N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 2017
Ordinanza del 12 luglio 2017 del Consiglio superiore della magistratura - Sezione disciplinare nel procedimento disciplinare E. F.. Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati - Previsione della sanzione della rimozione per il magistrato, condannato in sede disciplinare, per i fatti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. - Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150), art. 12, comma 5.(GU n.46 del 15-11-2017 )
LA SEZIONE DISCIPLINARE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
composta dai signori:
avv. Antonio Leone - componente eletto dal Parlamento che
presiede in sostituzione del Vice Presidente del Consiglio superiore
della magistratura - Presidente;
avv. Paola Balducci - componente eletto dal Parlamento -
relatore;
dott.ssa Maria Rosaria San Giorgio - magistrato di
legittimita' - relatore;
dott. Lorenzo Pontecorvo - magistrato di merito - relatore;
dott. Nicola Clivio - magistrato di merito - componente;
dott. Luca Palamara - magistrato di merito - componente.
Ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente ordinanza nel
procedimento disciplinare n. 162/2014 R.G. nei confronti del dott. F.
E. (nato a ... il ...) giudice presso il Tribunale di Torino,
incolpato:
A) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma l,
lett. e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perche',
al di fuori dell'esercizio delle funzioni di magistrato della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a partire dal marzo
2009 - epoca del suo trasferimento presso tale ufficio - e fino al 30
novembre 2011, otteneva agevolazioni da C. C., sottoposto dalla
stessa Procura della Repubblica a procedimento penale per il reato di
associazione per delinquere, conclusosi con sentenza di condanna,
divenuta definitiva, della Corte d'appello di Milano del 20 aprile
2012.
Il C. infatti, nel menzionato arco temporale, concedeva al dott.
E. l'uso gratuito dell'attico ammobiliato sito in Milano, via ... n.
..., per cui la locataria societa' D. C. s.r.l. - riconducibile allo
stesso C. - corrispondeva il canone annuo di complessivi € 32.000,00;
B) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1,
lett. a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perche',
al di fuori dell'esercizio delle funzioni di cui al capo A), avendo
la societa' D. C. s.r.l. formulato disdetta dal contratto di
locazione del menzionato attico con effetto dal 30 novembre 2011,
usava la qualita' di magistrato e le funzioni esercitate presso la
Procura di Milano, per continuare ad abitare gratuitamente
l'immobile.
Il dott. E., infatti, promettendogli la presentazione di persone
influenti e capaci di propiziargli occasioni di «business», induceva
C. F. - tramite la societa' F. M. s.r.l. al medesimo riconducibile -
a subentrare nel contratto di locazione dell'attico che abitava,
cosi' da potervi permanere gratuitamente (dal 1° dicembre 2011) fino
al 3l dicembre 2013, allorquando, per disdetta datane dalla societa'
locataria, il contratto cessava di avere effetto;
C, C1, C2, D, D1 (sospesi ai sensi dell'art. 15, comma 8,
lett. a) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109);
E) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2 lett. d) del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perche', nell'esercizio
delle funzioni di cui al capo A), poneva in essere una grave
scorrettezza nei confronti del collega di ufficio dott. M. A. e di
altri magistrati non identificati, in quanto, avendo ricevuto da C.
F. prestiti infruttiferi per almeno euro 5.000,00 (condotta oggetto
del predetto capo D.1), tacendo la situazione debitoria e
l'intenzione di ricompensarlo dei favori economici ottenuti,
presentava loro il C., chiedendo in favore di quest'ultimo
l'affidamento di incarichi di consulenza; inoltre, quanto al dott.
A., reiterava insistentemente la richiesta e prospettava al collega
la spartizione dei futuri compensi da liquidare al professionista,
condotta quest'ultima che, pur se tenuta con modalita' scherzose, era
comunque idonea ad offenderne la dignita' del magistrato;
F) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1,
lett. a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perche',
al di fuori dell'esercizio delle funzioni di cui al capo A), usava la
qualita' di magistrato e le funzioni esercitate presso la Procura di
Milano, onde conseguire l'ingiusto vantaggio del prestito per
complessivi settemila euro che - in piu' riprese - otteneva da M. M.
