DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 2017
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino. (17A07691)(GU n.266 del 14-11-2017)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 2 novembre 2017 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che il territorio della Provincia di Pesaro e Urbino e' interessato da un lungo periodo di siccita', causato dalla eccezionale scarsita' di precipitazioni pluviometriche e nevose registrate a partire dall'autunno 2016, che ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche; Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccita' ha provocato una situazione di grave emergenza idrica, con conseguenze sulle reti, in particolare quelle finalizzate al consumo idropotabile; Tenuto conto che detta criticita' idrica ha reso necessaria l'attuazione di misure urgenti da parte degli enti locali allo scopo di scongiurare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva, nonche' un grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica; Viste le note della Regione Marche dell'8, del 9 e del 29 agosto 2017; Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 5 ottobre 2017, prot. n. CG/0062712; Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione di carattere urgente e straordinario finalizzata al superamento della situazione di emergenza connessa con la descritta grave crisi nell'approvvigionamento idrico; Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Delibera: Art. 1 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino. 2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere a), b) e d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Marche provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale. 4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli eventuali effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 4.800.000,00 di cui euro 2.671.300,60 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed euro 2.128.699,40 a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dovra' essere opportunatamente reintegrato. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 2017 Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri