N. 258 SENTENZA 8 novembre - 7 dicembre 2017
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Trascrizione del decreto presidenziale di concessione della cittadinanza - Requisito del giuramento di fedelta' alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi - Imposizione al disabile impossibilitato ad adempiere l'obbligo. - Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art. 10; d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza), art. 7, comma 2; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), art. 25, comma 1. -(GU n.50 del 13-12-2017 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Paolo GROSSI;
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
MORE LLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA,
Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza),
dell'art. 7, comma 1 [recte: 2], del decreto del Presidente della
Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla
cittadinanza), e dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127),
promosso dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena sul
ricorso proposto da A. S. nella qualita' di amministratore di
sostegno di S. K., con ordinanza del 6 dicembre 2016, iscritta al n.
63 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2017.
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2017 il Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera.
Ritenuto in fatto
1.- Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza),
dell'art. 7, comma 1 [recte: 2], del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
(Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza), e dell'art. 25, comma 1, del
d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nelle
parti in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento per
l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non
possa essere prestato dalla persona affetta da disabilita' a causa
della sua condizione patologica.
Le norme sono state impugnate in riferimento agli artt. 2 e 3,
secondo comma, della Costituzione, all'art. 18 della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita',
ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica
ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York
il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'), nonche' agli artt. 21 e 26
della Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con disabilita'
del 1975 [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo con adattamenti il 12 dicembre 2007].
2.- Nel giudizio principale A. S., amministratore di sostegno
della figlia S. K., ha richiesto al giudice tutelare di autorizzare
la trascrizione del decreto concessivo della cittadinanza a favore
della figlia in assenza del prescritto giuramento, dato che la figlia
non sarebbe in grado di prestare tale atto, in quanto affetta da
«epilessia parziale con secondaria generalizzazione» e «ritardo
mentale grave in pachigiria focale». La giovane beneficiaria,
ascoltata in udienza per saggiarne l'idoneita' a prestare il
prescritto giuramento, e' apparsa del tutto disorientata nel tempo e
nello spazio.
3.- Poste tali premesse, il rimettente si sofferma sul quadro
normativo della materia.
In base all'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, la
cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dell'interno, allo straniero che risiede legalmente da
almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L'art. 10 della
medesima legge dispone che il «decreto di concessione della
cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non
presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo,
giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la
Costituzione e le leggi dello Stato», mentre l'art. 23, comma 1,
della legge n. 91 del 1992, dispone che le dichiarazioni per
l'acquisto della cittadinanza «e la prestazione del giuramento
previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato
civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la
propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti
all'autorita' diplomatica o consolare del luogo di residenza».
A sua volta, l'art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993,
prevede che «[i]l giuramento di cui all'art. 10 della legge deve
essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del
decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge» e l'art. 25, comma 1,
del d.P.R. n. 396 del 2000, stabilisce che «[l]'ufficiale dello stato
civile non puo' trascrivere il decreto di concessione della
cittadinanza se prima non e' stato prestato il giuramento prescritto
dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91». Infine, l'art.
27 del d.P.R. n. 396 del 2000, prevede che «[l]'acquisto della
cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in
cui e' stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche
quando la trascrizione del decreto di concessione avviene in data
posteriore».
Da tale disciplina dovrebbe trarsi, ad avviso del rimettente, che
il giuramento sia un adempimento determinante per l'acquisto della
cittadinanza italiana, con la conseguenza di ostacolare detta
acquisizione da parte della persona non in grado di prestare il
prescritto giuramento a causa di infermita' mentale. Si tratterebbe
di una «lacuna normativa» ovvero di un «contrasto del tessuto
normativo rispetto ai parametri costituzionali».
4.- Il rimettente richiama alcune pronunce giurisdizionali che
hanno tentato di affrontare la questione.
Un primo decreto emesso dal Tribunale di Bologna, in data 9
gennaio 2009, ha esonerato dal giuramento l'incapace, applicando
all'amministrazione di sostegno, ex art. 411 del codice civile,
l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva con
riferimento all'interdizione. A parere del Consiglio di Stato, il
giuramento non dovrebbe essere richiesto all'interdetto nei
procedimenti per l'acquisizione della cittadinanza, in quanto atto
personalissimo non delegabile al tutore (Consiglio d[i] Stato,
sezione prima, parere del 13 marzo 1987, n. 261/85). In tale
direzione, peraltro, si e' espresso il Tribunale di Mantova con
decreto del 2 dicembre 2010.
