MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2017 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori  della  Regione  Veneto.
(17A07391) 
(GU n.258 del 4-11-2017)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg.  n.  702/2014,
riguardante gli aiuti destinati a indennizzare  i  danni  causati  da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  102/04
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA. 42104(2015/XA); 
  Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,
convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45,  integrato  dall'art.  43
comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito  dalla
legge 21 giugno 2017  n.  96,  dove  e'  stabilito  che  «Le  imprese
agricole ubicate nelle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,
interessate dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, nonche' nelle regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito  danni  a  causa
delle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' avvenute  nel
periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonche'  le  imprese  agricole  che
hanno subito danni dalle  gelate,  dalle  brinate  e  dalle  nevicate
eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017,  e  che  non  hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura  dei  rischi,
possono accedere agli interventi previsti  per  favorire  la  ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.» 
  Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la  richiesta
della  Regione  Veneto  di  declaratoria  per   l'applicazione,   nei
territori delle Province di Verona e Vicenza danneggiate dalle gelate
dal 19 aprile 2017 al 21 aprile 2017, delle provvidenze del Fondo  di
solidarieta' nazionale; 
  Dato atto alla  Regione  Veneto  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/04 e s.m.i.; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Veneto   di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle Produzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Declaratoria del carattere 
             di eccezionalita' degli eventi atmosferici 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle Produzioni nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; 
Verona: 
    gelate dal 19 aprile 2017 al 21 aprile 2017; 
    provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nel
territorio dei comuni di Affi, Albaredo D'Adige,  Arcole,  Bardolino,
Belfiore,  Bevilacqua,  Bonavigo,   Boschi   Sant'Anna,   Bussolengo,
Caldiero,  Caprino  Veronese,  Castagnaro,  Castelnuovo  del   Garda,
Cavaion Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Costermano  sul
Garda,  Garda,  Isola  Rizza,  Lavagno,  Lazise,  Mezzane  di  Sotto,
Minerbe, Monteforte D'Alpone, Oppeano,  Palu',  Pastrengo,  Peschiera
del Garda, Pressana, Rivoli Veronese, Ronco  all'Adige,  Roverchiara,
Roveredo di Gua', San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto,  San  Martino
Buon Albergo, Soave, Sommacampagna, Sona, Terrazzo, Torri del Benaco,
Tregnago, Valeggio sul Mincio, Verona, Veronella,  Villa  Bartolomea,
Villafranca di Verona, Zevio, Zimella. 
Vicenza: 
    gelate del 19 aprile 2017; 
    provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nel
territorio dei comuni di Gambellara,  Lonigo,  Montebello  Vicentino,
Sarego. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 ottobre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina