N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2005
Ordinanza del 28 aprile 2005 del Giudice di pace di Prato sul ricorso proposto da B.J. contro Prefettura di Prato. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Immediata esecutivita' del decreto di espulsione, anche se sottoposto a gravame o impugnativa dell'interessato. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 13, comma 3.(GU n.49 del 6-12-2017 )
IL GIUDICE DI PACE DI PRATO Nella causa N.R.G. 1481/05 tra B. J., nato in ... il ... , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marchesi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Belli, in Prato, via F. Ferrucci n. 232, contro la Prefettura di Prato, con sede in Prato, in via dell'Accademia n. 26; Esaminata la richiesta della difesa del ricorrente volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per veder riconosciuta l'illegittimita' dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con la contestuale sospensione del processo in corso; Ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare che la sollevata eccezione d'illegittimita' costituzionale appaia non manifestamente infondata, in quanto: innanzi tutto, l'art. 13, comma 3, della legge n. 286/1998, disponendo l'immediata esecutivita' del provvedimento d'espulsione, nonostante gravame o impugnazione da parte dell'interessato, possa porsi in contrasto con la Costituzione, la quale, all'art. 2, riconosce, tra i propri «principi fondamentali» i diritti inviolabili dell'uomo e, all'art. 24, sancisce in favore di tutti, il diritto inviolabile alla difesa; Ritenuto, inoltre, che la sollevata eccezione riguardi una norma rilevante per la decisione finale, non potendo tale decisione rimanere, in alcun modo, «avulsa» da principi costituzionali quali sono i diritti inviolabili dell'individuo (art. 2 Cost.), ed il diritto inviolabile alla difesa, per ogni persona, (art. 24 Cost.); Letti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
P. Q. M. Ritenuto che la questione appare rilevante e non manifestamente infondata. Dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale e, per l'effetto, sospende il giudizio in corso. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Prato, 28 aprile 2005 Il Giudice di pace: Troili