5.- Il rimettente reputa tali soluzioni non convincenti,
escludendo la possibilita' di applicazione analogica dell'art. 411
cod. civ. per estendere all'amministrazione di sostegno effetti,
limitazioni o decadenze previsti dalla legge per l'interdetto e
l'inabilitato. La norma codicistica, nella specie, ammetterebbe
l'estensione all'amministrazione di sostegno unicamente di istituti
disciplinati espressamente dalla legge, e non da «atti
amministrativi, quali sono i pareri espressi dal C[onsiglio] di
S[tato]».
Cio' posto, le possibili soluzioni della quaestio iuris sarebbero
due, «alternative l'una all'altra».
6.- Secondo una prima prospettazione, il giuramento implicherebbe
un impegno morale ed una partecipazione consapevole alla comunita'
statuale da parte del dichiarante: l'assunzione dello status di
cittadino implicherebbe una adesione consapevole e cosciente
all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri. In tale
prospettiva, posta la natura personalissima dell'atto, la
cittadinanza non potrebbe essere acquisita da chi difetti della
naturale capacita' di comprenderne le conseguenze giuridiche e morali
del giuramento, e il significato che tale atto assume di fronte alla
collettivita'.
7.- In base a una diversa prospettazione, il rimettente
sottolinea come possa ipotizzarsi l'illegittimita' costituzionale
della normativa summenzionata, nella parte in cui non prevede deroghe
all'obbligo della prestazione del giuramento, quale condizione per
l'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza di
«condizioni personali di infermita' mentale in cui versi il futuro
cittadino, impeditive [de]l compimento dell'atto formale in
discorso».
La non manifesta infondatezza della questione emergerebbe dal
contrasto con l'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili
dell'uomo: «non permettere al disabile psichico l'acquisizione di un
diritto fondamentale», qual e' lo status di cittadino, «dal momento
che non e' in grado della prestazione dell'atto formale del
giuramento, significherebbe, alla fin fine, non "garantire" tale
diritto; escludendo, cosi', l'infermo di mente dalla nuova
collettivita' in cui e' nato e si e' formato, solo a causa
dell'impedimento determinato dalla sua condizione psichica di natura
personale».
7.1.- Il rimettente ipotizza poi un contrasto con l'art. 3, comma
secondo, della Costituzione: l'impossibilita' di prestare giuramento
sarebbe infatti un «significativo "ostacolo"» che impedisce la piena
realizzazione della personalita' del disabile affetto da malattia
mentale. Vi sarebbe quindi una «disparita' di trattamento tra
cittadini sani e normali, [...] in grado di prestare giuramento, e
quanti sani non siano in quanto affetti da disabilita' e che, per
effetto della mancata prestazione del giuramento, non possono
acquistare lo status civitatis».
7.2.- Il Tribunale non manca di sottolineare come la normativa
impugnata contrasti con «[i]l quadro legislativo sovranazionale, cui
l'ordinamento dello Stato e' tenuto a conformarsi». La normativa
censurata contrasterebbe con l'art. 18 della Convenzione delle
Nazioni Unite per i diritti delle persone disabili, il quale
disporrebbe che «il diritto alla cittadinanza non puo' essere negato
e dunque i disabili hanno il diritto di acquisire e cambiare la
cittadinanza e non possono essere privati della stessa
arbitrariamente o a causa della loro disabilita'».
La menzionata Convenzione individuerebbe la condizione di
disabilita' «nell'esistenza di barriere di diversa natura e tipologia
che possano ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella
societa', in condizioni di uguaglianza con gli altri, per le persone
che presentano delle durature menomazioni fisiche, mentali,
intellettuali o sensoriali». Essa rievocherebbe «i principi enunciati
anche dalla Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con
ritardo mentale del 1971, dalla Dichiarazione O.N.U. dei diritti
delle persone con disabilita' del 1975, dagli artt. 21 [...] e 26
[...] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di
Nizza, resa vincolante dal Trattato di Lisbona del 2009». Proprio le
disposizioni del diritto europeo sottolineerebbero la centralita'
della tutela dei diritti della persona nella fase attuale
dell'integrazione dell'Unione europea e richiederebbero il
riconoscimento della cittadinanza anche ai cittadini di paesi terzi.
7.3.- In conclusione, il rimettente sottolinea come la normativa
censurata, che considera il giuramento alla stregua di una condizione
di efficacia per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove
l'aspirante cittadino sia in uno stato di disabilita', lederebbe la
legittima aspettativa del disabile a vedersi riconosciuta la
cittadinanza italiana, in presenza dei requisiti oggettivi fissati
dalla legge. Inoltre, «si affaccerebbe il rischio di lasciare lo
straniero isolato da quella trama di relazioni di cui, ai fini dello
status civitatis, costituisce il principale centro di imputazione di
interessi».
Considerato in diritto
1.- Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena dubita
della legittimita' costituzionale degli artt. 10 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), 7, comma 1
(recte: comma 2), del decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5
febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza) e 25,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nelle parti in cui non
prevedono l'esenzione dall'obbligo del giuramento della persona
affetta da disabilita' la quale, per le sue condizioni, si trovi
nell'impossibilita' di adempiere tale obbligo.
2.- Secondo il rimettente, in virtu' delle norme censurate, il
decreto presidenziale di concessione della cittadinanza non potrebbe
essere trascritto nei registri dello stato civile in assenza del
giuramento: l'adempimento di tale obbligo sarebbe determinante ai
fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, acquisto che non
risulterebbe possibile nel caso in cui la persona non sia in grado di
prestare il prescritto giuramento a causa di disabilita' psichica. Le
disposizioni censurate contrasterebbero, dunque, con l'art. 2 della
Costituzione, perche' «non permettere al disabile psichico
l'acquisizione di un diritto fondamentale», quale sarebbe lo status
di cittadino, significherebbe non «garantire» tale diritto,
escludendo l'infermo di mente dalla collettivita' in cui e' nato e si
e' formato, solo a causa dell'impedimento determinato dalla sua
condizione psichica di natura personale.
2.1.- Le norme impugnate violerebbero, poi, l'art. 3, secondo
comma, Cost.: l'impossibilita' di prestare giuramento costituirebbe
infatti un «significativo "ostacolo"», che impedirebbe di fatto la
piena liberta' ed eguaglianza del disabile affetto da infermita'
psichica. Sussisterebbe, quindi, una disparita' di trattamento tra
individui sani, in grado di prestare giuramento, e «quanti sani non
siano in quanto affetti da disabilita' e che, per effetto della
mancata prestazione del giuramento, non possono acquistare lo status
civitatis».
2.2.- Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto anche
con la disciplina internazionale e sovranazionale e, in particolare,
con l'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti
delle persone disabili, ratificata e resa esecutiva con la legge 3
marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilita'), nonche' con gli artt. 21 e 26 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea (indicata, per mero
errore materiale, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione come
«Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con disabilita' del
1975»), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo
il 12 dicembre 2007.
2.2.1.- Il citato art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite
del 2006 dispone infatti che «il diritto alla cittadinanza non puo'
essere negato e dunque i disabili hanno il diritto di acquisire e
cambiare la cittadinanza e non possono essere privati della stessa
arbitrariamente o a causa della loro disabilita'». La centralita'
della tutela dei diritti della persona sarebbe confermata dai
richiamati artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali
dell'UE, che esigono il riconoscimento della cittadinanza anche ai
cittadini disabili di paesi terzi.
3.- Il giudice a quo ritiene di non potere offrire
un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate
ne' fare proprio un orientamento della giurisprudenza di merito (e'
richiamato il decreto 9 gennaio 2009 del Tribunale di Bologna) che,
sulla scorta di un parere emesso dal Consiglio di Stato con
riferimento all'interdizione, ha ritenuto che l'interdetto non debba
prestare giuramento (Consiglio di Stato, sezione prima, parere del 13
marzo 1987, n. 261/85).
Ad avviso del rimettente, osta a detta esegesi l'impossibilita'
di applicare per analogia l'art. 411, ultimo comma, del codice
civile, il quale estende all'amministrazione di sostegno effetti,
limitazioni o decadenze previste dalle norme che disciplinano
l'interdizione e l'inabilitazione. La norma del codice civile -
osserva il rimettente - renderebbe applicabile all'amministrazione di
sostegno gli istituti disciplinati dalla legge, non da «atti
amministrativi quali sono i pareri espressi dal Consiglio di Stato».
