N. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2017

Ordinanza del 3 luglio 2017 del G.I.P. del Tribunale di  Venezia  nel
procedimento penale a carico X. J. e Z. J.. 
 
Spese di giustizia - Spese del processo penale anticipate dall'erario
  - Previsione del recupero nella misura fissa stabilita dal Ministro
  della giustizia -  Previsione  del  recupero  delle  spese  per  la
  custodia dei beni sequestrati nel caso di sentenza di  applicazione
  della pena e di decreto di condanna ai sensi degli artt. 445 e  460
  cod. proc. pen. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A)"), artt. 204 e  205,  comma
  1. 
(GU n.47 del 22-11-2017 )
 
                        TRIBUNALE DI VENEZIA 
           Sezione del giudice per le indagini preliminari 
 
    Il giudice, dott.ssa Giuliana Galasso premesso che: 
        in data 15 luglio 2015 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Venezia ha emesso decreto  penale  di  condanna  nei
confronti di X. J. e Z. J., per  il  delitto  ex  articoli  334,  349
codice penale, non opposto e divenuto  esecutivo  in  data  25  marzo
2016; 
        in data 9 maggio 2017 l'ufficio recupero crediti  chiede  che
il DP di condanna sia integrato  ex  art.  130  codice  di  procedura
penale  con  la  condanna  al  pagamento  delle  spese  di   custodia
dell'autocarro R M tg... sequestrato agli  imputati  che  lo  stavano
usando  per  prelevare,  previa  forzatura  dei  sigilli,  la   merce
contenuta nel magazzino «G...» posto sotto sequestro; il  veicolo  e'
stato dissequestrato e restituito alla  proprietaria  Z.  X.,  legale
rappresentante del magazzino sotto sequestro e moglie di X. J.; 
        poiche' Z. X. non e' stata indagata il dissequestro e'  stato
disposto ai sensi dell'art. 150  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002, senza l'imposizione dell'obbligo  del  previo
pagamento delle spese di custodia, che ammontano ad euro 142,12 oltre
Iva al 22%; 
    preliminarmente  solleva  d'ufficio  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 205, comma  1  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 nella parte  in  cui  dispone
«le spese del processo penale anticipate dall'erario sono  recuperate
nella  misura  (fissa)  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia...,» e, per il  predetto  richiamo,  dell'art.  204  stesso
decreto del Presidente della Repubblica nella parte  in  cui  dispone
«nel caso di ... decreto ai sensi degli articoli ... 460  del  codice
di procedura penale  si  procede  al  recupero  delle  spese  per  la
custodia dei beni  sequestrati»,  in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione; 
 
