N. 181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2015

Ordinanza del 21 maggio 2015 del Tribunale di  Macerata  sull'istanza
proposta da Cacaci Claudio e Retico Enrico. 
 
Spese di giustizia - Compensi spettanti all'ausiliario del magistrato
  - Onorari commisurati al tempo. 
- Legge 8 luglio 1980, n.  319  (Compensi  spettanti  ai  periti,  ai
  consulenti tecnici,  interpreti  e  traduttori  per  le  operazioni
  eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art. 4. 
(GU n.51 del 20-12-2017 )
 
                        TRIBUNALE DI MACERATA 
          ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale 
 
    Il Tribunale  penale  di  Macerata,  nella  persona  del  giudice
monocratico dott. Giovanni Manzoni, premesso che: in data 28 febbraio
2014 veniva conferita  perizia  medica  collegiale  ai  dott.  Cacaci
Claudio ed Enrico Retico; i  consulenti  depositavano  relazione  nei
termini  concessi  e  venivano  escussi  in  sede  dibattimentale;  i
suddetti in data 6  agosto  2014  avanzavano  tempestiva  istanza  di
liquidazione per la attivita' espletata, per totale importo  di  euro
3.500 (pari a richieste totali 428,5 vacazioni); 
 
                               Osserva 
 
    La attuale  normativa  (art.  4,  legge  n.  319/80)  prevede  la
retribuzione dei consulenti tecnici di ufficio , nei casi nella quale
la stessa venga effettuata a tempo, nella somma di euro 14.68 per  la
prima vacazione e di euro 8.15 per le  successive  (la  vacazione  e'
pari a due ore). 
    In altri termini, il consulente e' pagato con la  somma  di  euro
7.34 all'ora per la attivita' svolta nelle  prime  due  ore  ed  euro
4.075 all'ora per il  periodo  successivo  (somme  sulle  quali  deve
peraltro pagare le tasse). 
    Tale  disciplina  retributiva  appare  a   questo   giudice,   in
particolare in relazione al procedimento che oggi occupa, di sospetta
costituzionalita' sotto plurimi profili. 
1) Della possibile violazione dell'art. 36  della  Costituzione,  che
prevede  che  il  lavoratore  abbia  diritto  ad   una   retribuzione
proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro. 
    Nel caso di  specie  i  consulenti  erano  medici,  impegnati  in
complessa perizia su un difficile caso  di  ipotizzata  colpa  medica
sfociata nella morte della paziente. 
    Appare   pertanto   del   tutto   incongruo   con   il    dettato
costituzionale, alla luce della  veste  professionale  dei  periti  e
della complessita' dell'incarico,  una  retribuzione  di  euro  4.075
all'ora (si consideri come riferimento  di  paragone  che  il  minimo
orario per il primissimo gradino di  inquadramento  contrattuale  tra
gli operai metalmeccanici e' di 7,32 euro all'ora; il  valore  minimo
dei  voucher  INPS  per  prestazioni  occasionali  e'  di  euro  7.50
orari..). 
    Nel caso di specie, anzi, trattandosi di  perizia  collegiale  la
retribuzione e' integrale  per  un  perito,  aumentata  del  40%  per
ciascuno degli altri periti (art. 53, decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002), talche' i consulenti  medici  hanno  cadauno
retribuzione di 2.85 euro lordi orari. 
    Importi  che  appaiono  francamente  derisori  alla  luce   della
qualificazione dei consulenti e della complessita' della  prestazione
effettuata (a meno di ritenere che a fronte di tale dato  retributivo
sia legittimata una attivita' quantomeno  rilassata  del  consulente,
tale da comportare un abnorme incremento delle vacazioni richieste). 
    Non ignora questo giudice che la Corte  costituzionale  (sentenza
n. 88 del 1970, ripresa da ulteriore sentenza  emessa  a  seguito  di
camera di consiglio del 10 gennaio 1996) ha evidenziato che l'art. 36
della Costituzione in relazione  a  tale  fattispecie  sarebbe  «male
addotto, innanzitutto perche' il lavoro svolto dai consulenti tecnici
d'ufficio non si presta a rientrare in  uno  schema  che  involga  un
necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi
un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima.
Ed in secondo luogo, perche' non c'e' modo di valutare in che  misura
quel lavoro giochi nella  complessiva  attivita'  di  coloro  che  in
concreto lo svolgono e come i compensi per le relative operazioni  (a
parte l'impossibilita' o difficolta' di coglierne la totale  entita')
concorrano alla  formazione  dell'intero  reddito  professionale  del
singolo prestatore», sottolineando  che  «La  situazione  in  cui  si
trovano i consulenti d'ufficio, e che  non  e'  dissimile  da  quella
delle categorie  dei  periti,  degli  interpreti  e  dei  traduttori,
potrebbe anche apparire tale da suggerire iniziative o modifiche  sul
terreno legislativo nel rispetto delle esigenze di carattere pubblico
e privato concorrenti nello svolgimento del processo civile. Ma  essa
non conduce, a proposito delle norme che  la  comportano,  ad  alcuna
violazione dell'art. 36, comma primo». 
    Ritiene peraltro questo giudice dover evidenziare che la  odierna
censura di sospetta incostituzionalita' verte non sul  profilo  della
possibile  inadeguatezza  della   retribuzione   ad   assicurare   al
consulente «una esistenza libera e dignitosa» (spesso  lo  stesso  ha
altre attivita' prevalenti) ma sulla necessita' che lo stesso goda di
una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita'  del  lavoro
prestato a favore dello Stato. 
    In relazione a tale profilo  appare  irrazionale  negare  che  la
attivita' espletata dal consulente  configuri  una  prestazione  alla
quale si ricollega  sinallagmaticamente  il  diritto  ad  una  giusta
retribuzione da parte dello Stato, che non puo' imporre a  terzi  una
prestazione senza poi adeguata contropartita  (si  consideri  che  la
prestazione  di  consulenza  e'  obbligatoria  ex  art.  366  cp),  o
approfittare dello stato di necessita' di chi si induca a prestare la
propria opera dietro corrispettivo irrisorio a cagione delle  proprie
difficolta' economiche. 
    A differenza del  caso  di  cui  alla  precedenti  pronunzie,  si
evidenzia poi la  particolare  qualificazione  dei  consulenti  e  la
specifica complessita' dell'incarico;  circostanze  tali  da  rendere
ancora piu' stridente e macroscopicamente inadeguata la  retribuzione
oraria prevista ex lege, sottolineandosi peraltro che gia'  la  Corte
adita gia' nel 1996 ha evidenziato come la attuale  disciplina  fosse
accettabile solo «in  attesa  di  norme  migliori»;  auspicio  che  a
distanza di quasi 20 anni non ha avuto alcun  seguito  da  parte  del
legislatore e che  si  ritiene  richiedere,  pertanto,  un  dirimente
intervento della Corte adita. 
    Ove  poi  si  volesse  sottolineare  la   obbligatorieta'   della
prestazione del perito e desumerne il «titolo grazioso» del pagamento
di una  remunerazione  allo  stesso  da  parte  dello  Stato  per  la
attivita' svolta si richiama -  pur  pienamente  consapevoli  che  si
tratta di analogia estremamente  lata  e  che  si  evidenzia  solo  a
sottolineare la necessita' sempre piu' avvertita dalla Corte adita in
ordine alla corresponsione di un equo corrispettivo  al  cittadino  a
fronte  delle  «ablazioni»  da  questi  subite  iure  imperii  -   la
giurisprudenza della Corte costituzionale che in materia di esproprio
ha statuito che la somma versata debba costituire un «serio  ristoro»
(Corte costituzionale 348/07); principio che  appare  espressione  di
fondamentale  civilta'  giuridica  e  che  non  vi  e'   motivo   sia
applicabile solo alle prestazioni patrimoniali e non anche  a  quelle
personali. 
2) Della possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione,  inteso
come criterio di necessaria ragionevolezza immanente al sistema. 
    Appare, infatti, ad  avviso  di  questo  giudice  irrazionale  un
trattamento economico uguale per ogni caso di retribuzione oraria del
consulente, senza distinzione ad es. tra la attivita'  svolta  da  un
traduttore lingua madre in relazione ad un atto estremamente semplice
(attivita' per la quale non vi e' particolare impegno ne'  necessita'
di speciali studi o competenze, bastando la conoscenza di una  lingua
oltre all'italiano) e la attivita' di studio, valutazione  e  sintesi
demandata a un professionista  chiamato  a  esprimere  un  parere  in
materia complessa e necessitante di costante studio ed  aggiornamento
e di possibile approfondimento in  relazione  alla  specificita'  del
quesito. 
    Non sufficiente a far fronte alle  considerazioni  di  cui  sopra
appare, poi, la norma di  cui  all'  art.  52  TUSG  che  prevede  il
possibile raddoppio delle somme liquidate all' interprete in caso  di
prestazione di «eccezionale importanza, complessita' e difficolta'». 
    Si deve, infatti, evidenziare che: 
      la retribuzione prevista per tali casi arriva a soli 8.15  euro
all'ora e nello specifico caso arriverebbe  a  5.70  euro  orari  (da
tassare); retribuzione comunque del tutto inidonea a  retribuire  una
attivita' che lo  stesso  legislatore  prevede  come  eccezionalmente
difficoltosa e complessa (e che, pertanto, implicitamente  presuppone
una particolare altissima qualificazione del consulente); 
      tale norma  prevede  un  ambito  di  applicazione  estremamente
rigoroso  e  specifico,  tale  da  escludere   di   regola   la   sua
applicabilita' e imporre, pertanto, la quantificazione  dell'onorario
nella somma di euro 4.075 orari. 
    La questione appare: 
