MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 settembre 2017 

Estensione delle disposizioni, di cui al decreto 22 dicembre 2016, ai
nuovi comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, allegato inserito  con  decreto-legge  del  9  febbraio
2017, n. 8. (17A07214) 
(GU n.251 del 26-10-2017)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  1989,  n.  120,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  recante  «Misure  di  sostegno  e  di
reindustrializzazione  in   attuazione   del   piano   nazionale   di
risanamento della siderurgia»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «decreto-legge,  n.  83
del 2012» e, in particolare, l'art. 27, comma 8-bis,  introdotto  con
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con  modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le  condizioni
e le modalita' per l'attuazione degli  interventi  da  effettuare  ai
sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, come
successivamente estesi, nei casi di «situazioni di crisi  industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto  di  cui
al comma 8 che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015 che stabilisce termini, modalita' e procedure per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n.  120  del
1989  in  favore  di  programmi  di  investimento  finalizzati   alla
riqualificazione delle aree di crisi industriale e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 3 del citato decreto in base al  quale  «I  territori
delle  aree  di  crisi  industriale  non   complessa   ammessi   alle
agevolazioni  sono  individuati,  anche  su  proposta  delle  singole
Regioni  interessate,  con  successivo  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano»; 
  Vista la circolare direttoriale  del  direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese del  Ministero  dello  sviluppo  economico  n.
59282 del 6 agosto 2015 avente a  oggetto  «Criteri  e  modalita'  di
concessione delle agevolazioni di  cui  alla  legge  n.  181/1989  in
favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione
delle aree di crisi industriali»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2016 recante  «Individuazione  dei  territori  delle  aree  di  crisi
industriale non complessa, ammessi  alle  agevolazioni  di  cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181»,  con  il  quale  si  e'  provveduto  a
disciplinare le condizioni e  le  modalita'  per  l'attuazione  degli
interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi  industriali
diverse  da  quelle  complesse  che  presentino,  comunque,   impatto
significativo   sullo   sviluppo   dei   territori   interessati    e
sull'occupazione, nonche' i criteri di individuazione  dei  territori
candidabili alle predette agevolazioni; 
  Visto  l'art.  25  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229  e
successivamente novellato con decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dal
sisma del 24 agosto 2016», che prevede, per il rilancio  del  sistema
produttivo nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria interessati dagli eventi sismici in argomento, l'applicazione,
nei limiti delle risorse effettivamente disponibili,  del  regime  di
aiuto di cui alla legge n. 181/1989,  come  disciplinato  dal  citato
decreto  9  giugno  2015,  previo  riconoscimento  con  decreto   del
Ministero dello sviluppo economico dei comuni colpiti dal  sisma  del
24  agosto  2016,  riportati  negli  allegati  1  e   2   al   citato
decreto-legge n. 189 del 2016, quale area  in  cui  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi
interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori
interessati dagli eventi sismici del 2016»; 
  Vista  l'ordinanza  15  novembre  2016,  n.   3   del   Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione   nei   territori
interessati  dall'evento  sismico  del  24   agosto   2016,   recante
«Individuazione dei comuni ai quali e'  estesa  l'applicazione  delle
misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  a  seguito
degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016»; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre
2016, applicativo dell'art. 25, comma 2 del decreto-legge n. 189  del
2016, che riconosce i Comuni, riportati  negli  allegati  1  e  2  al
citato decreto-legge n. 189 del 2016, quale area in cui si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto l'allegato 2-bis al decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189
introdotto con decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8  recante  «Elenco
dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017»; 
  Visto l'art. 18-undecies del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 di
novella del decreto-legge n. 189 del 2016 che al suo comma 2 reca «Il
contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge  n.  189
del 2016,  ovunque  contenuto  nel  medesimo  decreto,  nel  presente
decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per  ogni
effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera
f) del comma 1 del presente articolo»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Estensione delle disposizioni di cui al decreto del 
       Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 
 
  1. Le disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 22 dicembre 2016 si applicano anche ai comuni  elencati
nell'allegato  2-bis  al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
introdotto con decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 settembre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda