N. 212 SENTENZA 11 luglio - 12 ottobre 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Disposizioni varie relative  all'Istituzione  del  Sistema
  nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  (conferimento  di
  personalita'  giuridica  alle  agenzie  regionali  e   provinciali;
  requisiti di nomina e anagrafe dei direttori generali; modalita' di
  individuazione del  personale  ispettivo  e  di  svolgimento  delle
  attivita' ispettive; attribuzioni dell'ISPRA; assetto tariffario) -
  Applicabilita' agli enti ad autonomia differenziata. 
- Legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema  nazionale  a
  rete per la protezione  dell'ambiente  e  disciplina  dell'Istituto
  superiore per la protezione e la ricerca ambientale), artt.  1;  4,
  comma 4; 7, commi 1, 5 e 7; 8; 14, commi 1, 3 e 5; 15, commi 2, 3 e
  4; 16, commi 2 e 4, secondo periodo.   
-   
(GU n.42 del 18-10-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1;  4,
comma 4; 7, commi 1, 5 e 7; 8; 14, commi 1, 3 e 5; 15, commi 2,  3  e
4; e 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge 28 giugno 2016, n.
132 (Istituzione del Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la  protezione
e la ricerca ambientale), promossi dalle Province autonome di Bolzano
e di Trento, con ricorsi notificati rispettivamente il 16-22 e il  16
settembre 2016, depositati in cancelleria il 21  e  il  22  settembre
2016 ed iscritti ai nn. 54 e 55 del registro ricorsi 2016. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella  udienza  pubblica  del  4  luglio  2017  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi gli avvocati Stephan Beikircher per la  Provincia  autonoma
di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e
l'avvocato dello Stato  Gabriella  Palmieri  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso  notificato  il
16-22 settembre 2016 e depositato nella cancelleria di  questa  Corte
il  successivo  21  settembre  2016,   ha   promosso   questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 1; 4, comma 4; 7, commi 1,  5
e 7; 8; 14, commi 1, 3, 5, nonche' degli artt. 15, commi 2, 3,  4;  e
16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge 28 giugno 2016, n.  132
(Istituzione  del  Sistema  nazionale  a  rete  per   la   protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la  protezione
e la ricerca ambientale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
97, secondo comma, della Costituzione; agli artt. 8, numeri  1),  5),
6), 13), 15), 16), 17), 21); art. 9), numeri 8), 9) e 10);  art.  16;
art. 53; art. 54, n. 2); art. 75; art. 75-bis, comma 3-bis; art.  79;
art. 103; art. 104; e art. 107 del d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);  all'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione); agli artt. 2 e 4 del decreto
legislativo 18 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto  tra  gli
atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'  la
potesta'  statale  di  indirizzo   e   coordinamento);   al   decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale); all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al
Governo  in   materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
dell'articolo  119  della  Costituzione);  e  ai  principi  di  leale
collaborazione, di ragionevolezza e di proporzionalita'. 
    2.- L'art. 1, comma 1, della legge n. 132 del  2016  prevede  che
«[a]l fine  di  assicurare  omogeneita'  ed  efficacia  all'esercizio
dell'azione  conoscitiva  e  di  controllo  pubblico  della  qualita'
dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilita' ambientale
e di  prevenzione  sanitaria  a  tutela  della  salute  pubblica,  e'
istituito  il  Sistema   nazionale   a   rete   per   la   protezione
dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale»,  del  quale
fanno parte l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano per la protezione  dell'ambiente,  di  seguito
denominate "agenzie"». Il comma 2 afferma che il  «Sistema  nazionale
concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile,
della riduzione del consumo di  suolo,  della  salvaguardia  e  della
promozione della qualita' dell'ambiente e della tutela delle  risorse
naturali e della  piena  realizzazione  del  principio  "chi  inquina
paga", anche in relazione agli obiettivi  nazionali  e  regionali  di
promozione  della  salute  umana,  mediante  lo   svolgimento   delle
attivita' tecnico-scientifiche di cui alla presente legge». 
    L'art. 4,  comma  4,  stabilisce  che  l'ISPRA  adotta,  «con  il
concorso delle agenzie, norme  tecniche  vincolanti  per  il  Sistema
nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni  ambientali,  di
controllo,   di   gestione   dell'informazione   ambientale   e    di
coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione,
l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' dei sistemi di controllo  e
della loro gestione nel territorio  nazionale,  nonche'  il  continuo
aggiornamento, in  coerenza  con  il  quadro  normativo  nazionale  e
sovranazionale, delle modalita' operative  del  Sistema  nazionale  e
delle attivita' degli altri soggetti tecnici operanti  nella  materia
ambientale». 
    L'art. 7,  comma  1,  qualifica  le  agenzie  per  la  protezione
dell'ambiente come «persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di
autonomia tecnico-scientifica,  amministrativa  e  contabile»,  e  al
comma 5 consente che queste svolgano  attivita'  ulteriori  a  quelle
previste  dalla  legge  come  obbligatorie  «in  favore  di  soggetti
pubblici o privati, sulla base di specifiche  disposizioni  normative
ovvero di accordi o  convenzioni,  applicando  tariffe  definite  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del  mare,  a  condizione  che  non  interferiscano  con   il   pieno
raggiungimento dei LEPTA». In  conseguenza  di  tali  previsioni,  il
comma 7 sancisce l'obbligo - per Regioni e  Province  autonome  -  di
apportare  «alle  leggi  istitutive  delle  rispettive   agenzie   le
modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo,
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge». 
    L'articolo  8  individua  i  requisiti  del  direttore   generale
dell'ISPRA e delle agenzie, «nominati, secondo le procedure  previste
dalla   legge   per   ciascun   ente,   tra   soggetti   di   elevata
professionalita' e qualificata esperienza nel settore ambientale  che
non ricoprano  incarichi  politici  elettivi  a  livello  dell'Unione
europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta
regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o  di  assessore
nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di  consigliere
comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti,  che
non siano amministratori  o  dipendenti  di  imprese  o  societa'  di
produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' o programmi
dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi
retribuiti, che non siano stati condannati con  sentenza  passata  in
giudicato ne'  interdetti  dai  pubblici  uffici».  Il  comma  2  del
medesimo  articolo  istituisce  presso   l'ISPRA   «un'anagrafe   dei
direttori  generali  dell'ISPRA  e   delle   agenzie,   costantemente
aggiornata  e  pubblicata  nel  sito  internet  dell'ISPRA  medesimo,
contenente  le  informazioni  sui  requisiti  professionali  e  sulla
retribuzione dei  medesimi.  In  fase  di  prima  applicazione  della
presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori  generali  in
carica alla data della sua entrata in vigore». 
    Inoltre, l'art.  14,  comma  1,  dispone  che  l'ISPRA,  «con  il
contributo delle agenzie, predispone,  basandosi  sul  principio  del
merito, uno schema di regolamento che stabilisce,  nell'ambito  delle
risorse umane disponibili a legislazione  vigente  e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  le  modalita'  di
individuazione del personale incaricato  degli  interventi  ispettivi
nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale,
ai sensi della  vigente  normativa  ambientale  dell'Unione  europea,
nazionale e regionale, il codice etico, le competenze  del  personale
ispettivo e i criteri generali per  lo  svolgimento  delle  attivita'
ispettive, prevedendo  il  principio  della  rotazione  del  medesimo
personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti  o  impianti,
al fine di garantire  la  terzieta'  dell'intervento  ispettivo».  Ai
sensi del comma 3 del medesimo articolo tale regolamento e'  «emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge». Il  comma  5,  «[i]n
attuazione del  regolamento  di  cui  al  comma  1»,  attribuisce  al
presidente dell'ISPRA  e  ai  legali  rappresentanti  delle  agenzie,
«attraverso specifici regolamenti interni», il compito di individuare
«il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi». 
    L'art. 15, comma 2, stabilisce che le «spese relative al rilascio
dei  pareri  sulle  domande  di  autorizzazione  ambientale  e   allo
svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a  impianti
e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione  ambientale,
compresi gli impianti soggetti  a  rischio  di  incidente  rilevante,
nonche'  alle  convalide  delle  indagini  analitiche  prodotte   dai
soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di
siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di
tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  entro  centocinquanta  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge».  In  via
provvisoria, nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali  di
cui al comma 2, il comma 3 di tale  articolo  dispone  l'applicazione
delle «tariffe delle agenzie, approvate dalle  rispettive  regioni  o
province autonome». In base al comma 4, invece,  «[c]on  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono individuate le modalita' di assegnazione  alle  agenzie
degli introiti  conseguenti  all'attuazione  delle  disposizioni  del
comma 2». 
    Infine, le disposizioni transitorie e finali di cui  all'art.  16
fanno salve, al comma 2, «fino alla data di entrata in  vigore  delle
disposizioni attuative della presente legge, le vigenti  disposizioni
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Al comma
4, secondo periodo, si prevede che «[e]ntro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  le  regioni  e  le
province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge». 
    3.- Ad avviso della ricorrente, sarebbe «evidente» che l'art.  1,
istitutivo del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, «se
ed in quanto interferisce nel modello organizzativo» della  Provincia
autonoma,  e'  lesivo  della  competenza  primaria  in   materia   di
organizzazione degli uffici e del personale prevista dall'art. 8,  n.
1, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.
n.  670  del  1972),  e  delle  correlative  funzioni  amministrative
previste dall'art. 16 del medesimo statuto. 
    3.1.-  Secondo  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,   sarebbero
costituzionalmente illegittimi anche i commi 2 e 4, secondo  periodo,
dell'art. 16. Tali disposizioni  non  garantirebbero  la  tutela  del
sistema  organizzativo  esistente  nell'ambito   territoriale   della
Provincia autonoma di  Bolzano,  nonche'  dell'autonomia  finanziaria
della medesima, anche in considerazione del fatto che la Provincia si
e' dotata di apposite strutture interne volte alla tutela  ambientale
(legge  provinciale  19  dicembre  1995,  n.  26,  recante   «Agenzia
provinciale dell'ambiente»). 
    Sarebbero violate, inoltre, le attribuzioni legislative assegnate
dallo statuto  speciale  in  materia  di  urbanistica  e  tutela  del
paesaggio (artt. 8, numeri 5 e 6; e 16), di protezione civile  (artt.
8, numero 13, e 16), di caccia  e  pesca,  di  alpicoltura  e  parchi
naturali, di viabilita' e acquedotti, di agricoltura e foreste (artt.
8, numeri 15, 16, 17 e 21, e 16), di industria e di artigianato e  di
utilizzazione delle acque pubbliche (artt. 9, numeri 8 e  9,  e  16).
Tale  sistema  normativo,  previsto  nello  statuto   di   autonomia,
continuerebbe ad operare anche dopo la riforma della Costituzione per
effetto della legge costituzionale  n.  3  del  2001,  posto  che  la
suddetta riforma non puo' restringere  la  sfera  di  autonomia  gia'
spettante per statuto alle Province autonome. 
    In tal senso, l'obbligo di «recepire» le disposizioni della legge
sarebbe legittimo solo se interpretato come obbligo  di  adeguare  la
legislazione gia' vigente alle norme di principio vincolanti ai sensi
dello statuto di autonomia, possibilita' esclusa dall'interpretazione
letterale della disposizione. Analogamente, e'  dubbio  il  contenuto
dell'art. 16, comma  2,  della  legge  censurata,  che  fa  salva  la
legislazione provinciale  sull'agenzia  sino  all'entrata  in  vigore
delle disposizioni attuative della legge, poiche' non sarebbe  chiaro
quale sia il soggetto cui e' attribuita la potesta' di emanare simili
disposizioni. 
    L'art. 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge n.  132  del
2016 contrasterebbe con quanto disposto dall'art.  2,  comma  l,  del
d.lgs. n. 266 del 1992 e,  in  merito  alle  corrispondenti  funzioni
amministrative nelle materie di competenza propria  della  Regione  o
delle Province autonome; nonche' con l'art. 4, comma l, dello  stesso
d.lgs., ai sensi del quale la legge non puo' attribuire  agli  organi
statali funzioni amministrative (comprese  quelle  di  vigilanza,  di
polizia   amministrativa   e   di    accertamento    di    violazioni
amministrative), diverse da quelle spettanti allo  Stato  secondo  lo
statuto di autonomia e le relative norme di attuazione. 
