N. 216 ORDINANZA 27 settembre - 12 ottobre 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Imposte e tasse - Disposizioni tributarie in materia di rifiuti. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 2  agosto
  2016, n. 15 (Primo  provvedimento  di  variazione  al  bilancio  di
  previsione della Regione per il triennio 2016/2018), artt. 5, comma
  1, e 6. 
-   
(GU n.42 del 18-10-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  comma
1, e 6  della  legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste 2 agosto 2016, n. 15 (Primo provvedimento  di  variazione  al
bilancio di previsione della  Regione  per  il  triennio  2016/2018),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
spedito per la notificazione  il  1°  ottobre  2016,  ricevuto  il  5
ottobre 2016, depositato in cancelleria l'11 ottobre 2016 ed iscritto
al n. 63 del registro ricorsi 2016. 
    Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito  per  la  notificazione  il  1°
ottobre 2016, ricevuto il 5 ottobre 2016, depositato  in  cancelleria
l'11 ottobre 2016 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2016,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 5, comma
1, e 6  della  legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste 2 agosto 2016, n. 15 (Primo provvedimento  di  variazione  al
bilancio di previsione della Regione per il triennio  2016/2018),  in
riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettere  e)  ed  s),  della
Costituzione; 
    che l'art. 5, comma 1,  della  legge  reg.  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste n. 15 del 2016 e' impugnato nella parte in  cui,  sostituendo
l'art.  24,  comma  4,  della  legge  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni  in
materia di gestione dei rifiuti), ha previsto che «[a] decorrere  dal
1° gennaio 2017, l'intero  gettito  derivante  dall'applicazione  del
tributo  speciale  di  cui  all'articolo  23  e'  destinato  in  modo
vincolato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di
recupero di materie prime e di energia, con priorita' per i  soggetti
che realizzano sistemi di smaltimento  alternativi  alle  discariche,
nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati»; 
    che l'art. 6 della medesima legge regionale  e'  impugnato  nella
parte in cui, sostituendo  l'art.  3,  comma  1,  della  legge  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 22 dicembre 2015, n. 22
(Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione  dei
rifiuti per il quinquennio 2016/2020.  Rideterminazione  dell'entita'
del tributo  speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti
solidi), ha previsto che «[i]l tributo speciale di  cui  all'articolo
23 della L.R. n. 31/2007, istituito ai sensi dell'articolo  3,  comma
24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della  finanza  pubblica),  applicato  a  carico   dei   subATO,   e'
rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 18  per  ogni
tonnellata di rifiuto smaltito»; 
    che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  non  si  e'
costituita in giudizio; 
    che, dopo la proposizione del ricorso, le  norme  impugnate  sono
state  modificate  dalla   legge   della   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 21 dicembre 2016, n. 24, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge di stabilita'  regionale
per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali»; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenuto che lo ius
superveniens soddisfa le ragioni poste a base  dell'impugnazione,  ha
dichiarato  di  rinunciare  al  ricorso  con  atto  spedito  per   la
notificazione  il  24  marzo  2017,  ricevuto  il  29  marzo  2017  e
depositato il 3 aprile 2017, in conformita'  alla  delibera  adottata
dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 marzo 2017. 
    Considerato che con riguardo alle questioni proposte vi e'  stata
rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta  rinuncia  al  ricorso  in  via  principale
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del  processo
(ex plurimis, ordinanze n. 100 del 2017, n. 137 e n. 27 del 2016). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA