N. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 agosto 2017

Ordinanza del 16 agosto 2017 del Tribunale  amministrativo  regionale
per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, sul ricorso  proposto  da
Cesetti Vincenzo contro Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, Ministero della difesa e Paris Nando.. 
 
Amministrazione  pubblica  -  Delega  al  Governo   in   materia   di
  riorganizzazione dell'amministrazione  dello  Stato  -  Principi  e
  criteri direttivi per  la  "riorganizzazione  del  Corpo  forestale
  dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in  altra  Forza
  di polizia". 
- Legge 7 agosto 2015, n. 124  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di
  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),  art.  8,  lett.
  a). 
Amministrazione pubblica - Corpo forestale dello Stato - Assorbimento
  del  Corpo  forestale  dello  Stato  nell'Arma  dei  carabinieri  e
  attribuzione  delle  funzioni  -  Riorganizzazione  dell'Arma   dei
  carabinieri  -  Attribuzione  di  specifiche  funzioni  del   Corpo
  forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla
  Polizia di Stato e al  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e  delle
  residuali funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari
  e forestali - Rideterminazione dell'aumento delle piante  organiche
  di tali amministrazioni corrispondente al personale destinato  alle
  funzioni ad esse trasferite - Contingenti del personale  del  Corpo
  forestale dello Stato - Modalita' di transito -  Inquadramento  del
  personale. 
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia
  di razionalizzazione delle funzioni di polizia e  assorbimento  del
  Corpo forestale dello Stato, ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
  lettera a ), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), artt. 7,  8,  9,
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 
(GU n.52 del 27-12-2017 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO 
             Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 24 del 2017, proposto da: 
        Vincenzo Cesetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio
Lizza, con domicilio  eletto  presso  il  suo  studio  in  Roma,  via
Valadier n. 43; 
    Contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
Ministero della difesa, in persona del  legale  rappresentante  p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura  distrettuale  dello
Stato, presso la sede  della  stessa  domiciliati  in  L'Aquila,  via
Buccio di Ranallo C/ S. Domenico; 
    Nei confronti di Nando Paris non costituito in giudizio; 
    Per  l'annullamento  del  decreto  del  Capo  del  CFS  n.  81278
comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale del CFS  ai  sensi  dell'art.  12  decreto  legislativo  n.
177/2016, con cui e'  individuata  l'amministrazione  presso  cui  e'
stato assegnato il ricorrente. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  della
difesa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2017 il  dott.
Massimiliano Balloriani  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
1.- La questione sottoposta al Giudice rimettente. 
    Il ricorrente, vice  sovrintendente  del  Corpo  forestale  dello
Stato, impugna il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato n.
81278 del 31 ottobre 2016, recante «l'individuazione delle unita'  di
personale  appartenente  al  ruolo  dei  sovrintendenti   del   Corpo
forestale dello Stato assegnate all'Arma dei carabinieri», con cui e'
stata  disposta  la  sua  assegnazione  all'Arma   dei   carabinieri;
chiedendo altresi' il risarcimento dei danni consequenziali. 
    Piu' in particolare, il medesimo, che non  ha  scelto  di  essere
destinato ad altra Amministrazione civile  dello  Stato  ex  art.  12
comma 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016, e' risultato tra  le
unita' di personale appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che sono
state individuate ed assegnate  alla  predetta  forza  di  polizia  a
ordinamento militare, «in base  al  criterio  indicato  all'art.  12,
comma 2, lettera a), punto 1» del  decreto  legislativo  n.  177  del
2016, vale a dire perche' impiegati  «negli  uffici,  nei  reparti  e
negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni  trasferite
all'Arma  dei  carabinieri,  ai  sensi  dell'art.   7   del   decreto
legislativo». 
    Tale provvedimento e' stato adottato  quindi  in  esecuzione  del
succitato decreto legislativo 12 settembre 2016,  n.  177,  rubricato
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del  Corpo  forestale  dello  Stato»,  che  ha
attuato la delega contenuta nell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della
legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». 
    Dal tenore del ricorso si comprende agevolmente come  l'interesse
perseguito dal ricorrente, nel  chiedere  l'annullamento  degli  atti
impugnati,  sia  quello  di  continuare  a  operare  all'interno  del
disciolto  Corpo  forestale  dello  Stato,  e  in  subordine  di  non
confluire nell'Arma dei carabinieri o  comunque  in  altra  Forza  di
polizia ad ordinamento militare, ma solo nella Polizia di Stato. 
2.- Sulla rilevanza della questione di Costituzionalita'. 
    Preliminarmente, il rimettente rileva  la  propria  competenza  e
giurisdizione, attenendo la causa ad  una  questione  riguardante  la
materia del pubblico impiego non privatizzato (TAR Roma  sez.  II  22
settembre  2016  n.  9889)  e  potendosi  applicare,  ai  fini  della
competenza,  il  criterio  della  sede  di  servizio,  essendo  stato
impugnato,  in  parte   qua   in   quanto   ovviamente   nei   limiti
dell'interesse del ricorrente, un atto plurimo (cfr. TAR Genova  sez.
I 26 febbraio 2015  n.  237;  e  nella  specie  TAR  Roma,  ordinanza
collegiale 21 giugno 2017 n.  7212;  Consiglio  di  Stato,  ordinanza
collegiale n. 3885 del 3 agosto 2017). 
    Sempre in via preliminare, si rileva che  la  mancata  scelta  ex
art. 12 comma 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016 non manifesta
alcuna  acquiescenza  al  trasferimento  nei  ruoli   dell'Arma   dei
carabinieri, significando al piu'  la  volonta'  di  non  uscire  dal
comparto sicurezza. 
    Peraltro, come  rilevato  dal  ricorrente  a  pag.  4  della  sua
memoria, nell'ultima versione adottata il decreto legislativo n.  177
del 2016 non consente alcuna opzione volontaria di transito a domanda
nella Polizia di Stato. 
    Ancora in via preliminare, ad avviso  del  Collegio,  trattandosi
appunto dell'impugnazione di un atto plurimo, non  appare  necessaria
la notifica ad altro controinteressato (che pur c'e' stata  nel  caso
di specie), atteso che l'impugnazione e', come evidenziato, in  parte
qua e nei  limiti  del  proprio  interesse;  e  la  rimessione  della
questione di Costituzionalita' e' un incidente del processo  che  non
influisce sul litisconsorzio. 
    Come  si  e'  esposto   nel   paragrafo   precedente,   poi,   il
provvedimento  impugnato   e'   meramente   esecutivo   del   decreto
legislativo n. 177 del 2016, e piu' in particolare dell'art.  7,  con
il quale si e' stabilito l'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello
Stato nell'Arma dei carabinieri, e dell'art. 12, con il quale  si  e'
stabilito e disciplinato il  transito  del  personale  del  disciolto
Corpo forestale  dello  Stato  nell'Arma  dei  carabinieri;  e  detto
decreto legislativo n. 177 del 2016 e' stato a sua volta adottato  in
virtu' della delega conferita al Governo con  la  legge  n.  124  del
2015, art. 8 comma 1 lett. a). 
    Ne consegue che l'eventuale illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 7 e 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016  (oltre  che,
conseguentemente,  degli  altri   articoli   del   medesimo   decreto
legislativo n. 177 del 2016, i quali, come si illustrera' meglio  nel
prosieguo, disciplinano i conseguenti regimi e procedimenti  a  valle
dello scioglimento del Corpo forestale) e/o dell'art. 8 comma 1 lett.
a) della legge 124 del 2015 determinerebbe la caducazione  automatica
del provvedimento oggi impugnato o quantomeno la  sua  illegittimita'
derivata, con conseguente accoglimento del presente ricorso. 
    Viceversa esso dovrebbe  essere  respinto,  non  essendovi  altre
ragioni di illegittimita' denunciate dal ricorrente. 
    Tutto cio' premesso,  il  rimettente  dubita  della  legittimita'
costituzionale delle norme di  seguito  indicate,  e  chiede  l'esame
della questione nel seguente ordine di graduazione dei motivi: 4.1. -
4.2. - 3.4. - 3.3. - 3.5. - 3.1. - 3.2., nonostante che, per  ragioni
espositive, si sia dovuto seguire un ordine diverso. 
    3.- Sulla illegittimita' costituzionale del  decreto  legislativo
n. 177 del 2016, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
e 19, nella parte in cui hanno disposto  lo  scioglimento  del  Corpo
forestale dello Stato e  inoltre  l'assorbimento  del  suo  personale
nell'Arma  dei  carabinieri  e  nelle  altre  Forze  di  polizia   ad
ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2, 3 commi  1  e
2,  4,  76  e  77  comma 1  della  Costituzione,  secondo  quanto  si
specifichera'  in  dettaglio  nel  rilevare  i  singoli  profili   di
incostituzionalita'. 
    3.1. - Violazione degli articoli 2 e 4 della Costituzione,  e  in
particolare dell'art. 2, laddove non e' stato rispettato il principio
di  autodeterminazione  del  personale  del   Corpo   forestale   nel
consentire  le   limitazioni,   all'esercizio   di   alcuni   diritti
costituzionali, derivanti dall'assunzione non  pienamente  volontaria
dello status di militare; e  dell'art.  4,  laddove  il  rapporto  di
impiego e di servizio appare  radicalmente  mutato  con  l'assunzione
dello status di militare, pur in mancanza di  una  scelta  pienamente
libera e  volontaria  da  parte  del  medesimo  personale  del  Corpo
forestale.  Violazione  degli  articoli  76  e  77  comma   1   della
Costituzione, laddove, in  contrasto  con  la  precedente  tradizione
normativa e quindi con i principi e criteri direttivi di delegazione,
non e' stato consentito al personale del disciolto Corpo forestale di
scegliere di transitare in altra  Forza  di  polizia  ad  ordinamento
civile. 
    Lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e  l'assorbimento
della maggior parte delle sue  funzioni  e  personale  nell'Arma  dei
carabinieri e' stato disposto dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 177 del  2016,  in
attuazione della delega conferita dall'art. 8 comma 1 lett. a)  della
legge n. 124 del 2015. 
    I  criteri  e  principi  direttivi  rinvenibili  in  tale  ultima
disposizione sono i seguenti: «riordino delle funzioni di polizia  di
tutela dell'ambiente, del territorio e del mare,  nonche'  nel  campo
della  sicurezza  e  dei  controlli   nel   settore   agroalimentare,
conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato  ed
eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia,  fatte
salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di  lotta
attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con  mezzi  aerei
degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
con le connesse risorse e ferme restando la  garanzia  degli  attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e  della
sicurezza agroalimentare e  la  salvaguardia  delle  professionalita'
esistenti, delle specialita' e  dell'unitarieta'  delle  funzioni  da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le  funzioni
trasferite e il transito del relativo personale»... «2)  in  caso  di
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in  un'ottica  di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa
Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito, in un  contingente
limitato, previa determinazione delle relative modalita', nelle altre
Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle  finzioni  alle
stesse  attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo   personale,   con
l'assunzione   della   relativa   condizione,   ovvero    in    altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
nell'ambito delle relative  dotazioni  organiche,  con  trasferimento
delle corrispondenti risorse finanziarie.» 
    Quindi il Governo era delegato a provvedere alla riorganizzazione
del  Corpo  forestale  dello  Stato  ed  eventuale  assorbimento  del
medesimo in altra Forza di polizia salvaguardando le professionalita'
esistenti,  le  specialita'  e  l'unitarieta'   delle   funzioni   da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le  funzioni
trasferite e il transito del relativo personale. 
    E il Governo ha attuato tale delega disponendo l'assorbimento del
Corpo forestale  nell'Arma  dei  carabinieri,  facendo  confluire  in
quest'ultima quasi tutte le  sue  funzioni  e  il  personale  a  esse
preposto. 
    In particolare, l'art. 7 comma 1 del decreto legislativo  n.  177
del 2016  ha  disposto  che:  «Il  Corpo  forestale  dello  Stato  e'
assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale  esercita  le  funzioni
gia' svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto
disposto dall'art. 2, comma 1, e ad  eccezione  delle  competenze  in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con
mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco ai sensi dell'art. 9,  nonche'  delle  funzioni  attribuite
alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di  finanza  ai  sensi
dell'art. 10 e  delle  attivita'  cui  provvede  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 11». 
    Conseguentemente, il comma 2  dell'art.  7  ha  rideterminato  le
funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, includendovi quelle del
disciolto Corpo forestale  dello  Stato;  l'art.  8  ha  disposto  la
riorganizzazione   dell'Arma   dei   carabinieri    in    conseguenza
dell'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello   Stato;   l'art.   9
l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di  specifiche
competenze del Corpo forestale dello Stato; l'art. 10  l'attribuzione
alla Polizia di  Stato  e  al  Corpo  della  guardia  di  finanza  di
specifiche  funzioni;  l'art.  11  l'attribuzione   delle   residuali
funzioni  del  Corpo   forestale   dello   Stato   (in   materia   di
rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali  in  sede
europea e internazionale;  certificazione  in  materia  di  commercio
internazionale e di detenzione di  esemplari  di  fauna  e  di  flora
minacciati   di   estinzione;   tenuta   dell'elenco   degli   alberi
monumentali) al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
    L'art.  12  ha  quindi  rideterminato  l'aumento   delle   piante
organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale  dei  Vigili
del fuoco, della Polizia di Stato, della Guardia  di  finanza  e  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  in  misura
corrispondente  al  personale  destinato   alle   funzioni   a   essi
trasferite. 
    Detto articolo disciplina anche le  modalita'  del  transito  del
personale (oltre che dei mezzi) del  Corpo  forestale  nell'Arma  dei
carabinieri, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella  Polizia
di Stato, nella Guardia di finanza e nel  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  oltre  che,  a  domanda,  in  altre
Amministrazione che sono «individuate, preferibilmente tra quelle che
svolgono funzioni attinenti alle professionalita'  del  personale  da
ricollocare». 
    In sostanza, in base all'art. 12 del decreto legislativo  n.  177
del 2016, sono  innanzitutto  rideterminate  le  dotazioni  organiche
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei Vigili del  fuoco,
della Polizia di Stato, della Guardia  di  finanza  e  del  Ministero
delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   in   misura
corrispondente  al  personale  destinato   alle   funzioni   a   essi
trasferite; poi e' previsto che il Capo  del  Corpo  forestale  dello
Stato, con provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto  legislativo  ,  deve
individuare, sulla  base  del  servizio  prestato  e  delle  funzioni
esercitate all'atto dell'entrata in vigore, l'Amministrazione  -  tra
l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei Vigili del  fuoco,  la
Polizia di  Stato,  la  Guardia  di  finanza  e  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali - presso la quale  ciascuna
unita' di personale e' assegnata. 
    Il medesimo art. 12, al comma 4, prevede poi che il personale del
disciolto Corpo forestale dello Stato - nei venti  giorni  successivi
alla pubblicazione del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  che  deve  individuare  (preferibilmente  tra  quelle   che
svolgono funzioni attinenti alle professionalita'  del  personale  da
ricollocare)  le  amministrazioni  statali,  diverse  dall'Arma   dei
carabinieri, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dalla  Polizia
di Stato, dalla Guardia di finanza e dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, e verso le quali  e'  consentito  il
transito - possa  presentare  domanda  per  detto  transito,  potendo
altresi' indicare, nella medesima domanda, se,  in  caso  di  mancato
accoglimento    della    stessa,    intenda    rimanere     assegnato
all'Amministrazione del  comparto  sicurezza  o  al  Ministero  delle
politiche agricole come stabilito nel  decreto  del  Capo  del  Corpo
forestale (nel qual  caso,  il  mancato  accoglimento  della  domanda
determina la definitivita' del  provvedimento  di  assegnazione).  In
caso di detta mancata indicazione, il non accoglimento della  domanda
di  transito  in   altra   Amministrazione   determina   l'automatica
partecipazione di tale personale  a  non  precisate  altre  forme  di
ricollocazione in mobilita' (cui consegue  il  trattamento  economico
dell'Amministrazione di destinazione, ai sensi  dell'art.  30,  comma
2-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del  2001),  da  attuarsi
previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, e, in caso di
«mancato  ulteriore  assorbimento  entro  il  31  dicembre  2016,  il
predetto personale cessa  di  appartenere  al  comparto  sicurezza  e
difesa» e viene collocato in disponibilita' ai  sensi  dell'art.  33,
comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cui  consegue
la sospensione di tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto  di
lavoro e il diritto ad un'indennita'  pari  all'80  per  cento  dello
stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con  esclusione  di
qualsiasi altro emolumento retributivo comunque  denominato,  per  la
durata massima di ventiquattro mesi). 
    In sostanza, il personale assegnato all'Arma dei  carabinieri  (o
ad altra forza di polizia o al Ministero delle  politiche  agricole),
se rinuncia a tale assegnazione si espone a procedure di mobilita'  e
al collocamento in disponibilita', quindi ad un sicuro  peggioramento
delle condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro e  a
una  possibile  estinzione  dello  stesso,  previa  collocazione   in
disponibilita' per 24 mesi. 
    Cio' senza considerare che l'incertezza e il conseguente  rischio
di esporsi a una tale procedura (circostanze che appaiono sufficienti
a sconsigliare ai piu' di percorrere  tale  strada)  risiedono  anche
nell'esiguo numero di posti disponibili per il transito di  personale
in altre Amministrazioni  (come  rileva  il  ricorrente,  nell'ultima
versione del decreto legislativo n. 177 del 2016 e'  stata  eliminata
la previsione di una generalizzata possibilita' di  transitare  nella
Polizia di Stato, quindi mantenere lo stato di impiegato  civile  nel
comparto sicurezza). 
    Tale esiguo numero di posti disponibili in altre  Amministrazioni
civili dello Stato, se da un lato appare  giustificato  dall'esigenza
di non disperdere il  personale  del  Corpo  forestale  e  quindi  di
mantenere i medesimi livelli di efficienza imposti dalla legge delega
(come rilevato anche dal Consiglio di Stato nel parere  n.  1183  del
2016), dall'altro rende meramente formale  e  astratta  (secondo  una
valutazione che deve necessariamente essere compiuta ex ante,  e  non
ex post, allorche' l'esiguo numero di  personale  che  ha  scelto  la
strada del transito ad altra  Amministrazione  e'  appunto  l'effetto
dell'esiguita'  dei  posti  e  dell'incertezza  del  suo  esito)   la
possibilita'  di  scelte  alternative  alla  «militarizzazione»,  per
coloro  i  quali  vi  sono  ricompresi  in  virtu'   delle   funzioni
precedentemente esercitate. 
    Peraltro, come si evince dalla memoria del ricorrente (pag. 3)  e
non oggetto di  specifica  contestazione,  in  base  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016  adottato  per
disciplinare la mobilita' presso altre Amministrazioni tutte estranee
al comparto sicurezza, il ricorrente stesso avrebbe avuto per la  sua
qualifica e il suo grado la possibilita' di  aspirare  solo  a  posti
fuori Regione. 