    La ricorrente ricorda quanto statuito  da  questa  Corte  con  la
sentenza n. 356 del 1994,  quando  si  preciso'  che  il  vincolo  di
adeguamento   consisterebbe   nella   istituzione    di    un'agenzia
provinciale, mentre per quanto riguarda il  modello  organizzativo  e
funzionale del medesimo  ente  la  disciplina  sarebbe  rimessa  alla
competenza esclusiva della Provincia autonoma. 
    3.2.- Sarebbe poi incostituzionale l'art. 4, comma 4, della legge
n. 132 del 2016. 
    Tale norma, nell'attribuire all'ISPRA  compiti  di  coordinamento
tecnico del Sistema ambientale,  disciplinerebbe  materie  rientranti
nella   competenza   legislativa   e    amministrativa    provinciale
summenzionate, gia' oggetto di legiferazione da  parte  della  stessa
Provincia. 
    Inoltre, la disposizione sarebbe illegittima nella parte  in  cui
non prevede forme di collaborazione con le Province autonome, nemmeno
nell'ambito del sistema della Conferenza per i rapporti tra lo  Stato
e le Regioni o del Consiglio del sistema nazionale previsto  all'art.
13 della legge censurata.  Essa  si  porrebbe  in  contrasto  con  la
giurisprudenza di codesta  Corte  che,  in  caso  di  compresenza  di
competenze statali e regionali, qualora non sia possibile individuare
la prevalenza di una rispetto  alle  altre,  richiede  una  effettiva
forma di partecipazione delle Regioni (sentenze n. 7 del  2016  e  n.
303 del 2003). 
    3.3.- La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato anche  l'art.
7, commi l, 5 e 7, della legge n. 132 del 2016. 
    Essi, e in particolare  il  comma  1,  attengono  alla  struttura
organizzativa  dell'agenzia  e  si  porrebbero  in  contrasto  con  i
principi di proporzionalita'  e  di  ragionevolezza  (artt.  3  e  97
Cost.), in quanto imporrebbero scelte organizzative non necessarie al
raggiungimento dello scopo della legge  statale;  con  l'articolo  8,
numero l, e 16 dello statuto di autonomia; con le relative  norme  di
attuazione, tra cui l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; nonche'  con
l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. 
    3.4.- Le censure della ricorrente si concentrano poi sull'art. 8,
commi 1 e 2, relativi ai requisiti di nomina dei direttori generali e
all'anagrafe dei medesimi. 
    Anche  queste   disposizioni,   se   intese   come   direttamente
applicabili anche al  direttore  dell'agenzia  per  l'ambiente  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  inciderebbero   sulla   competenza
esclusiva in materia di  ordinamento  degli  uffici  e  del  relativo
personale. 
    Tale  norma  introdurrebbe  una  disciplina  di  dettaglio,   con
conseguente   diretta   applicazione    della    normativa    statale
nell'ordinamento provinciale,  senza  lasciare  spazio  all'autonomia
delle Province autonome, anche in considerazione  della  disposizione
che impone alle  stesse  di  recepire  le  disposizioni  della  legge
censurata (art. 16, comma 4, secondo periodo). 
    3.5.- La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato,  inoltre,  i
commi 1, 3 e 5 dell'art. 14 della legge n. 132 del 2016. 
    Oltre a violare la competenza esclusiva della Provincia  autonoma
di Bolzano in materia di ordinamento  degli  uffici  e  del  relativo
personale, e la correlativa funzione amministrativa, l'articolo viola
la potesta' regolamentare di cui all'art. 54, n. 2, dello statuto  di
autonomia, in combinato disposto  con  l'art.  53,  posto  che  nelle
materie di competenza provinciale il potere  regolamentare  non  puo'
essere attribuito allo Stato. 
    Anche   la   previsione   di   poteri   regolamentari   attuativi
dell'agenzia ambientale  non  sarebbe  costituzionalmente  legittima,
posto  che  l'unica  titolare  potrebbe  essere  la  sola   Provincia
autonoma. 
    3.6.- Sono censurati, infine, i commi 2, 3, 4 dell'art. 15  della
legge  n.  132  del  2016.  La  disciplina  statale  del  sistema  di
finanziamento  delle  agenzie  ambientali,  recata   da   una   legge
ordinaria, si  porrebbe  in  contrasto  con  l'autonomia  finanziaria
spettante alla Provincia ricorrente, non risultando  compatibile  con
le previsioni statutarie che assicurano alla  medesima  autonomia  di
entrata  e  di  spesa,  con  le  relative   risorse   finanziarie   e
patrimoniali. Tale normativa impedirebbe la  definizione  unilaterale
da parte  dello  Stato  dei  rapporti  finanziari  con  la  Provincia
autonoma (Titolo VI, in particolare artt. 75, 75-bis, comma 3-bis,  e
79 dello statuto di autonomia). 
    La relazioni finanziarie predette sono  definite  nel  richiamato
statuto, nelle leggi rinforzate appositamente previse  dallo  stesso,
nonche' nelle norme di attuazione statutaria, sulla base di procedure
paritetiche (artt. 103, 104 e 107 dello  statuto  di  autonomia)  non
rispettate dalla legge censurata. 
    Con specifico riferimento alla determinazione delle tariffe delle
prestazioni delle agenzie  ambientali,  le  disposizioni  legislative
statali sarebbero inoltre incompatibili con la disciplina  tariffaria
vigente,  approvata   con   autonoma   deliberazione   della   giunta
provinciale di Bolzano (deliberazione n. 1506 del  9  dicembre  2014,
modificata con deliberazione n. 920 del 23 agosto  2016,  concernente
il «Tariffario dell'Agenzia provinciale per l'ambiente»). 
    4.- La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 16
settembre 2016 (e depositato  il  22  settembre  2016),  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale nei confronti degli artt. 4,
comma 4; 7, commi 1, 5 e 7; 8; 14, commi 1,  3  e  5,  nonche'  degli
artt. 15, commi 2, 3 e 5; 16, commi 2 e  4,  secondo  periodo,  della
legge n. 132 del 2016, in riferimento agli artt. 3, primo comma,  97,
secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto,  118  e  119  Cost.,
anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge  costituzionale
n. 3 del 2001, al principio  di  leale  collaborazione;  all'art.  8,
numeri l), 5),  6),  13),  15),  16),  17)  e  21);  all'art.  9,  in
particolare i numeri 8), 9) e 10); e agli artt. 75, 79, 103, 104, 107
del d.P.R. n. 670 del 1972, nonche' agli artt. 2 e 4  del  d.lgs.  n.
266 del 1992, e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009. 
    4.1.- In via generale, la ricorrente contesta la sottrazione alla
propria  competenza  legislativa   di   porzioni   essenziali   della
disciplina della  propria  agenzia  provinciale,  disciplinata  dalla
legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione  dell'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente). Le disposizioni statali
inciderebbero sulla  natura  giuridica,  sulla  organizzazione  della
direzione  e  del  personale,  sulle  modalita'  di  azione   e   sul
finanziamento, attivando moduli procedimentali idonei a comprimere il
raccordo esistente tra la Provincia autonoma e l'agenzia. 
    4.2.- La ricorrente si sofferma, poi,  sulla  clausola  contenuta
nei commi 2 e 4, secondo periodo, dell'art. 16 della legge impugnata.
Ad avviso della Provincia, non sarebbe chiaro, anzitutto, se l'evento
dedotto della  condizione  sospensiva  contenuto  nel  comma  2  vada
riferito  alle  disposizioni  regionali   di   recepimento   o   alle
disposizioni di  attuazione  di  fonte  statale.  In  questa  seconda
ipotesi, la  norma  sarebbe  illegittima  perche'  predisporrebbe  un
meccanismo di applicabilita' diretta - anche  se  differita  -  delle
norme statali, con abrogazione della legislazione  provinciale.  Tale
effetto abrogativo contrasterebbe con l'art. 2 del d.lgs. n. 266  del
1992, regolante i rapporti tra legge statale e leggi locali, il quale
pone un obbligo di adeguamento nei confronti delle norme  costituenti
limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto, salva la  successiva
facolta'  per  il  Governo,   decorso   il   termine   previsto   per
l'adeguamento, di impugnare  innanzi  alla  Corte  costituzionale  le
leggi  regionali  o  provinciali  non  adeguatesi  alla  legislazione
statale.  A  conferma  di  tale  considerazione  viene  riportata  la
sentenza  di  questa  Corte  n.  356  del  1994,  che  ha  dichiarato
illegittimo l'art. 7  del  decreto-legge  4  dicembre  1993,  n.  496
(Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
e   istituzione   della   Agenzia   nazionale   per   la   protezione
dell'ambiente), nella parte in cui «dispone  che  le  norme  in  esso
contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento
e di Bolzano fino all'adozione da  parte  delle  stesse  di  apposita
normativa». 
    Un ulteriore profilo di incostituzionalita'  andrebbe  ravvisato,
secondo la Provincia trentina, nella «pretesa del legislatore statale
di imporre l'applicazione diretta di norme di rango regolamentare  in
sostituzione  di  quelle  legislative  provinciali»,  avallando   una
sostanziale  delegificazione   di   ambiti   regolati   dalla   legge
provinciale. 
    Sarebbe poi illegittimo il secondo comma dell'art. 16,  comma  4,
perche'  vincolerebbe  le  Province  all'osservanza   di   tutte   le
disposizioni della legge, anziche' ai soli principi e alle sole norme
costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Poiche' le Province autonome sono titolari di  competenze  proprie  -
primarie e concorrenti - disciplinate dagli artt. 8 e 9 dello statuto
(ordinamento  del  personale  e  degli  uffici,  igiene  e   sanita',
urbanistica e tutela del paesaggio, protezione civile, caccia, pesca,
alpicoltura e parchi naturali, viabilita' e acquedotti, agricoltura e
foreste,   industria,   artigianato,   utilizzazione   delle    acque
pubbliche), gli enti ad autonomia differenziata non potrebbero essere
chiamati a recepire le norme recate dalla legge statale,  laddove  la
recezione fosse  intesa  nel  senso  di  «mera  trasposizione»  negli
ordinamenti provinciali delle norme statali. 
    4.3.- A seguire, le censure si concentrano,  altresi',  sull'art.
4, comma 4, della legge n. 132 del 2016. Ad  avviso  della  Provincia
autonoma, la previsione del potere di coordinamento tecnico  in  capo
all'ISPRA lederebbe le competenze legislative primarie in materia  di
ordinamento degli uffici e del  personale,  urbanistica,  tutela  del
paesaggio e protezione civile (articolo 8, numeri 1, 5, 6 e 13  dello
statuto), caccia e pesca, alpicoltura e parchi naturali, viabilita' e
acquedotti, agricoltura e foreste (art. 8, numeri 15,  16,  17  e  21
dello statuto), nonche'  le  competenze  concorrenti  in  materia  di
igiene e sanita', di industria e artigianato e di utilizzazione delle
acque pubbliche (art. 9, numeri  8,  9  e  10  dello  statuto)  e  le
corrispondenti funzioni amministrative  (art.  16  dello  statuto  di
autonomia). 
    La  disposizione  si  porrebbe  altresi'  in  contrasto  con   il
principio di leale collaborazione, posto che i  poteri  regolamentari
statali di  carattere  tecnico,  che  interferiscono  con  competenze
regionali o provinciali, sarebbero legittimi solo se fossero previsti
moduli collaborativi con le Regioni e  le  Province  autonome,  nelle
forme dell'intesa o quanto meno  del  parere  obbligatorio  da  parte
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province  autonome.  Non  soddisferebbe  la  leale  collaborazione
l'esplicito riferimento al «concorso delle agenzie»  contenuto  nella
norma impugnata, considerato  «generico  e  indeterminato».  In  ogni
caso, il principio cooperativo richiede il  coinvolgimento  dell'ente
territoriale, e non potrebbe essere assicurato  dalle  agenzie,  meri
terminali del sistema nazionale integrato. 
