la loc. S. Maria, le Vene del  Suono,  passando  al  di
sopra della localita' Badia, e al di sotto di Grotta  Piana  e  Monte
Pertuso. Da qui discende al di sotto del Monte  «l'Uomo  a  Cavallo»,
costeggia il vallone S. Nicola, la localita' Falanca, fino a S. Maria
del Popolo. Prosegue passando in prossimita' della sorgente Cannello,
tra la localita' Simicella e San Gineto, fino alle  falde  del  Monte
Falerzio (Carta di Pastena). 
Carta I.G.M. 1:25.000 N. 197 I N. O. «Pastena». 
    Il confine segue il sentiero che passa tra il Monte  Falerzio  ed
il Monte Collo (Carta di Salerno). 
Carta I.G.M. 1:25.000 N. 185 II S.O. «Salerno». 
    Il confine segue il sentiero che passando al di sopra della  loc.
Manganala, sfiora l'abitato di Albori, prosegue al di sotto di Poggio
Pianello e arriva alla frazione S. Vincenzo.  Di  qui  segue  la  via
comunale per Dragonea e, quindi, all'altezza della Frazione Padovani,
continua lungo il vallone fino all'incrocio con la strada Statale  n.
18, all'altezza della frazione Molina, continuando lungo la  suddetta
strada fino alla via comunale che  da  Vietri  sul  Mare  porta  alla
frazione Marina e di qui alla 
    Torre della Cristarella e, quindi, al Mar Tirreno. 
 
                               Art. 4. 
 
    Il sistema di coltivazione deve  essere  quello  tradizionalmente
adottato  nella  zona,  fortemente  legato  ai  peculiari   caratteri
orografici e pedologici. Le unita' colturali tipiche prevalenti  sono
costituite da terrazzamenti  inglobati  in  muretti  di  contenimento
(macere). 
    I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei
limoneti  di  cui  al  presente  disciplinare  sono  quelli  in   uso
tradizionale nella zona. 
    La forma di allevamento e' riconducibile ad un vaso libero, detta
localmente «cupola», adattata ad un idoneo sistema di  copertura.  E'
facolta' degli organi tecnici  regionali  ammettere  anche  forme  di
allevamento  diverse,  nel   rispetto   comunque   delle   specifiche
caratteristiche di qualita' del  prodotto  descritte  nel  successivo
art. 6. 
    La tecnica tradizionale di produzione consiste nel  coltivare  le
piante su impalcature di pali di castagno,  e/o  di  altri  materiali
ecocompatibili con le esigenze di tutela paesaggistica,  (di  altezza
non inferiore a cm 180 al momento  della  sostituzione),  utilizzando
coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per  garantire
una scalarita' di maturazione dei frutti. 
    La densita' d'impianto non dovra' essere superiore a 1200  piante
per ettaro. 
    La  cultivar  per  la  realizzazione  di  impianto  ex  novo,  di
reimpianti o di reinnesto, dovra' essere esclusivamente  lo  «Sfusato
Amalfitano» certificato da vivai autorizzati dalla Regione Campania e
accreditati dal servizio fitosanitario. 
    La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1°  febbraio  al
31 ottobre,  in  funzione  del  conseguimento  delle  caratteristiche
qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste
del mercato in tale periodo. 
    La raccolta dei frutti dalla  pianta  deve  essere  effettuata  a
mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il  terreno.  La
produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa  a  tutela
non deve  superare  le  35  tonnellate  in  coltura  specializzata  o
promiscua (in tal caso si  intende  la  produzione  ragguagliata).  I
limoni  raccolti  devono  presentarsi  sani,  indenni   da   attacchi
parassitari, come per legge. 
 
                               Art. 5. 
 