senza interessi, garanzie e ricognizione per iscritto, oltre che con
facolta' di determinazione unilaterale del termine di restituzione;
G) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1,
lett. a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perche',
al di fuori dell'esercizio delle funzioni di cui al capo A), usava la
qualita' di magistrato e le funzioni esercitate presso la Procura di
Milano, al fine di conseguire l'ingiusto vantaggio del prestito di
cinquemila euro che otteneva da P. T. senza interessi, garanzie e
ricognizione per iscritto, nonche' con facolta' di determinazione
unilaterale del termine di restituzione;
H) stralciato al n. 39/16 D con successiva richiesta di non
luogo a procedere;
I) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2 lett. d) del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver posto in
essere una grave scorrettezza nei confronti del collega della Procura
di Milano, M. A., in quanto - appreso di essere sottoposto ad
indagini presso la Procura di Brescia - faceva recapitare al medesimo
un appunto manoscritto con cui gli raccomandava di non riferire degli
incarichi di consulenza sollecitatigli in favore del dott. C. («se tu
dovessi essere sentito a Brescia escludi pressioni, da parte mia per
il commercialista, per favore puoi dire che te l'ho presentato ma non
ti ho mai chiesto di nominarlo tuo C.T. Aiutami per favore»), nonche'
di concordare previamente le versioni da rendere all'A.G.
(«inventiamoci qualcosa ... potresti concordare una versione con G. e
poi dirmela per quando saro' interrogato, e' una cazzata ma e'
importante che le versioni coincidano»).
In tal modo il dott. E. offendeva la dignita' professionale del
collega, in quanto lo istigava a compiere il reato di cui all'art.
371-bis c.p. o comunque a tenere una condotta contrastante con i
doveri di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 109 del 2006, nel
corso dell'interrogatorio davanti ai magistrati bresciani fissato per
lo stesso giorno 11 marzo 2014.
Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 19 agosto 2014.
In fatto e in diritto
l. - Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha
esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dott. F. E.
contestando al magistrato diversi addebiti tra i quali l'illecito
disciplinare di cui all'art. 3, comma l, lett. e), del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 perche', al di fuori
dell'esercizio delle funzioni di magistrato della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, a partire dal marzo 2009 --
epoca del suo trasferimento presso tale ufficio - e fino al 30
novembre 2011, otteneva agevolazioni da C. C. il quale era stato
sottoposto dalla stessa Procura della Repubblica a procedimento
penale per il reato di associazione per delinquere conclusosi con
sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Milano in data
20 aprile 2012 e divenuta definitiva.
Il C. in particolare, nel menzionato arco temporale, aveva
concesso al dott. E. l'uso gratuito dell'attico ammobiliato sito in
Milano, via ... n. ..., per cui la locataria societa' D. C. s.r.l. -
riconducibile allo stesso C. - aveva corrisposto il canone annuo di
complessivi € 32.000,00.
2. - A norma del richiamato art. 3, comma 1, lett. e), del
decreto legislativo n. 109 del 2006 costituisce illecito disciplinare
al di fuori dell'esercizio delle funzioni: l'ottenere, direttamente o
indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato
sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti
presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio
che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le
funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche'
ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a
condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o
comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti.
La sanzione applicabile per l'illecito di cui all'art. 3, lett.
e), del decreto legislativo n. 109 del 2006 e' in via obbligatoria
quella della rimozione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello stesso
decreto legislativo.
2.1. - Tuttavia, l'applicazione automatica di tale sanzione pone
dubbi di contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione del
principio di ragionevolezza. La necessaria adozione di tale misura
punitiva appare, infatti, basata su di una presunzione assoluta, del
tutto svincolata, oltre che dal controllo di proporzionalita' da
parte del giudice disciplinare, anche dalla verifica della sua
concreta congruita'. Appare in particolare vulnerato il principio di
«proporzione», fondamento della razionalita' che domina il principio
di uguaglianza - inteso come regola di «indispensabile gradualita'
sanzionatoria», principio enunciato dalla Corte costituzionale, che
ha chiarito come esso postuli l'adeguatezza della sanzione al caso
specifico, la quale puo' essere raggiunta solo attraverso la concreta
valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella
commissione dell'illecito (v. Corte cost., sentt. n. 447 del 1995, n.
197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 40 del 1990 e n. 971 del 1988).
2.1.1. - Questa Sezione disciplinare e' consapevole del costante
orientamento della giurisprudenza costituzionale nel senso del
riconoscimento al legislatore ordinario di un'ampia discrezionalita'
nella identificazione delle condotte punibili e delle sanzioni
applicabili alle stesse: discrezionalita' che, tuttavia, incontra,
come dianzi sottolineato, il limite della non manifesta
irragionevolezza, sub specie della giusta proporzione tra sanzione e
fatto sanzionato.
Alla stregua di tale orientamento, di recente la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 236 del 2016, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 567, secondo comma, codice
penale (alterazione di stato civile nella formazione di un atto di
nascita mediante false certificazioni, false attestazioni o altre
falsita') nella parte in cui prevede la pena edittale della
reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni
anziche' da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni, pena
prevista per il piu' grave reato di alterazione di stato civile
mediante sostituzione di neonato.