    4.4.-  La   ricorrente   dubita   altresi'   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 7; e dell'art. 8, commi 1 e  2,
della l. n. 132 del 2016. I commi 1 e  7  dell'art.  7  invaderebbero
l'autonomia organizzativa  riconosciuta  in  materia  di  ordinamento
degli  uffici  e  del  personale  e   la   corrispondente   autonomia
amministrativa (art. 8, numeri 1 e  16  dello  statuto  speciale).  A
supporto di tale assunto, la Provincia trentina  richiama  nuovamente
la sentenza n. 356 del 1994  di  questa  Corte,  che  ha  salvato  la
normativa statale istitutiva delle agenzie regionali sottolineando la
necessita' di  lasciare  «aperta  alla  legislazione  delle  Province
autonome ogni determinazione in ordine alla struttura ed agli  organi
dell'agenzia, all'articolazione degli uffici, agli ulteriori  compiti
che si ritenga di attribuire ad essa, alle procedure da seguire e  ai
rapporti con gli  altri  organi  provinciali».  L'attribuzione  della
personalita' giuridica di diritto pubblico alle agenzie  si  porrebbe
in contrasto con tale dictum, in  quanto  palesemente  finalizzata  a
separare l'agenzia dall'amministrazione provinciale. 
    4.4.1.- L'illegittimita' dell'art. 8, comma 1, della legge n. 132
del 2016, discenderebbe dalla natura dettagliata  e  auto-applicativa
della disposizione, lesiva della competenza provinciale in materia di
organizzazione degli uffici  e  delle  altre  competenze  primarie  e
concorrenti indicate supra. Ne deriverebbe la violazione dell'art.  2
del d.lgs.  n.  266  del  1992,  che  prescrive  allo  Stato  di  non
intervenire con norme  direttamente  applicabili,  essendo  riservata
alle Province  autonome  l'adeguamento  della  propria  legislazione.
Quanto al comma 2 dell'art. 8, esso sarebbe  meramente  accessorio  e
servente rispetto a quanto previsto dal comma 1. L'anagrafe nazionale
avrebbe senso solo se volta a  raccogliere  funzionari  dalle  stesse
caratteristiche:  ne  discenderebbe,  una   volta   riconosciuta   la
competenza provinciale in ordine  alla  determinazione  degli  organi
direttivi delle agenzie provinciali,  l'illogicita'  dell'inserimento
di tali organi nell'anagrafe nazionale. 
    Risulterebbero violati anche l'art. 3, primo  comma,  Cost.,  sub
specie del principio di ragionevolezza, nonche' il principio di  buon
andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art.  97  Cost.
Le  disposizioni  impugnate  comprimerebbero,  infatti,   l'autonomia
organizzativa della Provincia autonoma in modo sicuramente  eccedente
rispetto  allo  scopo  di  coordinamento  del  sistema   nel   quadro
nazionale. L'istituzione di una "rete" nazionale non dovrebbe passare
attraverso l'imposizione di un modello uniforme, quando la legge gia'
prevede  strumenti  sufficienti  per  l'interrelazione  dei   diversi
soggetti del sistema nazionale. 
    4.4.2.-  La  ricorrente  non  manca  di  sottolineare   come   la
declaratoria di illegittimita' costituzionale  di  tali  disposizioni
possa essere evitata laddove venisse  dichiarato  illegittimo  l'art.
16, commi 2 e  4,  della  legge  n.  132  del  2016,  riducendone  la
vincolativita' nei limiti dell'obbligo di adeguamento ex art.  2  del
d.lgs. n. 266 del 1992. 
    4.5.-   La   Provincia   autonoma   insiste   sull'illegittimita'
costituzionale dell'art. 14, commi 1, 3 e 5, della legge n.  132  del
2016. La previsione di un potere regolamentare statale, ai sensi  dei
commi 1 e 3,  violerebbe  non  solo  la  ripartizione  di  competenze
legislative indicate dagli artt. 8 e 9, ma anche gli artt. 53  e  54,
comma 1, numero 3), dello statuto; nonche' l'art. 117,  sesto  comma,
Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost.  n.  3  del
2001,  che  sancisce  il  principio  del  parallelismo  tra  funzione
legislativa e funzione regolamentare; e gli artt. 2 e 4 del d.lgs. n.
266 del 1992,  che  prevedono  i  rapporti  tra  leggi  e  precludono
l'affidamento allo Stato di poteri amministrativi  nelle  materie  di
competenza  provinciale.  Ne'  l'intesa  in  Conferenza   permanente,
richiesta dal comma 3, eviterebbe una declaratoria di  illegittimita'
costituzionale, posto che, nei confronti delle Province autonome,  lo
Stato  non  potrebbe  invocare  titoli  capaci  di  condizionare   le
competenze ad esse garantite dallo statuto speciale diversi da quelli
menzionati negli artt. 4 e 5  della  carta  statutaria.  Inoltre,  il
comma 5 risulterebbe illegittimo perche' sottrarrebbe uno spazio,  in
materia  di  organizzazione  degli  uffici,  proprio  degli  enti  ad
autonomia differenziata. 
    4.6.- Infine, sarebbero costituzionalmente illegittimi l'art.  7,
comma 5, e l'art. 15, commi 2, 3 e 5, della l. n. 132 del  2016,  che
disciplinano, a diverso titolo, l'assetto tariffario e  la  procedura
per  definire  le  modalita'  di  assegnazione  degli  introiti  alle
agenzie. L'illegittimita' riguarderebbe, in particolare, l'obbligo di
applicare, con riferimento  alle  attivita'  ulteriori  svolte  dalle
agenzie, tariffe definite con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, anziche' le tariffe approvate
dalla Provincia (art. 7, comma  5),  per  violazione  della  potesta'
provinciale di organizzare i propri uffici (art. 8, numero 1  e  art.
16 dello statuto)  e  delle  altre  competenze  provinciali  comunque
interessate dall'azione della agenzia, poiche' la  regolazione  delle
tariffe altro non sarebbe  che  un  aspetto  della  competenza  sulla
materia (vengono richiamate le sentenze n. 233 del 2013, n.  137  del
2014 e n. 142 del 2015). La disciplina dell'assegnazione alle agenzie
degli introiti derivanti dalla  applicazione  delle  tariffe  di  cui
all'art.  15,  comma  4,  porrebbe  le  basi  per  un  meccanismo  di
finanziamento dell'agenzia separato dall'amministrazione  provinciale
e lesivo dell'autonomia finanziaria  garantita  alle  Province  dallo
statuto speciale (artt. 75 e 79). 
    5.- Con riferimento ad entrambi i ricorsi  si  e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i  ricorsi
siano rigettati. 
    La difesa erariale sostiene che la  normativa  statale  censurata
attiene  alla  materia  ambientale,   che   costante   giurisprudenza
costituzionale  ha  qualificato  come  materia  trasversale  tale  da
legittimare lo Stato ad adottare disposizioni a tutela di  un  valore
costituzionalmente  protetto,  seppur   invasive   delle   competenze
legislative regionali. In questo senso,  le  Regioni  e  le  Province
autonome potrebbero intervenire solo per incrementare i livelli della
tutela (sentenza n. 197 del 2014). Ad avviso dell'Avvocatura generale
l'assunto varrebbe per l'intero corpo della l. n. 132 del 2016 e,  in
particolare, per l'introduzione  dei  LEPTA  (Livelli  essenziali  di
prestazioni tecniche ambientali) ad opera dell'art. 9 della  suddetta
legge, riconducibile, oltre  che  all'ambiente,  anche  alla  materia
«determinazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni»  ex  art.
117, secondo comma, lettera m), Cost. 
    5.1.- Anche nel caso in  cui  non  ricorressero  in  concreto  le
condizioni per la clausola di adeguamento automatico di cui  all'art.
10 della l. cost. n. 3 del  2001,  la  giurisprudenza  costituzionale
precedente alla riforma del Titolo V avrebbe comunque  sanzionato  la
spettanza statale di  importanti  competenze  in  materia  di  tutela
ambientale. L'Avvocatura ricorda che, nel caso di specie,  troverebbe
applicazione il «principio di unitarieta' degli istituti», secondo il
quale  ciascun  istituto   «del   vecchio   o   del   nuovo   sistema
costituzionale de[ve] essere applicato in modo comprensivo sia  delle
facolta' che dei limiti che esso implica», con  la  conseguenza  che,
anche laddove dovesse sopravvivere la competenza legislativa primaria
delle Province autonome, essa incontrerebbe comunque il limite  degli
interessi nazionali, serviti, nel  caso  di  specie,  dalle  funzioni
statali dirette alla tutela dell'ambiente. 
    5.2.- Il resistente sostiene che la clausola di  salvaguardia  di
cui all'art. 16 della legge n. 132 del 2016 escluderebbe la immediata
cogenza delle disposizioni statali,  imponendo  solo  un  obbligo  di
adeguamento della legislazione provinciale, in coerenza con l'art.  2
del d.lgs. n. 266 del 1992 e secondo una ipotesi confermata dall'art.
7 della legge  citata,  secondo  cui  «[l]e  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano  con  proprie  leggi  la
struttura, il funzionamento, il  finanziamento  e  la  pianificazione
delle attivita' delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto
delle disposizioni contenute nel programma triennale delle  attivita'
[...]». 
    5.2.1.-  Quanto  alla  prospettata   invasione   delle   funzioni
amministrative  provinciali,  troverebbe  applicazione  il  principio
generale «costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale»
(sentenze n. 1 del 2016 e n. 140 del 2015) secondo il quale nel  caso
di un inestricabile intreccio di competenze  come  nel  caso  de  quo
(ambiente, organizzazione degli uffici, personale, ordinamento civile
e concorrenza), non e'  costituzionalmente  illegittimo  l'intervento
del legislatore statale purche' agisca nel rispetto del principio  di
leale collaborazione. 
    Tale principio sarebbe pienamente rispettato dalla legge de  qua:
l'art. 4, in particolare, prevede l'adozione da parte  dell'ISPRA  di
norme  tecniche  individuate  con  il  concorso  delle  agenzie,  che
opererebbero in posizione di parita' rispetto all'ente statale. 
    Anche gli artt. 14 e 15 attuerebbero  il  principio  cooperativo,
prevedendo che il d.P.R. e il  decreto  del  Ministro  dell'Ambiente,
volti a indicare le condizioni di esercizio delle funzioni  ispettive
e i criteri di assegnazione alle  agenzie  degli  introiti  derivanti
dagli oneri posti  a  carico  dei  gestori  di  impianti  e  soggetti
inquinanti, siano adottati previa intesa in sede di Conferenza. 
    5.3.- Ad avviso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  le
summenzionate  considerazioni  dovrebbero  indurre  a  rigettare   le
censure avanzate dalla Provincia  autonoma  di  Bolzano  sull'art.  1
della l. n. 132 del 2016. Quest'ultima disposizione ha  istituito  un
sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, realizzando
una «sintesi organizzativa degli enti investiti di  competenza  nella
materia ambientale», che richiede una stretta collaborazione tra  gli
enti deputati alla sua valorizzazione. Per tale  ragione,  molteplici
disposizioni della legge n. 132 del 2016 prevedono un  coinvolgimento
delle Regioni e degli enti ad autonomia  differenziata.  Una  sintesi
degli       interessi       coinvolti       sarebbe        realizzata
dall'istituzionalizzazione  del  Consiglio  del   Sistema   nazionale
(disciplinato dall'art.  13  della  suindicata  legge,  composto  dal
Presidente dell'ISPRA e dai legali rappresentanti delle agenzie),  al
quale spetta esprimere un parere vincolante sul  programma  triennale
di cui all'art. 10 della l. n. 132 del 2016, sugli atti di  indirizzo
o di coordinamento e sui provvedimenti di natura tecnica. 
    5.4.- Con riferimento  all'art.  14  della  legge  censurata,  la
difesa erariale sostiene che i criteri generali  per  lo  svolgimento
dell'attivita' ispettiva e la rotazione del personale incaricato  dei
controlli   rispondono   ad   esigenze    unitarie    del    sistema;
«l'imparzialita' nello svolgimento  della  funzione  rappresenta  una
esigenza posta a presidio del rispetto  dei  principi  costituzionali
della   imparzialita'   e   del   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione». 
    Anche l'art. 15 della l. n. 132 del 2016 farebbe riferimento alla
tariffa nazionale (in luogo delle  tariffe  regionali)  per  evidenti
ragioni  di  uniformita',   «anche   al   fine   di   assicurare   la
concorrenzialita'» del sistema. 
    6.- Nelle more del giudizio, le ricorrenti hanno  depositato,  in
termini, memorie illustrative. 