Secondo il giudice a quo, il giuramento tradurrebbe un impegno
morale ed una partecipazione consapevole alla comunita' statuale da
parte del dichiarante: l'assunzione dello status di cittadino
implicherebbe un'adesione consapevole e cosciente all'esercizio dei
diritti e all'adempimento dei doveri. La natura personalissima del
giuramento comporterebbe che la cittadinanza non potrebbe essere
acquisita da colui il quale difetta della naturale capacita' di
comprendere le conseguenze giuridiche e morali del giuramento, e il
significato che tale atto assume di fronte alla collettivita'.
4.- Preliminarmente, va ribadita la legittimazione del giudice
tutelare, nei procedimenti di volontaria giurisdizione, concernenti
l'amministrazione di sostegno, a sollevare questione di legittimita'
costituzionale in via incidentale (sentenza n. 440 del 2005).
5.- Va in proposito osservato che l'amministratore di sostegno ha
richiesto al giudice tutelare di autorizzare la trascrizione del
decreto presidenziale di concessione della cittadinanza emesso a
favore della figlia. Questa Corte ha gia' affermato che, nel giudizio
in via incidentale, il riscontro della giurisdizione e della
competenza dell'autorita' rimettente - piu' in generale, dei
presupposti di esistenza del giudizio principale - e' riservato al
giudice a quo nell'ambito della valutazione della rilevanza, e non e'
sindacabile dalla Corte a meno che detti presupposti non risultino
«manifestamente o incontrovertibilmente carenti» (sentenza n. 262 del
2015; nello stesso senso, sentenze n. 34 del 2010, n. 241 del 2008,
n. 163 del 1993), cio' che nella specie non e' dato riscontrare.
6.- La questione concernente gli artt. 7, comma 2, del d.P.R. n.
572 del 1993 e 25, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000, e'
inammissibile, avendo ad oggetto disposizioni di rango regolamentare,
prive di forza di legge, sottratte, quindi, al sindacato di
legittimita' di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 254 e n. 81
del 2016, n. 156 del 2013).
7.- Nel merito, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992, sollevata in riferimento
agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., e' fondata.
Il citato art. 10, in seguito alla concessione allo straniero
della cittadinanza italiana, avvenuta con decreto del Presidente
della Repubblica sulla base dei requisiti previsti dalla legge n. 91
del 1992, ne subordina la trascrizione nei registri dello stato
civile alla prestazione del giuramento di esseri fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. L'acquisizione
dello status di cittadino non risulta possibile, percio', nel caso in
cui la persona non sia in grado di prestare detto giuramento a causa
di grave disabilita' psichica.
7.1.- L'art. 54, comma primo, Cost., che impone al cittadino il
dovere di fedelta' alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e
le leggi, trova concreta espressione, per lo straniero, nella
prestazione del giuramento, manifestazione solenne di adesione ai
valori repubblicani. Il giuramento richiesto dalla disposizione
impugnata e' quindi atto personale, che attiene direttamente al
diritto costituzionale, in ragione dei valori incorporati nella sua
prestazione. In quanto tale, non puo' essere reso da un
rappresentante legale in sostituzione dell'interessato, secondo le
norme del codice civile.
7.2.- Appare pertanto corretta la premessa del rimettente,
secondo il quale non e' possibile fornire della norma censurata
un'interpretazione costituzionalmente orientata.
L'obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla
Costituzione deve, infatti, cedere il passo all'incidente di
legittimita' costituzionale, laddove essa sia incompatibile con il
tenore letterale della disposizione. Come questa Corte ha avuto modo
di affermare, infatti, quando non sia in grado di «trarre dalla
disposizione alcuna norma conforme alla Costituzione, il giudice e'
tenuto ad investire questa Corte della relativa questione di
legittimita' costituzionale» (sentenza n. 36 del 2016).
8.- La natura del giuramento di cui all'art. 54 della
Costituzione richiama direttamente i principi fondamentali
dell'ordinamento costituzionale.
L'art. 2 Cost., nell'imporre alla Repubblica il riconoscimento e
la garanzia dei diritti inviolabili, «sia come singolo, sia nelle
formazioni ove si svolge la sua personalita'», delinea un
fondamentale principio che pone al vertice dell'ordinamento la
dignita' e il valore della persona.
