N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 2017

Ordinanza del 21 aprile 2017 del Tribunale  amministrativo  regionale
per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Accardo Laura contro Comune  di
Lanciano e Regione Abruzzo. 
 
Gioco e scommesse - Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Autorizzazione
  all'esercizio di sale da gioco o  all'installazione  di  apparecchi
  per il gioco  lecito  -  Distanze  minime  da  luoghi  sensibili  -
  Inclusione,  nell'elenco  dei  luoghi  sensibili,   delle   caserme
  militari. 
- Legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013,  n.  40  (Disposizioni
  per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza  dal
  gioco), art. 2 [, comma 1], lett. c) [, IV]. 
(GU n.46 del 15-11-2017 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO 
             Sezione staccata di Pescara (sezione prima) 
 
    ha pronunciato la presente  ordinanza  sul  ricorso  di  registro
generale 218 del 2016, proposto da: 
        Laura Accardo, rappresentata e difesa dagli  avvocati  Angela
Gemma, Marco Tronci, Renzo Latorre, domiciliata ex art. 25 cpa presso
Tribunale amministrativo regionale Pescara segreteria in Pescara, via
A. Lo Feudo, 1; 
    Contro: 
        Comune di Lanciano,  in  persona  del  legale  rappresentante
p.t.,  rappresentato  e  difeso   dall'avvocato   Giovanni   Carlini,
domiciliato ex art. 25 cpa presso Tribunale amministrativo  regionale
Pescara segreteria in Pescara, via A. Lo Feudo, 1; 
        Regione Abruzzo, in persona del legale  rappresentante  p.t.,
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura  Distrettuale  dello
Stato, presso la sede  della  stessa  domiciliata  in  l'Aquila,  via
Buccio di Ranallo C/S.Domenico; 
    Per l'annullamento della nota prot. 19742 del 7 aprile  2016  con
la quale il dirigente del  settore  servizi  alla  persona  attivita'
produttive del Comune di Lanciano ha comunicato alla  ricorrente  che
non sussistono i presupposti per il rilascio della Tabella dei giochi
proibiti richiesta  dalla  stessa;  della  nota  prot.  8141  dell'11
febbraio 2016 con  la  quale  si  comunica  alla  ricorrente  che  il
procedimento relativo al  rilascio  della  Tabella  richiesta  rimane
sospeso essendo pregiudiziale l'autorizzazione TULPS della  Questura;
di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi; nonche' per la
disapplicazione degli articoli 2 e 3 della L.R Abruzzo 29 agosto 2013
ed  eventuale  remissione   alla   Corte   di   Giustizia   o   Corte
costituzionale. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di  Lanciano
e di Regione Abruzzo; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2017 il dott.
Alberto  Tramaglini  e  uditi  l'avv.  Federico  Frasca,  su   delega
dell'avv. Angela Gemma, per la  ricorrente,  l'avvocato  dello  Stato
Dario Simeoli per la Regione Abruzzo,  l'avv.  Giovanni  Carlini  per
l'amministrazione comunale; 
    1.  -  La  ricorrente,  titolare  di  impresa   individuale   per
l'esercizio dell'attivita' di raccolta scommesse su  rete  fisica  in
base ad autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e  di
licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. del Questore di Chieti, titoli entrambi
rilasciati all'esito  della  procedura  di  regolarizzazione  di  cui
all'art. 1, comma 643, legge 23 dicembre 2014, n.  190  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge di  stabilita'  2015),  ha  impugnato  gli  atti,  indicati  in
epigrafe, con cui il Comune di Lanciano ha definito l'istanza diretta
al  «rilascio   della   Tabella   dei   Giochi   Proibiti   ai   fini
dell'installazione, dopo aver provveduto ad effettuare apposita SCIA,
degli apparecchi ex art. 110, comma 6, lettera a) e b)». 
    L'amministrazione ha disatteso l'istanza in base al  rilievo  che
fosse allo scopo necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 3, comma
1 [«L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione  di  apparecchi
per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del  Sindaco  del
comune territorialmente competente») della L.R.  Abruzzo  29  ottobre
2013, n. 40 (Disposizioni per la  prevenzione  della  diffusione  dei
fenomeni di dipendenza dal gioco) e che non fosse quindi  sufficiente
la preannunciata segnalazione  certificata.  Il  comune  ha  altresi'
rilevato che la «Tabella» predetta «non equivale ad autorizzazione» e
che «nel caso in esame e' stata accertata la mancanza  del  requisito
della distanza dal "luogo  sensibile",  in  riferimento  all'art.  2,
comma  1,  lettera  c),  p.  IV,  della  suddetta  legge  regionale»,
negandone in conclusione il rilascio. 
