MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 ottobre 2017 

Incremento delle risorse finanziarie  destinate  agli  interventi  in
favore di grandi progetti  di  ricerca  e  sviluppo  a  valere  sulle
risorse del Fondo  rotativo  per  il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti  in  ricerca  e  ulteriori   modifiche   alla   relativa
disciplina recata dal decreto 24 luglio 2015. (17A08446) 
(GU n.292 del 15-12-2017)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo, tra l'altro, alla  promozione  di  progetti  di
ricerca, sviluppo  e  innovazione  di  rilevanza  strategica  per  il
rilancio della competitivita' del sistema produttivo,  anche  tramite
il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e  sviluppo
delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
maggio 2013, n. 113, con il  quale,  in  applicazione  dell'art.  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 4 dicembre 2014, n. 282, come modificato dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 19 marzo  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile  2015,  n.  99,  il
quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15  del  citato  decreto
interministeriale 8 marzo 2013, detta la disciplina di un  intervento
del Fondo per la crescita sostenibile (nel seguito  anche  «FCS»)  in
favore di grandi progetti di ricerca e  sviluppo  nel  settore  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per
l'attuazione  dell'Agenda  digitale  italiana  e  che  prevede,   tra
l'altro, che le risorse  del  FCS  destinate  all'intervento  possono
essere integrate anche  dalle  risorse  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di  cui  all'art.
1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (nel seguito anche
«FRI»); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 5 dicembre 2014, n. 283,  come  modificato  dal  gia'  menzionato
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  marzo  2015,  il
quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto  8
marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del FCS in favore di
grandi progetti di  ricerca  e  sviluppo  nell'ambito  di  specifiche
tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile» e che prevede,  tra
l'altro, che le risorse  del  FCS  destinate  all'intervento  possono
essere integrate anche dalle risorse del FRI; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  24  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del  24  settembre  2015,  n.  222,   recante   le   condizioni   per
l'attivazione degli interventi di cui ai decreti 15  ottobre  2014  a
valere sulle risorse del  FRI,  che,  tra  l'altro,  destina  a  tali
interventi 450 milioni di euro di risorse del FRI  e  80  milioni  di
euro di risorse del FCS; 
  Visti i decreti del Ministro  dello  sviluppo  economico  9  giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 26 luglio 2016, n. 173,  e  24  gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1°  marzo  2017,  n.
50, che modificano il predetto decreto 24 luglio 2015; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto  del  Ministro
dello sviluppo  economico  24  luglio  2015,  cosi'  come  modificato
dall'art. 1 del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  24
gennaio 2017, che prevede che: 
    per  la  concessione   delle   agevolazioni   nella   forma   del
finanziamento agevolato sono destinati € 25.000.000,00 all'intervento
«Agenda  digitale»  ed  €  425.000.000,00  all'intervento  «Industria
sostenibile», a valere sulla dotazione di risorse del FRI; 
    per la concessione delle agevolazioni nella forma del  contributo
diretto alla  spesa  sono  destinati  €  5.000.000,00  all'intervento
«Agenda  digitale»  ed  €  75.000.000,00  all'intervento   «Industria
sostenibile», a valere sulla dotazione di risorse del FCS; 
  Visto, inoltre, l'art. 8, comma 2, del piu' volte citato decreto 24
luglio 2015, che prevede che con apposito decreto  direttoriale  sono
impartite  le  istruzioni  per  l'attuazione  degli   interventi   in
relazione alle specificita' delle agevolazioni previste dallo  stesso
decreto; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese 14  luglio  2016,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2  agosto  2016,  n.
179, con il quale, cosi' come previsto  dall'art.  8,  comma  2,  del
predetto  decreto  ministeriale   24   luglio   2015   e   successive
modificazioni, sono state impartite le  istruzioni  per  l'attuazione
degli interventi di cui ai citati  decreti  ministeriali  15  ottobre
2014 a valere sulle risorse del FRI; 
  Considerato che, sulla base  dei  dati  messi  a  disposizione  dal
soggetto gestore attraverso la piattaforma informatica dedicata, alla
data del 10 ottobre 2017,  risultano  pervenute  n.  77  domande  per
l'intervento agevolativo «Industria sostenibile», il  cui  fabbisogno
finanziario e' pari a circa 419  milioni  di  euro  di  finanziamento
agevolato e circa 76 milioni  di  euro  di  contributo  diretto  alla
spesa, e n. 6 domande per l'intervento agevolativo «Agenda digitale»,
il cui fabbisogno finanziario e' pari a circa 33 milioni di  euro  di
finanziamento agevolato e circa  5  milioni  di  euro  di  contributo
diretto alla spesa; 
  Considerato l'elevato interesse delle imprese nei  confronti  degli
interventi agevolativi in argomento, le  cui  domande,  a  parte  una
concentrazione nel primo  giorno  di  apertura  dello  sportello  per
«Industria sostenibile», hanno continuato ed  essere  presentate  con
continuita', con un rinnovato recente  interesse  anche  per  «Agenda
digitale», fino a comportare l'esaurimento delle risorse  finanziarie
e la sospensione dei  termini  di  presentazione  delle  domande  per
l'intervento  agevolativo  «Agenda  digitale»   ed   il   sostanziale
esaurimento delle risorse finanziarie  per  l'intervento  agevolativo
«Industria sostenibile»; 
  Ritenuto opportuno, al fine di garantire  la  massima  operativita'
dei due interventi agevolativi anche nei prossimi mesi,  incrementare
adeguatamente le risorse finanziarie e, inoltre, al fine di conferire
alle stesse la massima flessibilita'  ed  efficacia,  prevedere,  per
entrambi  gli  interventi  stessi,  un'unica  disponibilita'  per  il
finanziamento agevolato, a valere sul FRI, ed un'unica disponibilita'
per il contributo alla spesa, a valere sul FCS; 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno,  rideterminare   le   misure   del
contributo alla spesa nel 20 per cento della spesa ammissibile per le
imprese di tutte le  dimensioni  ed  il  finanziamento  agevolato  in
misura non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 60
per cento, per le imprese di grande dimensione, e al  70  per  cento,
per le imprese di  piccola  e  media  dimensione,  nel  limite  delle
intensita' massime di aiuto stabilite dall'art. 25, paragrafo 6,  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del  26
giugno 2014; 
  Ritenuto, per le precedenti considerazioni, di  dover  incrementare
le risorse disponibili con ulteriori 350 milioni di  euro,  a  valere
sul FRI, e 100 milioni di euro, a valere sul FCS; 
  Vista la nota prot. n. 65057 del 14 giugno 2017, con  la  quale  il
Ministero dello sviluppo  economico  -  Direzione  generale  per  gli
incentivi   alle   imprese,   facendo   seguito    alla    precedente
corrispondenza, nel rappresentare a Cassa depositi e prestiti  S.p.a.
e al Ministero dell'economia e delle finanze il buon andamento  degli
interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile»  e
l'imminente esaurimento dei 450  milioni  di  risorse  del  FRI  gia'
previsti, ha chiesto la  conferma  della  persistente  disponibilita'
degli ulteriori 600 milioni di euro, a fronte dei  complessivi  1.050
milioni di euro gia' accertati ai sensi dell'art. 30,  comma  4,  del
decreto-legge n. 83 del 2012, al  fine  di  utilizzarne  350  per  il
rifinanziamento dei predetti interventi agevolativi; 
  Vista la nota prot. n. 2068106 del 15 giugno  2017,  con  la  quale
Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha confermato l'utilizzabilita'  dei
suddetti 350 milioni di euro a valere sulle risorse del FRI; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse,   le   risorse
finanziarie di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto  ministeriale
24 luglio 2015, come modificato dall'art. 1 del decreto  ministeriale
24 gennaio 2017, sono rispettivamente  incrementate,  indistintamente
per  gli  interventi  agevolativi  «Agenda  digitale»  e   «Industria
sostenibile», di: 
    a) € 350.000.000,00, a valere sulla dotazione di risorse  FRI  di
cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto 24 luglio 2015, per  la
concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato; 
    b) € 100.000.000,00, a valere  sulle  risorse  del  FCS,  per  la
concessione di agevolazioni nella forma del contributo  diretto  alla
spesa. 
  2. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio  2015
e successive modificazioni richiamato nelle premesse, sono  apportate
le seguenti ulteriori modifiche: 
    a) all'art. 7, comma 2, le parole: «non inferiore al 50 per cento
e, comunque, non superiore al 70 per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non inferiore al 50 per cento e, comunque,  non  superiore
al 60 per cento per le imprese di grande dimensione e al 70 per cento
per le imprese di piccola e media dimensione,  come  classificate  ai
sensi dell'Allegato I al Regolamento GBER,»; 
    b) all'art. 7, comma 6, le parole: «del 15 per cento della  spesa
ammissibile per le imprese di piccola e media dimensione e del 10 per
cento per le imprese di grandi dimensioni, come classificate ai sensi
dell'Allegato I al Regolamento GBER» sono sostituite dalle  seguenti:
«del 20 per cento della spesa ammissibile»; 
    c) all'art. 7, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:  «7-bis.
Qualora  il  valore  complessivo  dell'agevolazione,  in  termini  di
equivalente sovvenzione lordo,  determinato  ai  sensi  del  presente
articolo,  superi  l'intensita'  massima  prevista  dalla  disciplina
comunitaria indicata al comma 1,  l'importo  del  contributo  diretto
alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta
intensita'.». 
  3. Le modifiche di cui al comma 2  si  applicano  alle  domande  di
agevolazione  presentate  successivamente  alla   pubblicazione   del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4. Le  domande  di  agevolazione  presentate  successivamente  alla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana a fronte di  rinunce  di  domande  presentate  in
precedenza e riguardanti il medesimo progetto di ricerca  industriale
e di sviluppo sperimentale non sono considerate ammissibili. 
  5. Per le finalita' di cui al  presente  decreto  ed  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse  di  cui
al comma 1, lettera b), sono attribuite alla sezione del Fondo per la
crescita sostenibile relativa alla  finalita'  di  cui  all'art.  23,
comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 ottobre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

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