                               Osserva 
 
    Le spese di custodia dei  veicoli,  e,  in  genere  dei  beni  in
sequestro, sono spese  processuali.  come  si  desume  dall'art.  535
codice di procedura penale che distingue dalle spese processuali solo
quelle di mantenimento durante la custodia cautelare e dall'art.  150
(norma di legge) del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002 nella parte  in  cui  stabilisce  che  «la  restituzione  e'
concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia
e la conservazione delle cose  sequestrate,  salvo  che  siano  stati
pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non  luogo  a
procedere  o  sentenza  di  proscioglimento  ovvero   che   le   cose
sequestrate appartengano a persona diversa  dall'imputato  o  che  il
decreto di sequestro sia stato revocato a  norma  dell'art.  324  del
codice di procedura penale» cosi' rendendo evidente  che  la  pretesa
dello Stato trova il suo fondamento in un procedimento penale in  cui
sia stata affermata, ove concluso, la responsabilita'  dell'imputato;
non una semplice obbligazione di  natura  civilistica  derivante  dal
vincolo imposto sul bene; 
    lo afferma, ad esempio, la Corte di cassazione, Sez. 1,  sentenza
16 marzo 2016, n. 49280 (dep. 21 novembre 2016) Rv.  268395,  in  cui
stabilisce che «in tema di sentenza di patteggiamento,  il  pagamento
delle spese di custodia  e  conservazione  dei  beni  sequestrati  e'
stabilito direttamente dalla legge, con la conseguenza  che  l'omessa
statuizione  su  tali  spese  non  costituisce   causa   di   esonero
dall'obbligo di pagamento» dopo avere, in motivazione, ragionato  che
«il  presupposto  indispensabile  per   l'imputazione   delle   spese
processuali e' la pronuncia di una sentenza di condanna.  Infatti  la
statuizione in ordine alle spese anticipate dallo Stato e' un effetto
naturale di tale deliberazione e costituisce un contenuto  essenziale
di questo tipo di decisione con riferimento al reato o ai reati per i
quali e' intervenuta l'affermazione di penale responsabilita'  ed  e'
stata irrogata la sanzione penale (Sez. 1, 8 ottobre 1990,  n.  3221,
Rv. 185618);» 
    la materia  delle  spese  processuali  e'  ora  disciplinata  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115  che
pero' riunisce sia le disposizioni legislative del  decreto-legge  30
maggio 2002,  n.  113,  sia  quelle  regolamentari  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114; 
    l'art. 205 del predetto decreto del Presidente della Repubblica -
che e' norma di legge - cosi' dispone: «le spese del processo  penale
anticipate dall'erario  sono  recuperate  nei  confronti  di  ciascun
condannato,  senza  vincolo  di  solidarieta',  nella  misura   fissa
stabilita con decreto del Ministro della giustizia»  con  riferimento
al decreto ministeriale 10  giugno  2014,  n.  124  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  27  agosto  2014,  n.  198,  applicabile  ai
processi penali in cui la sentenza o il DP di condanna  sia  divenuto
definitivo, come nel caso di specie, dopo la sua entrata in vigore; 
    sia l'art. 205 che il decreto ministeriale  stabiliscono  che  le
spese si recuperano nella misura forfetizzata  di  cui  alla  tabella
allegata e per intero e per quota solo le spese per la  consulenza  e
la perizia, la pubblicazione della sentenza penale e  la  demolizione
delle opere  abusive  (oltre  alle  spese  per  le  intercettazioni);
poiche' le spese di custodia e conservazione dei  beni  in  sequestro
non sono menzionate tra quelli da recuperare per intero, se ne deduce
che rientrano tra quelle recuperate in misura forfettaria sulla  base
delle tabelle allegate al decreto ministeriale n. 124 del 2014; 
    tuttavia l'art. 204 dello stesso  decreto  del  Presidente  della
Repubblica - che e' pero' norma regolamentare - prevede, al  comma  3
che «nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445  e
460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese
per la custodia dei beni sequestrati e delle  spese  di  mantenimento
dei detenuti» in espressa deroga, in relazione  al  DP  di  condanna,
all'art. 460 comma 5 codice di  procedura  penale  per  il  quale  il
decreto penale di condanna non  comporta  la  condanna  al  pagamento
delle spese del procedimento;» 
    si potrebbe concludere che poiche'  la  norma  regolamentare  non
prevale sulla norma di legge, le spese di custodia del  veicolo,  nel
caso di emissione di DP di condanna,  non  siano  dovute  perche'  lo
escludono sia l'art. 460, comma 5, del codice di procedura penale sia
l'art. 205 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002; 