    Vi e' da precisare che il secondo comma dello stesso art. 3  L.R.
cit. dispone che «L'autorizzazione all'esercizio di sale da  gioco  o
all'installazione di apparecchi per il gioco lecito  presso  esercizi
commerciali o pubblici non e' rilasciata nel caso di  ubicazione  dei
locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso
pedonale piu' breve, dai luoghi sensibili», mentre l'art. 2 reca alla
lettera c) un'elencazione di tali luoghi [«Ai fini  dell'applicazione
della  presente  legge:  ...   c)   per   luoghi   sensibili   devono
intendersi...»], tra cui, sub IV, «le caserme militari». 
    La ricorrente si e' quindi  vista  respinta  l'istanza  in  primo
luogo perche'  difettava  l'autorizzazione  e  comunque  perche'  non
esistevano le condizioni per il rilascio, stante «distanza  inferiore
a 300 metri ... dai luoghi sensibili, nella fattispecie dalla Caserma
Militare, quale il Comando Compagnia Carabinieri». 
    2. - Chiedendo l'annullamento di tali atti, eventualmente  previa
disapplicazione degli articoli 2 e 3 in quanto in contrasto  con  gli
articoli 49 ss. e  56  ss.  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea econ principi comunitari, la ricorrente ha sostenuto  in  via
principale la tesi della inapplicabilita' della  legge  regionale  in
quanto la legittimazione ad installare i dispositivi in questione  le
deriverebbe  unicamente  dalle  autorizzazioni  conseguite  all'esito
della procedura di emersione, disciplinata da  normativa  «posteriore
ma speciale» (il co. 643 citato)  poiche'  finalizzata  a  soddisfare
esigenze tipicamente statali, materia su cui la Regione  non  avrebbe
pertanto  alcuna  competenza  legislativa.  In  via  subordinata   ha
eccepito la  illegittimita'  costituzionale  delle  previsioni  della
legge regionale n. 40 del 2013 che subordinano l'installazione  degli
apparecchi in questione ad autorizzazione  comunale  e  comunque  del
predetto  art.  2,  comma  1  lettera  c),   nella   parte   in   cui
irragionevolmente include «IV) le caserme  militari»  tra  i  «luoghi
sensibili». 
    3. - Instaurato il  contraddittorio,  all'esito  dell'udienza  di
discussione il ricorso e'  stato  parzialmente  deciso  con  separata
sentenza con cui il Collegio ha estromesso dal  giudizio  la  Regione
Abruzzo e, dopo aver preliminarmente accertato  l'ammissibilita'  del
ricorso in  quanto  diretto  contro  provvedimento  che  ha  definito
negativamente  l'iter,  ha  rigettato  i  motivi  proposti   in   via
principale ed ha ritenuto manifestamente infondate  le  eccezioni  di
legittimita' costituzionale sollevate  in  termini  analoghi  (e  con
specifico richiamo) a Tribunale amministrativo regionale Lecce,  sez.
I, ordinanza 22 luglio 2015 n.  2529,  trattandosi  di  profili  gia'
disattesi da Corte costituzionale 11 maggio 2017 n. 108. Riguardo  al
residuo profilo si e' fatto rinvio a separata ordinanza per sollevare
la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  1
lettera c), L.R. Abruzzo n. 40 del 2013, nella parte in  cui  include
«IV) le caserme militari» tra i «luoghi sensibili» da  cui  mantenere
una  distanza  minima  nell'insediamento  delle  attivita'   soggette
all'autorizzazione di cui all'art. 3. 
    4. - La suddetta questione e'  rilevante  in  quanto  il  rifiuto
espresso con gli atti oggetto del giudizio e' fondato  esclusivamente
sulla  richiamata  disposizione  regionale,  sicche',  nel  caso   la
questione fosse fondata e  «le  caserme  militari»  fossero  pertanto
espunte  dall'elenco   dei   «luoghi   sensibili»,   ne   deriverebbe
l'accoglimento del ricorso con  annullamento  dell'atto  interruttivo
dell'iter e conseguente possibilita' per la  ricorrente  di  ottenere
l'autorizzazione all'esito della riapertura del procedimento. In tali
termini, nella sentenza che ha parzialmente definito il giudizio,  e'
stato riconosciuto l'interesse a vedere rimosso il  diniego  espresso
dal Comune, quanto meno nella sua funzione di precludere  l'ulteriore
sviluppo dell'iter autorizzatorio. 