In coerenza con tale prospettiva, l'art. 2 Cost. non puo' essere
disgiunto dall'art. 3, secondo comma, Cost., il quale affida alla
Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono la liberta' e l'uguaglianza nonche' il pieno
sviluppo della persona.
Tale lettura si collega, anche se non espressamente evocato
nell'ordinanza del rimettente, al primo comma del medesimo articolo
che, a protezione della stessa inviolabilita' dei diritti, garantisce
il principio di eguaglianza a prescindere dalle «condizioni
personali». Come questa Corte ha gia' piu' volte statuito, sebbene
l'art. 3 si riferisca espressamente ai soli cittadini, la norma in
esso contenuta vale pure per lo straniero «quando trattisi di
rispettare [...] diritti fondamentali» (sentenza n. 120 del 1967),
ancor piu' quando, come nel caso di specie, trattasi di uno straniero
cui sia stata concessa la cittadinanza e che deve solo adempiere una
condizione per l'acquisizione della stessa.
8.1.- Fra le condizioni personali che limitano l'eguaglianza si
colloca indubbiamente la condizione di disabilita'. Tale fenomeno e'
espressamente considerato dalla Costituzione: assume esplicito
rilievo nell'art. 38 Cost. che, al primo comma, riconosce il diritto
all'assistenza sociale per gli inabili al lavoro, mentre al terzo
comma riconosce agli «inabili» e ai «minorati» il diritto
all'educazione e alla formazione professionale.
I summenzionati principi sono stati attuati dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), che disegna il
fondamentale quadro normativo in materia di disabilita', volto non
solo a prestare assistenza ma anche a favorire l'integrazione sociale
del disabile. Tale disciplina, come ha avuto modo di sottolineare
questa Corte, ha segnato un «radicale mutamento di prospettiva
rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone
affette da invalidita', considerati [...] quali problemi non solo
individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera
collettivita'» (sentenza n. 167 del 1999). Le condizioni invalidanti,
come dispone l'art. 1 della citata legge, sono ostacoli che la
Repubblica ha il compito di rimuovere per consentire la «massima
autonomia possibile» del disabile e il pieno esercizio dei diritti
fondamentali.
Su tale compito promozionale, imposto dalla Costituzione ai
pubblici poteri, e' tornata questa Corte la quale, con riferimento al
diritto all'istruzione del portatore di disabilita', ha rimarcato che
sul tema della condizione giuridica dello stesso «confluiscono un
complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori
del disegno costituzionale» (sentenze n. 275 del 2016 e n. 215 del
1987), in vista del processo di inserimento nella societa' (sentenza
n. 80 del 2010).
9.- Tale inserimento, ove siano soddisfatte le altre condizioni
previste dalla legge che regola l'acquisizione della cittadinanza, e'
evidentemente impedito dall'imposizione normativa del giuramento alla
persona che, in ragione di patologie psichiche di particolare
gravita', sia incapace di prestarlo. La necessita' di esso, e la
mancata acquisizione della cittadinanza che, in sua assenza, ne
consegue, puo' determinare una forma di emarginazione sociale che
irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilita' dal
godimento della cittadinanza, intesa quale condizione generale di
appartenenza alla comunita' nazionale. Puo' inoltre determinare una
ulteriore e possibile forma di emarginazione, anche rispetto ad altri
familiari che abbiano conseguito la cittadinanza.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
disposizione censurata, nella parte in cui non esonera dal giuramento
il disabile incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di una
grave e accertata condizione di disabilita'.
10.- L'esonero dal giuramento deve operare a prescindere dal
"tipo" di incapacita' giuridicamente rilevante. Cio' che rileva e'
l'impossibilita' materiale di compiere l'atto in ragione di una grave
patologia, non rilevando la precipua condizione giuridica in cui
versa il disabile e fermo restando il potere del Procuratore della
Repubblica di impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti
dell'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'art. 95, comma secondo,
del d.P.R. n. 396 del 2000, in caso di distorta applicazione della
disciplina sull'esonero dal giuramento.
Sono assorbite le censure prospettate in relazione agli evocati
parametri internazionali e sovranazionali.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella
parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona
incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e
accertata condizione di disabilita';
2) dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.P.R. 12 ottobre 1993, n.
572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza) e dell'art. 25, comma 1, del
d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127),
sollevata dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena, con
l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA