N. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2017
Ordinanza del 3 luglio 2017 del G.I.P. del Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico X. J. e Z. J.. Spese di giustizia - Spese del processo penale anticipate dall'erario - Previsione del recupero nella misura fissa stabilita dal Ministro della giustizia - Previsione del recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati nel caso di sentenza di applicazione della pena e di decreto di condanna ai sensi degli artt. 445 e 460 cod. proc. pen. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), artt. 204 e 205, comma 1.(GU n.47 del 22-11-2017 )
TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione del giudice per le indagini preliminari Il giudice, dott.ssa Giuliana Galasso premesso che: in data 15 luglio 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha emesso decreto penale di condanna nei confronti di X. J. e Z. J., per il delitto ex articoli 334, 349 codice penale, non opposto e divenuto esecutivo in data 25 marzo 2016; in data 9 maggio 2017 l'ufficio recupero crediti chiede che il DP di condanna sia integrato ex art. 130 codice di procedura penale con la condanna al pagamento delle spese di custodia dell'autocarro R M tg... sequestrato agli imputati che lo stavano usando per prelevare, previa forzatura dei sigilli, la merce contenuta nel magazzino «G...» posto sotto sequestro; il veicolo e' stato dissequestrato e restituito alla proprietaria Z. X., legale rappresentante del magazzino sotto sequestro e moglie di X. J.; poiche' Z. X. non e' stata indagata il dissequestro e' stato disposto ai sensi dell'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, senza l'imposizione dell'obbligo del previo pagamento delle spese di custodia, che ammontano ad euro 142,12 oltre Iva al 22%; preliminarmente solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui dispone «le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nella misura (fissa) stabilita con decreto del Ministro della giustizia...,» e, per il predetto richiamo, dell'art. 204 stesso decreto del Presidente della Repubblica nella parte in cui dispone «nel caso di ... decreto ai sensi degli articoli ... 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati», in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Osserva Le spese di custodia dei veicoli, e, in genere dei beni in sequestro, sono spese processuali. come si desume dall'art. 535 codice di procedura penale che distingue dalle spese processuali solo quelle di mantenimento durante la custodia cautelare e dall'art. 150 (norma di legge) del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui stabilisce che «la restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'art. 324 del codice di procedura penale» cosi' rendendo evidente che la pretesa dello Stato trova il suo fondamento in un procedimento penale in cui sia stata affermata, ove concluso, la responsabilita' dell'imputato; non una semplice obbligazione di natura civilistica derivante dal vincolo imposto sul bene; lo afferma, ad esempio, la Corte di cassazione, Sez. 1, sentenza 16 marzo 2016, n. 49280 (dep. 21 novembre 2016) Rv. 268395, in cui stabilisce che «in tema di sentenza di patteggiamento, il pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati e' stabilito direttamente dalla legge, con la conseguenza che l'omessa statuizione su tali spese non costituisce causa di esonero dall'obbligo di pagamento» dopo avere, in motivazione, ragionato che «il presupposto indispensabile per l'imputazione delle spese processuali e' la pronuncia di una sentenza di condanna. Infatti la statuizione in ordine alle spese anticipate dallo Stato e' un effetto naturale di tale deliberazione e costituisce un contenuto essenziale di questo tipo di decisione con riferimento al reato o ai reati per i quali e' intervenuta l'affermazione di penale responsabilita' ed e' stata irrogata la sanzione penale (Sez. 1, 8 ottobre 1990, n. 3221, Rv. 185618);» la materia delle spese processuali e' ora disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che pero' riunisce sia le disposizioni legislative del decreto-legge 30 maggio 2002, n. 113, sia quelle regolamentari del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114; l'art. 205 del predetto decreto del Presidente della Repubblica - che e' norma di legge - cosi' dispone: «le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia» con riferimento al decreto ministeriale 10 giugno 2014, n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2014, n. 198, applicabile ai processi penali in cui la sentenza o il DP di condanna sia divenuto definitivo, come nel caso di specie, dopo la sua entrata in vigore; sia l'art. 205 che il decreto ministeriale stabiliscono che le spese si recuperano nella misura forfetizzata di cui alla tabella allegata e per intero e per quota solo le spese per la consulenza e la perizia, la pubblicazione della sentenza penale e la demolizione delle opere abusive (oltre alle spese per le intercettazioni); poiche' le spese di custodia e conservazione dei beni in sequestro non sono menzionate tra quelli da recuperare per intero, se ne deduce che rientrano tra quelle recuperate in misura forfettaria sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale n. 124 del 2014; tuttavia l'art. 204 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica - che e' pero' norma regolamentare - prevede, al comma 3 che «nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti» in espressa deroga, in relazione al DP di condanna, all'art. 460 comma 5 codice di procedura penale per il quale il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento;» si potrebbe concludere che poiche' la norma regolamentare non prevale sulla norma di legge, le spese di custodia del veicolo, nel caso di emissione di DP di condanna, non siano dovute perche' lo escludono sia l'art. 460, comma 5, del codice di procedura penale sia l'art. 205 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002; va pero' rilevato che l'art. 205 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nel rimandare per la determinazione delle spese processuali da recuperare, ad un decreto ministeriale non puo' non avere richiamato, implicitamente ma chiaramente, anche la norma regolamentare del precedente art. 204; del resto e' cosi' che le norme sono interpretate, in ultimo, anche dalla Corte di cassazione che nelle piu' recenti sentenze (sez. 3, sentenza del 31 marzo 2016, n. 28239, RV 267613, sez. 1 sentenza 17 dicembre 2014, n. 3347 Rv. 261896,) afferma che «in tema di sentenza di patteggiamento» - e naturalmente di DP di condanna - l'obbligo al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati discende direttamente dalla legge, in base al combinato disposto degli articoli 204 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002; l'art. 84 delle norme di attuazione del codice di procedura penale disponeva che la restituzione dei beni in sequestro era concessa a condizione che prima fossero pagate le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, salvo che fossero stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartenessero a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro fosse stato revocato a norma dell'art. 324 del codice di procedura penale; l'articolo e' stato abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 che nulla aveva previsto circa il pagamento delle spese di custodia e conservazione in caso di restituzione dei beni; l'art. 150 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella formulazione originaria, stabiliva, infatti che «1. La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. 2. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione e' redatto verbale;»; solo con decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 il testo e' stato modificato con la reintroduzione dell'obbligo del previo pagamento delle spese di custodia e conservazione, salve le note eccezioni; il sistema era ancora coerente, poiche' erano ancora vigenti sia l'art. 535 codice di procedura penale nella formulazione originaria che imponeva ai condannati il pagamento in solido di tutte le spese processuali sia l'art. 205 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 che nel testo originario imponeva il recupero per intero delle spese processuali (eccezion fatta per quelle di notifica e per le trasferte agli ufficiali giudiziari); la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha, pero', abrogato parzialmente l'art. 535 codice di procedura penale ed ha modificato anche l'art. 205 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, per il quale, nella formulazione vigente, le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate, come si e' detto, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta' e nella misura forfettaria stabilita con decreto del Ministero della giustizia; il recupero per intero e' previsto, lo si ripete, solo per le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, oltre a quelle per le intercettazioni; l'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 non e' stato modificato; si e' cosi verificata una chiara disparita' di trattamento, poiche' l'imputato al quale il bene e' restituito e' obbligato al previo pagamento delle spese di custodia e conservazione e l'imputato al quale il bene e' confiscato, non trovando applicazione l'art. 150 ma l'art. 205 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nulla, invece, dovrebbe pagare; la questione non e' qui rilevante; l'art. 205 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella formulazione vigente prevede il pagamento delle spese processuali, tra le quali rientrano quelle di custodia e conservazione dei beni in sequestro, nella misura stabilita con decreto ministeriale in tal modo riconoscendo una sostanziale efficacia normativa ad un atto di amministrazione e, allo stesso modo, alle norme regolamentari vigenti in materia, ovvero all'art. 204 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, che impone il pagamento delle spese di custodia e conservazione solo nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione pena o decreto penale di condanna; ne deriva che l'imputato condannato all'esito del giudizio ordinario o all'esito del giudizio abbreviato non e' tenuto al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni in sequestro, che non sono ricomprese tra quelle che per legge devono essere recuperate per intero, mentre chi riporta sentenza di applicazione pena, nel limite di anni due di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, o decreto penale di condanna, esentati rispettivamente ex art. 445, comma 1 e 460, comma 5 dal pagamento delle spese del procedimento - che non devono dunque pagare nemmeno nella misura forfettaria stabilita dal decreto ministeriale - devono pero' pagare le spese di custodia e conservazione del bene; pare evidente la violazione dell'art. 3 della Costituzione, il quale nel prevedere che «tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» esprime i fondamentali principi dell'uguaglianza giuridica e di ragionevolezza delle leggi che possono introdurre discipline differenziate solo per appropriate finalita', del tutto assenti in questo caso; la previsione che solo chi abbia scelto di definire il procedimento con i riti alternativi dell'AP e del DP di condanna per i quali il legislatore ha previsto, con norma di legge, l'esonero dal pagamento delle spese processuali si trovi a dover pagare, per la richiamata norma regolamentare, quelle di custodia e conservazione dei beni, obbligo che non grava sugli imputati per i quali e' invece prevista la condanna al pagamento delle spese processuali comporta una irragionevole disparita' di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione; l'esonero dal pagamento delle spese processuali (tutte, poiche' all'epoca della modifica dell'art. 460, comma 5 del codice penale il codice di procedura penale prevedeva il recupero per intero delle spese processuali) trova la sua ratio nella volonta' del legislatore di favorire i riti alternativi e tuttavia il combinato disposto del vigente sistema normativo, comporta che residua solo ed esclusivamente su coloro che sono per legge esonerati dall'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'obbligo del pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni da cui sono invece esentati - ex lege - coloro che sono condannati al pagamento delle spese processuali; in definitiva, una disciplina piu' favorevole si e' risolta in un trattamento deteriore, privo di ragionevolezza, fonte di ingiusta disparita' di trattamento; la questione e' rilevante: se le norme fossero dichiarate incostituzionali, l'istanza dell'ufficio di integrare il DP di condanna con la condanna al pagamento delle spese di custodia del veicolo potrebbe essere rigettata; in caso contrario, alla luce della giurisprudenza della suprema Corte, dovrebbe essere accolta;
P. Q. M. Il giudice delle indagini preliminari, visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui dispone «le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate ... nella misura (fissa) stabilita con decreto del Ministro della giustizia...» e, per il predetto richiamo, dell'art. 204 stesso decreto del Presidente della Repubblica nella parte in cui dispone «nel caso di ... decreto ai sensi degli articoli ... 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati», in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Sospende la decisione. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria per la notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, inoltre, al pubblico ministero, ai condannati e al difensore. Venezia, 3 luglio 2017 Il giudice: Galasso