      ammissibile  in  quanto  la   prioritaria   giurisprudenza   di
legittimita' configura la attivita' di liquidazione dei compensi  dei
consulenti  come  attivita'  di  natura  giurisdizionale  (v.   anche
circolare 1231/84 Ministero di Grazia e Giustizia); 
      rilevante nel caso di specie perche': 
        ai consulenti dovrebbe  applicarsi  il  trattamento  previsto
dall'art. 4 legge  n.  319/80,  non  rientrandosi  in  nessuna  delle
ipotesi previste dalla legge di onorari fissi (il caso in oggetto non
e'  equiparabile  alla  perizia  in  materia  medica  prevista  dagli
articoli 20 e 21 decreto del Presidente della  Repubblica  n.  820/83
atteso che «l'art. 20 ha riguardo  alla  perizia  in  materia  medico
legale, e quindi all'accertamento tecnico disposto nell'ambito  delle
indagini preliminari e del processo penale, mentre il successivo art.
21, che ha riguardo all'accertamento svolto nell'ambito  dei  giudizi
civili, si occupa esclusivamente della «consulenza tecnica avente  ad
oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione  di  agenti
patogeni, riguardanti la persona»... La previsione della  tabella  si
riferisce agli accertamenti medici aventi  ad  oggetto  lo  stato  di
salute della persona, mentre nel caso che ci si occupa, come  risulta
dallo stesso ricorso, la consulenza risulta disposta  nell'ambito  di
un giudizio  intentato  dalla  odierna  ricorrente  per  ottenere  il
risarcimento dei danni conseguenti ad un asserito erroneo  intervento
chirurgico di laparoscopia. L'indagine affidata al consulente tecnico
pertanto,  deve  presumersi,  non  si  e'  propriamente  rivolta   ad
accertare lo stato attuale di salute della persona, ma  ha  avuto  un
oggetto  diverso  e  piu'  esteso,  consistito  nel   verificare   la
correttezza, dal punto di vista della scienza medica, nelle sue varie
fasi, dell'operazione chirurgica cui la paziente e' stata sottoposta. 
    Trattasi,  all'evidenza,  di  indagine   che   ha   una   propria
specificita', rappresentata dal fatto che  oggetto  dell'accertamento
e', per l'appunto, l'attivita' medica e di cura erogata alla paziente
e la sua rispondenza ai principi tecnico-scientifici e  di  diligenza
che sovrintendono l'esercizio  della  relativa  professione,  sicche'
essa non puo' essere ricondotta, nemmeno in forza dell'analogia, alla
consulenza  medica  diagnostica  cui  si  riferisce   la   previsione
tabellare. Ne consegue che,  mancando  una  previsione  specifica  in
tabella  per  gli  accertamenti  tecnici   aventi   ad   oggetto   la
responsabilita' medica, deve ritenersi che correttamente il giudice a
quo abbia  applicato,  ai  fini  della  determinazione  del  compenso
spettante al consulente, il criterio a tempo fondato sulle vacazioni»
- Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-11-2011, n. 24992. 
    Tale retribuzione appare a questo  giudice  contrastante  con  la
previsione di cui agli articoli 3 e  36  della  Costituzione,  per  i
motivi sopra evidenziati, trattandosi  di  soggetti  di  elevatissima
qualificazione professionale, impegnati in valutazioni complesse e ai
quali dovrebbe riconoscersi, alla luce della  vigente  normativa,  un
compenso orario  che  appare  del  tutto  inadeguato  alla  attivita'
espletata. 
    La  pronunzia  della  Corte  che  statuisse   la   illegittimita'
costituzionale dell'importo  della  vacazione  per  come  attualmente
determinato ex lege non creerebbe, infine, ad avviso di  chi  scrive,
un vuoto normativo incolmabile,  ben  potendo  il  giudice  liquidare
equitativamente l'onorario sulla base  della  entita'  e  del  pregio
della attivita' svolta,  tenuto  conto  delle  tariffe  professionali
della categoria o di altre analoghe, nelle more di un intervento  del
legislatore (a quel punto verosimilmente sollecito) che contemperasse
equamente le ragioni delle finanze statali e  le  lecite  aspettative
del privato che presta la propria attivita' a favore dello Stato. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
87; 
    Promuove di ufficio, per possibile violazione degli articoli 3  e
36  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 4 legge n. 319/80, in particolare nei casi di cui  all'art.
53, decreto del Presidente della Repubblica n.  15/2002,  sospendendo
la procedura di liquidazione  in  corso  in  relazione  ai  richiesti
onorari; 
    Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza  sia  notificata
alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato ed  al  presidente  della
Camera  dei  Deputati  e   all'esito   sia   trasmessa   alla   Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
      Macerata, 14 maggio 2015 
 
                         Il Giudice: Manzoni