AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Hygigal» (17A08363) 
(GU n.295 del 19-12-2017)

 
     Estratto determina AAM/AIC n. 161/2017 del 29 novembre 2017 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: HYGIGAL,
nella forma e confezioni: 
      «10mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da  100
ml; 
      «10mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 100
ml, 
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.,  via
Cassia Nord 351, Monteroni d'Arbia - 53014 -  Siena,  codice  fiscale
00050110527. 
    Confezioni: 
      «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100
ml - AIC n. 044837019 (in base 10) 1BSB4V (in base 32); 
      «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini  in  vetro  da
100 ml - AIC n. 044837021 (in base 10) 1BSB4X (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: ogni ml di soluzione contiene: 
      un (1) ml di soluzione contiene 10 mg di paracetamolo; 
      un flacone da 100 ml contiene 1000 mg di paracetamolo. 
    Principio attivo: paracetamolo. 
    Eccipienti:  cisteina  cloridrato   monoidrato,   sodio   fosfato
dibasico diidrato, acido cloridrico 1N,  mannitolo,  sodio  idrossido
1N, acqua per preparazioni iniettabili, azoto. 
    Produttore del principio attivo: Anqiu Lu'an Pharmaceutical  Ltd-
Weixu North Road . 35 - Anqiu City Shandong Province - 262100 - Cina. 
    Produzione  e  rilascio  lotto  del  prodotto  finito:  Industria
Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. - via Cassia Nord 351-  Monteroni
d'Arbia - 53014 - Siena. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine del  dolore
di  intensita'  moderata,  specialmente  a  seguito   di   intervento
chirurgico e per il trattamento a breve termine della febbre,  quando
la somministrazione per via endovenosa sia giustificata dal punto  di
vista  clinico  dall'urgente  necessita'  di  trattare  il  dolore  o
l'ipertermia  e/o  quando  altre  vie   di   somministrazione   siano
impossibili da praticare. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 044837019 «10 mg/ml soluzione per infusione» 1
flaconcino in vetro da 100 ml. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
    Confezione: AIC n. 044837021 «10 mg/ml soluzione  per  infusione»
20 flaconcini in vetro da 100 ml. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 044837019 «10 mg/ml soluzione per infusione» 1
flaconcino in vetro da 100 ml. 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RNR  -   medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. 
    Confezione: AIC n. 044837021 «10 mg/ml soluzione  per  infusione»
20 flaconcini in vetro da 100 ml. 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:   OSP -   medicinale
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.