N. 181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2015
Ordinanza del 21 maggio 2015 del Tribunale di Macerata sull'istanza proposta da Cacaci Claudio e Retico Enrico. Spese di giustizia - Compensi spettanti all'ausiliario del magistrato - Onorari commisurati al tempo. - Legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art. 4.(GU n.51 del 20-12-2017 )
TRIBUNALE DI MACERATA
ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale
Il Tribunale penale di Macerata, nella persona del giudice
monocratico dott. Giovanni Manzoni, premesso che: in data 28 febbraio
2014 veniva conferita perizia medica collegiale ai dott. Cacaci
Claudio ed Enrico Retico; i consulenti depositavano relazione nei
termini concessi e venivano escussi in sede dibattimentale; i
suddetti in data 6 agosto 2014 avanzavano tempestiva istanza di
liquidazione per la attivita' espletata, per totale importo di euro
3.500 (pari a richieste totali 428,5 vacazioni);
Osserva
La attuale normativa (art. 4, legge n. 319/80) prevede la
retribuzione dei consulenti tecnici di ufficio , nei casi nella quale
la stessa venga effettuata a tempo, nella somma di euro 14.68 per la
prima vacazione e di euro 8.15 per le successive (la vacazione e'
pari a due ore).
In altri termini, il consulente e' pagato con la somma di euro
7.34 all'ora per la attivita' svolta nelle prime due ore ed euro
4.075 all'ora per il periodo successivo (somme sulle quali deve
peraltro pagare le tasse).
Tale disciplina retributiva appare a questo giudice, in
particolare in relazione al procedimento che oggi occupa, di sospetta
costituzionalita' sotto plurimi profili.
1) Della possibile violazione dell'art. 36 della Costituzione, che
prevede che il lavoratore abbia diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro.
Nel caso di specie i consulenti erano medici, impegnati in
complessa perizia su un difficile caso di ipotizzata colpa medica
sfociata nella morte della paziente.
Appare pertanto del tutto incongruo con il dettato
costituzionale, alla luce della veste professionale dei periti e
della complessita' dell'incarico, una retribuzione di euro 4.075
all'ora (si consideri come riferimento di paragone che il minimo
orario per il primissimo gradino di inquadramento contrattuale tra
gli operai metalmeccanici e' di 7,32 euro all'ora; il valore minimo
dei voucher INPS per prestazioni occasionali e' di euro 7.50
orari..).
Nel caso di specie, anzi, trattandosi di perizia collegiale la
retribuzione e' integrale per un perito, aumentata del 40% per
ciascuno degli altri periti (art. 53, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002), talche' i consulenti medici hanno cadauno
retribuzione di 2.85 euro lordi orari.
Importi che appaiono francamente derisori alla luce della
qualificazione dei consulenti e della complessita' della prestazione
effettuata (a meno di ritenere che a fronte di tale dato retributivo
sia legittimata una attivita' quantomeno rilassata del consulente,
tale da comportare un abnorme incremento delle vacazioni richieste).
Non ignora questo giudice che la Corte costituzionale (sentenza
n. 88 del 1970, ripresa da ulteriore sentenza emessa a seguito di
camera di consiglio del 10 gennaio 1996) ha evidenziato che l'art. 36
della Costituzione in relazione a tale fattispecie sarebbe «male
addotto, innanzitutto perche' il lavoro svolto dai consulenti tecnici
d'ufficio non si presta a rientrare in uno schema che involga un
necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi
un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima.
Ed in secondo luogo, perche' non c'e' modo di valutare in che misura
quel lavoro giochi nella complessiva attivita' di coloro che in
concreto lo svolgono e come i compensi per le relative operazioni (a
parte l'impossibilita' o difficolta' di coglierne la totale entita')
concorrano alla formazione dell'intero reddito professionale del
singolo prestatore», sottolineando che «La situazione in cui si
trovano i consulenti d'ufficio, e che non e' dissimile da quella
delle categorie dei periti, degli interpreti e dei traduttori,
potrebbe anche apparire tale da suggerire iniziative o modifiche sul
terreno legislativo nel rispetto delle esigenze di carattere pubblico
e privato concorrenti nello svolgimento del processo civile. Ma essa
non conduce, a proposito delle norme che la comportano, ad alcuna
violazione dell'art. 36, comma primo».
Ritiene peraltro questo giudice dover evidenziare che la odierna
censura di sospetta incostituzionalita' verte non sul profilo della
possibile inadeguatezza della retribuzione ad assicurare al
consulente «una esistenza libera e dignitosa» (spesso lo stesso ha
altre attivita' prevalenti) ma sulla necessita' che lo stesso goda di
una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro
prestato a favore dello Stato.
In relazione a tale profilo appare irrazionale negare che la
attivita' espletata dal consulente configuri una prestazione alla
quale si ricollega sinallagmaticamente il diritto ad una giusta
retribuzione da parte dello Stato, che non puo' imporre a terzi una
prestazione senza poi adeguata contropartita (si consideri che la
prestazione di consulenza e' obbligatoria ex art. 366 cp), o
approfittare dello stato di necessita' di chi si induca a prestare la
propria opera dietro corrispettivo irrisorio a cagione delle proprie
difficolta' economiche.
A differenza del caso di cui alla precedenti pronunzie, si
evidenzia poi la particolare qualificazione dei consulenti e la
specifica complessita' dell'incarico; circostanze tali da rendere
ancora piu' stridente e macroscopicamente inadeguata la retribuzione
oraria prevista ex lege, sottolineandosi peraltro che gia' la Corte
adita gia' nel 1996 ha evidenziato come la attuale disciplina fosse
accettabile solo «in attesa di norme migliori»; auspicio che a
distanza di quasi 20 anni non ha avuto alcun seguito da parte del
legislatore e che si ritiene richiedere, pertanto, un dirimente
intervento della Corte adita.
Ove poi si volesse sottolineare la obbligatorieta' della
prestazione del perito e desumerne il «titolo grazioso» del pagamento
di una remunerazione allo stesso da parte dello Stato per la
attivita' svolta si richiama - pur pienamente consapevoli che si
tratta di analogia estremamente lata e che si evidenzia solo a
sottolineare la necessita' sempre piu' avvertita dalla Corte adita in
ordine alla corresponsione di un equo corrispettivo al cittadino a
fronte delle «ablazioni» da questi subite iure imperii - la
giurisprudenza della Corte costituzionale che in materia di esproprio
ha statuito che la somma versata debba costituire un «serio ristoro»
(Corte costituzionale 348/07); principio che appare espressione di
fondamentale civilta' giuridica e che non vi e' motivo sia
applicabile solo alle prestazioni patrimoniali e non anche a quelle
personali.
2) Della possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione, inteso
come criterio di necessaria ragionevolezza immanente al sistema.
Appare, infatti, ad avviso di questo giudice irrazionale un
trattamento economico uguale per ogni caso di retribuzione oraria del
consulente, senza distinzione ad es. tra la attivita' svolta da un
traduttore lingua madre in relazione ad un atto estremamente semplice
(attivita' per la quale non vi e' particolare impegno ne' necessita'
di speciali studi o competenze, bastando la conoscenza di una lingua
oltre all'italiano) e la attivita' di studio, valutazione e sintesi
demandata a un professionista chiamato a esprimere un parere in
materia complessa e necessitante di costante studio ed aggiornamento
e di possibile approfondimento in relazione alla specificita' del
quesito.
Non sufficiente a far fronte alle considerazioni di cui sopra
appare, poi, la norma di cui all' art. 52 TUSG che prevede il
possibile raddoppio delle somme liquidate all' interprete in caso di
prestazione di «eccezionale importanza, complessita' e difficolta'».
Si deve, infatti, evidenziare che:
la retribuzione prevista per tali casi arriva a soli 8.15 euro
all'ora e nello specifico caso arriverebbe a 5.70 euro orari (da
tassare); retribuzione comunque del tutto inidonea a retribuire una
attivita' che lo stesso legislatore prevede come eccezionalmente
difficoltosa e complessa (e che, pertanto, implicitamente presuppone
una particolare altissima qualificazione del consulente);
tale norma prevede un ambito di applicazione estremamente
rigoroso e specifico, tale da escludere di regola la sua
applicabilita' e imporre, pertanto, la quantificazione dell'onorario
nella somma di euro 4.075 orari.