    Da  un'attenta  lettura  del  testo  dell'art.  12  del   decreto
legislativo n. 177 del 2016, pertanto, non pare trovarsi  conferma  a
quanto evidenziato dal Consiglio di Stato  nel  parere  n.  1183  del
2016, ossia che la scelta di non aderire  all'eventuale  destinazione
all'Arma dei carabinieri (cosi' come ad altra  Forza  di  polizia  ad
ordinamento   militare)   non   comporterebbe   alcun   rischio    di
peggioramento delle condizioni giuridiche ed economiche del  rapporto
di lavoro (benche' nello stesso parere  poi  si  evidenzi  invece  il
rischio e l'incertezza sul piano  economico  per  chi  opti  per  non
aderire al transito nell'Arma dei carabinieri o nell'altra  Forza  di
polizia, anche a ordinamento militare: «E' evidente, dunque,  che  vi
e' un amplissimo margine per gli appartenenti al Corpo forestale  per
rifiutare  l'accesso  all'Arma  ed   essere   trasferiti   ad   altra
Amministrazione civile, in quanto coloro  che  hanno  optato  per  la
privatizzazione del rapporto di lavoro, qualora entro il 31  dicembre
2016  non  trovino  collocazione  in  altra  amministrazione  statale
nell'ambito del contingente determinato con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri (art. 12, comma 3) o nell'ambito  di  «non
ben definite» altre forme  di  collocazione  da  individuarsi  previa
esame congiunto con i sindacati, sono collocati in disponibilita' con
effetti sul trattamento economico, in quanto non  potranno  percepire
l'eventuale assegno ad personam riassorbibile»). 
    E' quindi evidente la ragione per cui ben pochi hanno  alla  fine
deciso di non «accettare» il transito nella Forza di polizia per essi
designata, e nel caso dei Carabinieri  e  della  Guardia  di  finanza
anche la modifica della condizione, da civile a militare. 
    La «scelta»  della  gran  parte  del  personale  di  non  tentare
l'insidiosa e incerta strada  della  mobilita'  non  appare  pertanto
frutto   di   volonta'   libera   da   coazione,   quanto   piuttosto
verosimilmente  (anche  a  giudicare  dal  parallelo  diffondersi  di
contenzioni analoghi al presente in tutta  Italia  e  dalle  proteste
manifestate dalle sigle sindacali, come del resto attestato al  punto
3.4.2. del parere n. 1183  del  2016  del  Consiglio  di  Stato)  dal
desiderio di  non  mettere  a  rischio  la  propria  professionalita'
(ricollocarsi in  altra  Amministrazione  di  diversa  natura  e  con
diverse mansioni rispetto al compatto sicurezza), oltre  in  generale
le  proprie   condizioni   lavorative   ed   economiche,   e   quindi
indirettamente anche familiari. 
    In  tal  senso,  a  giudizio  del  rimettente,  i  dati   esposti
dall'Amministrazione  nella  propria  relazione  depositata  in  atti
portano argomenti contrari alla sua  difesa:  «L'opzione  di  aderire
alla procedura di mobilita' di cui al succitato art.  12,  conclusasi
in data 13 dicembre u.s., e' stata esercitata solo da 236  unita'  di
personale sulle circa 7781 totali a fronte della messa a disposizione
di  607  sedi  in  Amministrazioni  statali  sull'intero   territorio
nazionale; si tratta di meno  del  3%  dell'intero  personale  e,  di
questo esiguo contingente, solo 52 unita' non  ha  espresso  la  c.d.
opzione restitutoria che portera', eventualmente, ad ulteriori  forme
di ricollocamento, di concerto con le organizzazioni sindacali». 
    Sotto i profili appena  illustrati,  ad  avviso  del  rimettente,
appaiono quindi violati gli articoli 2 e  4  della  Costituzione,  in
particolare l'art. 2 laddove non e' stato rispettato il principio  di
autodeterminazione del personale del Corpo forestale  nel  consentire
le  limitazioni,  all'esercizio  di  alcuni  diritti  costituzionali,
derivanti dall'assunzione non pienamente volontaria dello  status  di
militare (cfr. l'art. 1465 comma 1 del decreto legislativo n. 66  del
2010 ove peraltro appare delegificata  la  regolamentazione  di  tali
limiti a differenza di  quanto  previsto  dall'art.  1  comma  2  del
decreto legislativo n. 545 del 1986; nonche' l'art.  1475,  comma  2,
del decreto legislativo n. 66 del 2010, con specifico riferimento  ai
diritti sindacali); e l'art. 4, laddove il rapporto di impiego  e  di
servizio appare radicalmente mutato con l'assunzione dello status  di
militare,  pur  in  mancanza  di  una  scelta  pienamente  libera   e
volontaria da parte del medesimo personale del Corpo forestale. 
    Peraltro, come evidenziato dal ricorrente, la mancata  previsione
della facolta' di scelta, nel senso di poter mantenere il  precedente
stato  (militare  o  civile   che   sia)   senza   dover   rinunciare
all'esercizio delle precedenti funzioni di polizia, quindi la mancata
previsione  della  possibilita'  di  poter  comunque   scegliere   di
transitare in altra Forza di polizia con il medesimo ordinamento,  si
pone  in  contrasto  con  la  tradizione  normativa  rispettata   dal
legislatore in analoghe  riforme,  e  cio'  connota  sotto  ulteriore
profilo l'illegittimita' costituzionale del decreto delegato, laddove
il Governo, nell'interpretare i principi e criteri direttivi, non  ha
optato per un'attuazione conforme anche a tale  tradizione  normativa
(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 340 del 2007), ma  ha  scelto
la militarizzazione obbligatoria e non solo facoltativa del personale
del Corpo forestale (ove destinato alla Guardia di finanza o all'Arma
dei carabinieri), salva la  rinuncia  di  quest'ultimo  all'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria,  e  peraltro  per  contingenti
assai limitati per la mobilita' verso altre Amministrazioni civili. 
    In occasione della «smilitarizzazione» della  Polizia  di  Stato,
infatti, con l'art. 107  della  legge  n.  121  del  1981,  e'  stata
prevista la facolta' per il personale di transitare  in  altro  Corpo
militare o in altra Amministrazione civile  dello  Stato,  e  con  il
decreto legislativo n.  551  del  1981  tale  possibilita'  e'  stata
regolamentata. 
    Sotto tale profilo pertanto appaiono violati anche  gli  articoli
76 e 77 comma 1 della Costituzione, laddove non sono stati rispettati
gli illustrati principi in materia di delegazione legislativa. 
    Continuando nell'esame degli articoli del decreto legislativo  n.
177 del 2016 che hanno disposto lo scioglimento del Corpo  forestale,
si rileva che l'art. 13 disciplina poi, conseguentemente, gli aspetti
contabili e gestionali del transito del personale  e  dei  mezzi  del
disciolto Corpo forestale nelle altre Forze  di  polizia;  l'art.  14
disciplina  il  neo  costituito   ruolo   forestale   dell'Arma   dei
carabinieri e introduce l'art. 2214-quater al decreto legislativo  n.
66/2010 (testo unico sull'ordinamento militare), il quale al comma  2
prevede ora che:  «Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
transitato nell'Arma dei carabinieri assume  lo  stato  giuridico  di
militare»; gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano l'inquadramento  nei
ruoli rispettivamente dei Vigili del fuoco, della Guardia di' Finanza
e  della  Polizia  di  Stato,  del  personale  del  Corpo   forestale
transitato in tali Amministrazione del comparto sicurezza; l'art.  18
detta  le  disposizioni  transitorie  riguardanti  il   trasferimento
all'Arma dei carabinieri dei rapporti attivi e passivi  intestati  al
disciolto Corpo forestale, nonche'  la  disciplina  dei  procedimenti
pendenti riguardanti il  rapporto  di  lavoro  e  di  quiescenza  del
personale transitato nelle varie Forze di polizia; l'art.  19  infine
contiene norme di carattere finanziario. 
    3.2. - Violazione, sotto altro profilo, dei  principi  e  criteri
direttivi della delega, e quindi degli articoli 76 e 77 comma 1 della
Costituzione, nel procedimento delineato  dal  Governo  nell'art.  12
cit., laddove  il  transito  ad  altra  Forza  di  polizia,  anche  a
ordinamento militare, diversa da quella che ha  assorbito  il  Corpo,
non e' stato previsto come facoltativo ma come obbligatorio. 
    La legge delega disponeva, tra i criteri  e  principi  direttivi,
«in caso di assorbimento del Corpo forestale dello  Stato,  anche  in
un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito  del  personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito,  in
un  contingente  limitato,  previa  determinazione   delle   relative
modalita',   nelle   altre   Forze   di   polizia,   in   conseguente
corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite  e  gia'  svolte
dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione». 
    In sostanza, il transito nella Forza di polizia assorbente poteva
essere delineato come obbligatorio e quindi dar luogo a procedure  di
mobilita' limitata e successivo collocamento  in  disponibilita'  del
personale che non vi prestava adesione;  mentre  quello  nelle  altre
Forze  di  polizia,  anche  a  ordinamento  militare,  doveva  essere
facoltativo,  essendo  prevista  la  «facolta'  di  transito»  e   la
conseguente «assunzione della relativa condizione» (ed e'  appena  il
caso di evidenziare che il senso proprio delle espressioni utilizzate
rende palese che la facolta' di transito e' riferita al  personale  e
non al legislatore delegato nel prevederla, come  viceversa  vorrebbe
intendere  l'Amministrazione  resistente  nella   propria   relazione
depositata in atti: «il transito del personale nella  relativa  Forza
di polizia, nonche' la facolta' di transito, ..., nelle  altre  Forze
di polizia»). 