Nella citata pronuncia il giudice delle leggi, nel ribadire la
esclusione della spettanza in capo a se' di valutazioni discrezionali
di dosimetria sanzionatoria penale, risultando queste tipicamente
demandate alla rappresentanza politica, chiamata attraverso la
riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost. a stabilire il grado di
reazione dell'ordinamento al cospetto di una lesione ad un
determinato bene giuridico, ha chiarito definitivamente che laddove
emergano sintomi di manifesta irragionevolezza, per sproporzione, di
un trattamento sanzionatorio, e' possibile l'intervento del giudice
delle leggi attraverso una valutazione da condurre alla stregua di
precisi punti di riferimento gia' rinvenibili nel sistema
legislativo, idonei a ricondurre a coerenza le scelte gia' delineate
a tutela di un determinato bene giuridico, senza alcuna
sovrapposizione alla discrezionalita' del legislatore.
2.1.2. - L'orientamento dell'ordinamento verso la esclusione di
sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza con
il caso concreto e di coerenza generale, trova applicazione anche al
procedimento disciplinare in considerazione delle ragioni della
configurazione dello stesso secondo paradigmi di carattere
giurisdizionale, identificabili nella esigenza di tutelare in forme
piu' adeguate specifici interessi e situazioni connessi allo statuto
di indipendenza della magistratura.
Del resto, e' proprio con riferimento alla compatibilita' tra
infrazione e prosecuzione del rapporto di impiego che la
giurisprudenza costituzionale ha gia' affermato, come sopra
ricordato, che essa va valutata, senza automatismo alcuno, graduando
e adeguando la sanzione al caso concreto (cfr., ex plurimis, Corte
cost., sentt. n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 158 e n. 40 del
1990, n. 971 del 1988, cit.).
Ne' assume alcun rilievo in contrario la considerazione che lo
stesso principio sia stato espresso con particolare riferimento ad
ipotesi di sanzione espulsiva applicata de iure quale conseguenza
automatica, prevista direttamente dalla legge, della condanna in sede
penale per determinati reati, in assenza di procedimento
disciplinare. Ed infatti, l'impedimento a calibrare con gradualita'
ai diversi illeciti la sanzione piu' adeguata rimane illegittimo
anche se rilevato nell'ambito di un procedimento disciplinare e non
al di fuori di esso.
Nemmeno puo' valere a ridimensionare la portata applicativa del
principio illustrato la circostanza che la lesione del principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. attraverso il vulnus a quello di
graduazione e proporzione della sanzione disciplinare sia stato
ravvisato, con la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del
2015, nell'automatismo - imposto, con riferimento alle violazioni di
cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 109 del
2006, dall'art. 13, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto
legislativo, norma pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima
in parte qua, con la predetta sentenza - della (sola) sanzione
accessoria del trasferimento di ufficio.
Ed infatti, se tale disposizione e' stata espunta
dall'ordinamento in quanto privava irragionevolmente il giudice
disciplinare di ogni apprezzamento discrezionale in relazione
all'adeguatezza della sanzione accessoria del trasferimento di
ufficio alla consistenza e gravita' delle svariate condotte
riconducibili alla previsione di cui all'art. 2, lett. a), del
decreto legislativo n. 109 del 2006, deve riconoscersi che una
siffatta conclusione costituisce espressione di un principio generale
di necessaria proporzionalita' della sanzione. Il relativo giudizio
va rimesso alla valutazione del giudice al fine del necessario
adattamento della sanzione stessa alla fattispecie concreta, per
evitare che comportamenti di diversa offensivita' deontologica siano
puniti allo stesso modo, con vulnus di quella razionalita' che, come
chiarito, permea di se' il principio di uguaglianza.
Peraltro, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte
di cassazione (v. sentt. n. 23778 del 2013, n. 15399 del 2003), ove
sia riconosciuta la responsabilita' dell'incolpato, la scelta della
sanzione da applicare va effettuata, da parte della Sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, non gia' in
astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del
caso concreto; a tal fine devono formare oggetto di valutazione la
gravita' dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura
e l'intensita' dell'elemento psicologico nel comportamento contestato
unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalita'
dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa
attivita' professionale e agli eventuali precedenti disciplinari.
Tale valutazione deve essere particolarmente approfondita qualora
la scelta si rivolga alla piu' grave delle sanzioni disciplinari,
quella espulsiva, sul presupposto che l'illecito contestato al
magistrato sia di tale entita' che ogni altra sanzione risulti
insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende
perseguire.