    va pero' rilevato che l'art. 205  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002, nel rimandare  per  la  determinazione  delle
spese processuali da recuperare, ad un decreto ministeriale non  puo'
non avere richiamato, implicitamente ma chiaramente, anche  la  norma
regolamentare del precedente art. 204; 
    del resto e' cosi' che le norme  sono  interpretate,  in  ultimo,
anche dalla Corte di cassazione che nelle piu' recenti sentenze (sez.
3, sentenza del 31 marzo 2016, n. 28239, RV 267613, sez.  1  sentenza
17 dicembre 2014, n. 3347  Rv.  261896,)  afferma  che  «in  tema  di
sentenza di patteggiamento» - e naturalmente  di  DP  di  condanna  -
l'obbligo al pagamento delle spese di custodia  e  conservazione  dei
beni sequestrati  discende  direttamente  dalla  legge,  in  base  al
combinato  disposto  degli  articoli  204  e  150  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 115/2002; 
    l'art. 84 delle norme  di  attuazione  del  codice  di  procedura
penale disponeva che  la  restituzione  dei  beni  in  sequestro  era
concessa a condizione che prima fossero pagate le spese di custodia e
conservazione  delle  cose  sequestrate,  salvo  che  fossero   stati
pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non  luogo  a
procedere  o  sentenza  di  proscioglimento  ovvero   che   le   cose
sequestrate appartenessero a persona diversa dall'imputato o  che  il
decreto di sequestro fosse stato revocato a norma dell'art.  324  del
codice di procedura penale; 
    l'articolo e' stato abrogato dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002 che nulla aveva previsto  circa  il  pagamento
delle spese di custodia e conservazione in caso di  restituzione  dei
beni; 
    l'art. 150 decreto del Presidente della Repubblica  n.  115/2002,
nella  formulazione  originaria,  stabiliva,  infatti  che   «1.   La
restituzione  dei  beni  sequestrati  e'  disposta   dal   magistrato
d'ufficio  o  su  richiesta  dell'interessato  esente  da  bollo;  e'
comunque disposta dal magistrato  quando  la  sentenza  e'  diventata
inoppugnabile. 2. Il  provvedimento  di  restituzione  e'  comunicato
all'avente diritto e  al  custode;  della  avvenuta  restituzione  e'
redatto verbale;»; 
    solo con decreto-legge 30 giugno 2005,  n.  115,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 il  testo  e'  stato
modificato con la reintroduzione dell'obbligo  del  previo  pagamento
delle spese di custodia e conservazione, salve le note eccezioni; 
    il sistema era ancora coerente, poiche' erano ancora vigenti  sia
l'art. 535 codice di procedura penale nella  formulazione  originaria
che imponeva ai condannati il pagamento in solido di tutte  le  spese
processuali sia l'art. 205 decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002 che nel testo originario imponeva  il  recupero  per  intero
delle spese processuali (eccezion fatta per quelle di notifica e  per
le trasferte agli ufficiali giudiziari); 
    la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha, pero',  abrogato  parzialmente
l'art. 535 codice di procedura penale ed ha modificato  anche  l'art.
205 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,  per  il
quale, nella formulazione  vigente,  le  spese  del  processo  penale
anticipate  dall'erario  sono  recuperate,  come  si  e'  detto,  nei
confronti di ciascun condannato,  senza  vincolo  di  solidarieta'  e
nella misura forfettaria stabilita con decreto  del  Ministero  della
giustizia; il recupero per intero e' previsto, lo si ripete, solo per
le spese  per  la  consulenza  tecnica  e  per  la  perizia,  per  la
pubblicazione della sentenza penale di condanna per la demolizione di
opere abusive e per la riduzione in  pristino  dei  luoghi,  oltre  a
quelle per le intercettazioni; 
    l'art.  150  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002 non e' stato modificato; 
    si e' cosi  verificata  una  chiara  disparita'  di  trattamento,
poiche' l'imputato al quale il bene e'  restituito  e'  obbligato  al
previo pagamento delle spese di custodia e conservazione e l'imputato
al quale il bene e' confiscato, non trovando applicazione l'art.  150
ma l'art. 205 decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002
nulla, invece, dovrebbe pagare; 
    la questione non e' qui rilevante; 
    l'art. 205 decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115/2002
nella  formulazione  vigente  prevede  il   pagamento   delle   spese
processuali,  tra  le  quali   rientrano   quelle   di   custodia   e
conservazione dei beni  in  sequestro,  nella  misura  stabilita  con
decreto  ministeriale  in  tal  modo  riconoscendo  una   sostanziale
efficacia normativa ad un atto  di  amministrazione  e,  allo  stesso
modo, alle norme regolamentari vigenti in  materia,  ovvero  all'art.
204 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,  che  impone
il pagamento delle spese di custodia e conservazione solo nel caso in
cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione pena  o
decreto penale di condanna; 
    ne  deriva  che  l'imputato  condannato  all'esito  del  giudizio
ordinario o all'esito  del  giudizio  abbreviato  non  e'  tenuto  al
pagamento delle  spese  di  custodia  e  conservazione  dei  beni  in
sequestro, che non sono ricomprese tra quelle che  per  legge  devono
essere  recuperate  per  intero,  mentre  chi  riporta  sentenza   di
applicazione pena, nel limite di anni due di pena  detentiva  soli  o
congiunti a pena pecuniaria, o decreto penale di  condanna,  esentati
rispettivamente ex art. 445, comma 1 e 460,  comma  5  dal  pagamento
delle spese del procedimento - che non devono dunque  pagare  nemmeno
nella misura forfettaria stabilita dal decreto ministeriale -  devono
pero' pagare le spese di custodia e conservazione del bene; 
    pare evidente la violazione dell'art. 3  della  Costituzione,  il
quale nel prevedere  che  «tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di  sesso,
di  razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di
condizioni personali  e  sociali»  esprime  i  fondamentali  principi
dell'uguaglianza  giuridica  e  di  ragionevolezza  delle  leggi  che
possono introdurre  discipline  differenziate  solo  per  appropriate
finalita', del tutto assenti in questo caso; 
    la  previsione  che  solo  chi  abbia  scelto  di   definire   il
procedimento con i riti alternativi dell'AP e del DP di condanna  per
i quali il legislatore ha previsto, con norma di legge, l'esonero dal
pagamento delle spese processuali si trovi a  dover  pagare,  per  la
richiamata norma regolamentare, quelle di  custodia  e  conservazione
dei beni, obbligo che non grava sugli imputati per i quali e'  invece
prevista la condanna al pagamento delle  spese  processuali  comporta
una irragionevole disparita' di trattamento, in violazione  dell'art.
3 della Costituzione; 
    l'esonero dal pagamento delle spese processuali  (tutte,  poiche'
all'epoca della modifica dell'art. 460, comma 5 del codice penale  il
codice di procedura penale prevedeva il  recupero  per  intero  delle
spese processuali) trova la sua ratio nella volonta' del  legislatore
di favorire i riti alternativi e tuttavia il combinato  disposto  del
vigente   sistema   normativo,   comporta   che   residua   solo   ed
esclusivamente su coloro che sono per  legge  esonerati  dall'obbligo
del pagamento delle spese processuali, l'obbligo del pagamento  delle
spese di custodia  e  conservazione  dei  beni  da  cui  sono  invece
esentati - ex lege - coloro che sono condannati  al  pagamento  delle
spese processuali; 
    in definitiva, una disciplina piu' favorevole si e' risolta in un
trattamento deteriore, privo di  ragionevolezza,  fonte  di  ingiusta
disparita' di trattamento; 
    la questione e' rilevante: 
        se le norme fossero  dichiarate  incostituzionali,  l'istanza
dell'ufficio di integrare il  DP  di  condanna  con  la  condanna  al
pagamento  delle  spese  di  custodia  del  veicolo  potrebbe  essere
rigettata; in caso contrario, alla luce  della  giurisprudenza  della
suprema Corte, dovrebbe essere accolta; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il giudice delle indagini preliminari, visto l'art. 23, legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 205, comma  1  del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui
dispone «le spese del processo  penale  anticipate  dall'erario  sono
recuperate  ...  nella  misura  (fissa)  stabilita  con  decreto  del
Ministro della giustizia...» e, per il predetto  richiamo,  dell'art.
204 stesso decreto del Presidente della Repubblica nella parte in cui
dispone «nel caso di ... decreto ai sensi degli articoli ... 460  del
codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per  la
custodia dei beni  sequestrati»,  in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione. 
    Sospende la decisione. 
    Ordina la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e
manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e per la  comunicazione  ai  presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato. 
    Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata,  inoltre,  al
pubblico ministero, ai condannati e al difensore. 
        Venezia, 3 luglio 2017 
 
                         Il giudice: Galasso