    Cio'  ha  rilievo  nella  presente   controversia,   perche'   il
ricorrente e' stato destinato  nei  Carabinieri,  frustrando  la  sua
aspirazione a permanere nel comparto sicurezza ma non in una Forza di
polizia ad ordinamento militare. 
    Come si illustrera' meglio nei paragrafi seguenti, viceversa,  il
Governo non si e' attenuto a tali criteri e principi direttivi, ma ha
reso obbligatorio  anche  il  transito  nelle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare, quando invece il tenore  testuale  della  legge
delega  («facolta'  di  transito»  e  conseguente  «assunzione  della
relativa condizione») deponeva  chiaramente  per  il  transito  nelle
Forze di polizia ad ordinamento militare, con conseguente  assunzione
della  condizione  di  militare,  solo  previa   scelta   volontaria,
conformemente del resto ai principi generali del nostro ordinamento. 
    3.3. - Violazione dell'art. 3 commi 1  e  2  della  Costituzione,
laddove la scelta operata dal Governo di militarizzare  il  personale
del disciolto Corpo  forestale,  a  fronte  del  notevole  sacrificio
imposto al personale stesso, non appare proporzionale allo scopo  del
mantenimento  dell'efficienza  che   al   Corpo   e'   sempre   stata
riconosciuta; nonche' violazione degli articoli 76 e 77 comma 1 della
Costituzione per il contrasto, della scelta di  «rimilitarizzare»  il
Corpo forestale, con la precedente tradizione  normativa  riguardante
sia le altre Forze di polizia che lo stesso Corpo forestale. 
    Si  ritiene  che  tutti  i  menzionati   articoli   del   decreto
legislativo n. 177 del 2016 siano appunto illegittimi, per violazione
degli articoli 2  e  4  della  Costituzione,  come  gia'  illustrato,
laddove impongono al personale del disciolto  Corpo  forestale  dello
Stato di transitare in altra Forza di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri in via  generale,  o  Guardia  di  finanza  per
coloro  i  quali  esercitavano  le  funzioni   specifiche   ad   essa
trasferite), pena l'assoggettamento a procedure di mobilita' di esito
incerto e che possono determinare un peggioramento  delle  condizioni
economiche e di status e finanche il collocamento  in  disponibilita'
per 24 mesi, con riduzione dello stipendio all'80%. 
    La «militarizzazione» di un corpo di  polizia  (o  l'assorbimento
del personale di un corpo di polizia civile in uno  militare  che  e'
cosa analoga) si pone inoltre in  netta  controtendenza  rispetto  ai
principi generali del nostro ordinamento e alle  linee  evolutive  di
questo nel tempo. 
    Trattandosi,  come  evidenziato,  di  una  profonda   innovazione
rispetto al sistema previgente, tale  previsione  si  sarebbe  dovuta
rinvenire nella legge delega in modo esplicito  o  comunque  dovrebbe
essere  giustificabile,  quantomeno  implicitamente,  alla  luce  dei
principi e criteri direttivi della stessa legge di delegazione  (cfr.
Corte costituzionale, sentenze n. 239 del 2003 e n. 170 del 2007). 
    Come noto, infatti, nell'ambito  del  sindacato  di  legittimita'
costituzionale di un provvedimento legislativo delegato occorre da un
lato esaminare le norme che devono determinare l'oggetto, i  principi
e i criteri  direttivi  indicati  dalla  delega,  tenendo  conto  del
complessivo contesto di norme in cui si collocano e si individuano le
ragioni e le finalita' poste a fondamento della legge di delegazione;
e dall'altro le norme poste  dal  legislatore  delegato,  che  devono
risultare compatibili con i principi ed  i  criteri  direttivi  della
delega (sentenze n. 54 del 2007; n. 280 del 2004; n. 199  del  2003).
Inoltre, soprattutto qualora, come nella specie, la delega  abbia  ad
oggetto soluzioni  sostanzialmente  innovative  rispetto  al  sistema
legislativo  previgente,  cio'  appare  costituzionalmente  legittimo
soltanto se siano stabiliti principi  e  criteri  direttivi  volti  a
definire in tal senso l'oggetto della delega ed  a  circoscrivere  la
discrezionalita' del legislatore delegato (sentenze n. 239 del  2003;
n. 354 del 1998; 170 del 2007). 
    Viceversa, nulla nella legge  delega  consentiva  al  Governo  di
ritenersi espressamente autorizzato a  «militarizzare»  il  personale
del disciolto  Corpo  forestale  dello  Stato,  quindi  a  mutare  la
condizione di quanti vogliono  continuare  a  svolgere  le  pregresse
funzioni e a esercitare tali professionalita'. 
    Ne' la «militarizzazione»  si  poneva  come  scelta  obbligata  o
rinvenibile implicitamente nei criteri della legge  delega,  i  quali
viceversa sul punto avrebbero semmai dovuto condurre  ad  una  scelta
opposta, come sara' subito illustrato anche nel prossimo paragrafo. 
    Contrariamente a quanto  evidenziato  dall'Amministrazione  nella
propria relazione depositata in atti, non appare affatto una dato  di
comune esperienza o logica ritenere che  la  mera  «militarizzazione»
comporti una maggior efficienza ed efficacia organizzativa, al  punto
da  ritenere  tale  scelta  obbligata  al  fine  di   realizzare   la
razionalizzazione dei costi imposta dalla legge  delega,  anche  alla
luce dell'art. 97 della Costituzione. 
    E sotto questo specifico aspetto, quindi, la scelta  del  Governo
non  si  presenta  neanche  razionale,  con  conseguente   violazione
dell'art. 3 commi 1 e 2 della  Costituzione,  atteso  che  la  scelta
della militarizzazione, a fronte del notevole sacrificio  imposto  al
personale,  non  appare  proporzionale   allo   scopo   (cfr.   Corte
costituzionale,  sentenza  n.  223   del   2012)   del   mantenimento
dell'efficienza che al Corpo e' sempre stata  riconosciuta  (cfr.  la
relazione al  disegno  di  legge  n.  1535  della  Camera  della  XIV
legislatura, poi divenuto appunto la legge n. 36 del 2004). 
    Se cosi fosse, del resto,  si  sarebbe  viceversa  proceduto  nel
tempo  alla  militarizzazione  di  tutte  le  Forze  di  polizia   ad
ordinamento civile,  e  specie  quelle  con  maggior  sovrapposizione
funzionale con altre a ordinamento militare, quindi principalmente la
Polizia di Stato. 
    Invece,  come  ammette  la  stessa  Amministrazione,  nel  nostro
ordinamento  si  e'   assistito   storicamente   piuttosto   ad   una
smilitarizzazione  di  tutte  le  organizzazioni  del  cd.   comparto
sicurezza in senso lato, tranne la Guardia di finanza (per la  quale,
in realta', sono stati presentati vari disegni di legge in tal senso;
cfr. ad esempio nella legislatura 14ª il disegno di legge n. 2734 del
Senato; nella XV legislatura  il  disegno  di  legge  n.  2846  della
Camera, ecc...) e i Carabinieri: la  Polizia  di  Stato,  la  Polizia
penitenziaria, i Vigili del fuoco - «smilitarizzati» con la legge  13
maggio 1961 n. 469 - e finanche il Corpo forestale  dello  Stato,  la
cui natura di  forza  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e'  stata
recentemente attuata pienamente con la legge di riordino  n.  36  del
2004 (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 1183 del 2016: «prima  della
completa smilitarizzazione del  Corpo  forestale,  al  di  la'  dello
status formale degli appartenenti ai Corpi sopra menzionati, il  loro
ordinamento,  ivi  compreso   quello   del   Corpo   forestale,   era
qualificabile come «militare», con la conseguenza che la  distinzione
fra quest'ultimo e l'Arma si attenuava in modo  molto  netto»),  dopo
che la Milizia nazionale forestale  istituita  nel  1926  durante  il
fascismo  era  stata  «smilitarizzata»  formalmente  con  il  decreto
legislativo  12  marzo  1948,  n.  804  che  gli  ha   conferito   la
denominazione attuale (sulla natura  sostanzialmente  militare  dello
status   del   personale   del   Corpo    forestale    prima    della
«smilitarizzazione» piena attuata con la legge n. 36 del  2004,  cfr.
anche Corte costituzionale, sentenza n. 422  del  1994:  «l'Arma  dei
carabinieri, il Corpo di Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di
custodia ed il Corpo forestale dello Stato, categorie queste  escluse
dall'operativita' del beneficio della permanenza in servizio  per  un
biennio in quanto ad «ordinamento militare».). 
    Quindi finanche con specifico riguardo al Corpo  forestale  dello
Stato la scelta del Governo si presenta in  netto  contrasto  con  la
precedente  tradizione  normativa  e   le   precedenti   scelte   del
legislatore (cfr. il parere n. 1183 del 2016 del Consiglio  di  Stato
ove si ammette chiaramente che la  «trasformazione  di  un  corpo  di
polizia civile in  militare  rappresenta  un'inversione  di  tendenza
rispetto alla linea  seguita  dal  legislatore  nella  riforma  della
Polizia di Stato (legge n. 121 del 1981),  del  Corpo  della  Polizia
penitenziaria (legge  n.  395  del  1990)  e  per  ultimo  del  Corpo
forestale dello Stato (legge n. 36 del 2004)» e che solo «prima della
completa smilitarizzazione del  Corpo  forestale,  al  di  la'  dello
status formale degli appartenenti ai Corpi sopra menzionati, il  loro
ordinamento,  ivi  compreso   quello   del   Corpo   forestale,   era
qualificabile come «militare», con la conseguenza che la  distinzione
fra quest'ultimo e l'Arma si attenuava in modo molto netto»; per  poi
affermarsi non proprio coerentemente, a giudizio del rimettente,  che
«un ritorno a tale originario status dunque, non appare eccentrico in
relazione   all'evoluzione   dell'ordinamento   giuridico   nel   suo
complesso»). 