2.2. - In applicazione di tali principi al caso in esame, non e'
manifestamente infondato il sospetto di contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza,
dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 2006 nella
parte in cui impone l'applicazione della sanzione massima della
rimozione in relazione indiscriminatamente a tutte le ipotesi di
agevolazione previste dall'art. 3, lett. e), dello stesso decreto,
senza consentire al giudice disciplinare alcuna possibilita' di
graduazione della sanzione in ragione della diversa intensita' del
disvalore della condotta di volta in volta tenuta dal magistrato.
Tanto piu' che il concetto di agevolazione appare connotato da un
notevole grado di genericita' ed elasticita'.
Questa Sezione disciplinare non ignora lo spazio che, nella
giurisprudenza costituzionale, trova il principio alla stregua del
quale la peculiarita' e delicatezza dei compiti affidati ad una
particolare categoria di soggetti, connessi alla salvaguardia di
diritti fondamentali delle persone ed alla difesa della
collettivita', giustifica una disciplina che ne valuti con
particolare rigore la condotta. In ossequio a tale principio, la
sentenza n. 112 del 2014 ha dichiarato non fondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. c), del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, che
prevede la destituzione di diritto dell'appartenente ai ruoli
dell'amministrazione della pubblica sicurezza in caso di applicazione
nei suoi confronti di una misura di sicurezza personale di cui
all'art. 215 codice penale.
E, tuttavia, tale decisione non costituisce un precedente
utilmente invocabile nel caso di specie, siccome fondato su di un
giudizio di pericolosita' sociale, presupposto dell'applicazione
della misura di cui si tratta, ostativo alla permanenza di detto
rapporto di impiego.
2.3. - Altro profilo di irragionevolezza del denunciato
automatismo della sanzione di cui all'art. 12, comma 5, del decreto
legislativo n. 109 del 2006 in relazione alla fattispecie di illecito
disciplinare di cui all'art. 3, lett. e), dello stesso decreto e'
ravvisabile nella comparazione di tale fattispecie con le altre
ipotesi per le quali il citato comma 5 dispone la medesima sanzione.
Si tratta della interdizione, perpetua o temporanea, dai pubblici
uffici, in seguito a condanna penale, della condanna a pena detentiva
per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione
non sia stata sospesa ai sensi degli artt. 163 e 164 codice penale o
per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della
sospensione ai sensi dell'art. 168 codice penale.
Come e' evidente, le ulteriori ipotesi in cui e' prevista la
sanzione espulsiva sono collegate alla commissione di reati, mentre
le condotte riconducibili alla nozione di agevolazione di cui
all'art. 3, lett. e), non presentano necessariamente rilievo penale.
2.4. - La previsione in esame appare, infine, irragionevole sotto
un ulteriore profilo, quello del deteriore trattamento, quoad poenam,
della fattispecie di illecito disciplinare di cui si tratta rispetto
ad altre fattispecie di maggior disvalore deontologico. Si pensi a
quella di cui all'art. 3, lett. a), del decreto legislativo n. 109
del 2006, concernente l'uso della qualita' di magistrato per ottenere
vantaggi ingiusti per se' o per altri - che potrebbe comprendere in
astratto anche l'ipotesi di cui alla lettera e) - punita con la
sanzione non inferiore alla censura, o alla perdita di anzianita' se
abituale e grave, nonostante il consapevole sviamento della funzione
magistratuale insita in tale condotta, che non e', invece, elemento
costitutivo della fattispecie in esame; o a quella di cui alla lett.
b) dello stesso art. 3, consistente nel frequentare persona
sottoposta a procedimento penale trattato dal magistrato ovvero
nell'intrattenere rapporti consapevoli di affari con tale persona o
con persona dichiarata delinquente abituale, professionale o per
tendenza, punita con la sanzione minima della perdita di anzianita'.
Dette soluzioni costituiscono tertia comparationis cui e' ragionevole
uniformare quella all'odierno esame, e fornisce il dato, rinvenibile
nel sistema legislativo, al quale fare riferimento, come chiarito sub
2.1.1., per eliminate la manifesta irragionevolezza denunciata senza
che il giudice delle
leggi sovrapponga la propria discrezionalita' a quella del
legislatore.
