MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2017 

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi
della speranza di vita. (17A08386) 
(GU n.289 del 12-12-2017)

 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE 
                    PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita; 
  Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima  della
data di decorrenza di ogni aggiornamento; 
  Visto l'art. 12,  comma  12-quater,  del  citato  decreto-legge  30
luglio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122,  che  prevede  che  con  il  medesimo  decreto
direttoriale  siano  adeguati  i   requisiti   vigenti   nei   regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2,  commi
22 e 23, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  nonche'  negli  altri
regimi  e  alle  gestioni  pensionistiche  per  cui  siano   previsti
requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e  il  personale  di  cui  al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui  alla  legge  27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti; 
  Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, che prevede che gli  adeguamenti  dei  requisiti,  previsti  con
cadenza triennale  fino  al  1°  gennaio  2019,  siano  effettuati  a
decorrere dalla predetta data con cadenza biennale; 
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge  30  luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b),  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  prevede  che,  a  decorrere
dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente  disponibile  entro  il  31
dicembre, il dato relativo alla variazione  nel  triennio  precedente
della speranza di vita all'eta' corrispondente a sessantacinque  anni
in riferimento alla media della popolazione residente in Italia; 
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato  decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso  di  frazione  di  mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale  piu'
prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la  parte
decimale dell'incremento della  speranza  di  vita  per  dodici,  con
arrotondamento all'unita'; 
  Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello  Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6
dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 289 del  13  dicembre  2011,  relativo
all'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
  Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello  Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  del
16  dicembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30  dicembre  2014,
relativo all'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  pensionamento
agli incrementi della speranza di vita a  decorrere  dal  1°  gennaio
2016; 
  Vista la nota del presidente dell'Istituto nazionale di  statistica
(ISTAT) n. UP/1022924 del 10 ottobre 2017, con cui si comunica che la
variazione della speranza di vita all'eta' di sessantacinque  anni  e
relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno
2013 e l'anno 2016, e' pari a 0,4 decimi di anno; il  predetto  dato,
trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di  0,5
che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad  una  variazione
pari a cinque mesi; 
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato  decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, che prevede  che  i  valori  di  somma  di  eta'
anagrafica e  di  anzianita'  contributiva  di  cui  alla  tabella  B
allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive
modificazioni,  siano  incrementati  in   misura   pari   al   valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta',  con
arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2019,  i  requisiti  di  accesso  ai
trattamenti  pensionistici  di  cui  all'art.  12,  commi  12-bis   e
12-quater, fermo restando quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del
predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   sono   ulteriormente
incrementati di cinque mesi e i valori di somma di eta' anagrafica  e
di anzianita' contributiva di cui alla tabella B allegata alla  legge
23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive   modificazioni,   sono
ulteriormente incrementati di 0,4 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 dicembre 2017 
 
                               Il ragioniere generale dello Stato     
                          del Ministero dell'economia e delle finanze 
                                            Franco                    
 
      Il direttore generale delle politiche 
          previdenziali e assicurative 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
                    Ferrari