N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 settembre 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 settembre 2017 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Opere pubbliche - Procedimento amministrativo - Norme  della  Regione
  Puglia - Dibattito pubblico  per  le  grandi  opere  -  Ipotesi  di
  svolgimento - Tipologie di opere nazionali per le quali la  Regione
  Puglia e' chiamata ad esprimersi - Esiti del dibattito pubblico per
  il soggetto titolare dell'opera. 
- Legge della Regione Puglia 13  luglio  2017,  n.  28  (Legge  sulla
  partecipazione), art. 7, in particolare, commi 2, 5 e 12. 
(GU n.46 del 15-11-2017 )
     Ricorso ex art. 127 della Costituzione  per  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del  Presidente
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura  generale
dello Stato (c.f. 80224030587; pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi  Uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente; 
    Contro la Regione Puglia, in persona del presidente  pro  tempore
della giunta regionale, dott. Michele Emiliano,  con  sede  in  Bari,
Lungomare Nazario Sauro; resistente; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7
della legge della Regione Puglia 13 luglio 2017,  n.  28,  pubblicata
sul Bollettino ufficiale telematico della Regione n. 84 del 17 luglio
2017, recante «Legge sulla partecipazione». 
    1. La legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28, rubricata
«Legge  sulla  partecipazione»  presenta  profili  di  illegittimita'
costituzionale. 
    La legge  regionale  in  esame,  in  particolare,  disciplina  le
modalita' e gli strumenti di partecipazione al dibattito pubblico  su
opere,  progetti  o  interventi  di  particolare  rilevanza  per   la
comunita' regionale.  Tuttavia,  i  commi  2,  5  e  12  dell'art.  7
prevedono strumenti di partecipazione anche riguardo ad opere statali
e di interesse nazionale che, secondo il dettato costituzionale e  la
normativa statale di riferimento, esulano dalla competenza regionale. 
    Le disposizioni richiamate stabiliscono, infatti, che  anche  con
riferimento alla realizzazione  delle  predette  opere  statali,  sia
svolto un dibattito  pubblico  che  interferisce  con  l'ulteriore  e
distinto dibattito previsto, per le opere pubbliche nazionali,  dalla
legislazione statale di riferimento. 
    Ne consegue la violazione dei seguenti parametri  costituzionali:
1) art. 117,  comma  2,  lettera  m),  Cost.,  atteso  che  le  norme
regionali (cosi' come formulate) intervengono  in  ambiti  regolatori
espressamente riservati alla competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali concernenti i
diritti civili e sociali; 2) art. 117, comma 3, Cost., per violazione
dei principi fondamentali in  materia  di  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia», dettati dalla legge n. 239 del
2004; 3) art. 118, Cost., in quanto  le  menzionate  norme  regionali
comportano  un'interferenza   con   l'attivita'   amministrativa   di
competenza  dello  Stato,  ed  in  particolare  con  i   procedimenti
riguardanti il  dibattito  pubblico  per  i  progetti  di  competenza
statale; nonche' per  violazione  del  principio  di  buon  andamento
dell'azione amministrativa ex art. 97, comma 1,  Cost.,  introducendo
ingiustificati aggravamenti procedimentali. 
    In particolare,  l'art.  7  della  legge  regionale  n.  28/2017,
rubricato «Dibattito pubblico per  le  grandi  opere»,  al  comma  2,
prevede che: «La procedura del dibattito pubblico, tesa al  confronto
pubblico e alla informazione di tutti i soggetti titolari del diritto
di partecipazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, e'  disposto,  oltre
che nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, per: 
    a) le opere di iniziativa pubblica  che  comportano  investimenti
complessivi superiori a euro 50 milioni; 
    b) fatta salvo quanto previsto  dall'art.  9,  le  previsioni  di
localizzazione contenute in piani  regionali  in  relazione  a  opere
nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50
milioni; 
    c) per le opere pubbliche e private che  comportano  investimenti
complessivi fino a euro 50 milioni, che presentino rilevanti  profili
di interesse regionale.» 
    Lo stesso art. 7, comma 5, prevede  che:  dibattito  pubblico  si
svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per  le  quali  la
Regione Puglia e' chiamata a esprimersi: 
    a) infrastrutture stradali e ferroviarie, 
    b) elettrodotti, 
    c) impianti per lo stoccaggio di combustibili; 
    d) porti e aeroporti; 
    e) bacini idroelettrici e dighe; 
    j) reti di radiocomunicazione; 
    g) trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione  di
idrocarburi». 