    La Provincia trentina, in  particolare,  sottolinea  che  per  un
errore materiale le censure destinate all'art. 15, comma 4, della  l.
n. 132 del 2016 sono state indirizzate all'art. 15, comma 5. 
    Le ricorrenti ribadiscono quanto gia' sostenuto  nel  ricorso  in
relazione all'invasione  della  competenza  legislativa  primaria  in
materia di organizzazione degli uffici e ordinamento  del  personale.
Esse fanno leva sulla giurisprudenza della Corte  costituzionale  (ad
esempio, sentenza n. 233 del  2013)  per  sostenere  che  la  materia
ambientale non possa esaurire lo spazio di autonomia  degli  enti  ad
autonomia differenziata: alla potesta'  legislativa  statale  sarebbe
riservata  la  sola  fissazione  di  standard  uniformi   sull'intero
territorio   nazionale.   Inoltre,    le    disposizioni    impugnate
introdurrebbero una  normativa  di  dettaglio  incompatibile  con  la
disciplina  di  attuazione  statutaria  o  comunque  non   essenziale
rispetto  alla  finalita'  di   promuovere   la   tutela   ambientale
sull'intero territorio nazionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Le Province autonome di Bolzano e  di  Trento,  con  distinti
ricorsi, hanno promosso questioni di legittimita'  costituzionale  di
numerose norme della legge 28 giugno 2016, n.  132  (Istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale).
Ad eccezione dell'art. 1 della legge appena menzionata, sul quale  si
concentrano le censure della sola Provincia  di  Bolzano,  i  ricorsi
hanno ad oggetto  le  stesse  disposizioni  ed  evidenziano  analoghi
profili  di  illegittimita'  costituzionale.  Devono  dunque   essere
riuniti e decisi con una stessa pronuncia. 
    2.- Le  ricorrenti  dubitano  della  legittimita'  costituzionale
degli artt. 4, comma 4; 7, commi 1, 5 e 7; degli artt. 8 e 14,  commi
1, 3, 5, nonche' degli artt. 15, commi 2, 3, 4, e 16, commi  2  e  4,
secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, per contrasto  con  gli
artt. 3, primo  comma,  e  97,  secondo  comma,  della  Costituzione;
nonche' con gli artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 15), 16), 17),  21);
art. 9, numeri 8), 9) e 10); art. 16; art. 53; art.  54,  numero  2);
art. 75, art. 79, art. 103, art. 104 e art. 107 del d.P.R. 31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione); con gli artt.  2
e 4  del  decreto  legislativo  18  marzo  1992,  n.  266  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti il rapporto tra gli  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento); con l'art. 27  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione) e con  il  principio  di  leale
collaborazione. La Provincia autonoma  di  Bolzano  richiama  inoltre
l'art. 75-bis, comma 3-bis, e gli artt. 103, 104 e 107 del d.P.R.  n.
670  del  1972  e  le  norme  di  attuazione  contenute  nel  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale), mentre la Provincia autonoma  di  Trento  evoca,  nella
sola epigrafe del ricorso, l'art. 117, sesto comma, nonche' gli artt.
117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. 
    La Provincia autonoma di Bolzano ha altresi'  promosso  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge  n.  132  del
2016. 
    3.- In via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le
questioni  sollevate  dalla  Provincia   autonoma   di   Trento   con
riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., in
quanto   tali   parametri   sono   stati   indicati    esclusivamente
nell'epigrafe del ricorso e non sono state  svolte  argomentazioni  a
conforto della dedotta violazione degli stessi. 
    4.- Prima di scrutinare nel merito  le  sollevate  questioni,  e'
opportuno sintetizzare i tratti salienti della  legislazione  che  ha
portato all'istituzione, da parte della legge n. 132  del  2016,  del
Sistema nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente,  anche  al
fine di inquadrare la ratio complessiva dell'intervento statale. 
    4.1.- A seguito del referendum del 18-19 aprile 1993, che dispose
l'abrogazione delle norme che affidavano alle Unita' Sanitarie Locali
i controlli in materia ambientale, il  legislatore  statale,  con  il
decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496  (Disposizioni  urgenti  sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia
nazionale  per   la   protezione   dell'ambiente),   convertito   con
modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitui'  l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente  (ANPA),  ente  strumentale
sottoposto alla direzione del Ministro  dell'Ambiente,  demandando  a
Regioni e Province autonome la creazione delle  Agenzie  Regionali  e
Provinciali  per  la  Protezione  Ambientale,  dotate  di   autonomia
tecnico-giuridica, amministrativa e contabile. L'ANPA  e'  stata  poi
sostituita dall'Agenzia per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
servizi tecnici (APAT), dotata  di  autonomia  tecnico-scientifica  e
finanziaria (art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
recante   «Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»).  Le  funzioni
dell'APAT sono state assegnate  dall'art.  28  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica  e  la  perequazione  tributaria),  convertito,  con
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, all'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  al  quale  sono
stati attribuiti i compiti gia'  esercitati  dall'Istituto  nazionale
per la fauna selvatica (INFS) e dall'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologia applicata al mare (ICRAM). 
    Seppur  progressivamente  riformato  e  affinato,  dunque,   tale
assetto ha rappresentato il prototipo del sistema ora  razionalizzato
dalla  legge  n.  132  del  2016,  in  coerenza  con  un  modello  di
amministrazione reticolare che si sviluppa  attorno  a  quattro  nodi
fondamentali: il primo, rappresentato dal Ministro dell'ambiente, cui
spetta  la  definizione  delle  politiche  ambientali  (tramite,   in
particolare, la proposta di adozione dei LEPTA -  Livelli  essenziali
delle prestazioni tecniche  ambientali  -  formalmente  recepiti  con
d.P.C.m., che indicano, a norma dell'art. 9, comma 2, della l. n. 132
del  2016,  «i  parametri   funzionali,   operativi,   programmatici,
strutturali,  quantitativi  e  qualitativi  delle  prestazioni  delle
agenzie»); il secondo, coincidente con l'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  che  ha   ereditato
struttura e funzioni dell'ANPA, il quale svolge funzioni di indirizzo
e coordinamento tecnico, finalizzate a rendere omogenee le  attivita'
del sistema nazionale per la protezione ambientale (art. 6, l. n. 132
del 2016); il terzo, costituito dalle Giunte  regionali,  alle  quali
spetta la definizione  degli  indirizzi  programmatici  regionali  in
materia  ambientale  e  la  vigilanza  sulle  Agenzie   regionali   e
provinciali; il  quarto,  rappresentato  dalle  Agenzie  regionali  e
provinciali per la  protezione  dell'ambiente  (ARPA  e  APPA),  gia'
previste dal richiamato d.l. n.  496  del  1993,  disciplinate  dalle
singole leggi regionali e provinciali. 
    Secondo  la  giurisprudenza   di   questa   Corte,   le   agenzie
costituiscono enti tecnico-strumentali, separati dall'amministrazione
attiva e dagli organi regionali di  indirizzo-politico  (sentenze  n.
132 del 2017, n. 120 del 2010  e  n.  356  del  1994),  che  svolgono
attivita' di controllo, di supporto e consulenza tecnico-scientifica.
Esse si situano in una posizione speculare all'ISPRA, al quale spetta
pero' il compito di coordinamento tecnico dei soggetti  operanti  sul
territorio nazionale, e in un rapporto di  subordinazione  funzionale
rispetto alle istituzioni regionali di indirizzo  politico  (sentenza
n. 120 del 2010). 
    4.2.- La citata legge  n.  132  del  2016  interviene  quindi  su
molteplici profili: individua il soggetto istituzionale deputato alla
fissazione degli standard  essenziali  di  protezione  (LEPTA)  e  le
modalita' della loro definizione; precisa la  natura  e  le  funzioni
dell'ISPRA e delle Agenzie territoriali; detta i requisiti essenziali
del personale direttivo, volti a garantire imparzialita' e competenza
tecnica; affida all'ISPRA la redazione di uno «schema di regolamento»
che definisca le modalita' di individuazione del personale ispettivo,
secondo principi che garantiscano terzieta' ed efficacia;  disciplina
il potere tariffario dei soggetti coinvolti nel sistema nazionale. 
    L'intervento statale pone una  disciplina  variegata,  accumunata
pero'  dalla  finalita',  immanente  all'intervento  del  legislatore
statale, di offrire una tutela unitaria e  non  frazionata  del  bene
ambientale sull'intero territorio nazionale, secondo quanto  disposto
dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    La   tutela   dell'ambiente   oggetto    di    detto    parametro
costituzionale, secondo la costante giurisprudenza di  questa  Corte,
non costituisce una materia in senso tecnico, «dal  momento  che  non
sembra configurabile come sfera di competenza  statale  rigorosamente
circoscritta e delimitata, giacche', al contrario, essa investe e  si
intreccia  inestricabilmente  con  altri  interessi   e   competenze»
(sentenza  n.  407  del  2002).  L'ambiente,  dunque,  e'  un  valore
«costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una  sorta
di  materia  "trasversale",  in  ordine  alla  quale  si  manifestano
competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando  allo
Stato le determinazioni che  rispondono  ad  esigenze  meritevoli  di
disciplina uniforme sull'intero territorio  nazionale»  (sentenze  n.
171 del 2012 e n. 407 del 2002; nello stesso senso, sentenza  n.  210
del 2016). In questo modo, e' possibile che  «la  disciplina  statale
nella materia della tutela dell'ambiente v[enga] a funzionare come un
limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome  dettano
in altre materie di loro competenza,  salva  la  facolta'  di  queste
ultime  di  adottare  norme  di  tutela   ambientale   piu'   elevata
nell'esercizio  di  competenze,  previste  dalla  Costituzione,   che
concorrano con quella dell'ambiente» (sentenza n. 199 del 2014; nello
stesso senso, sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del  2010,  n.
104 del 2008 e n. 378 del 2007). 
    L'intervento realizzato con la legge n. 132 del 2016 e',  quindi,
ispirato alla finalita' di stabilire un principio  unitario  volto  a
garantire la "miglior tutela" della materia-obiettivo indicata  dalla
disposizione costituzionale; di conseguenza, lo scrutinio delle norme
impugnate dovra' essere condotta alla luce della ratio delle  singole
disposizioni,  censurabili  qualora  siano   eccedenti   o   comunque
incongruenti rispetto alla finalita' complessiva della legge. 
    4.3.-  Nella  specie,  la  finalita'  "ambientale"   deve   pero'
confrontarsi con la  specificita'  della  disciplina  concernente  le
ricorrenti, quali enti  ad  autonomia  differenziata:  la  competenza
esclusiva in materia ambientale  e'  stata  infatti  attribuita  allo
Stato con la l. cost. n. 3 del 2001 che, in virtu' del suo  art.  10,
non ha ristretto lo spazio di  autonomia  agli  stessi  spettante  in
virtu' dello statuto speciale (sentenze n. 51 del 2016,  n.  233  del
2013 e n. 357 del 2010).  In  altri  termini,  la  normativa  statale
riconducibile alla materia trasversale di cui all'art. 117, comma  2,
lettera s), Cost. e' applicabile solo laddove non entrino in gioco le
competenze riconosciute  dalla  normativa  statutaria  agli  enti  ad
autonomia differenziata: in tal caso, lo  scrutinio  di  legittimita'
costituzionale deve confrontarsi con il complessivo assetto normativo
delineato dagli statuti di autonomia (sentenze n. 98 del 2017, n. 210
del 2014, n. 151 del 2011 e n. 378 del 2007). 
    Le  disposizioni  impugnate  vanno,  quindi,  scrutinate   avendo
riguardo alle disposizioni  statutarie  ed  alle  relative  norme  di
attuazione. A tale proposito, va ricordato che le competenze primarie
e concorrenti delle Province autonome devono  essere  esercitate,  ai
sensi dell'art. 4 dello statuto speciale di  autonomia,  «in  armonia
con la Costituzione e i  principi  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica e con il rispetto degli obblighi  internazionali  e  degli
interessi nazionali [...]  nonche'  delle  norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali della Repubblica».  Secondo  l'art.  2  del
d.lgs. n. 266 del 1992, poi, «la legislazione regionale e provinciale
deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti  indicati
dagli articoli 4  e  5  dello  statuto  speciale  e  recati  da  atto
legislativo  dello  Stato  entro   i   sei   mesi   successivi   alla
pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel  piu'
ampio termine da esso stabilito». 