    Peraltro, come risulta dai lavori preparatori della legge  n.  36
del 2004,  con  essa  si  e'  voluto  porre  rimedio  a  un'opera  di
smembramento del Corpo in parte attuato con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri dell'l l maggio 2001 (che  aveva  previsto
la regionalizzazione del 70% del personale),  riconoscendo  viceversa
espressamente che il Corpo forestale e' un «Corpo benemerito  che  da
quasi centoottanta  anni  svolge,  pur  nella  carenza  dei  mezzi  a
disposizione, un'efficace  azione  nello  spazio  rurale,  attraverso
attivita' di prevenzione, controllo e repressione per la salvaguardia
del settore agricolo e forestale nazionale»;  nonche'  si  e'  voluto
riconoscere e potenziare il suo ruolo di baluardo  fondamentale  alle
calamita' legate al dissesto idrogeologico, agli incendi boschivi,  e
alle avversita' meteorologiche, con lo scopo  di  «fare  compiere  un
salto di qualita' ad un Corpo che ha tutte le potenzialita'  umane  e
professionali per divenire una forza di eccellenza, con la  creazione
di una struttura ad  alta  specializzazione  tecnica  ed  operativa»;
vieppiu' spostando dal Governo al Parlamento le decisioni  in  merito
alla riorganizzazione del Corpo medesimo: «riportando la  risoluzione
della «questione Corpo forestale dello Stato» nella sua sede naturale
di discussione, ovvero il Parlamento» (cfr. la relazione  al  disegno
di legge n. 1535 della Camera della  XIV  legislatura,  poi  divenuto
appunto la legge n. 36 del 2004). 
    Sicche' appare evidente come  tale  «militarizzazione»  si  ponga
quantomeno in controtendenza rispetto alla legislazione  preesistente
sia in senso generale con riguardo  alle  altre  Forze  del  comparto
sicurezza sia in particolare con riguardo allo stesso Corpo forestale
dello Stato, il cui ordinamento civile,  sul  piano  dell'efficienza,
era stata confermata dal legislatore poco piu' di un decennio fa, con
la legge n. 36 del 2004. 
    E, come noto, secondo la  Corte  costituzionale,  il  legislatore
delegato non puo' mai, non solo derogare ai principi ispiratori della
delega, ma neanche porsi in contrasto con la  tradizione  precedente,
dettando arbitrariamente principi innovativi, atteso che, per  quanta
ampiezza possa a questo riconoscersi,  il  libero  apprezzamento  del
legislatore delegato non puo' mai assurgere a principio od a criterio
direttivo, in quanto agli antipodi  di  una  legislazione  vincolata,
quale e', per definizione, la  legislazione  su  delega  (cfr.  Corte
costituzionale, sentenza n. 340 del 2007). 
    Inoltre, il Governo, in sede di legislazione delegata,  non  puo'
mai  innovare  discrezionalmente  una  disciplina,  «in  mancanza  di
principi e criteri direttivi», da parte  del  legislatore  delegante,
«idonei a circoscrivere le nuove scelte discrezionali dell'esecutivo»
(cfr.  Corte  costituzionale,  sentenza  n.  427  del   2000;   Corte
costituzionale, sentenza n. 162 del 2012). 
    Tali considerazioni evidenziano come  il  Governo,  nel  caso  di
specie, abbia  agito  arbitrariamente,  innovando  in  modo  radicale
l'ordinamento preesistente senza puntuale delega e a fronte di  altre
soluzioni possibili e meglio rispondenti alla tradizione normativa  e
ai principi generali dell'ordinamento  stesso,  oltre  che,  come  si
illustrera' a breve, meglio  rispondenti  anche  alla  lettera  della
legge  delega;  quindi  in  sostanza  si  e'   appropriato   di   una
discrezionalita' riservata al legislatore (e, come noto,  per  quanto
ampia possa essere ritenuta la discrezionalita' del Governo, cio' non
puo' pero'  condurre  ad  interventi  che  sovvertano  il  ruolo  del
Parlamento nell'ordinario sistema di  produzione  normativa  previsto
dalla Costituzione, cfr. Corte costituzionale, sentenze  n.  340  del
2007 e n. 171 del 2007). 
    Tra l'altro, le ambiguita' testuali della legge delega,  vieppiu'
se non chiarite (ma anzi esaltate come nel caso di specie) dai lavori
preparatori, accentuano la responsabilita' del legislatore  delegato,
il quale deve procedere all'approvazione di norme che  si  mantengano
quanto piu' aderenti al significato testuale della delega stessa e al
complessivo  contesto  normativo,  e  quindi  anche  alla  tradizione
normativa precedente (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 127  del
2017). 
    Da tutte le precedenti considerazioni discende quindi, sempre  ad
avviso del rimettente, la violazione degli articoli 76 e 77  comma  1
della Costituzione. 
    Inoltre, sempre con riferimento alla «militarizzazione» (coattiva
nei  termini  illustrati)  della  maggior  parte  del  personale  del
disciolto  Corpo  forestale,  il  rimettente,  come  in  parte   gia'
evidenziato, non  rinviene  argomenti  a  favore  della  legittimita'
costituzionale della  scelta  del  Governo  neanche  nel  parere  del
Consiglio di Stato n. 1183 del 2016. 
    Il criterio secondo  cui  «il  personale  segue  i  beni»  (Corte
costituzionale sentenza n. 179 - non 189 - del 1980) attiene semmai a
principi  organizzativi,  di  buon  andamento   e   di   salvaguardia
dell'efficienza, efficacia ed economicita' oltre che delle competenze
e funzioni delle varie Amministrazioni, ma si  colloca  ovviamente  a
valle della scelta di militarizzare o meno un Corpo di Polizia  e  il
relativo personale. Il rilievo secondo cui «... il personale del  cui
mutamento  di  status  si  sta,  qui,  discutendo  non  appartiene  a
un'Amministrazione pubblica civile come tutte le altre, bensi'  a  un
Corpo che e' caratterizzato da spiccati tratti di analogia con quelli
militari (uniformi, gradi, uso delle armi,  etc.).  Il  mutamento  di
status, di conseguenza, comporta effetti sulle situazioni  soggettive
assai meno intensi di  quelli  che  si  produrrebbero  per  i  comuni
impiegati civili dello Stato» non esclude affatto che il mutamento di
status si sia realizzato, con effetti profondamente  incidenti  sulla
vita professionale e personale  dei  soggetti  coinvolti,  ma  semmai
evidenzia che i relativi effetti possono essere meno intensi rispetto
agli altri impiegati civili dello Stato. 
    A tal proposito, e' appena  il  caso  di  evidenziare  che,  come
enunciato espressamente nell'art. 1465 del decreto legislativo n.  66
del 2010, «Ai militari spettano i diritti che la  Costituzione  della
Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire  l'assolvimento  dei
compiti  propri  delle  Forze  armate  sono   imposte   ai   militari
limitazioni  nell'esercizio  di  alcuni  di  tali  diritti,   nonche'
l'osservanza  di  particolari   doveri   nell'ambito   dei   principi
costituzionali»; e che i medesimi, tra l'altro, sono soggetti  ad  un
regime di disciplinare e gerarchico  molto  piu'  intenso  di  quello
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, che si riverbera  anche
nel rapporto di servizio (cfr. ad esempio la natura di ordini di gran
parte degli atti di gestione del  rapporto  di  servizio)  oltre  che
sulla liberta' personale (sulla quale incidono ad esempio le sanzioni
disciplinari di corpo); sono soggetti al codice  penale  militare  di
pace; alla giurisdizione della magistratura militare; all'obbligo  di
difesa militare della Patria, ecc... 
    Peraltro, la genericita' dei  principi  e  criteri  direttivi,  e
quindi  la  violazione  degli  articoli  76  e  77  comma   1   della
Costituzione, non riguarda solo la «militarizzazione»  del  personale
del disciolto Corpo forestale dello Stato, ma anche  la  soppressione
del medesimo Corpo, e  tale  aspetto  verra'  meglio  illustrato  con
riferimento ai dubbi di legittimita' costituzionale  che  riguardano,
ad avviso del rimettente, la stessa legge di delegazione. 
    3.4.  -  Violazione  degli  articoli  76  e  77  comma  1   della
Costituzione, sotto ulteriore profilo, laddove il Governo  ha  scelto
di assorbire il Corpo forestale in una Forza di polizia a ordinamento
militare e non civile, cosi violando  in  via  diretta  il  contenuto
della  delega,  che  tra  l'altro  imponeva  la  salvaguardia   delle
peculiarita' ordinamentali e la facolta' di scelta per  il  personale
ai fini del transito in altre Forze di polizia, ove ne  derivasse  un
mutamento della condizione da civile a militare. 
    Gli esposti principi e  criteri  direttivi  richiedevano  che  il
Governo, in caso di assorbimento del Corpo forestale in  altra  forza
di polizia, oltre alla salvaguardia delle professionalita' esistenti,
dovesse  assicurare  unitamente  al  «transito  del  personale  nella
relativa Forza di polizia», anche «la facolta'  di  transito,  in  un
contingente limitato, previa determinazione delle relative modalita',
nelle altre Forze di polizia,  in  conseguente  corrispondenza  delle
funzioni alle stesse attribuite e gia' svolte dal medesimo personale,
con l'assunzione della relativa condizione». 
    Da tali principi e criteri quindi si desume semmai che,  in  caso
di assorbimento  del  Corpo  forestale  in  altra  Forza  di  polizia
(opzione di cui il Governo appunto si e' avvalso), l'unica  soluzione
rispettosa della delega fosse il suo assorbimento  nella  Polizia  di
Stato, atteso che il mutamento della  condizione,  quindi  l'acquisto
della  condizione  di  militare  (sull'uso  del  termine   condizione
riferito allo status di militare, cfr. l'art. 14 del  regolamento  di
disciplina miliare di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 545 del 1986, oggi abrogato dall'art. 2269 del decreto legislativo
n.  66  del  2010:  «Il  senso  di  responsabilita'  consiste   nella
convinzione della necessita' di adempiere integralmente ai doveri che
derivano dalla condizione di militare per la realizzazione  dei  fini
istituzionali delle Forze armate»; ma anche l'art. 2103  del  decreto
legislativo n. 66 del 2010:  «Coloro  che  prestano  servizio  civile
godono  degli  stessi  diritti,  anche  ai   fini   previdenziali   e
amministrativi, di coloro che prestano il servizio militare  di  leva
in tempo di guerra o grave crisi internazionale. Essi  hanno  diritto
al medesimo trattamento economico dei militari di leva con esclusione
dei  benefici  volti  a  compensare  la  condizione  militare»),  era
prevista solo come opzione facoltativa nel  caso  di  transito  nelle
altre forze di polizia, diverse da quella assorbente. 
    Quindi nelle forze di polizia ad ordinamento militare (Guardia di
finanza e Carabinieri), stando al senso proprio  delle  parole  usate
nella delega, il transito del personale del disciolto Corpo forestale
sarebbe  dovuto  avvenire  solo  come  opzione  facoltativa,  con  il
conseguente acquisto della relativa «condizione» (di militare). 
    Si tratta di un'interpretazione,  oltre  che  aderente  al  senso
letterale delle parole utilizzate, anche maggiormente rispettosa  dei
principi del nostro ordinamento,  in  cui  appunto  l'acquisto  della
condizione di militare e' sempre conseguente ad un atto  di  volonta'
del singolo. 
    Di qui la violazione  degli  articoli  76  e  77  comma  1  della
Costituzione, sotto tale ulteriore profilo. 
    Sul punto pertanto il rimettente  non  condivide  il  parere  del
Consiglio  di  Stato  n.  1183  del  2016,  laddove  afferma  che  il
legislatore delegante non avrebbe posto «vincoli all'assorbimento  in
altra forza di polizia, ma anzi prescrivendo  che  il  personale  del
Corpo  dovesse  assumere  la  condizione  della  forza   di   polizia
ricevente». 
    Dai principi e criteri direttivi - anche alla luce  di  una  loro
interpretazione  «costituzionalmente   orientata»,   nel   senso   di
rinvenirvi un limite alla scelta del legislatore delegato compatibile
con i principi minimi in materia di legislazione delegata - si doveva
quindi semmai dedurre che, in caso di soppressione, il personale e  i
mezzi del Corpo forestale  potevano  al  piu'  confluire  solo  nella
Polizia di Stato, in quanto a ordinamento civile. 
    Il punto 1) delle medesima lett. a) dell'art. 8  della  legge  n.
124  del  2015,  peraltro,  ha  previsto  che  «la  revisione   della
disciplina in materia  di  reclutamento,  di  stato  giuridico  e  di
progressione in carriera, ... l'eventuale unificazione,  soppressione
ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione
delle relative dotazioni organiche, comprese  quelle  complessive  di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita'
e della consistenza effettiva alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge» ....dovesse necessariamente avvenire «fermi  restando
le peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di  ciascuna
Forza di polizia». 
    Il Governo, viceversa, disponendo  l'assorbimento  del  disciolto
Corpo forestale dello Stato in una Forza  di  polizia  a  ordinamento
militare,  ha  evidentemente   modificato   in   modo   profondo   le
peculiarita' ordinamentali delle preesistenti Forze di polizia e  del
personale coinvolto in tale  riorganizzazione,  attuando  appunto  la
confluenza di una Forza di polizia a ordinamento civile  in  altra  a
ordinamento militare, il che, evidentemente,  e'  operazione  opposta
alla salvaguardia delle peculiarita' ordinamentali. 
    3.5. - Violazione degli  articoli  3,  76  e  77  comma  1  della
Costituzione, sotto ulteriore profilo, laddove la scelta del  Governo
di  assorbire  il  Corpo  forestale  nell'Arma  dei  carabinieri  non
appariva affatto vincolata  al  fine  di  attuare  i  principi  della
delega. 
    Nel parere del Consiglio di Stato n. 1183  del  12  maggio  2016,
reso sullo schema del decreto  legislativo  in  esame,  si  espongono
alcune giustificazioni in  merito  alla  presunta  razionalita'  alla
scelta discrezionale del Governo, considerando  ad  esempio  che  «le
stazioni del Corpo forestale vanno ad affiancarsi al  gia'  capillare
reticolo dei presidi dei Carabinieri con prevedibili riflessi postivi
sulla qualita' e sull'intensita' del controllo del territorio». 
    Tali giustificazioni, che peraltro non rendono affatto  vincolata
la scelta della  militarizzazione  da  parte  del  Governo,  prestano
inoltre il fianco a valutazioni di segno radicalmente opposto. 
    Proprio perche' la  capillarita'  era  gia'  presente  nel  Corpo
forestale cosi' come nell'Arma  dei  carabinieri,  non  si  comprende
infatti cosa abbia aggiunto tale incorporazione all'una  o  all'altra
Forza di  polizia;  e  anche  sotto  tale  aspetto  la  scelta  della
militarizzazione   cosi    giustificata    manifesta    profili    di
irragionevolezza o comunque di  non  proporzionalita'  e  adeguatezza
allo scopo perseguito, con conseguente violazione dell'art. 3 commi 1
e 2 della Costituzione. 
    La lotta alla criminalita' organizzata (e quindi anche  a  quella
dedita a reati di tipo ambientale), poi,  come  noto,  tra  le  altre
Forze di polizia, non e' appannaggio  esclusivo  dei  Carabinieri;  e
anche tale ulteriore motivo, pertanto, pur valorizzato nel parere del
Consiglio di Stato in favore della ragionevolezza  della  scelta  del
Governo, non e' tale da rendere adeguata e  proporzionale  la  scelta
della militarizzazione del Corpo forestale. 
    4.- Sulla illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8  lett.  a)
della legge n. 124 del 2015 per contrasto con gli articoli 3 commi  1
e 2, 9, 32, 76 e 77  comma  1,  81  della  Costituzione,  laddove  ha
delegato il Governo, peraltro in maniera del tutto generica e rimessa
alla scelta arbitraria di  quest'ultimo,  l'«eventuale  assorbimento»
del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia. 
    L'art. 8 lett. a) della legge n. 124  del  2015  ha  disposto  il
«riordino delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del
territorio e del mare,  nonche'  nel  campo  della  sicurezza  e  dei
controlli    nel    settore    agroalimentare,    conseguente    alla
riorganizzazione  del  Corpo  forestale  dello  Stato  ed   eventuale
assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte  salve  le
competenze del medesimo Corpo forestale in materia  di  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi e di spegnimento con  mezzi  aerei  degli
stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli  attuali  livelli
di  presidio  dell'ambiente,  del  territorio  e  del  mare  e  della
sicurezza agroalimentare e  la  salvaguardia  delle  professionalita'
esistenti, delle specialita' e  dell'unitarieta'  delle  funzioni  da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le  funzioni
trasferite e il transito del relativo personale»... «2)  in  caso  di
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in  un'ottica  di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa
Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito, in un  contingente
limitato, previa determinazione delle relative modalita', nelle altre
Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle  funzioni  alle
stesse  attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo   personale,   con
l'assunzione   della   relativa   condizione,   ovvero    in    altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
nell'ambito delle relative  dotazioni  organiche,  con  trasferimento
delle corrispondenti risorse finanziarie.» 
    4.1. - Violazione degli articoli 3, commi 1 e 2, 9, 32, 81  della
Costituzione, laddove si e' consentito al Governo di provvedere  alla
soppressione del Corpo forestale dello  Stato  (con  assorbimento  in
altra Forza di polizia), pur riconoscendosi ad esso piena  efficienza
e competenza,  e  volendo  solo  mantenere  gli  attuali  livelli  di
presidio ambientale e salvaguardare le professionalita' esistenti,  e
cio'  solo  per  non  meglio  definite  e  dimostrabili  esigenze  di
razionalizzazione dei costi. 
    Come noto, secondo  la  Corte  costituzionale,  il  diritto  alla
tutela e  salvaguardia  del  bene  ambiente  rappresenta  un  diritto
fondamentale della persona che si rinviene  negli  articoli  9  e  32
della Costituzione (cfr. Corte costituzionale, sentenza  n.  641  del
1987). 
    Poiche'  quindi   il   diritto   alla   tutela   e   salvaguardia
dell'ambiente rientra nell'ambito di tutela del diritto alla  salute,
deve ritenersi che anch'esso sia un diritto incomprimibile, e percio'
non sacrificabile per mere esigenze di bilancio e risparmio di  spesa
(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 275 del 2016). 
    Cio' nonostante, tra i criteri e principi direttivi esposti nella
delega, oltre a un generico  richiamo  alla  garanzia  degli  attuali
livelli  di  presidio  dell'ambiente  e   alla   salvaguardia   delle
professionalita'  esistenti,  delle  specialita'  e  dell'unitarieta'
delle funzioni  da  attribuire,  non  si  evincono  ragioni  di  tale
accorpamento  salvo  quella  relativa  alla  «razionalizzazione   dei
costi». 
    Proprio perche' l'obiettivo della delega era quello di  mantenere
gli  attuali  livelli  di  presidio  ambientale  e  salvaguardare  le
professionalita' esistenti, con essa  si  riconosceva  implicitamente
che il Corpo aveva garantito adeguati livelli di  professionalita'  e
funzionalita' (sul riconoscimento  dei  meriti  del  disciolto  Corpo
forestale, cfr. la relazione al disegno di legge n. 1535 della Camera
della XIV legislatura, poi divenuto appunto la legge n. 36 del 2004). 
    Quindi l'unico obiettivo dell'accorpamento desumibile dalla legge
delega e' l'esigenza di «razionalizzare i costi», che sostanzialmente
in termini aziendalistici vuol dire attuare dei  risparmi  di  spesa,
mantenendo gli stessi livelli di efficienza e produttivita'. 
    Cio'   premesso,   appare   del   tutto   contraddittorio   voler
razionalizzare i costi - vale a dire perseguire un risparmio di spesa
mantenendo  gli  attuali  livelli  di  presidio  dell'ambiente  e  la
salvaguardia delle professionalita' esistenti,  delle  specialita'  e
dell'unitarieta' delle finzioni da attribuire - smembrando  un  Corpo
di Polizia  a  competenza  specialistica  che  non  ha  significative
sovrapposizioni di funzioni e professionalita' con le altre esistenti
(tanto e' vero che, per mantenere i  medesimi  livelli  funzionali  e
professionali e' necessario trasferire tutti i mezzi e le funzioni ad
altra Forza di polizia). 
    A meno che non si  voglia  ritenere  che  la  semplice  riduzione
numerica delle Forze di polizia possa  condurre  a  un  risparmio  di
spesa, a parita' di mezzi e personale impiegato,  e  cio'  pur  senza
eliminare significative  sovrapposizioni  di  funzioni  (che  non  si
rinvenivano tra il Corpo forestale  e  l'Arma  dei  carabinieri),  ma
viceversa  disperdendo  un  patrimonio  culturale  specialistico   in
complesse operazioni di riorganizzazione, quindi non semplificando un
collaudato sistema di protezione  ambientale  ma  disciogliendolo  in
vari rivoli, cosi' ponendo semmai nuovi problemi di  riorganizzazione
e riconsolidamento di meccanismi e dinamiche operative e addestrative
maturate negli anni, che richiederanno evidentemente  del  tempo  per
ricomporsi nell'esercizio quotidiano delle funzioni. 
    Si pensi, solo a titolo esemplificativo, al comma 3  dell'art.  9
del decreto legislativo n. 177 del 2016,  che  prevede  che  «Per  le
esigenze addestrative del  personale  impegnato  nella  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi anche  con  mezzi  aerei,  con  specifici
protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri  e  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalita' di utilizzo
congiunto dei relativi centri di formazione confluiti  nell'Arma  dei
carabinieri»; la quale tuttavia, come condivisibilmente osservato dal
Consiglio di Stato nel parere n. 1183 del 2016, e' una soluzione  che
evidentemente  non  semplifica  affatto  il   consolidato   strumento
organizzativo del  Corpo  forestale  dello  Stato,  ma  vi  introduce
elementi   di   palese   complicazione,   derivanti   proprio   dallo
smembramento delle funzioni prima unitariamente gestite ed esercitate
dal Corpo: «Relativamente, poi,  al  soddisfacimento  delle  esigenze
addestrative del personale impegnato nella lotta  attiva  contro  gli
incendi boschivi anche  con  mezzi  aerei,  demandate  ai  centri  di
formazione del Corpo forestale confluiti nell'Arma  dei  carabinieri,
si e' del parere che detta soluzione si giustifichi nell'immediatezza
dell'assorbimento  del  Corpo  forestale,   ma   che   in   prosieguo
l'addestramento debba essere curato direttamente dal Corpo dei vigili
del fuoco, che ha gia' assorbito la componente aerea del Dipartimento
della protezione civile operante nel servizio antincendi». 
    In sostanza, pur riconoscendone adeguata la professionalita' e il
livello di protezione assicurato all'ambiente,  si  e'  provveduto  a
«smembrare» il Corpo forestale  dello  Stato,  per  razionalizzare  i
costi, ma senza evidenziare alcuno specifico e concreto  criterio  di
risparmio  e  senza  eliminare  alcuna   sovrapposizione   funzionale
presente invece nelle altre Forze di polizia  a  competenza  generale
(cfr. la relazione di minoranza al disegno  di  legge  n.  3098-A-bis
della Camera dei deputati). 
    Peraltro, come si evince dal comma  3  dell'art.  7  del  decreto
legislativo n. 177 del  2016,  al  momento  per  tale  operazione  e'
altresi' previsto uno specifico aggravio di  costi,  che  sono  stati
preventivati per l'anno 2017. 
    Per  tutte  le  considerazioni  che  precedono,  ad  avviso   del
rimettente, appaiono violati gli articoli 9 e 32 della  Costituzione,
in relazione all'art.  81  della  medesima  Carta  come  recentemente
interpretato nella sentenza  n.  275  del  2016,  laddove,  per  mere
esigenze di bilancio e con operazione  meramente  ragionieristica  di
contenimento dei costi, si e' ritenuto  di  smembrare  un  Corpo  che
nella sua lunga storia ha  maturato  un  riconosciuto  e  consolidato
bagaglio specialistico nella tutela dei beni ambientali. 
    E per le stesse ragioni appare altresi' violato l'art. 3 commi  1
e 2 della Costituzione, laddove si e' ritenuto semplicisticamente che
l'assorbimento, di un Corpo cosi' specializzato, in  altra  Forza  di
polizia ad ordinamento militare (senza nulla togliere  ovviamente  al
prestigio indiscusso maturato dall'Arma dei  carabinieri  in  diversi
ambiti e soprattutto con riferimento alla prevenzione  e  repressione
dei reati), con smembramento di alcune sue funzioni in altre Forze di
polizia e nei Vigili del fuoco, non possa creare  alcuna  diminuzione
nella  incontestata  efficienza  assicurata  e  garantita  dal  Corpo
medesimo a tutela dei menzionati beni di rilevanza costituzionale;  e
laddove si e' inoltre ritenuto del tutto irragionevolmente  che  tale
smembramento dell'organizzazione e delle competenze potesse  condurre
ad  una  razionalizzazione  dei  costi  e  ad   una   semplificazione
organizzativa, mantenendo gli stessi standard  qualitativi  acquisiti
in  anni  di  storia  (cfr.  pag.  23  del   Resoconto   stenografico
dell'Assemblea della Seduta n. 462 di mercoledi' 15 luglio 2015:  «il
Corpo forestale dello Stato non e' un  Corpo  che  fa  esclusivamente
repressione e controllo ma e' un Corpo che  si  impegna  molto  sulla
formazione, sull'informazione e anche tramite agenzie  formative  nel
nostro Paese interviene spesso in questo  senso.  Pertanto  c'e'  una
grande vicinanza con i cittadini ed e' anche molto  utile  in  questo
senso. Dal nostro punto di vista,  l'accorpamento  in  una  forza  di
polizia, oltre a molti altri limiti, farebbe anche venir meno  questa
particolarita', quella appunto  di  un  Corpo  che  e'  molto  legato
all'aspetto della prevenzione.»  ...«riportando  il  Corpo  forestale
all'interno soltanto di una formazione di  polizia,  magari  come  si
prevede o si pensa  di  prevedere  nell'Arma  dei  carabinieri,  dove
inevitabilmente si andra' ad accentuare l'aspetto della  repressione,
viene meno questo aspetto, che e' importantissimo»). 
    4.2. - Violazione, da parte della legge delega, degli articoli 76
e 77 comma 1 della Costituzione, laddove si sono  utilizzati  termini
del tutto generici,  rimettendosi  sostanzialmente  all'arbitrio  del
Governo  la  determinazione  dello  stesso  oggetto   della   delega,
affidando al medesimo una delega «in bianco». 
    La  soppressione  di  un  Corpo   di   polizia   attraverso   suo
assorbimento in altra Forza di polizia (anche ad ordinamento militare
nella denegata interpretazione accolta dal Governo), si pone in netta
controtendenza rispetto ai principi generali del nostro ordinamento e
alle linee evolutive di questo nel tempo. 
    Trattandosi, percio', di una  profonda  innovazione  rispetto  al
sistema previgente, l'oggetto, i principi e i  criteri  direttivi  di
una simile scelta si sarebbero dovuti rinvenire nella legge delega in
modo esplicito o  comunque  quantomeno  in  modo  univoco,  anche  se
implicito, alla luce dei principi e criteri  direttivi  della  stessa
legge di delegazione (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 239  del
2003 e n. 170 del 2007). 
    La   delega,   quanto   piu'   avente   ad   oggetto    soluzioni
sostanzialmente   innovative   rispetto   al   sistema    legislativo
previgente, appare costituzionalmente  legittima  soltanto  se  siano
stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in  l'oggetto
della stessa ed a circoscrivere la discrezionalita'  del  legislatore
delegato (sentenze n. 239 del 2003; n. 354 del 1998; 170 del 2007). 