    Al comma  12,  l'art.  7  prevede  inoltre  che:  «All'esito  del
dibattito pubblico, il soggetto  titolare  o  il  responsabile  della
realizzazione dell'opera sottoposta  a  dibattito  pubblico  dichiara
pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta,  se
intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito: 
    a)  rinunciare  all'opera,  al  progetto   o   all'intervento   o
presentarne formulazioni alternative; 
    b) proporre le modifiche che intende realizzare; 
    c) confermare il progetto sul quale si  e'  svolto  il  dibattito
pubblico». 
    Al riguardo e  necessario  rilevare  che  analoghi  strumenti  di
partecipazione sono gia' previsti nell'ambito della normativa statale
in materia ambientale e in particolare all'art.  24-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come introdotto dall'art. 13
del decreto legislativo n. 104/2017. 
    L'art. 24-bis cit. prevede, in particolare, che  «1.  L'autorita'
competente puo' disporre che la consultazione  del  pubblico  di  cui
all'art.  24,  comma  3,  primo  periodo,  si  svolga   nelle   forme
dell'inchiesta pubblica, con  oneri  a  carico  del  proponente,  nel
rispetto del  termine  massimo  di  novanta  giorni.  L'inchiesta  si
conclude con una relazione sui  lavori  svolti  ed  un  giudizio  sui
risultati emersi, predisposti dall'autorita'  competente.  2.  Per  i
progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia  stata
svolta la procedura di dibattito pubblico  di  cui  all'art.  22  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorita' competente  si
esprime con decisione motivata, sentito  il  proponente,  qualora  la
richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia  presentata  dal
consiglio  regionale  della  Regione  territorialmente   interessata,
ovvero da un numero di consigli comunali  rappresentativi  di  almeno
cinquantamila residenti  nei  territori  interessati,  ovvero  da  un
numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge
8 luglio  1986,  n.  349,  rappresentativo  di  almeno  cinquantamila
iscritti. 3. La richiesta di cui al comma 2, motivata  specificamente
in relazione  ai  potenziali  impatti  ambientali  del  progetto,  e'
presentata  entro  il   quarantesimo   giorno   dalla   pubblicazione
dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 1». 
    L'autorita' competente cui la norma dianzi citata fa  riferimento
e' definita dall'art. 5, lettera p), dello stesso decreto legislativo
n. 152/2006 come «la pubblica amministrazione cui compete  l'adozione
del  provvedimento  di   verifica   di   assoggettabilita'   a   VIA,
l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di  piani
e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA». 
    Pertanto appare chiaro che solo  per  i  progetti  di  competenza
regionale l'autorita'  competente  per  l'inchiesta  pubblica  e'  la
Regione stessa, mentre per i progetti di competenza statale e  per  i
progetti di fattibilita' relativi alle grandi opere  infrastrutturali
e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sulle citta' e
sull'assetto  del  territorio  (di  cui  all'art.  22   del   decreto
legislativo  n.  50/2016)  e'  l'autorita'  nazionale  competente   a
disporre e gestire il dibattito pubblico, eventualmente, e in  alcuni
casi, anche  su  richiesta  del  consiglio  regionale  della  regione
interessata. 
    Inoltre va  rammentato  che  il  citato  decreto  legislativo  n.
104/2017 di «Attuazione della  direttiva  2014/52/UE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  che  modifica  la
direttiva  2011/92/UE,  concernente   la   valutazione   dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli
articoli 1 e 14 della legge 9  luglio  2015,  n.  114»,  all'art.  25
(recante «Disposizioni attuative») prevede che con successivo decreto
ministeriale saranno  disciplinate  le  modalita'  di  svolgimento  e
gestione della procedure di inchiesta pubblica di cui all'art. 24-bis
del decreto legislativo n. 152/2006. 
    Con l'art. 7, commi 2, 5 e 12, della legge regionale n.  28/2017,
invece, la Regione  Puglia  disciplina  strumenti  di  partecipazione
anche riguardo a opere statali e di interesse nazionale per le quali,
come gia' detto, la Regione stessa non puo' in alcun  modo  definirsi
«autorita' competente» ai sensi del citato art. 5,  lettera  p),  del
decreto legislativo n. 152/2006, potendo tutt'al piu' essere chiamata
ad esprimere il parere di spettanza. 
    Vi e' dunque incompatibilita' tra la normativa statale richiamata
e l'art. 7 comma 2 cit., il quale  espressamente  si  pone  oltre  la
disciplina  nazionale,  estendendo   la   previsione   dell'inchiesta
pubblica di cui trattasi anche per opere che ben possono risultare di
competenza  statale;  specie  considerando  che   il   valore   degli
investimenti utilizzato come soglia dall'art. 7,  comma  2  cit.  non
puo' essere dirimente per far ritenere  che  le  opere  di  cui  alle
lettere  a),  b),  e  c)  siano  automaticamente  riconducibili  alla
competenza regionale. 
    Sotto questo profilo, dunque, l'art. 7 della legge  regionale  n.
28/2017 si palesa in contrasto con l'art. 117, comma  2,  lettera  m)
Cost., intervenendo in un ambito (quello della realizzazione di opere
pubbliche di competenza statale) in cui viene in gioco la regolazione
delle prestazioni minime concernenti  i  diritti  civili  e  sociali.
Prestazioni  che  nel  caso  di  specie  risultano  sussumibili   nel
paradigma della concertazione di cui ai citati  articoli  24-bis  del
decreto legislativo n. 152/2006  e  22  del  decreto  legislativo  n.
50/2016. 
    2. Per quanto riguarda l'art. 7, comma 5, della  legge  regionale
n. 28/2017 ed in particolare per le opere di cui alle lettere b),  c)
e g), la  norma  detta  disposizioni  programmatiche  preliminari  al
rilascio dell'intesa prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n), della
legge 23 agosto 2004, n. 239. 
    Come noto, ogni  provvedimento  finalizzato  alla  costruzione  e
all'esercizio delle  suddette  opere  e'  demandato  alla  competenza
statale. 
    Infatti l'art. 1, comma 7, della legge n.  239/2004  (concernente
il riordino del settore  energetico)  prevede  che  siano  esercitati
dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, determinati compiti e funzioni amministrative.  Tra  questi
la lettera n) ricomprende le determinazioni inerenti la  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese  le  funzioni  di
polizia mineraria, adottate, per la  terraferma,  di  intesa  con  le
regioni interessate. 
    In  primo  luogo,  la  norma  regionale  eccede   dalle   proprie
competenze per quanto riguarda  le  trivellazioni  «a  mare»  per  la
ricerca e la produzione di idrocarburi  (art.  7,  comma  5,  seconda
parte della lettera g). 
    Al  riguardo  si  rammenta  che  la  competenza  regionale  sugli
idrocarburi in mare e' da escludersi in  ragione  del  fatto  che  le
finalita', cui si collegano la ricerca e l'estrazione  degli  stessi,
non attengono all'interesse esclusivo o prevalente delle regioni. 
    Le concessioni per la ricerca e la  coltivazione  di  idrocarburi
rientrano, infatti, nel regime demaniale dello Stato. E cosi'  se  le
forme concertative nello svolgimento  delle  funzioni  amministrative
finalizzate al rilascio dei titoli per lo svolgimento delle attivita'
di ricerca ed estrazione  di  idrocarburi  sulla  terra  ferma,  sono
dunque  garantite  alle  regioni  alla  luce  dei  diversi  interessi
coinvolti, un regime differente e' stato previsto  per  le  attivita'
upstream in mare. 
    La Regione Puglia non considera  invece  il  fondamentale  limite
territoriale che connota le competenze legislative  delle  regioni  e
che costituisce un antecedente logico rispetto  alle  elencazioni  di
materie contenute  nell'art.  117,  secondo  e  terzo  comma,  Cost.,
nonche' alle altre disposizioni contenute negli articoli  114  e  118
Cost. 
    Ogni regione puo', infatti legiferare in  relazione  agli  ambiti
che afferiscono al proprio territorio,  come  delimitato  dai  propri
confini terrestri e, se regione costiera, dal lido del mare. Nel mare
- non solo quello libero ma  anche  quello  territoriale  -  e  nello
spazio aereo o  privo  di  atmosfera  non  sono  tracciabili  confini
regionali  come  del  resto  nel  mare  libero  e  nello  spazio  non
atmosferico non sono tracciabili neppure confini statali. 
    Codesta ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del  2017
ha sottolineato che in base all'art. 1, comma 7, della legge  n.  239
del  2004   «Sono   esercitati   dallo   Stato,   anche   avvalendosi
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas   i   compiti
amministrativi riguardanti, da una  parte,  "l'identificazione  delle
linee  fondamentali  dell'assetto  del   territorio   nazionale   con
riferimento     all'articolazione     territoriale     delle     reti
infrastrutturali energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai
sensi   delle   leggi   vigenti"   (lettera   g),   e,    dall'altra,
"l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di  zone  del  mare
territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di energia"
(lettera l)». 
    Da questo complesso  normativo  emerge,  sempre  secondo  codesta
ecc.ma Corte, il principio che per il rilascio dei titoli a  mare  la
competenza dello  Stato  e'  esclusiva  e  che  tale  principio  deve
qualificarsi come fondamentale. 
