UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DECRETO RETTORALE 20 novembre 2017 

Modifica all'articolo 43 dello Statuto. (Decreto n. 3961). (17A08640) 
(GU n.2 del 3-1-2018)

 
                             IL RETTORE 
 
  Visto  lo  Statuto  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche
e integrazioni; 
  Vista la proposta di modifica all'art. 43 (Comitato  Etico  per  la
sperimentazione clinica) dello Statuto dell'Universita' Cattolica del
Sacro Cuore, formulata dal Senato Accademico integrato  nell'adunanza
del 3 luglio 2017; 
  Vista  la  delibera  adottata  dal  Consiglio  di   amministrazione
nell'adunanza del 12 luglio 2017; 
  Visto il parere favorevole alla modifica proposta,  comunicato  dal
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
(M.I.U.R.) con nota del 9 ottobre 2017, prot. n. 11727; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Nel  Titolo  III  «Strutture  didattiche,  di  ricerca,   di   alta
specializzazione   e   di   assistenza   sanitaria»   dello   Statuto
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, l'art. 43 (Comitato Etico
per  la   sperimentazione   clinica)   assume   la   seguente   nuova
formulazione: 
  «Art. 43 (Comitato Etico per la  sperimentazione  clinica  e  altri
Organismi  e  Commissioni  su  temi  di  rilevanza   etica).   -   1.
L'Universita' Cattolica si avvale del Comitato Etico costituito  come
organismo indipendente dalla Fondazione Gemelli presso il Policlinico
universitario e la facolta' di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», per
la valutazione, secondo quanto stabilito dal regolamento generale  di
Ateneo: 
    a) delle condizioni di eticita' dei programmi di  sperimentazione
clinica     riguardanti      farmaci      o      nuove      metodiche
diagnostico-terapeutiche sull'uomo, al fine della salvaguardia  della
sicurezza, dell'integrita' e dei diritti umani dei soggetti coinvolti
nei programmi di sperimentazione medesimi; 
    b) della compatibilita' dei progetti  di  ricerca  relativi  alla
sperimentazione su animali. 
  2. E' fatta salva la competenza di Organismi e Commissioni «ad hoc»
specificamente costituiti, con delibere  degli  organi  centrali,  ai
fini della valutazione etica: 
    a)  di  sperimentazioni  animali,  nonche'  del  trattamento   di
animali; 
    b) di programmi, progetti o questioni in ordine ai quali si renda
necessaria o opportuna l'acquisizione di un parere.». 
      Milano, 20 novembre 2017 
 
                                                   Il rettore: Anelli