N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2005

Ordinanza del 28 aprile 2005 del Giudice di pace di Prato sul ricorso
proposto da B.J. contro Prefettura di Prato. 
 
Straniero  e  apolide  -  Espulsione   amministrativa   -   Immediata
  esecutivita' del decreto  di  espulsione,  anche  se  sottoposto  a
  gravame o impugnativa dell'interessato. 
- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
  disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  norme
  sulla condizione dello straniero), art. 13, comma 3. 
(GU n.49 del 6-12-2017 )
 
                     IL GIUDICE DI PACE DI PRATO 
 
    Nella causa N.R.G. 1481/05 tra B.  J.,  nato  in  ...  il  ...  ,
rappresentato e  difeso  dall'avv.  Giovanni  Marchesi  del  Foro  di
Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.  Stefano
Belli, in Prato, via F. Ferrucci n.  232,  contro  la  Prefettura  di
Prato, con sede in Prato, in via dell'Accademia n. 26; 
    Esaminata la  richiesta  della  difesa  del  ricorrente  volta  a
provocare la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale,  per
veder  riconosciuta  l'illegittimita'  dell'art.  13,  comma  3,  del
decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  con  la  contestuale
sospensione del processo in corso; 
    Ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 23  della
legge 11 marzo 1953, n.  87,  ed  in  particolare  che  la  sollevata
eccezione d'illegittimita' costituzionale appaia  non  manifestamente
infondata, in quanto: innanzi tutto, l'art. 13, comma 3, della  legge
n. 286/1998, disponendo l'immediata  esecutivita'  del  provvedimento
d'espulsione,   nonostante   gravame   o   impugnazione   da    parte
dell'interessato, possa porsi in contrasto con  la  Costituzione,  la
quale, all'art. 2, riconosce, tra i propri «principi fondamentali»  i
diritti inviolabili dell'uomo e, all'art. 24, sancisce in  favore  di
tutti, il diritto inviolabile alla difesa; 
    Ritenuto, inoltre, che la sollevata eccezione riguardi una  norma
rilevante  per  la  decisione  finale,  non  potendo  tale  decisione
rimanere, in alcun modo, «avulsa» da  principi  costituzionali  quali
sono i diritti inviolabili  dell'individuo  (art.  2  Cost.),  ed  il
diritto inviolabile alla difesa, per ogni persona, (art. 24 Cost.); 
    Letti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Ritenuto che la questione appare rilevante e  non  manifestamente
infondata. 
    Dispone la trasmissione degli atti  del  presente  giudizio  alla
Corte costituzionale e, per l'effetto, sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
        Prato, 28 aprile 2005 
 
                     Il Giudice di pace: Troili