3. - La questione sollevata non puo', ad avviso di questa Sezione
disciplinare, essere risolta nel senso auspicato attraverso il
ricorso ad una interpretazione costituzionalmente orientata della
norma denunciata, sul modello del dictum della sentenza disciplinare
n. 4 del 2010. In quella sentenza, con riferimento ad una fattispecie
cui era applicabile la previgente normativa di cui al regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, caratterizzata dalla atipicita'
degli illeciti disciplinari, e che concerneva la condanna in sede
penale di un magistrato alla pena di anni uno e mesi due di
reclusione (pena sospesa e non menzione) per il reato di cui all'art.
479 codice penale, il giudice disciplinare ritenne di non applicare
la sanzione espulsiva prevista in tali ipotesi dall'art. 29 (effetti
disciplinari dei giudicati penali) del citato regio decreto
legislativo n. 511, opinando che il rigore di tale disposizione -
secondo cui «Il magistrato ( ... ) condannato alla reclusione per
delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli articoli 581,
582 capv., 594 e 612 prima parte del codice penale, e' destituito di
diritto» - deve intendersi fortemente ridotto con l'entrata in vigore
della legge 7 febbraio 1990 n. 19 («modifiche in tema di circostanze,
sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici
dipendenti») che, con disposizione generale (art. 9) da ritenersi
applicabile anche al procedimento disciplinare dei magistrati
ordinari, ha stabilito che la sanzione espulsiva puo' (e non deve)
essere applicata solo a seguito di procedimento disciplinare,
allineando cosi' la normativa disciplinare del pubblico impiego alle
indicazioni della Corte costituzionale circa il divieto di
automatismi nella applicazione di sanzioni disciplinari.
In detta occasione, sulla base di tale principio, il giudice
disciplinare, con decisione confermata dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione (sent. n. 23778 del 2010, cit.) - inflisse
all'incolpato la sanzione disciplinare della perdita di anzianita'
per due anni.
Va al riguardo rilevato che tale conclusione e' stata adottata
con riguardo a fattispecie di condanna in sede penale dell'incolpato,
in relazione alla quale si e' posto il problema della graduazione
della sanzione disciplinare in ragione della necessita' di
valutazione dell'elemento soggettivo del reato, anche con riferimento
ai profili deontologici. La medesima soluzione non puo' adottarsi
nella fattispecie in esame. Invero, in un sistema, quale quello oggi
vigente, caratterizzato, a differenza di quello previgente, dalla
tipicita' degli illeciti, e delle relative sanzioni, con indicazione,
relativamente ad alcune fattispecie, di una particolare cornice
edittale, la previsione testuale, operata dal legislatore, della
rimozione quale conseguenza della affermazione della responsabilita'
disciplinare per l'illecito di cui all'art. 3, lett. e), del decreto
legislativo n. 109 del 2006 non puo' trovare rimedio, ad avviso di
questa Sezione disciplinare, se non attraverso l'incidente di
costituzionalita', operandosi, in caso contrario, una non consentita
disapplicazione di una norma dal tenore testuale univoco.
4. - In punto di rilevanza della questione, si osserva che il
presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla
soluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale.
La delibazione sulla sussistenza della responsabilita'
dell'incolpato in relazione alla piattaforma probatoria acquisita
dovrebbe, infatti, comportare necessariamente l'applicazione della
norma sospettata di contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
apparendo l'unica alternativa ipotizzabile - quella dell'applicazione
dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 109 del 2006, con
conseguente assoluzione per scarsa rilevanza del fatto - non
percorribile nella specie, quantomeno in ragione del valore economico
dell'agevolazione ottenuta.
E tuttavia l'automatismo della sanzione non consente di
apprezzare se la condotta dello stesso incolpato abbia attinto la
soglia della massima offensivita', avuto riguardo al diverso livello
di disvalore ipotizzabile in ragione del differente atteggiarsi
dell'elemento soggettivo, considerando altresi' che l'incolpato,
magistrato di prima nomina chiamato a svolgere le delicate funzioni
in un importante Ufficio di Procura, aveva un consolidato rapporto di
amicizia con il soggetto che gli aveva garantito le agevolazioni
prima ancora di entrare in magistratura.
P.Q.M.
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura, letti gli artt. 1, legge n. 1 del 1948 e 23 legge 87
del 1953;
Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 n.
5 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in riferimento
all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede in via obbligatoria la
sanzione della rimozione per il magistrato che sia stato condannato
in sede disciplinare per i fatti previsti dall'art. 3, lett. e), del
decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109.
Dispone la sospensione del presente giudizio.
Ordina la notifica del presente provvedimento anche nella parte
motiva alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispone altresi', che il presente provvedimento sia comunicato, a
cura della cancelleria della Sezione, al Presidente del Senato della
Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
Roma, 19 giugno 2017
Il Presidente: Leone
Il relatore: Pontecorvo