    Viceversa, nella legge delega  in  esame  sono  stati  utilizzati
termini del tutto  vaghi  e  niente  affatto  idonei  a  limitare  la
discrezionalita' del Governo in ordine all'oggetto  principale  della
stessa: vale a dire lo scioglimento o meno del Corpo forestale  e  in
quale Forza di polizia farlo confluire. 
    Il legislatore delegato, infatti,  ha  utilizzato  termini  quali
«eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia» e «in
caso di assorbimento  del  Corpo  forestale  dello  Stato»  (cfr.  in
proposito anche la relazione di minoranza  al  disegno  di  legge  n.
3098-A-ter della Camera dei deputati). 
    Una  scelta  cosi'  innovativa  per   l'ordinamento,   quale   la
soppressione di una Forza di polizia e il suo accorpamento ad  altra,
e' stata  cioe'  rimessa  alla  libera  determinazione  del  Governo,
enunciandosi nella delega mere  finalita'  di  razionalizzazione  dei
costi e mantenimento delle medesime funzioni e professionalita'. 
    Viceversa, come noto,  le  norme  deleganti  non  possono  essere
generiche e limitarsi alla enunciazione di mere finalita', ma  devono
essere idonee a indirizzare in modo concreto ed effettivo l'attivita'
normativa del Governo (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 156 del
1987: «l'indicazione dei principi e  dei  criteri  direttivi  di  cui
all'art.  76   Cost.   non   e'   finalizzata   ad   eliminare   ogni
discrezionalita'  nell'esercizio   della   delega   ma   soltanto   a
circoscriverla, in modo che resti  pur  sempre  salvo  il  potere  di
valutare le specifiche e complesse  situazioni  da  disciplinare.  Le
norme  deleganti  non  possono  limitarsi  a  disposizioni   talmente
generiche da essere riferibili indistintamente a  materie  vastissime
ed  eterogenee,  ne'  possono  esaurirsi  in  mere  enunciazioni   di
finalita', ma debbono essere idonee ad indirizzare  concretamente  ed
efficacemente l'attivita' normativa del Governo»). 
    Nel caso di specie, in sostanza, la  delegazione  contiene,  come
oggetto, ma anche come criterio e principio direttivo, riguardo  alla
soppressione  del  Corpo  forestale,  un  mero  rinvio  alla   scelta
discrezionale del Governo («eventuale assorbimento  del  medesimo  in
altra Forza di polizia»). 
    Viceversa, come stabilito dalla Consulta (cfr. sentenza n. 68 del
1991), «il libero apprezzamento del legislatore delegato non puo' mai
assurgere a  principio  od  a  criterio  direttivo,  in  quanto  agli
antipodi di una legislazione vincolata, quale e', per definizione, la
legislazione su delega». 
    I principi e criteri  direttivi  devono  limitare  il  cosiddetto
potere  di  riempimento  del   legislatore   delegato   (cfr.   Corte
costituzionale, sentenza n. 340 del 2007);  e,  per  quanta  ampiezza
possa a questo riconoscersi, la legislazione delegata  non  puo'  mai
apparire libera nelle scelte ma deve essere pur sempre vincolata  dai
principi e criteri direttivi (cfr. Corte costituzionale, sentenza  n.
68 del 1991; e,  sul  carattere  derogatorio  della  legislazione  su
delega rispetto alla regola costituzionale di cui all'art. 70  Cost.,
cfr. anche la sentenza n. 171 del 2007). 
    Di qui, ad avviso del rimettente, la violazione, da  parte  della
legge delega, degli articoli 76 e 77 comma 1 della Costituzione. 
    Del resto, tale  specifica  illegittimita'  costituzionale  della
legge delega e' stata segnalata durante i  lavori  preparatori  della
medesima anche dal Comitato  per  la  legislazione  di  cui  all'art.
14-bis del Regolamento per la Camera dei deputati.  Nel  parere  reso
dal medesimo Comitato (sul disegno di legge approvato al Senato il 30
aprile 2015 - Atto Camera n. 3098-A), si legge  infatti  che  «taluni
principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno
riferimento  a  mere  eventualita'  ossia   a   opzioni   alternative
selezionabili dal Governo delegato; come gia' segnalato dal  Comitato
in altre circostanze, si rammenta che in un obiter  dictum  la  Corte
costituzionale  ha  rilevato  che:  «il  libero   apprezzamento   del
legislatore delegato non puo' mai assurgere a principio od a criterio
direttivo, in quanto agli antipodi  di  una  legislazione  vincolata,
quale e', per definizione, la legislazione su delega» (sentenze n. 68
del 1991 e n. 340 del  2007).  Cio'  si  riscontra,  in  particolare:
all'art. 7, comma 1, lettera a) («riordino delle funzioni di  polizia
... conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato
ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza  di  polizia...
»)». 
    E simili preoccupazioni in  ordine  ad  un'eccessiva  genericita'
della delega che per la sua ambiguita' non era in grado di  escludere
in senso assoluto finanche  la  «militarizzazione»  del  Corpo,  sono
state espresse anche nella relazione di minoranza  (atto  3098-A  ter
della Camera): «Incerta risulta,  nonostante  le  ripetute  modifiche
apportate, la sorte  del  Corpo  forestale  dello  Stato;  la  delega
riporta diversi «anche»,  «eventualmente»,  «nel  caso»,  rimessi  al
libero apprezzamento del  Governo;  i  rischi  sono  piu'  d'uno:  la
dispersione della specifica competenza professionale  del  Corpo,  la
sua militarizzazione, che non puo' escludersi, stante la formulazione
evasiva». 
    In merito, si rileva peraltro che la Corte costituzionale ha gia'
mostrato di tenere in debita considerazione i lavori preparatori e lo
stesso  parere  del  Comitato  per  la  legislazione,  nel   giudizio
valutativo  sui  criteri  e  principi  direttivi   delle   leggi   di
delegazione (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 276 del 2016). 
    L'uso di espressioni cosi' generiche, del resto, ha sottratto  in
concreto all'Assemblea parlamentare la possibilita' di  affrontare  e
analizzare  ex  professo  e  nello  specifico  tutte   le   questioni
riguardanti tale «eventuale» accorpamento; con la conseguenza che  la
medesima Assemblea si e' limitata cosi' a consegnare al  Governo  una
delega in  «bianco»  dai  contorni  del  tutto  incerti,  persino  su
un'opzione  dalle  implicazioni  tutt'altro  che  marginali  come  la
«militarizzazione» (cfr. pag.  9  e  10  del  Resoconto  stenografico
dell'assemblea della seduta n. 462 di mercoledi' 15 luglio 2015:  «io
temo che,  attraverso  lo  smantellamento  del  Corpo  della  guardia
forestale, andremo a militarizzare un corpo; quando in  tutta  Europa
si smilitarizzano i corpi di polizia, in Italia, se e'  vero  che  il
Corpo  forestale  sara'  accorpato  ai   carabinieri,   facciamo   il
contrario. Su questo abbiamo chiesto chiarimenti in  Commissione  che
non ci sono stati dati e quindi il nostro timore e' che le  voci  che
si  sentono  siano  assolutamente  fondate»...  «Del  tutto   incerta
risulta, nonostante le ripetute modifiche  apportate,  la  sorte  del
Corpo forestale dello  Stato.  La  delega  riporta  diversi  «anche»,
«eventualmente», «nel caso»,  rimessi  al  libero  apprezzamento  del
Governo.  I  rischi  sono  piu'  d'uno,  come  la  dispersione  della
specifica   competenza   professionale   del   corpo   o    la    sua
militarizzazione che non  puo'  escludersi,  stante  la  formulazione
evasiva. In realta' il Governo sa gia' dove andra' a parare e noi che
siamo solo il Parlamento meno, ma non lo ha dichiarato espressamente,
perche' farlo d'altronde, e a domanda diretta  in  Commissione  sulla
sorte  del  Corpo  che  sembrerebbe  in  marcia  verso   l'Arma   dei
carabinieri non ha risposto».). 
    5. - Per tutte  le  considerazioni  suesposte,  la  questione  di
costituzionalita' appare rilevante e  non  manifestamente  infondata,
atteso che le norme suindicate appaiono violare  gli  articoli  della
Costituzione come dettagliatamente sopraindicati. 
    Occorre pertanto rimettere la questione alla Corte costituzionale
sospendendo la pronuncia nel presente giudizio. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  l'Abruzzo  sezione
staccata di Pescara (Sezione prima), 
    riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, 
    ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8 lett. a) della legge  n.  124
del 2015, per contrasto con gli articoli 3 primo e secondo comma,  9,
32, 76, 77 primo comma, e 81 della  Costituzione;  ritenuta  altresi'
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale del decreto legislativo n. 177 del 2016,  articoli  7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19,  nella  parte  in  cui
hanno disposto lo scioglimento del  Corpo  forestale  dello  Stato  e
inoltre l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri  e
nelle altre Forze di polizia ad ordinamento militare,  per  contrasto
con gli articoli 2, 3 primo e secondo comma, 4, 76 e 77  primo  comma
della Costituzione,  secondo  quanto  specificato  in  dettaglio  nel
rilevare i singoli profili di incostituzionalita'. 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948; 
    Sospende il giudizio e dispone la  immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai presidenti della Camera dei  deputati  e
del Senato. 
    Cosi' deciso in Pescara nella camera di consiglio  del  giorno  9
giugno 2017 con l'intervento dei magistrati: 
        Alberto Tramaglini, Presidente FF; 
        Massimiliano Balloriani, consigliere, estensore; 
        Paola Anna Gemma Di Cesare, consigliere. 
 
                      Il Presidente: Tramaglini 
 
 
                                              L'estensore: Balloriani