    5. - In ordine alla non manifesta infondatezza, va  rilevato  che
l'art. 1 della legge regionale in esame [«(Finalita') -  La  presente
legge, nel rispetto della suddivisione  di  competenze  fra  Stato  e
Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento  giuridico  europeo,
detta norme finalizzate a prevenire la  diffusione  dei  fenomeni  di
dipendenza dal gioco, anche se  lecito,  ed  a  tutelare  determinate
categorie di persone dai rischi che ne derivano»]  evidenzia  che  si
tratta di disciplina avente finalita' analoghe  a  quelle  alla  base
della legge pugliese di cui alla citata sentenza  n.  108/2017  della
Corte. 
    Anche  nella  fattispecie,  infatti,  la  questione  verte  sulla
«previsione di distanze minime delle sale da gioco rispetto a  luoghi
cosiddetti "sensibili": frequentati, cioe', da categorie di  soggetti
che  si  presumono  particolarmente  vulnerabili   di   fronte   alla
tentazione del gioco d'azzardo». 
    Anche per la legge abruzzese vale quindi quanto  osservato  nella
richiamata  sentenza  della  Corte:  «Il  legislatore  regionale   e'
intervenuto ...  per  evitare  la  prossimita'  delle  sale  e  degli
apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove  si  radunano  soggetti
ritenuti psicologicamente piu' esposti  all'illusione  di  conseguire
vincite e facili guadagni e, quindi, al  rischio  di  cadere  vittime
della "dipendenza da gioco d'azzardo": fenomeno da tempo riconosciuto
come vero e proprio disturbo  del  comportamento,  assimilabile,  per
certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcoolismo. 
    La disposizione in esame persegue, pertanto,  in  via  preminente
finalita' di carattere socio-sanitario, estranee alla  materia  della
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto
nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art.
117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione puo' legiferare  nel
rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.» 
    La materia di cui si occupa la legge regionale in esame e' dunque
la «tutela  della  salute»,  il  che  evidenzia  il  contrasto  della
previsione censurata con l'art. 117, commi 2 e 3, Cost. 
    Deve infatti ritenersi che la normativa regionale sia espressione
di finalita' di carattere socio-sanitarie  nella  misura  in  cui  le
relative previsioni siano rivolte alla tutela di soggetti «deboli»  e
che esorbiti, invece, da tale materia  una  disposizione  riferita  a
luoghi  frequentati   da   soggetti   che   non   presentano   alcuna
caratteristica  che   li   renda   «psicologicamente   piu'   esposti
all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni». 
    Mentre la maggior parte dei luoghi elencati dall'art. 2,  lettera
c) [«I) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi
gli istituti professionali e le universita'; II) tutte  le  strutture
sanitarie ed ospedaliere, incluse  quelle  dedicate  all'accoglienza,
all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da  qualsiasi  forma
di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale  o  che,
comunque, fanno  parte  di  categorie  protette;  III)  i  centri  di
aggregazione di giovani, inclusi gli impianti  sportivi;  ...;  V)  i
centri di aggregazione di anziani; VI) tutti i luoghi di culto;  VII)
i cimiteri e le camere mortuarie»] puo' essere agevolmente  collocata
tra quelli ove si radunano soggetti ritenuti piu' esposti al  rischio
di cadere vittime della dipendenza da  gioco  d'azzardo,  altrettanto
non puo' dirsi delle caserme militari  sub  IV),  non  riscontrandosi
alcun elemento che consenta di collocare i soggetti  che  frequentano
tali luoghi (adulti in normali  condizioni  psico-fisiche  sottoposti
alla  disciplina  militare)  tra  quelli  psicologicamente  deboli  e
bisognosi della protezione legislativa. Le caserme militari non  sono
d'altra  parte  considerate  nemmeno  dall'art.  7,  comma  10,   del
decreto-legge n. 158 del 2012 che, «Nella cornice di un complesso  di
misure intese a promuovere "un piu'  alto  livello  di  tutela  della
salute" (cosi il titolo del decreto-legge) e che hanno  portato,  tra
l'altro,  ad  estendere  i  livelli  essenziali  di  assistenza  alle
prestazioni di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  delle  persone
affette da "ludopatia" ... prevede, in questa chiave, la  progressiva
ricollocazione dei punti della rete  fisica  di  raccolta  del  gioco
praticato mediante gli apparecchi  di  cui  all'art.  110,  comma  6,
lettera a), del TULPS - ossia con le cosiddette slot machines  -  che
risultino ubicati in prossimita' di luoghi sensibili» (Corte cost. n.
108 cit.), che  individua  in  «istituti  di  istruzione  primaria  e
secondaria, strutture  sanitarie  e  ospedaliere,  luoghi  di  culto,
centri socio-ricreativi e sportivi». 