La questione appare:
ammissibile in quanto la prioritaria giurisprudenza di
legittimita' configura la attivita' di liquidazione dei compensi dei
consulenti come attivita' di natura giurisdizionale (v. anche
circolare 1231/84 Ministero di Grazia e Giustizia);
rilevante nel caso di specie perche':
ai consulenti dovrebbe applicarsi il trattamento previsto
dall'art. 4 legge n. 319/80, non rientrandosi in nessuna delle
ipotesi previste dalla legge di onorari fissi (il caso in oggetto non
e' equiparabile alla perizia in materia medica prevista dagli
articoli 20 e 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 820/83
atteso che «l'art. 20 ha riguardo alla perizia in materia medico
legale, e quindi all'accertamento tecnico disposto nell'ambito delle
indagini preliminari e del processo penale, mentre il successivo art.
21, che ha riguardo all'accertamento svolto nell'ambito dei giudizi
civili, si occupa esclusivamente della «consulenza tecnica avente ad
oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti
patogeni, riguardanti la persona»... La previsione della tabella si
riferisce agli accertamenti medici aventi ad oggetto lo stato di
salute della persona, mentre nel caso che ci si occupa, come risulta
dallo stesso ricorso, la consulenza risulta disposta nell'ambito di
un giudizio intentato dalla odierna ricorrente per ottenere il
risarcimento dei danni conseguenti ad un asserito erroneo intervento
chirurgico di laparoscopia. L'indagine affidata al consulente tecnico
pertanto, deve presumersi, non si e' propriamente rivolta ad
accertare lo stato attuale di salute della persona, ma ha avuto un
oggetto diverso e piu' esteso, consistito nel verificare la
correttezza, dal punto di vista della scienza medica, nelle sue varie
fasi, dell'operazione chirurgica cui la paziente e' stata sottoposta.
Trattasi, all'evidenza, di indagine che ha una propria
specificita', rappresentata dal fatto che oggetto dell'accertamento
e', per l'appunto, l'attivita' medica e di cura erogata alla paziente
e la sua rispondenza ai principi tecnico-scientifici e di diligenza
che sovrintendono l'esercizio della relativa professione, sicche'
essa non puo' essere ricondotta, nemmeno in forza dell'analogia, alla
consulenza medica diagnostica cui si riferisce la previsione
tabellare. Ne consegue che, mancando una previsione specifica in
tabella per gli accertamenti tecnici aventi ad oggetto la
responsabilita' medica, deve ritenersi che correttamente il giudice a
quo abbia applicato, ai fini della determinazione del compenso
spettante al consulente, il criterio a tempo fondato sulle vacazioni»
- Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-11-2011, n. 24992.
Tale retribuzione appare a questo giudice contrastante con la
previsione di cui agli articoli 3 e 36 della Costituzione, per i
motivi sopra evidenziati, trattandosi di soggetti di elevatissima
qualificazione professionale, impegnati in valutazioni complesse e ai
quali dovrebbe riconoscersi, alla luce della vigente normativa, un
compenso orario che appare del tutto inadeguato alla attivita'
espletata.
La pronunzia della Corte che statuisse la illegittimita'
costituzionale dell'importo della vacazione per come attualmente
determinato ex lege non creerebbe, infine, ad avviso di chi scrive,
un vuoto normativo incolmabile, ben potendo il giudice liquidare
equitativamente l'onorario sulla base della entita' e del pregio
della attivita' svolta, tenuto conto delle tariffe professionali
della categoria o di altre analoghe, nelle more di un intervento del
legislatore (a quel punto verosimilmente sollecito) che contemperasse
equamente le ragioni delle finanze statali e le lecite aspettative
del privato che presta la propria attivita' a favore dello Stato.
P.Q.M.
Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
87;
Promuove di ufficio, per possibile violazione degli articoli 3 e
36 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 4 legge n. 319/80, in particolare nei casi di cui all'art.
53, decreto del Presidente della Repubblica n. 15/2002, sospendendo
la procedura di liquidazione in corso in relazione ai richiesti
onorari;
Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia notificata
alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato ed al presidente della
Camera dei Deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.
Macerata, 14 maggio 2015
Il Giudice: Manzoni