    Gli impianti idonei alla  produzione  dell'I.G.P.  «Limone  Costa
d'Amalfi», sono iscritti nell'apposito  Elenco,  attivato,  tenuto  e
aggiornato dalla Regione Campania, direttamente attraverso  i  propri
uffici competenti per territorio o attraverso organismi conformi alle
norme EN 45011. 
    Gli organi tecnici sono tenuti  a  verificare,  anche  attraverso
opportuni  sopralluoghi,  i  requisiti  richiesti  per   l'iscrizione
all'Elenco di cui sopra. Entro dieci giorni dalla  data  indicata  di
fine raccolta  deve  essere  presentata,  all'organismo  che  detiene
l'elenco, la denuncia finale di produzione dell'anno. 
    Durante il periodo della raccolta,  il  predetto  organismo  puo'
rilasciare, su conformi denunce di produzione, parziali  ricevute  di
produzione. 
 
                               Art. 6. 
 
    II prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo
o quando e' destinato alla trasformazione,  deve  avere  le  seguenti
caratteristiche: 
      forma del  frutto:  ellittico  -  allungata;  lobo  pedicellare
lievemente prominente, con area basale media; 
      dimensioni: medio - grosse, peso non inferiore a 100 grammi;  i
limoni con peso inferiore a  100  gr.  ma  in  possesso  delle  altre
caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati
alla trasformazione; 
      peduncolo: di medio spessore e lunghezza; 
      attacco al peduncolo: forte; 
      umbone (apice): grande e appuntito; 
      solco apicale: quasi assente; 
      residuo stilare: assente; 
      colore della buccia: giallo citrino; 
      buccia ( flavedo ed albedo): di spessore medio; 
      flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte; 
      asse carpellare: rotondo, medio e semipieno; 
      polpa: di colore giallo paglierino, con succo abbondante  (resa
uguale o superiore al 25%) e con elevata acidita'  (non  inferiore  a
3,5/100 ml). 
 
                               Art. 7. 
 
    In costiera amalfitana la presenza di limoneti in epoche  antiche
e' stata dimostrata da numerosi documenti storici. Furono gli  Arabi,
nel  corso  della  loro  espansione  e  delle  loro  conquiste,   che
introdussero il limone in Spagna e in Sicilia e da qui  in  Campania.
Ma la vera  diffusione  del  limone,  nell'area  di  Amalfi,  avvenne
soprattutto grazie all'accertata necessita'  di  disporre  di  questo
frutto a seguito della scoperta della sua grande utilita' nella lotta
allo scorbuto, la malattia dovuta a carenza di vitamina C, di cui gli
agrumi sono notoriamente ricchi. Per gli amalfitani, popolo famoso di
navigatori, era determinante poter disporre, sulle proprie  navi,  di
scorte abbondanti di questo prezioso frutto. Gia' nell'XI secolo,  la
Repubblica Amalfitana decreto' che a  bordo  delle  navi  ci  fossero
sempre provviste di tali frutti. Dal 1400 al  1800  altissima  fu  la
richiesta, anche da parte di altri Paesi,  soprattutto  nord-europei,
di limoni amalfitani, proprio per il loro impiego  nella  lotta  allo
scorbuto. Matteo Camera scrive, a tal proposito, nel 1600, di  limoni
«...che da Minori venivano trasportati via mare verso  altri  mercati
italiani, assieme a limoncelli e a  cetrangoli...»,  termine  con  il
quale venivano indicate le arance amare. E' cosi' che lungo la Costa,
i «giardini di limoni», come sono chiamati in questa zona i limoneti,
sono andati crescendo di numero e di ampiezza nel corso  dei  secoli,
attraverso   un'opera   immane   dell'uomo    che    ha    recuperato
all'agricoltura suoli scoscesi ed impervi. Dopo il 1500  la  presenza
del limone nell'area e' riportata da diversi autori, e  in  un  testo
del '600 si trova anche un accenno ad un  «limonamalphitanusp,  dalle
caratteristiche molto  simili  all'odierno  sfusato  della  Costiera.
Infine, sono tanti i documenti,  anche  fotografici,  del  '900,  che
testimoniano gli intensi traffici, soprattutto con le  Americhe,  per
la spedizione, via mare, di  notevoli  partite  di  limoni  ed  altri
agrumi prodotti in Costiera. 
 
                               Art. 8. 
 
    L'immissione al consumo del I.G.P. «Limone Costa  d'Amalfi»  deve
avvenire secondo le seguenti modalita': il prodotto deve essere posto
in vendita in appositi contenitori rigidi, a partire  da  un  singolo
limone fino ad un massimo di 15 Kg,  realizzati  preferibilmente  con
materiale di origine vegetale. 
    Sono  ammessi  anche  contenitori  rigidi   di   cartone.   Sulle
confezioni contrassegnate ad I.G.P. , o sulle etichette apposte sulle
medesime, devono essere riportate, a caratteri  di  stampa  chiari  e
leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni: 
      a)  «Limone   Costa   d'Amalfi»   e   «Indicazione   geografica
protetta»(o la sua sigla I.G.P.); 
      b) il nome,  la  ragione  sociale  e  l'indirizzo  dell'azienda
confezionatrice o produttrice; 
      c) la quantita'  di  prodotto  effettivamente  contenuto  nella
confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti. 
    Dovra'   figurare,   inoltre,   il   simbolo   grafico   relativo
all'immagine  artistica  del  logotipo  specifico  ed   univoco,   da
utilizzare in abbinamento inscindibile con  l'Indicazione  Geografica
Protetta. Il simbolo grafico e' costituito da  un  limone  affogliato
che e' posto sul lato sinistro di un doppio cerchio che racchiude  su
uno sfondo giallo la scritta di colore nero  Limone  Costa  d'Amalfi.
All'interno del doppio cerchio vi  e'  il  profilo  della  costa,  da
Maiori fino a Capo Conca, mentre in primo piano vi e' un cespuglio di
macchia mediterranea. Il limone e lo sfondo  sono  di  colore  giallo
pantone CV, mentre le foglie del limone, il cespuglio  e  la  seconda
linea di colline sono di colore verde pantone 369 CV, la prima  e  la
terza linea di colline sono di colore verde pantone 349 CV,  il  mare
di colore blu pantone 301 CV ed il cielo azzurro pantone 297 CV. 
    Dovra' figurare, inoltre, la dizione «prodotto in Italia» per  le
partite destinate all'esportazione. 
    I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del  limone,
possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti,
il riferimento al nome geografico «Costa d'Amalfi» a  condizione  che
rispettino le seguenti condizioni: 
      1) I limoni, utilizzati per la preparazione del prodotto, siano
esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare; 
      2) Sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantita'
utilizzata della  I.G.P.  «Limone  Costa  d'Amalfi»  e  quantita'  di
prodotto elaborato ottenuto; 
      3) Venga  dimostrato  l'utilizzo  della  I.G.P.  «Limone  Costa
d'Amalfi»  mediante  l'acquisizione  delle  ricevute  di  produzione,
rilasciate dai competenti Organi della Regione ai  sensi  del?art.  5
del presente disciplinare, e la annotazione sui documenti ufficiali. 
    Il controllo del  corretto  utilizzo  dell'I.G.P.  «Limone  Costa
d'Amalfi» per i prodotti  elaborati  e/o  trasformati  potra'  essere
delegato  dal  organismo  di  controllo  al  Consorzio  di  tutela  e
valorizzazione che ne faccia richiesta. 
    Alla Indicazione geografica  protetta,  di  cui  all'art.  1,  e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da
quelle  previste  dal  presente  disciplinare,   ivi   compresi   gli
aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,
consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a  trarre  in
inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere  riportate  in
etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori  alla
meta' di quelli  utilizzati  per  indicare  l'Indicazione  Geografica
Protetta. 
 
                               Art. 9. 
 
    Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione
o comunque distribuisce per il consumo, con la I.G.P.  «Limone  Costa
d'Amalfi», un  prodotto  che  non  risponda  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di  produzione,  e'
punito a norma di legge. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                                                                   ».