    Per quanto non sia contestabile la possibilita' delle regioni  di
individuare  ulteriori  spazi  collettivi  che   esprimano   analoghe
esigenze di tutela, e' comunque  del  tutto  evidente  che  cio'  che
accomuna le strutture «protette» e' l'esigenza, espressa dall'art.  l
della legge regionale in esame, di «tutelare determinate categorie di
persone dai rischi che ... derivano» dalla «diffusione  dei  fenomeni
di dipendenza dal gioco». In tale direzione, la legge  regionale  ha,
ad esempio, opportunamente precisato che i «centri socio-ricreativi e
sportivi» di cui alla norma statale sono quelli «di  aggregazione  di
giovani», con cio' escludendo dalle misure  di  protezione  strutture
dello stesso tipo qualora destinate ad adulti in  normali  condizioni
psico-fisiche e percio' non particolarmente vulnerabili di fronte  al
rischio «ludopatia». Sembra al Collegio che a maggior ragione non  si
riscontrino finalita' di carattere sociosanitario nella previsione di
una distanza di rispetto dalle caserme militari. 
    Poiche' il requisito  della  distanza  di  almeno  300  metri  da
«caserme militari» non risulta far capo ad esigenze  riferibili  alla
materia  «tutela  della   salute»,   ne   consegue   l'illegittimita'
costituzionale della previsione in quanto  estranea  alla  competenza
legislativa della Regione. 
    Ne'  sembra  possibile  inquadrare  la  norma  in  altra  materia
regionale, visto che l'intera  legge  esprime  una  chiara  finalita'
«socio-sanitaria»,   non   lasciando   percio'   alcun   margine   ad
un'interpretazione   diretta   a   ricondurre   una   sua   specifica
disposizione ad esigenze di tutela di interessi di  altro  tipo,  che
non emergono in alcun modo dal testo normativo. 
    Non si puo' d'altronde far riferimento alla materia «governo  del
territorio», visto che dal testo normativo non  emergono  particolari
esigenze urbanistiche connesse alla prossimita' tra sale da  gioco  e
caserme militari che non si manifestino rispetto  a  qualunque  altro
insediamento  ad  uso  collettivo  o  pubblico.  L'assenza  di   ogni
distinzione nell'ambito della categoria «caserme militari», in cui si
raggruppano  strutture  di  differenti  caratteristiche  urbanistiche
(essendo la norma, nella sua genericita', riferibile anche a  edifici
di minima consistenza, purche'  di  carattere  «militare»),  conferma
ulteriormente che nessuna valutazione in termini urbanistici e' stata
effettuata dal legislatore regionale. 
    Non essendo la norma riconducibile alla materia sanitaria ne'  ad
altra di competenza regionale,  si  delinea,  dunque,  la  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost., con  conseguente  invasione  delle
competenze statali ed in particolare nella materia «ordine pubblico e
sicurezza» (art. 117, comma  2,  lettera  h),  a  cui  appartiene  la
disciplina dell'attivita' svolta dalla ricorrente. 
    Si prospetta, in  ogni  caso,  la  violazione  del  principio  di
ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.,  non  riscontrandosi  alcuna
peculiare interferenza tra case  da  gioco  e  caserme  militari  che
giustifichi  un  regime  speciale  rispetto  ad  altre  strutture  di
analoghe  caratteristiche,  come   quelle   che   fanno   capo   alle
amministrazione civili del «comparto sicurezza». 
    Va  in  conclusione  ritenuta  rilevante  e  non   manifestamente
infondata, in relazione agli articoli 3 e 117, commi 2 e 3, Cost., la
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  lettera  c),
della L.R. Abruzzo 29  ottobre  2013,  n.  40  (Disposizioni  per  la
prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza  dal  gioco),
nella parte in cui include tra i luoghi sensibili,  «IV)  le  caserme
militari...». 
    Va pertanto  disposta  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale con conseguente sospensione del giudizio. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  l'Abruzzo  sezione
staccata  di  Pescara,  ritenuta  rilevante  e   non   manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
lettera c), della L.R. Abruzzo 29 ottobre  2013,  n.  40  dispone  la
sospensione  del  giudizio  sul  residuo  capo  di   ricorso   e   la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che a cura della segreteria la presente  ordinanza  venga
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della  Giunta
regionale Abruzzo nonche'  comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
regionale. 
    Cosi' deciso in Pescara nella Camera di consiglio del  giorno  21
aprile 2017 con l'intervento dei magistrati: 
        Amedeo Urbano, Presidente; 
        Alberto Tramaglini, consigliere, estensore; 
        Massimiliano Balloriani, consigliere. 
 
                        Il Presidente: Urbano 
 
 
                                              L'estensore: Tramaglini