    Relativamente alla legge n. 239 del 2004, infatti, codesta ecc.ma
Corte ha gia' avuto modo di affermare (con sentenza n. 131 del  2016)
che: «[s]i tratta di norme che ridefiniscono, "in modo unitario ed  a
livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e  realizzazione"
delle opere, "in base all'evidente presupposto  della  necessita'  di
riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali  nell'esercizio
delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di
carattere unitario"  ma  anche  in  relazione  "ai  criteri  indicati
dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni
amministrative, nonche' al principio di  leale  collaborazione  [..]"
(sentenza n. 117 del 2013)». (In questo senso si e' espressa l'ecc.ma
Corte adita altresi' con sentenza n. 105/2017). 
    Inoltre sempre con riferimento alla ricerca sottomarina,  codesta
ecc.ma Corte, sia pure in un  diverso  contesto  normativo,  ha  gia'
affermato, con la sentenza n. 21  del  1968,  che  sul  fondo  e  sul
sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto  e  di  intensita'
uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea  fino
al limite esterno della piattaforma, circostanza che non consente  di
riconoscere alle regioni una competenza  neppure  con  riguardo  alle
attivita' che possono  esercitarsi  sulla  porzione  di  fondo  e  di
sottofondo sottostante al mare territoriale. 
    La legge regionale si pone dunque in contrasto con  il  principio
fondamentale dettato dal  legislatore,  che  riserva  allo  Stato  la
materia in questione. 
    La legge  regionale  n.  28/2017,  infatti,  nello  stabilire  il
proprio ambito  di  operativita',  lungi  dal  porre  mere  norme  di
dettaglio,  modifica  la  disciplina   unitaria   dell'accesso   alle
attivita' di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, funzionale  al
raggiungimento degli obiettivi della politica  energetica  nazionale,
cosi' violando  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  in  relazione  ai
principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia», dettati dalla legge n. 239 del
2004. 
    Il comma 12  dell'art.  7  prevede,  infine,  che  all'esito  del
dibattito pubblico, il soggetto titolare dell'opera, in  accoglimento
di quanto  emerso  dal  dibattito,  possa  dichiarare  di  rinunciare
all'opera, al progetto  o  all'intervento,  conferendo  in  tal  modo
all'inchiesta  regionale  un'indebita  rilevanza   determinante   sul
dibattito  pubblico  nazionale,  con  innegabili  conseguenze   sullo
stesso. Per i motivi sopra esposti, le norme regionali descritte sono
incostituzionali per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera
m), e 117, terzo comma, poiche' condizionano il rilascio  dell'intesa
regionale  allo  svolgimento  di  un  dibattito  pubblico  «a   regia
regionale», intervenendo  in  una  materia  di  competenza  esclusiva
statale, quale quella relativa  alle  opere  pubbliche  di  interesse
nazionale, e in una materia a legislazione concorrente  quale  quella
relativa all'energia. Esse  infatti  contrastano  con  le  menzionate
norme  statali  che  definiscono  in  modo  unitario  ed  a   livello
nazionale, i procedimenti di  localizzazione  e  realizzazione  delle
opere,  riconoscendo  un  ruolo  fondamentale  agli  organi   statali
nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte
di esigenze di carattere unitario. 
    Le norme regionali  inoltre,  comportando  una  interferenza  con
l'attivita'  amministrativa  di  competenza   dello   Stato,   e   in
particolare con i procedimenti riguardanti il dibattito pubblico  per
i progetti di competenza statale,  violando  l'art.  118,  Cost.,  in
attuazione del quale sono peraltro attribuite  allo  Stato  anche  le
competenze amministrative in materia  di  impianti  e  infrastrutture
energetiche considerate di  preminente  interesse  nazionale  per  la
sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti. 
    Codesta ecc.ma Corte costituzionale, ha peraltro gia' chiarito  a
quali titoli di competenza vadano ascritte le disposizioni  normative
concernenti la disciplina dell'intesa prevista dal menzionato art. 1,
comma 7, lettera n), della legge n. 239 del 2004. 
    Con sentenza  n.  331/2010,  infatti,  codesta  ecc.ma  Corte  ha
affermato  che:  «la  disciplina  normativa  di   queste   forme   di
collaborazione e dell'intesa stessa, spetta [...] al legislatore  che
sia titolare della competenza legislativa in materia: si tratta, vale
a dire, del legislatore statale, sia laddove questi  sia  chiamato  a
dettare  una  disciplina  esaustiva  con  riferimento   alla   tutela
dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si  debba  limitare  ai
principi  fondamentali,  con  riferimento   all'energia.   Anche   in
quest'ultimo caso, infatti, determinare le  forme  ed  i  modi  della
collaborazione,  nonche'  le  vie  per  superare  l'eventuale  stallo
ingenerato dal perdurante dissenso tra le parti, caratterizza,  quale
principio fondamentale,  l'assetto  normativo  vigente  e  le  stesse
opportunita' di efficace conseguimento  degli  obiettivi  prioritari,
affidati dalla Costituzione alle cure del legislatore statale». 
    Risulta, alla luce della  citata  giurisprudenza  costituzionale,
che  la  legge  regionale  gravata,  laddove   prescrive   una   fase
procedimentale di dibattito pubblico ulteriore rispetto a quello gia'
contemplato dalla normativa statale di' interesse, va ad incidere  su
un aspetto fondamentale della  legislazione  in  materia  energetica.
Aspetto che consiste nella predisposizione di modelli  procedimentali
finalizzati    al    confronto    istituzionale     nella     materia
dell'approvvigionamento energetico e che, in quanto fondamentale,  e'
rimesso alla competenza legislativa dello Stato, ai  sensi  dell'art.
117, comma 3, Cost.  In  parte  qua,  l'art.  7  della  citata  legge
regionale si palesa illegittimo. 
    3. Con specifico riferimento ai procedimenti di autorizzazione di
infrastrutture energetiche, le, norme  impugnate  violano,  altresi',
l'art. 117, secondo comma, lettera m),  Cost.,  incidendo  su  ambiti
materiali  espressamente  riservati   alla   competenza   legislativa
esclusiva  dello  Stato  in  punto  di  determinazione  dei   livelli
essenziali concernenti i diritti civili e sociali. 
    I menzionati commi 2, 5 e 12 dell'art. 7 della legge regionale in
esame introducono un'alterazione  nel  procedimento  di  composizione
d'interessi   confliggenti   nell'ambito   dell'inchiesta   pubblica,
disciplinato dal legislatore statale  nell'art.  24-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come introdotto dal  decreto
legislativo n. 104/2017, da  ritenersi  norma  afferente  ai  livelli
essenziali delle prestazioni di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera m) della Costituzione, ed in  quanto  tale,  suscettibile  di
modificazioni  solo  ad  opera  del  legislatore  statale,   cui   e'
riconosciuta competenza legislativa esclusiva nella materia de qua. 
    Le norme  in  questione  comportano  infatti  un'alterazione  del
quadro normativo e una disparita' di trattamento di taluni impianti e
infrastrutture sul territorio nazionale, introducendo ulteriori oneri
procedimentali, raddoppiando la consultazione  pubblica  gia'  svolta
dall'autorita'  statale  competente,  con  tempi  ingiustificatamente
prolungati, in un'unica regione italiana, sottraendo tra l'altro tali
infrastrutture ad una valutazione unitaria,  di  competenza  statale,
volta a tracciare le linee fondamentali dell'assetto  energetico  del
territorio  nazionale  nella  politica  energetica,  importanti   per
stimolare la ripresa economica del Paese. 
    4. In ultima analisi, siffatta alterazione del quadro  normativo,
che   introduce    ulteriori    oneri    procedimentali    e    tempi
ingiustificatamente prolungati, finge,  ancora,  d'illegittimita'  la
norma contrastata per violazione  del  principio  di  buon  andamento
dell'azione  amministrativa  ex   art.   97,   primo   comma,   della
Costituzione.  Infatti,  secondo  l'insegnamento  di  codesta   Corte
costituzionale  (sent.  n.  298/2013),  «non  risultano  conformi  al
dettato  dell'art.  97   Cost.   le   disposizioni   regionali,   che
stabiliscano ingiustificati aggravamenti procedimentali ai  fini  del
rilascio dell'intesa in materia di energia,  la  quale  ricade  nella
competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma,  Cost.».
Ancora piu' ingiustificate risulterebbero poi le disposizioni  teste'
descritte in quanto in generale, e non solo quindi  per  le  opere  e
infrastrutture  energetiche,  afferiscono   comunque   alla   materia
riguardante le opere pubbliche di competenza statale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Piaccia  all'ecc.ma   Corte   costituzionale   adita   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'articolo indicato in epigrafe e,
nel contesto del presente atto, della legge Regione Puglia n. 28  del
13 luglio 2017, pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  e  Telematico
della Regione Puglia n. 84 del 17 luglio 2017. 
    Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio  dei
ministri dell'8 settembre 2017. 
        Roma, 13 settembre 2017 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Nunziata 
 
 
                               Il Procuratore dello Stato: Jacoangeli