    4.3.1.- Questa Corte ha gia'  avuto  modo  di  affermare  che,  a
seguito  della  riforma  del  Titolo  V  della  Parte  seconda  della
Costituzione, il legislatore statale conserva «il potere di vincolare
la potesta' legislativa primaria della  regione  a  statuto  speciale
attraverso  l'emanazione  di  leggi   qualificabili   come   "riforme
economico-sociali": e cio' anche  sulla  base  [...]  del  titolo  di
competenza   legislativa   nella   materia   "tutela   dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela
del paesaggio quanto della tutela dei beni  ambientali  o  culturali;
con la conseguenza che le norme  fondamentali  contenute  negli  atti
legislativi statali emanati in tale materia  potranno  continuare  ad
imporsi al necessario rispetto» degli enti ad autonomia differenziata
nell'esercizio delle proprie competenze (sentenza  n.  51  del  2006;
nello stesso senso sentenza n. 536 del 2002). 
    Non e' invocabile, quindi, il solo limite dell'ambiente, in se' e
per se' considerato. Esso va congiunto con il limite statutario delle
riforme economico-sociali, sia pure riferite, in  questo  caso,  alle
tematiche ambientali. 
    4.3.2.-  Questa  Corte   si   e'   gia'   pronunciata,   inoltre,
sull'istituzione delle agenzie regionali e provinciali ad  opera  del
d.l. n. 496 del 1993. 
    In quell'occasione, si e' avuto modo di precisare che «[i]l nuovo
assetto normativo»  delinea  «una  disciplina  uniforme,  nei  tratti
essenziali, su tutto il  territorio  nazionale,  sia  per  le  figure
organizzative  (le  agenzie)  che  per  le  funzioni   dalle   stesse
esercitate,  configurando   anche   un   possibile   collegamento   e
coordinamento tecnico di specifiche  attivita',  nel  rispetto  della
reciproca autonomia delle diverse  agenzie.  Si  e'  in  presenza  di
principi che assumono i caratteri propri delle norme fondamentali  di
riforma economico-sociale: profondamente innovativi nel settore della
protezione ambientale, di essenziale importanza  per  la  vita  della
comunita', realizzano, secondo esigenze di carattere unitario, valori
espressi dagli artt. 9 e 32 della Costituzione» (sentenza n. 356  del
1994). 
    La legge  n.  132  del  2016,  che  razionalizza  il  sistema  di
protezione ambientale  delineando  le  funzioni  dei  diversi  attori
coinvolti sull'intero territorio nazionale, si  inserisce  nel  solco
tracciato dalla normativa del 1993, integrando dunque il limite delle
«norme fondamentali di riforma economico-sociale» indicato  dall'art.
4 dello statuto speciale di autonomia. 
    5.- Posta tale premessa, vanno esaminate le questioni prospettate
dalle ricorrenti. 
    5.1.- La sola Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato i  commi
1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 132 del 2016. Il comma 1  stabilisce
che, «[a]l fine di assicurare omogeneita' ed efficacia  all'esercizio
dell'azione  conoscitiva  e  di  controllo  pubblico  della  qualita'
dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilita' ambientale
e di  prevenzione  sanitaria  a  tutela  della  salute  pubblica,  e'
istituito  il  Sistema   nazionale   a   rete   per   la   protezione
dell'ambiente, di seguito denominato "Sistema nazionale",  del  quale
fanno parte l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano per la protezione  dell'ambiente,  di  seguito
denominate "agenzie"». Il comma 2 afferma che il  «Sistema  nazionale
concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile,
della riduzione del consumo di  suolo,  della  salvaguardia  e  della
promozione della qualita' dell'ambiente e della tutela delle  risorse
naturali e della  piena  realizzazione  del  principio  «chi  inquina
paga», anche in relazione agli obiettivi  nazionali  e  regionali  di
promozione  della  salute  umana,  mediante  lo   svolgimento   delle
attivita' tecnico-scientifiche di cui alla presente legge». 
    Ad avviso della ricorrente, il Sistema  nazionale  di  protezione
ambientale sarebbe illegittimo «se ed  in  quanto»  interferisce  col
modello organizzativo della Provincia autonoma di Bolzano, ledendo la
competenza provinciale in materia di ordinamento degli uffici  e  del
relativo personale di cui all'articolo 8, numero 1, e delle  connesse
funzioni amministrative individuate dall'art.  16  dello  statuto  di
autonomia. 
    5.1.1.- La questione e' inammissibile. 
    Il ricorso si limita a  richiamare  il  parametro  violato  senza
argomentare  in  alcun  modo  sui  profili  della  presunta  lesione,
difettando cosi' del requisito minimo di  completezza  e  sufficienza
argomentativa  cui   la   giurisprudenza   costituzionale   subordina
l'ammissibilita' delle questioni  sollevate  in  via  principale  (ex
multis, sentenze n. 60 del 2017, n. 151 del 2016 e n. 69 del 2016). 
    6.-  Con   riguardo   alle   restanti   disposizioni   impugnate,
esercitando il proprio potere di decidere l'ordine delle questioni da
affrontare (sentenze n. 157 del 2017, n. 107 del 2017  e  n.  98  del
2013), questa Corte  ritiene  di  esaminare  prioritariamente  quelle
aventi ad oggetto i commi 2 e 4, secondo periodo, dell'art. 16  della
legge n. 132 del 2016, concernente il regime  di  applicazione  della
normativa  agli  enti  ad  autonomia  differenziata,  per  l'evidente
rapporto di pregiudizialita' logica che assume tale articolo rispetto
alle altre norme impugnate. 
    6.1.- Il comma 2 del citato art. 16  reca  una  clausola  che  fa
salve le vigenti disposizioni  regionali  e  provinciali  «fino  alla
entrata  in  vigore  delle  disposizioni   attuative»   della   legge
impugnata. Ad  avviso  delle  ricorrenti,  se  intesa  nel  senso  di
condizionare la vigenza della normativa  provinciale  all'entrata  in
vigore della normativa statale  di  attuazione,  la  disposizione  si
porrebbe in contrasto con l'art. 2 del d.lgs. n. 266  del  1992,  che
esclude la diretta applicabilita' alle Province autonome delle  norme
costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5  dello  statuto.  La
condizione sospensiva posta dalla  norma  in  esame  potrebbe  essere
interpretata nel senso di riferirsi alle disposizioni  di  attuazione
di matrice statale; in tal modo, l'applicabilita' ad esse della legge
n. 132 del 2016 sarebbe  stata  dunque  attribuita  allo  Stato  che,
attuando detta legge, la renderebbe immediatamente  applicabile  alle
Province autonome. 
    Inoltre, secondo la Provincia  trentina,  l'impianto  legislativo
consentirebbe  l'applicazione  di  norme  regolamentari  statali   in
sostituzione di quelle legislative provinciali, realizzando una sorta
di delegificazione del settore. Ad avviso della Provincia autonoma di
Bolzano, poi, l'automatica applicazione della normativa  statale  nel
territorio provinciale produrrebbe  a  cascata  la  violazione  delle
competenze legislative primarie e concorrenti previste dagli artt.  8
(numeri 1, 5, 6, 13, 15, 16, 17 e 21) e 9 (numeri 8, 9 e  10),  della
corrispondente autonomia amministrativa prevista dall'art.  16  dello
statuto speciale, nonche' dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del
1992 (ai sensi del quale la legge non  puo'  attribuire  agli  organi
statali funzioni amministrative  diverse  da  quelle  spettanti  allo
Stato secondo  lo  statuto  di  autonomia  e  le  relative  norme  di
attuazione), oltre che dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001. 
    6.1.1.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Nei giudizi in via principale la giurisprudenza di  questa  Corte
ammette questioni promosse «in via cautelativa  ed  ipotetica»  sulla
base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili (sentenze
n. 159  del  2016,  n.  298  del  2012  e  n.  228  del  2003).  Tale
orientamento evidenzia che in simile giudizio vanno considerate anche
le possibili lesioni derivanti da  distorsioni  interpretative  delle
disposizioni impugnate, a maggior ragione quando «su una legge non si
siano ancora formate prassi interpretative in grado  di  modellare  o
restringere il raggio delle sue astratte  potenzialita'  applicative»
(sentenza n. 107 del 2017). 
    6.1.2.- E' palese la violazione del dispositivo  di  adeguamento,
disegnato dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, ad opera  dell'art.
16, comma 2, della legge n. 132 del 2016. 
    A conforto di tale conclusione va richiamata la sentenza  n.  356
del 1994 - precedente immediatamente rilevante per l'attuale giudizio
- che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7 del  d.l.
n. 496 del 1993, che disponeva l'immediata applicabilita' anche  alle
Province autonome del decreto istitutivo delle agenzie per l'ambiente
sino  all'adozione  delle  apposite  normative   provinciali.   Detta
sentenza ha, infatti, sottolineato come simili disposizioni  tocchino
«i  rapporti  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi  provinciali,
invertendo la sequenza  prevista  dalle  norme  di  attuazione  dello
statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige»,   contraddicendo
«palesemente  le  modalita'  ed  i   tempi   di   adeguamento   della
legislazione   provinciale   alle   norme    statali    di    riforma
economico-sociale». 
    Tali considerazioni conservano attualita' nel presente  giudizio.
Ne deriva,  dunque,  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  16,
comma 2, della legge n. 132 del 2016, nella parte  in  cui,  salvando
l'efficacia delle vigenti disposizioni regionali e provinciali  «fino
alla entrata in vigore  delle  disposizioni  attuative»,  dispone  la
diretta applicazione della legge statale alle Province autonome. 
    Rimangono assorbite le restanti censure. 
    6.2.- Le ricorrenti censurano anche il comma 4, secondo  periodo,
dell'art. 16 della legge n. 132 del  2016.  Dopo  aver  disposto  che
l'entrata in vigore della legge  e'  posticipata  al  centottantesimo
giorno  successivo  alla  pubblicazione  (art.  16,  comma  4,  primo
periodo), la disposizione censurata prevede che «[e]ntro  centottanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
regioni e le province  autonome  recepiscono  le  disposizioni  della
medesima legge» (art. 16, comma 4, primo periodo). 
    Ad   avviso   delle   ricorrenti,   l'obbligo   di    recepimento
implicherebbe   la   mera   «trasposizione»   delle   norme   statali
nell'ordinamento provinciale,  vincolando  cosi'  automaticamente  le
Province  all'osservanza  di  tutte  le  disposizioni   della   legge
censurata,  in  deroga  alla  procedura  di  adeguamento   prescritta
dall'art. 2 del d.lgs. n. 266  del  1992.  Secondo  la  Provincia  di
Bolzano, inoltre, vi sarebbe un contrasto con gli artt. 8 (numeri  1,
5, 6, 13, 15, 16, 17 e 21), 9 (numeri 8, 9 e 10), 16 dello statuto di
autonomia, nonche' con l'art. 4 del d.lgs. n.  266  del  1992  e  con
l'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001.  In  particolare,  l'art.  4,
comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 impedirebbe che, nelle materie di
competenza provinciale, la legge  attribuisca  «agli  organi  statali
funzioni amministrative, comprese quelle  di  vigilanza,  di  polizia
amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale  e
le relative norme di attuazione, salvi gli  interventi  richiesti  ai
sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo». 
    6.2.1.- La questione e' fondata. 
    Il  tenore   letterale   della   disposizione   rende   manifesta
l'illegittimita'  costituzionale  della  norma,  poiche'  evoca   una
necessaria,  diretta  trasposizione  dell'intera  disciplina  statale
negli ordinamenti provinciali.  L'obbligo  di  recepimento  comporta,
infatti,  una  automatica  equiparazione  di  tutte  le  disposizioni
contenute nella legge di riforma al rango  di  "norma  fondamentale",
mentre tale carattere deve  essere  riconosciuto  «esclusivamente  ai
principi fondamentali enunciati o, comunque, desumibili (...)  ovvero
a quelle disposizioni che siano legate ai principi fondamentali da un
vincolo di coessenzialita' o di necessaria integrazione» (sentenza n.
170 del 2001; nello stesso senso, sentenze n. 477 del  2000,  n.  323
del 1998 e n. 482 del 1995). 
    La disposizione e' dunque costituzionalmente  illegittima,  nella
parte in cui  prevede  che  le  Province  autonome  debbano  recepire
l'intera legge statale anziche' limitarsi  ad  imporre  un  onere  di
adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata. 
    Restano  assorbiti  gli  ulteriori  profili   di   illegittimita'
costituzionale. 
    7.- Le ricorrenti hanno censurato, inoltre, l'art. 7, commi  1  e
7. 
    L'art. 7, comma 1, conferisce personalita' giuridica alle agenzie
regionali e provinciali, mentre  il  comma  7  impone  alle  Province
autonome di apportare alle proprie leggi «le modifiche necessarie  ad
assicurare il rispetto del presente articolo entro centottanta giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge».  Ad  avviso  delle
ricorrenti, le disposizioni  imporrebbero  un  modello  organizzativo
eccessivamente  dettagliato,  inferendo   un   vulnus   all'autonomia
organizzativa  provinciale,  garantita  dall'art.  8,  numero  1)   e
dall'art. 16 dello statuto speciale.  Il  comma  7,  in  particolare,
renderebbe  vincolante  l'intero  articolo  anche  nei  precetti   di
dettaglio. Vi sarebbe, inoltre, la violazione  degli  artt.  3  e  97
Cost., perche' le disposizioni statali realizzerebbero un sistema non
proporzionato  rispetto  all'esigenza  di  assicurare  un'uniformita'
dell'azione amministrativa a tutela  dell'ambiente,  con  conseguente
ridondanza sull'esercizio delle attribuzioni provinciali. 
    7.1.- Le questioni sono fondate. 
    Questa Corte si e' gia'  pronunciata  sull'obbligo,  imposto  dal
d.l. n. 496  del  1993,  di  istituire  le  agenzie  provinciali  per
l'ambiente.  Dopo  avere  affermato  che  tale  atto   normativo   ha
realizzato una complessiva opera di  riforma  volta  a  istituire  il
sistema di protezione ambientale, ha  indicato  il  limite  oltre  il
quale  devono  ritenersi  illegittimamente  compresse  le  competenze
attribuite dallo  statuto  speciale  di  autonomia,  con  particolare
riguardo alla competenza primaria in materia di organizzazione  degli
uffici e del relativo personale. In particolare, e'  stato  affermato
che il legislatore statale,  «nel  porre  i  principi  della  riforma
economico-sociale   di   settore»,   deve   lasciare   «aperta   alla
legislazione provinciale ogni determinazione in ordine alla struttura
ed agli organi dell'agenzia,  all'articolazione  degli  uffici,  agli
ulteriori  compiti  che  si  ritenga  di  attribuire  ad  essa,  alle
procedure  da  seguire  ed  ai  rapporti   con   gli   altri   organi
provinciali». Pertanto, deve restare affidata alla legge  provinciale
«la disciplina  dell'organizzazione,  delle  risorse  tecniche  e  di
personale, dei mezzi finanziari, delle modalita' di consulenza  e  di
supporto tecnico da prestare agli apparati provinciali e  degli  enti
locali che si avvalgono delle agenzie» (sentenza n. 356 del 1994). 
    In altri termini,  agli  enti  ad  autonomia  differenziata  deve
essere lasciata la definizione di un  modello  organizzativo  purche'
non incoerente con la finalita', perseguita dal  disegno  riformatore
statale, di offrire una tutela unitaria e  non  frazionata  del  bene
ambientale. 
    L'art. 7, comma 1, della legge n. 132 del  2016,  nell'attribuire
personalita' giuridica alle agenzie provinciali attenua  il  rapporto
di subordinazione funzionale che detti  organismi  intrattengono  con
gli  organi  regionali  di  indirizzo  politico.  La   finalita'   di
consolidamento dell'autonomia  amministrativa  e  tecnico-scientifica
delle agenzie perseguita dalla disposizione de qua, pur astrattamente
legittima nell'ambito dei rapporti che lo Stato  intrattiene  con  le
regioni a statuto ordinario, genera un vulnus quando, come  nel  caso
di specie, vi sia una competenza  primaria,  prevista  dallo  statuto
speciale  (art.  8,  numero  1),  che  consente  alle   Province   di
determinarsi autonomamente in ordine alla struttura di un organo  pur
sempre  inserito  nell'articolazione  provinciale.  Nell'imporre   un
modello uniforme di organizzazione amministrativa, valevole anche per
gli enti ad autonomia differenziata, la disposizione censurata eccede
lo  scopo  del  coordinamento  finalizzato  alla  tutela   del   bene
ambientale,  cosi'  violando  anche  l'art.  3,  comma  1,  Cost.   -
sub-specie del principio di ragionevolezza - e il principio  di  buon
andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97,  comma
2, Cost. 
    Di qui l'incostituzionalita' della disposizione censurata,  nella
parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome
di Trento e di Bolzano. 
    7.2.- Dalla dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  del
citato  art.  7,  comma  1,  consegue  la  fondatezza  delle  censure
concernenti anche il comma 7 di tale articolo,  nella  parte  in  cui
impone   categoricamente   la   conformazione   della    legislazione
provinciale alle prescrizioni dello stesso anche  laddove,  come  nel
caso di cui al comma 1, le disposizioni abbiano una portata specifica
e dettagliata, invasiva delle competenze statutariamente riconosciute
agli enti ad autonomia differenziata, dato  che  le  ricorrenti  sono
private  di  qualsiasi   margine   di   integrazione   normativa   da
disposizioni  che  interferiscono  sul  quomodo   dell'organizzazione
amministrativa delle agenzie. 
    E' dunque costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 7, della
legge n. 132 del 2016, nella parte in cui non contempla una  clausola
di salvaguardia che consenta alle Province autonome di modificare  la
propria legislazione secondo le disposizioni in  esso  contenute,  in
conformita' allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione
(sentenza n. 301 del 2013). 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalita'. 
    8.- Le Province  autonome  censurano  altresi'  i  commi  1  e  2
dell'art. 8 della legge n. 132 del 2016. Il  comma  1  stabilisce  le
condizioni  di  selezione  dei  direttori  generali  delle   agenzie,
«nominati, secondo le procedure  previste  dalla  legge  per  ciascun
ente,  tra  soggetti  di  elevata  professionalita'   e   qualificata
esperienza  nel  settore  ambientale  che  non  ricoprano   incarichi
politici  elettivi  a  livello  dell'Unione  europea,   nazionale   o
regionale, che non siano componenti della giunta regionale,  che  non
rivestano  l'ufficio  di  presidente  o  di  assessore  nella  giunta
provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale  nei
comuni con popolazione superiore a 20.000  abitanti,  che  non  siano
amministratori o dipendenti di imprese o societa'  di  produzione  di
beni o servizi che partecipano ad attivita' o programmi dell'ISPRA  o
delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi  retribuiti,
che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato  ne'
interdetti dai pubblici uffici». 
    Il comma  2  del  medesimo  articolo  istituisce  presso  l'ISPRA
«un'anagrafe dei  direttori  generali  dell'ISPRA  e  delle  agenzie,
costantemente aggiornata e pubblicata nel  sito  internet  dell'ISPRA
medesimo, contenente le informazioni sui  requisiti  professionali  e
sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione  della
presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori  generali  in
carica alla data della sua entrata in vigore». 
    Ad avviso delle  ricorrenti,  le  disposizioni  sarebbero  lesive
della competenza  provinciale  in  materia  di  organizzazione  degli
uffici  e  delle  altre  competenze  primarie   e   concorrenti   (in
particolare, art. 8, numeri 1, 5, 6, 13, 15, 16, 17 e 21;  9,  numeri
8, 9 e 10; e 16, dello statuto di autonomia), ponendo  una  norma  di
dettaglio e auto-applicativa.  Ne  deriverebbe  anche  la  violazione
dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, che prescrive allo  Stato  di
non intervenire con norme  di  dettaglio,  direttamente  applicabili,
alle Province autonome. Le norme sarebbero  in  contrasto  anche  con
l'art. 3, comma 1, Cost., sub specie del principio di ragionevolezza,
nonche'  con  il  principio  di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione  sancito  dall'art.  97  Cost.,  perche'  l'autonomia
organizzativa della Provincia sarebbe compressa in  misura  eccedente
rispetto allo scopo di coordinare il sistema nel quadro  nazionale  e
istituire una "rete" nazionale. 
    8.1.- La questione avente ad oggetto il citato art. 8,  comma  1,
relativo ai requisiti di nomina dei direttori generali, e' fondata. 
    Sebbene tale disposizione miri ad evitare conflitti di  interesse
o, comunque, situazioni capaci di pregiudicare l'imparzialita'  delle
agenzie e, quindi, il buon andamento dell'azione  amministrativa  nel
perseguimento dei propri fini istituzionali, essa  non  si  limita  a
stabilire un principio generale volto a garantire la separazione  tra
organi titolari  della  funzione  di  indirizzo-politico  e  soggetti
incaricati   di   compiti   tecnico-gestionali,   o   l'assenza    di
condizionamenti che possano sviare gli  organi  apicali  dal  miglior
esercizio delle  funzioni  direttive.  La  disposizione  indica,  nel
dettaglio,  una  serie  di  indefettibili  requisiti  dei   direttori
generali, interferendo inevitabilmente con la competenza  legislativa
primaria in materia  di  organizzazione  del  personale  riconosciuta
dall'art. 8, numero 1  dello  statuto  di  autonomia.  L'esigenza  di
offrire una tutela non frazionabile al bene ambientale  non  consente
di realizzare un intervento che, pure mosso da  esigenze  di  riforma
complessiva  del  settore,  comprima  l'autonomia  costituzionalmente
garantita delle ricorrenti. 
    Ne discende l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1,
della legge n. 132 del 2016, nella parte in  cui,  disponendo  che  i
direttori generali delle  agenzie  sono  nominati  «tra  soggetti  di
elevata  professionalita'  e  qualificata  esperienza   nel   settore
ambientale che non ricoprano incarichi politici  elettivi  a  livello
dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano  componenti
della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di  presidente  o
di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di
consigliere comunale nei comuni con popolazione  superiore  a  20.000
abitanti, che non siano amministratori  o  dipendenti  di  imprese  o
societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita'
o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che  non  siano  titolari  di
altri incarichi  retribuiti,  che  non  siano  stati  condannati  con
sentenza passata in giudicato ne' interdetti dai pubblici uffici», e'
applicabile anche alle Province autonome. 
    8.2.- La questione avente ad oggetto l'impugnato art. 8, comma 2,
relativo all'anagrafe dei direttori generali, invece, non e' fondata. 
    Detta norma istituisce un'anagrafe dei direttori  generali  delle
agenzie, da tenersi a cura dell'ISPRA e pubblicato sul relativo  sito
istituzionale, con l'indicazione dei requisiti  professionali  e  del
trattamento retributivo. Essa assolve a un compito di  pubblicita'  e
trasparenza, corollari del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, in modo da consentire un controllo diffuso, da parte
degli  amministrati,  sull'adeguatezza  dei  soggetti  incaricati  di
funzioni apicali. La norma  censurata  non  incide  sulle  competenze
legislative delle  ricorrenti,  che  restano  libere,  nell'esercizio
della loro autonomia, di stabilire le condizioni  per  l'attribuzione
degli incarichi dirigenziali. 
    Ne consegue l'infondatezza delle prospettate censure. 
    9.- Relativamente alle questioni aventi  ad  oggetto  l'art.  14,
commi 1, 3 e 5, della legge n. 132 del  2016,  va  premesso  che:  il
comma 1 dell'art. 14 dispone l'adozione, da parte dell'ISPRA, di  uno
schema di regolamento volto a individuare il personale incaricato dei
servizi ispettivi, il codice etico,  i  criteri  per  lo  svolgimento
delle attivita' ispettive e le relative competenze; il comma 3  dello
stesso articolo attribuisce  a  tale  schema  la  forma  del  d.P.R.,
adottato previa intesa in sede di Conferenza; il comma 5 dispone che,
in attuazione del predetto regolamento, il presidente dell'ISPRA e  i
legali  rappresentanti  delle  agenzie   individuino   il   personale
incaricato alle funzioni ispettive con appositi regolamenti interni. 
    Ad  avviso  delle  ricorrenti,  la  previsione   di   un   potere
regolamentare statale violerebbe non solo gli artt. 53 e 54, comma 1,
numero 3, dello statuto speciale, ma anche l'art. 117,  sesto  comma,
Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost.  n.  3  del
2001,  che  sancisce  il  principio  del  parallelismo  tra  funzione
legislativa e funzione regolamentare; e gli artt. 2 e  4  del  d.lgs.
266 del 1992,  che  prevedono  i  rapporti  tra  leggi  e  precludono
l'affidamento allo Stato di poteri amministrativi  nelle  materie  di
competenza  provinciale.  L'intesa   in   Conferenza   Stato-Regioni,
richiesta dal comma  3,  non  sarebbe  sufficiente  ad  escludere  la
denunciata  violazione,  posto  che,  nei  confronti  delle  Province
autonome,  lo  Stato  non  potrebbe   invocare   titoli   capaci   di
condizionare le competenze ad esse garantite dallo  statuto  speciale
diversi  da  quelli  menzionati  negli  artt.  4  e  5  della   carta
statutaria.  Inoltre,  sarebbe  illegittimo  il  comma  5,  il  quale
attribuisce ad un regolamento interno della  agenzia,  anziche'  alla
Provincia  autonoma,  la  funzione  di  disciplinare   il   personale
incaricato degli interventi ispettivi in attuazione  del  regolamento
statale, sottraendo uno spazio, in materia  di  organizzazione  degli
uffici, proprio degli enti ad autonomia differenziata. 
    9.1.- Le questioni concernenti il censurato art. 14, commi 1 e 3,
sono fondate. 
    Tali norme demandano a un d.P.R. l'indicazione  delle  modalita',
valevoli per  tutti  i  "nodi"  del  sistema  a  rete  di  protezione
ambientale, di individuazione del  personale  ispettivo,  del  codice
etico, delle competenze di tali funzionari e dei criteri generali per
lo svolgimento delle loro attivita'.  Il  regolamento  dovra'  essere
ispirato  al  principio  della  rotazione  del   medesimo   personale
nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, «al fine di
garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo». 
    La diretta applicazione del decreto negli ordinamenti provinciali
viola l'art. 2  del  d.lgs.  n.  266  del  1992,  consentendo  a  una
disciplina  di  dettaglio,  adottata  tramite  fonte  secondaria   di
derivazione   statale,   di   vincolare   gli   enti   ad   autonomia
differenziata. D'altronde, se e' vero  che  il  principio,  al  primo
accessorio, della terzieta' del personale ispettivo  e  il  principio
della rotazione degli interventi costituiscono norme fondamentali  di
riforma, funzionali ad assicurare una migliore qualita' dei controlli
ambientali  e  capaci,  dunque,  di  guidare  le  Province   autonome
nell'adeguamento dei rispettivi  ordinamenti,  non  altrettanto  puo'
dirsi per  l'ulteriore  normativa  di  dettaglio  che  dovra'  essere
riportata dal regolamento di attuazione, suscettibile di incidere  su
materie riservate alle competenze legislative delle ricorrenti e,  in
particolare, sulla competenza primaria in materia  di  organizzazione
degli uffici e del personale. In tal senso, la prescritta intesa, che
deve precedere l'adozione del  regolamento,  non  e'  sufficiente  ad
evitare  una  illegittima  compressione  della   autonomia   speciale
costituzionalmente garantita. 
    I commi 1 e 3 dell'art. 14 della legge n. 132 del  2016,  devono,
quindi, essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte
in  cui  prevedono  che  il  d.P.R.  relativo   alle   modalita'   di
individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi,
al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri
generali per lo svolgimento delle attivita'  ispettive,  si  applichi
anche alle Province autonome. 
    Sono  assorbiti  gli  ulteriori  profili  di  incostituzionalita'
dedotti dalle ricorrenti. 
    9.2.- La questione relativa al comma 5 dell'art. 14  della  legge
n. 132 del 2016 non e' fondata. 
    La disposizione rimette  a  «regolamenti  interni»  dell'ISPRA  e
delle agenzie (a seconda  del  livello  di  governo  interessato)  la
concreta individuazione del  personale  incaricato  degli  interventi
ispettivi tramite  proprio  regolamento  interno.  Al  di  la'  della
impropria qualificazione conferita agli atti interni  delle  agenzie,
la prescrizione allude alla distribuzione  delle  mansioni  ispettive
all'interno  dell'ente  e,   dunque,   a   una   concreta   attivita'
amministrativa     non     manifestamente     incoerente     rispetto
all'attribuzione  generale  di  autonomia,  da  parte   della   legge
impugnata, agli enti  strumentali  (art.  7,  comma  1).  L'autonomia
amministrativa non puo' non ricomprendere  necessariamente  anche  un
margine  di  discrezionalita'   in   merito   all'organizzazione,   e
d'altronde in questa direzione  si  collocano  le  leggi  provinciali
istitutive  delle  agenzie  (art.  1  della  legge  prov.  Trento  11
settembre 1995, n. 11, recante «Istituzione dell'Agenzia  provinciale
per la protezione dell'ambiente»; art. 1 della legge prov. Bolzano 19
dicembre 1996, n. 25, recante «Agenzia  provinciale  dell'ambiente»),
le quali attribuiscono espressamente a tali organismi,  a  corollario
dell'autonomia amministrativa, un autonomo potere  di  organizzazione
interna. 
    Di qui la non fondatezza della questione prospettata. 
    10.- Le ricorrenti hanno impugnato l'art. 4, comma 4, della legge
n. 132 del 2016, il quale consente all'ISPRA, «con il concorso  delle
agenzie, di adottare norme tecniche in materia  di  monitoraggio,  di
valutazioni ambientali, di controllo, di  gestione  dell'informazione
ambientale di controllo, di gestione dell'informazione  ambientale  e
di   coordinamento   del   Sistema    nazionale,    per    assicurare
l'armonizzazione,  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'omogeneita'   dei
sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio  nazionale,
nonche'  il  continuo  aggiornamento,  in  coerenza  con  il   quadro
normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita'  operative  del
Sistema nazionale e delle  attivita'  degli  altri  soggetti  tecnici
operanti nella materia ambientale». 
    Secondo le ricorrenti, la  disposizione  conferirebbe  un  potere
normativo all'ISPRA, organo di natura statale,  in  violazione  delle
competenze  legislative  primarie  delle  Province  in   materia   di
urbanistica e di tutela del paesaggio (articolo 8, numeri 5 e 6 dello
statuto speciale), di  protezione  civile,  di  caccia  e  pesca,  di
alpicoltura e parchi naturali, di  viabilita'  e  di  acquedotti,  di
agricoltura e foreste (articolo 8, numeri  15,  16,  17  e  21  dello
statuto speciale), nonche' delle competenze concorrenti in materia di
igiene e sanita', di industria e artigianato e di utilizzazione delle
acque pubbliche (articolo 9, numeri  10,  8  e  9  dello  statuto  di
autonomia) e delle corrispondenti funzioni  amministrative  (art.  16
dello statuto speciale). La norma violerebbe anche  il  principio  di
leale collaborazione, perche' la disciplina di tale potere  normativo
non  sarebbe  affiancato  da  moduli  collaborativi  con   gli   enti
territoriali (nelle  forme  dell'intesa  o  quanto  meno  del  parere
obbligatorio in Conferenza). 
    10.1.- La questione non e' fondata. 
    La  previsione  della   funzione   di   normazione   tecnica   e'
specificazione del generale  potere  di  coordinamento  statuito  dal
comma 3 dell'articolo  4  della  legge  n.  132  del  2016  a  favore
dell'ISPRA. Secondo la  predetta  norma,  all'organo  statale  spetta
l'esercizio di «funzioni tecniche e scientifiche per la piu' efficace
pianificazione e attuazione delle politiche di  sostenibilita'  delle
pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sia in  via  diretta  tramite
attivita' di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione
e di gestione dell'informazione ambientale, nonche' di  coordinamento
del Sistema nazionale». Tali compiti - e la corrispondente  attivita'
normativa - sono esercitati con riguardo  al  sistema  a  rete  delle
agenzie «senza che sia possibile configurare (...)  un  accentramento
di  funzioni  ed  una  subordinazione  delle   agenzie   provinciali,
destinate  ad  atteggiarsi  ed  operare   quale   organo   periferico
dell'Agenzia nazionale» (sentenza n. 356 del 1994). 
    La funzione di coordinamento,  svolta  dal  soggetto  operante  a
livello  statale,  ha  gia'  superato  il  vaglio   di   legittimita'
costituzionale di questa  Corte,  che  ha  scrutinato  due  norme  di
contenuto analogo  alla  disposizione  censurata  (ma  dallo  spettro
applicativo piu' ampio) recate dal d.l n. 496 del 1993.  La  sentenza
poc'anzi citata ha infatti  affermato  che  il  coordinamento  svolto
dall'organo operante a livello  statale  ha  natura  tecnica,  ed  e'
finalizzato a  definire  «l'omogeneita'  sul  piano  nazionale  delle
metodologie operative», distinto in  quanto  tale  dal  coordinamento
politico  amministrativo.  Dunque,  il  coordinamento  tecnico  «puo'
essere  affidato  anche  ad  enti  appartenenti   all'amministrazione
statale,  dotati  delle  conoscenze  e  delle   esperienze   tecniche
necessarie in rapporto ai compiti previsti, senza che cio'  determini
una  lesione  delle  competenze  costituzionalmente  assicurate  alle
regioni o alle province autonome» (sentenza n. 356 del 1994). 
    10.1.1.-  E'  parimenti  non  fondata  la  censura  avanzata  con
riferimento  alla  presunta  violazione  del   principio   di   leale
collaborazione: proprio perche' il coordinamento svolto dall'ISPRA e'
di natura tecnico-scientifica, non vi e' alcun  imperativo  di  rango
costituzionale che richieda il necessario coinvolgimento degli organi
regionali  di  indirizzo  politico  o  di   amministrazione   attiva.
Peraltro, l'art. 4, comma 4, prevede il  concorso,  nell'adozione  di
norme tecniche, delle agenzie territoriali, e l'art. 13 (non  oggetto
di impugnazione) da' vita anche al "Consiglio del Sistema nazionale",
deputato alla concertazione del coordinamento tecnico - composto  dai
legali  rappresentanti  dell'agenzia  nazionale   e   delle   agenzie
territoriali - chiamato ad esprimere parere vincolante «su tutti  gli
atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del  sistema
medesimo». 
    11.- Le ricorrenti hanno impugnato anche il comma 5, dell'art. 7,
nonche' i commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 della legge n.  132  del  2016,
disciplinanti, a diverso titolo, l'assetto tariffario e la  procedura
per  definire  le  modalita'  di  assegnazione  degli  introiti  alle
agenzie. 
    Secondo l'art. 15, comma 2, le «spese relative  al  rilascio  dei
pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo  svolgimento
dei successivi controlli programmati  relativi  a  impianti  e  opere
sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi
gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonche'  alle
convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle
procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono
poste a carico dei gestori stessi, sulla base  di  tariffe  nazionali
approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare  entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge». In  via  provvisoria,  nelle
more  dell'approvazione  delle  tariffe  nazionali,  il  comma  3   -
egualmente impugnato - dispone l'applicazione  delle  «tariffe  delle
agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome».  Il
comma  4  dispone,  inoltre,  che   «[c]on   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  emanare,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le modalita' di assegnazione alle agenzie degli  introiti
conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2». 
    In forza del comma 5 dell'art. 7,  le  agenzie  possono  svolgere
attivita' ulteriori a quelle previste dalla legge  come  obbligatorie
«in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base  di  specifiche
disposizioni normative ovvero di accordi  o  convenzioni,  applicando
tariffe definite con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano
con il pieno raggiungimento dei LEPTA». 
    Ad avviso delle ricorrenti, gli artt. 7, comma 5, e 15, commi 2 e
3,  sarebbero  illegittimi   perche'   violerebbero   la   competenza
legislativa primaria in materia di organizzazione degli uffici  e  la
corrispondente funzione amministrativa (artt. 8 e  16  dello  statuto
speciale), oltre alle ulteriori  competenze  interessate  dall'azione
delle agenzie (art. 9 dello statuto speciale). Le  Province  autonome
richiamano, a conforto, la giurisprudenza costituzionale  in  materia
di servizio idrico, sostenendo che la regolazione sarebbe un  aspetto
della  competenza  delle   materie   attribuite   alla   legislazione
provinciale. L'art. 15,  comma  4,  nell'attribuire  al  Ministro  il
potere di definire la ripartizione  delle  risorse  con  suo  decreto
ministeriale, violerebbe poi l'autonomia finanziaria delle  Province,
determinando in via unilaterale i rapporti finanziari tra queste e lo
Stato (in violazione degli artt. 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79  dello
statuto speciale; dell'art. 10 della l. cost.  n.  3  del  2001;  del
d.lgs. n. 268 del 1992; e dell'art. 27 della l. n. 42 del 2009). 
    11.1.- Le questioni relative all'art. 15, commi 2 e 3,  non  sono
fondate. 
    Da una lettura sistematica della legge n. 132 del 2016 si  desume
un triplice ordine di attivita' svolto dalle agenzie. Per  un  verso,
queste realizzano attivita' istituzionali obbligatorie, necessarie  a
garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori (artt.
9 e 10). La legge poi individua  espressamente  specifiche  attivita'
obbligatorie (rispetto a quelle  da  individuare,  in  via  generale,
attraverso le procedure indicate dai medesimi artt. 9 e 10), a valere
sugli specifici finanziamenti di cui all'art. 15, comma 2. Infine, le
agenzie possono svolgere attivita' ulteriori, in favore  di  soggetti
pubblici o privati,  applicando  tariffe  definite  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente, a condizione che non  interferiscano  con  il
pieno raggiungimento dei LEPTA (art. 7, comma 5). 
    Non e' in  discussione,  pertanto,  che  le  attivita'  descritte
dall'art. 15, comma 2,  attengano  al  nucleo  pregnante  dell'azione
delle agenzie, ascrivibili alle funzioni fondamentali del sistema  di
protezione ambientale indicate dall'art. 3 della  legge  n.  132  del
2016. 
    Inoltre, questa  Corte  ha  gia'  affermato  che  la  definizione
uniforme delle tariffe sull'intero territorio nazionale, rispetto  ad
attivita' obbligatorie prestate nei confronti dei  soggetti  privati,
ha l'effetto riflesso di promuovere la parita' di  trattamento  degli
operatori economici che si rivolgono alle agenzie, intersecando anche
la materia della concorrenza (sentenze n. 272 del 2010 e n.  450  del
2006). 
    Il potere di determinare il quantum tariffario attiene all'ambito
materiale entro cui si  colloca  la  relativa  attivita'.  I  servizi
obbligatori definiti dallo Stato richiedono una disciplina tariffaria
di  esclusiva  provenienza  statale:  e',  infatti,  il   "tipo"   di
attivita', a sua volta  specchio  degli  interessi  unitari  ad  esso
sottesi,  che  identifica  l'agenzia  quale  soggetto   del   sistema
nazionale di  protezione  ambientale  o,  viceversa,  quale  soggetto
istituzionale orbitante attorno all'ordinamento territoriale. 
    Poiche' la disposizione in oggetto definisce  un  costo  omogeneo
delle ulteriori  prestazioni  ambientali  specificamente  individuate
dalla legge, da garantire sull'intero territorio nazionale, ne deriva
la non fondatezza della questione relativa al comma 3, nella parte in
cui dispone l'applicazione  delle  tariffe  nazionali  alle  Province
autonome, una volta approvate dal Ministero dell'ambiente. 
    11.2.- La questione concernente l'impugnato art. 15, comma 4, non
e' fondata. 
    11.2.1.-  La  norma  affida   ad   un   decreto   del   ministero
dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,  le
modalita' di distribuzione delle risorse  derivanti  dalle  attivita'
indicate dal comma 2 dell'art. 15. La  disciplina  del  finanziamento
delle attivita' obbligatorie (dal quantum tariffario  alle  modalita'
di distribuzione degli introiti) attiene alla generale sostenibilita'
finanziaria del sistema nazionale di protezione  ambientale,  secondo
un assetto che non pare eccentrico rispetto alla finalita' di  tutela
dell'ambiente e riconducibile, nel complesso, al fondamentale disegno
di riforma del settore. 
    Peraltro, le modalita' di finanziamento sono  si'  fissate  dalla
fonte regolamentare statale,  ma  previa  intesa  in  Conferenza:  in
questo modo, il rinvio  a  procedure  di  natura  cooperativa  sembra
idoneo a includere gli enti territoriali nella decisione sui  criteri
di distribuzione delle risorse, anche in vista del soddisfacimento di
istanze perequative nella redistribuzione degli introiti. 
    Di qui il rigetto della questione prospettata. 
    12.- La questione concernente l'art. 7, comma 5, della  legge  n.
132 del 2016 e' fondata. 
    Tale  norma  dispone  che  le  tariffe  relative  alle  attivita'
ulteriori  svolte  dalle  agenzie,   diverse   da   quelle   previste
obbligatoriamente   dalla   legge   statale,   sono   unilateralmente
determinate dal Ministro dell'Ambiente  attraverso  apposito  decreto
ministeriale  e   direttamente   applicate   anche   sul   territorio
provinciale. 
    La disposizione impugnata si pone in contrasto con la  competenza
primaria delle Province autonome in materia di  organizzazione  degli
uffici (art. 8, n. 1, dello statuto di autonomia).  Questa  Corte  ha
gia' rinvenuto il punto di equilibrio tra i due  interessi  di  rango
costituzionale  coinvolti  in  simili  regolazioni:   da   un   lato,
l'esigenza  di  disciplina  uniforme,  che  assiste  il  sistema   di
governance nazionale, coerente con l'indole  trasversale  del  valore
ambientale; dall'altro, la  necessaria  salvaguardia  del  regime  di
specialita' degli enti ad autonomia differenziata di cui  l'autonomia
organizzativa posta dallo statuto costituisce  immediato  corollario.
La sentenza n. 356 del 1994,  infatti,  ha  ritenuto  riservata  alla
legislazione  provinciale  la  definizione  della  struttura  interna
dell'agenzia, insieme «agli  ulteriori  compiti  che  si  ritenga  di
attribuire ad essa, alle procedure da seguire ed ai rapporti con  gli
altri organi provinciali». E' stato, dunque, riconosciuto un  margine
di manovra alle Province autonome in ordine  a  eventuali,  ulteriori
attivita'  di  rilievo  provinciale,  in  materia   di   prevenzione,
vigilanza, controllo ambientale, in coerenza con quanto stabilito ora
dall'art. 7, comma 5, l. n. 132  del  2016,  a  norma  del  quale  le
agenzie  possono  svolgere  attivita'  ulteriori  rispetto  a  quelle
individuate tramite i LEPTA, sulla base di accordi, convenzioni  o  -
appunto   -   di   «specifiche   disposizioni    normative»    poste,
eventualmente, anche dagli enti territoriali. 
    Alla  luce  di  tali   premesse,   la   disposizione   censurata,
nell'affidare al Ministro dell'ambiente il compito di determinare  le
tariffe per attivita' ulteriori disciplinate dalle leggi provinciali,
presenta  un  contenuto  eccedente  rispetto  allo  scopo  perseguito
dall'intervento statale, invasivo dell'autonomia organizzativa  delle
ricorrenti. 
    Il potere di configurare la tariffa, infatti, "accede" all'ambito
materiale corrispondente. La quantificazione tariffaria condiziona il
modello  organizzativo   prescelto   dalla   Provincia   per   l'ente
strumentale,  cosi'  invadendo  la   competenza   primaria   prevista
dall'art. 8 dello statuto di autonomia. D'altronde, in tal  senso  si
e' espressa la giurisprudenza di questa  Corte  che,  in  materia  di
servizio idrico integrato, ha  riconosciuto  come  la  competenza  in
materia   di   organizzazione    del    servizio    attragga    anche
l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad  esso
inerenti (sentenze n. 142 del 2015, n. 233 del  2013  e  n.  357  del
2010). 
    L'art. 7, comma 5, della  legge  n.  132  del  2016  e',  dunque,
illegittimo nella parte in cui applica anche alle  Province  autonome
le tariffe stabilite dal Ministero  dell'ambiente  per  le  attivita'
ulteriori svolte dalle agenzie provinciali. 
    Sono  assorbiti  gli  ulteriori  profili  di  incostituzionalita'
evidenziati dalle ricorrenti. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1,
della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale
a rete per la protezione  dell'ambiente  e  disciplina  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nella parte  in
cui trova applicazione  nei  confronti  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 5,
della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui  applica  anche  alle
Province autonome le tariffe stabilite  dal  Ministero  dell'ambiente
per le attivita' ulteriori svolte dalle agenzie provinciali; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 7,
della legge n. 132 del 2016, nella parte in  cui  non  contempla  una
clausola di salvaguardia  che  consenta  alle  Province  autonome  di
modificare la propria legislazione secondo le  disposizioni  in  esso
contenute, in conformita' allo statuto speciale e alle relative norme
di attuazione; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1,
della legge n. 132 del 2016, nella parte in  cui,  disponendo  che  i
direttori generali delle  agenzie  sono  nominati  «tra  soggetti  di
elevata  professionalita'  e  qualificata  esperienza   nel   settore
ambientale che non ricoprano incarichi politici  elettivi  a  livello
dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano  componenti
della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di  presidente  o
di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di
consigliere comunale nei comuni con popolazione  superiore  a  20.000
abitanti, che non siano amministratori  o  dipendenti  di  imprese  o
societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita'
o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che  non  siano  titolari  di
altri incarichi  retribuiti,  che  non  siano  stati  condannati  con
sentenza passata in giudicato ne' interdetti dai pubblici uffici», e'
applicabile anche alle Province autonome; 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1
e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui prevedono che il
d.P.R.  relativo  alle  modalita'  di  individuazione  del  personale
incaricato e  degli  interventi  ispettivi,  al  codice  etico,  alle
competenze del personale ispettivo  e  ai  criteri  generali  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  ispettive,  si  applichi  anche   alle
Province autonome; 
    6) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
2, della legge n. 132 del 2016, nella parte in  cui,  stabilendo  che
restano efficaci le  vigenti  disposizioni  regionali  e  provinciali
«fino alla entrata in vigore delle disposizioni  attuative»,  dispone
la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome; 
    7) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, nella parte  in  cui
stabilisce che le Province autonome devono  recepire  l'intera  legge
statale, anziche' limitarsi ad imporre un  onere  di  adeguamento  ai
principi fondamentali della normativa censurata; 
    8)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge  n.  132  del  2016,  promossa
dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 8, numero
1, e all'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso iscritto  al  n.
54 del registro ricorsi 2016; 
    9)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge  n.  132  del  2016,
promossa  dalle  Province  autonome  di  Bolzano  e  di  Trento   con
riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. n. 670  del  1972,  e  al
principio di leale collaborazione, con i ricorsi iscritti al n. 54  e
al n. 55 del registro ricorsi 2016; 
    10)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge  n.  132  del  2016,
promossa  dalle  Province  autonome  di  Bolzano  e  di  Trento   con
riferimento all'art. 8, numero 1  del  d.P.R.  n.  670  del  1972,  e
all'art. 2 del d.lgs. 18 marzo 1992,  n.  266  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  concernenti  il
rapporto tra  gli  atti  legislativi  statali  e  leggi  regionali  e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento), con i ricorsi iscritti al  n.  54  e  al  n.  55  del
registro ricorsi 2016; 
    11)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge n.  132  del  2016,
promossa  dalle  Province  autonome  di  Bolzano  e  di  Trento   con
riferimento agli artt. 8 e 9, 53 e 54, comma 1, numero 3, del  d.P.R.
n. 670 del 1972, all'art. 117, sesto comma,  della  Costituzione,  in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte  seconda  della
Costituzione), e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del  1992  [Norme
di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti il rapporto tra gli  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento], con i ricorsi iscritti al  n.  54  e  al  n.  55  del
registro ricorsi 2016; 
    12)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 15, commi 2, 3 e 4, della legge n.  132  del
2016, promossa dalle Province autonome di Bolzano  e  di  Trento  con
riferimento gli artt. 8, 9, 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79, 103, 104 e
107 del d.P.R. n. 670 del 1972, agli artt. 2 e 4 del  d.lgs.  n.  266
del 1992, al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  in  materia  di  finanza
regionale e provinciale), all'art. 27 della legge 5 maggio  2009,  n.
42  (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,   in
attuazione dell'articolo  119  della  Costituzione),  con  i  ricorsi
iscritti al n. 54 e al n. 55 del registro ricorsi 2016. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA