N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 2017

Ordinanza del 1° aprile 2017 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Campania  sul  ricorso  proposto  da  Fort@Energy  Srl  contro
Regione Campania. 
 
Energia - Norme  della  Regione  Campania  -  Misure  in  materia  di
  impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse
  - Sospensione del rilascio di  nuove  autorizzazioni  per  impianti
  eolici nel territorio regionale. 
- Legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure  per
  la  razionalizzazione  della  spesa  e  il  rilancio  dell'economia
  campana - Legge collegata alla legge regionale  di  stabilita'  per
  l'anno 2016), art. 15, commi 3 e 4. 
(GU n.42 del 18-10-2017 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
                          (Sezione Settima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3320 del 2016, proposto  da:  Fort@Energy  Srl,  in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa  dagli
avvocati   Enzo   D'Andrea,   Patrizia   Spagnuolo   codice   fiscale
SPGPRZ72B62H894I, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Martucci
Schisa in Napoli, via Ferdinando del Carretto, 26; 
    Contro  Regione  Campania,  in  persona  del   Presidente   p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria  Laura  Consolazio  codice
fiscale CNSMLR63B41H703M, con domicilio eletto presso il  suo  studio
in Napoli, via S. Lucia 81; 
    Per  l'annullamento  della  nota  della  Giunta  regionale  della
Campania prot. 2016  -  03397655  del  17  maggio  2016  con  cui  si
comunicava alla  societa'  ricorrente  che:  «ai  sensi  della  legge
regionale n. 6 del 5 aprile 2016 art. 15 e' vietata  l'emissione  dei
decreti autorizzativi da voi richiesti»; 
    Nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  altro  atto  preordinato,
presupposto, collegato, pedissequo, consequenziale; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 il  dott.
Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale; 
I motivi di ricorso 
    La  ricorrente  societa'  ha  presentato  alla  Regione  Campania
istanza per ottenere il rilascio di due autorizzazioni  uniche  -  ai
sensi  del  D.  Lgs  n.  387/2003  -  relative  alla  costruzione   e
all'esercizio  di  impianti  di  produzione  di   energia   elettrica
alimentata da fonte eolica in agro  del  Comune  di  San  Giorgio  la
Molara (BN) (contraddistinti rispettivamente con i  codici  48/148  e
48/143) 
    In  relazione  ai  predetti  impianti,  nello   svolgimento   del
procedimento  di  autorizzazione,  si  sono  tenute   le   rispettive
conferenze di servizi, in data 10 marzo 2016,  conclusesi  con  esito
positivo. 
    A fronte  del  favorevole  esito  dell'istruttoria,  la  societa'
ricorrente ha sollecitato l'emissione  dell'autorizzazione  unica  da
parte della Giunta Regionale per la  costruzione  e  l'esercizio  dei
citati impianti eolici. 
    La  Giunta   Regionale   della   Campania   (Dipartimento   della
Programmazione  e  dello  sviluppo  economico  -  u.o.d.  energia   e
carburanti) ha rigettato tale richiesta con la nota  impugnata  prot.
2016 - 0339765 del 17 maggio 2016 con la  motivazione  che  ai  sensi
dell'art. 15 LR  Campania  n.  6/2016  «e'  vietata  l'emissione  dei
decreti autorizzativi richiesti». 
    Avverso il detto provvedimento  e'  insorta  la  Fort@energy  srl
deducendo, con il ricorso in epigrafe, i seguenti vizi  dell'atto  di
diniego: 
      - violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto  1990  n.  241  e
successive modifiche, violazione art. 12,  comma  4,  del  D.lgs.  n.
387/2003  e  successive  modifiche,  irragionevolezza  e  illogicita'
manifesta, sviamento e malgoverno; 
      - errata applicazione dell'art.  12  del  D.lgs.  n.  387/2003,
abuso di potere, sviamento del giusto procedimento,  violazione  art.
41 della Costituzione; 
      -  eccesso   di   potere   per   disparita'   di   trattamento,
irretroattivita' della legge, ingiustizia manifesta e malgoverno; 
      - violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis L. 241/1990,
eccesso di potere per contraddittorieta' del  provvedimento  rispetto
alle  determinazioni  della  conferenza   dei   servizi,   vizio   di
motivazione. 
    Assume la ricorrente, sotto diversi  profili  giuridici,  che  il
rifiuto degli uffici della Giunta regionale non sarebbe  giustificato
dalla normativa vigente, sussistendo il  dovere  dell'amministrazione
di emanare un provvedimento positivo. 
    Si e' costituita la Regione Campania  deducendo  che  l'art.  15,
comma  4,  L.  6/2016  impone   la   sospensione   dei   procedimenti
autorizzativi in itinere e che quindi la risposta data  dagli  uffici
regionali sarebbe vincolata dalla necessita' di  dare  attuazione  al
disposto legislativo. 
Rilievo d'ufficio  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 15, terzo e quarto comma, LR Campania n. 6/2016. 
    Il gravato provvedimento costituisce atto  immediatamente  lesivo
in quanto  l'amministrazione  regionale,  invece  che  concludere  il
procedimento con atto espresso come previsto dall'art. 12 D.  Lgs  n.
387/2003 arresta, peraltro senza la fissazione di un termine  finale,
la procedura autorizzativa impedendo l'avvio dell'iniziativa progetta
dalla ricorrente. 
    La Giunta campana nel  denegare  l'istanza  ha  dato  diretta  ed
espressa applicazione alla previsione di cui all'art. 15 LR  Campania
n. 6/2016. Tale articolo dispone che: 
      - in  attuazione  del  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  10   settembre   2010,   n.   47987   (Linee   guida   per
l'autorizzazione degli impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili),
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della  stessa  legge
regionale 6/2016, con delibera di  Giunta  regionale,  tenendo  conto
della concentrazione di impianti di produzione di  energia  da  fonti
rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le
aree non idonee alla  realizzazione  di  impianti  di  produzione  di
energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw; 
      - ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto  legislativo  3
marzo 2011,  n.  28  (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,   recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e
2003/30/CE) e dell'articolo  5,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa  legge,
con delibera di Giunta regionale «sono individuati gli indirizzi  per
la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione  di
energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw»; 
      -   espressamente,   «in   attesa    dell'approvazione    delle
deliberazioni»  di  cui  supra  «e'  sospeso  il  rilascio  di  nuove
autorizzazioni per impianti  eolici  nel  territorio  regionale»  (LR
6/2006, articolo 15, comma 3). 
      - tale previsione trova  ulteriore  conferma  per  il  caso  di
specie al medesimo art. 15, comma 4, LR 6/2006, ove si prescrive  che
«la sospensione si applica anche  ai  procedimenti  autorizzatori  in
itinere alla data di entrata in vigore della presente legge». 
    Di tale articolo fanno  applicazione  gli  uffici  regionali  per
negare il rilascio dell'autorizzazione unica. 
    Questo Collegio ritiene che la richiamata previsione  legislativa
sia  costituzionalmente  illegittima,  secondo  quanto   di   seguito
osservato, ed intende pertanto  sottoporre  la  stessa  al  sindacato
della Corte Costituzionale, per contrasto con gli art. 41, 97  e  117
Cost. 
Sulla rilevanza della questione di costituzionalita' 
    La questione di costituzionalita' si  presenta  senza  dubbio  di
carattere rilevante in quanto, come innanzi accennato, l'atto oggetto
di gravame  e'  motivato  unicamente  sul  rilievo  della  previsione
ostativa di cui all'art. 15  LR  Campania  6/2016,  norma  della  cui
legittimita' costituzionale si dubita. 
    Tale  disposizione  prevede  infatti  l'inibizione   del   potere
autorizzativo in materia di impianti ad energia eolica in attesa  che
vengano adottate le richiamate deliberazioni regionali in materia  di
localizzazione e impatto ambientale dei suddetti impianti. 
    La questione di costituzionalita'  qui  prospettata  si  presenta
quindi di carattere dirimente in quanto l'atto impugnato  costituisce
una  diretta  applicazione  della  disposizione  di  legge  regionale
contestata. 
    Non e' decisiva ne' ha poi valore satisfattivo per la  ricorrente
la circostanza che la Conferenza di servizi sia  stata  conclusa  con
esito sostanzialmente positivo; la costruzione dell'impianto proposto
e la successiva messa in attivita' sono infatti realizzabili  solo  a
seguito   dell'adozione    formale    da    parte    della    Regione
dell'«autorizzazione unica» prevista dall'art. 12, comma 3 D. Lgs  n.
387/2003 (il cui rilascio «costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformita' al progetto» cfr. art. 12, comma 4  D.  Lgs
n. 387/2003) quale atto con cui si perfeziona il procedimento avviato
dall'istanza della societa' ricorrente. 
    L'applicazione di tale disposizione si impone dunque,  in  virtu'
del pacifico principio del tempus regit actum agli uffici  regionali,
a prescindere dall'avvenuto svolgimento (con  esito  positivo)  della
fase  istruttoria,  impedendo  il  rilascio  del   richiesto   titolo
abilitativo. 
    Il disposto  della  cui  costituzionalita'  si  dubita  non  puo'
peraltro  essere  suscettibile  di   una   diversa   interpretazione,
costituzionalmente orientata, posto  che  la  formulazione  letterale
della disposizione, univoca e non suscettibile di diversa lettura, e'
quella di costituire una moratoria sulle autorizzazioni  di  impianti
eolici fino alla adozione delle delibere richiamate. 
Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' 
    La Corte costituzione ha costantemente ricondotto disposizioni di
leggi regionali che intervenivano in  materia  di  fonti  di  energia
rinnovabili - analoghe a quella censurata nell'odierno giudizio - sia
all'ambito  materiale  relativo  alla  «tutela   dell'ambiente»,   di
competenza esclusiva dello Stato, giusto il disposto  dell'art.  117,
secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  sia  a  quello  relativo  alla
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»,  ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., ove la potesta'  legislativa
regionale ha natura concorrente e spetta dunque allo Stato fissare  i
principi fondamentali; la Corte ha altresi' affermato che i parametri
menzionati esprimono obiettivi convergenti, in quanto  la  produzione
da fonti rinnovabili non  fossili  e',  per  definizione,  protettiva
dell'ambiente (ex plurimis, sentenze n. 199/2014 e 308/2011). 
    Il legislatore statale ha espressamente disposto - tramite l'art.
12, comma  4  D.lgs.  n.  387/2003  -  che,  fatto  salvo  il  previo
espletamento, qualora prevista, della verifica  di  assoggettabilita'
sul progetto preliminare, «il termine massimo per la conclusione  del
procedimento unico non puo' essere superiore  a  novanta  giorni»  al
netto dei tempi previsti  per  il  provvedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale. 
    Tale  disposizione  che  introduce  un  termine  massimo  per  la
definizione  dell'istanza  costituisce,  secondo  la   giurisprudenza
costituzionale, principio fondamentale della materia  vincolante  per
il legislatore  regionale  e  «risulta  ispirata  alle  regole  della
semplificazione amministrativa e della celerita' garantendo, in  modo
uniforme sull'intero territorio nazionale, la  conclusione  entro  un
termine definito  del  procedimento  autorizzativo»  (sentenza  Corte
Costituzionale n. 364 del 2006, cfr. anche sentenze n.  124/2010,  n.
192/2011, 189/2014) 
    L'ordinamento nazionale in materia ha  peraltro  dato  attuazione
agli impegni assunti in ambito  internazionale  e  poi  trasfusi  nel
diritto comunitario prima con la Direttiva 2001/77/CE (relativa  alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno  dell'elettricita'  anche  alla  luce
degli  impegni  Europei  conseguenti  all'adesione   dell'Italia   ai
protocolli di Kyoto sul  contenimento  del  CO2  ed  alle  successive
integrazioni relative  alla  limitazione  dell'uso  dei  combustibili
fossili e degli  idrocarburi)  e  poi  con  la  Direttiva  23  aprile
2009/28/CEE di modifica e abrogazione della precedente direttiva. 
    La disciplina nazionale in materia costituisce quindi adeguamento
alle norme comunitarie (nella specie articolo 6  della  Direttiva  27
settembre 2001/77/CEE che  imponeva  di  «...  ridurre  gli  ostacoli
normativi di  altro  tipo  ...  e  razionalizzare  ed  accelerare  le
procedure all'opportuno  livello  amministrativo»;  ora  articolo  13
della Direttiva 23 aprile 2009/28/CEE a mente del  quale  si  dispone
«le norme nazionali in materia di procedure di  autorizzazione  siano
proporzionate e necessarie»  e  vadano  previste  «...  procedure  di
autorizzazione semplificate e accelerate»). 
    Di   conseguenza,   anche   in   applicazione   della   normativa
comunitaria, la disciplina legislativa sul procedimento autorizzativo
degli impianti destinati alla  produzione  di  energia  elettrica  da
fonti rinnovabili ha  natura  di  normativa  speciale,  informata  al
canone della massima semplificazione al fine di rendere  piu'  rapida
la costruzione degli impianti di produzione  di  energia  alternativa
(cfr. da ultimo Corte costituzionale n. 13 del 28 gennaio 2014). 
    Ne consegue che il sostanziale favor del legislatore  comunitario
e nazionale,  sottolineato  anche  dal  giudice  costituzionale  come
limite alla competenza legislativa delle Regioni (cfr.  ancora  Corte
Costituzionale sentenza n. 224 del 17 ottobre 2012), comporta che  il
margine di intervento riconosciuto alla Regione non tolleri in  alcun
modo irragionevoli limitazioni all'istallazione  dei  generatori  sul
territorio  regionale  (cfr.   Corte   Costituzionale   sentenza   n.
344/2010). 
    La  disposizione  regionale  evidenziata  stabilisce  invece  una
moratoria  indiscriminata  sulle  autorizzazioni  agli  impianti   di
produzione energetici che eccede  dalla  competenza  del  legislatore
campano, sovrapponendosi ai principi dettati  dallo  Stato  circa  la
definizione  tempestiva  del  procedimento  di  autorizzazione  unica
(fissata, si ripete, in novanta giorni dall'art. 12, comma 4 , D.lgs.
n. 387/2003) e inserendo eccezioni al principio di massima  e  celere
diffusione delle fonti di energia rinnovabili. 
    Alla stregua di tutte le considerazioni espresse, deve  ritenersi
dunque  che  la  norma  regionale  impugnata  determini  un  aggravio
procedurale,  in  contrasto  con   le   esigenze   di   celerita'   e
semplificazione amministrativa,  sottese  al  principio  fondamentale
sopra richiamato e stabilito dalla legge statale (art. 12,  comma  4,
D.lgs. n. 387/2003). 
    Tale contrasto comporta la violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., non potendo il legislatore regionale  introdurre,  nell'ambito
del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 12 del  d.lgs.  n.
387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli  indicati
dalla norma statale e, nella specie, fissare una causa di sospensione
non prevista a livello nazionale  e  comunque  superiore  al  termine
fissato dal legislatore statale (cfr. in termini Corte Costituzionale
n. 364/2006). 
    La detta disposizione appare peraltro in contrasto con  gli  art.
97 e 41 della Costituzione, posto che, per le ragioni sopra indicate,
la sospensione di una potere autorizzativo relativo  ad  un'attivita'
consentita,  promossa  e  incentivata  dall'ordinamento  nazionale  e
comunitario   non   trova   giustificazione   nel   buon    andamento
dell'amministrazione e costituisce un grave  ostacolo  all'iniziativa
economica nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili. 
    Va, quindi, dichiarata rilevante e non  manifestamente  infondata
la descritta questione di  legittimita'  costituzionale,  riguardante
l'art. 15, comma 3 e 4, LR Campania n. 6/2016 nella parte in sospende
il  rilascio  di  nuove  autorizzazioni  per  impianti   eolici   nel
territorio regionale per contrasto con gli art. 41, 97 e 117, comma 1
e 3, della Costituzione. 
    Cio'  posto,  il  presente  giudizio  va  sospeso  e   gli   atti
processuali trasmessi alla Corte Costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  della  Campania  (Sezione
Settima): 
      -  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4 LR
Campania n. 6/2016 della legge della Regione Campania con riferimento
agli artt. 41, 97 e 117, comma 1 e 3, della Costituzione, nei termini
evidenziati in parte motiva; 
      -  dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
Costituzionale; 
      - sospende il giudizio in corso; 
      - dispone che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza
venga notificata alle parti in causa ed al  Presidente  della  Giunta
regionale Campania nonche' comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
regionale. 
        Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio  del  giorno
21 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati: 
          Rosalia Maria Rita Messina, Presidente 
          Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere 
          Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore 
 
                       Il Presidente: Messina 
 
 
                                              L'estensore: De Gennaro