N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2017
Ordinanza del 28 giugno 2017 del G.I.P. del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di G. L., M. R. e V. R.. Impiego pubblico - Rapporto di lavoro - False attestazioni o certificazioni - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione di un'ipotesi attenuata per i casi di minore gravita'. - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), art. 55-quinquies.(GU n.1 del 3-1-2018 )
TRIBUNALE DI GENOVA
ufficio del giudice per le indagini preliminari
Il giudice dell'udienza preliminare, Alessia Solombrino, nel
procedimento contro G. L. nata a Genova il , elettivamente
domiciliata ex art. 161 codice di procedura penale in Genova, presso
lo studio dell'avv. Alessandro Vaccaro;
- difesa di fiducia dall'avv. Alessandro Vaccaro del foro di
Genova;
M. R., nato a Genova il , elettivamente domiciliata ex art. 161
codice di procedura penale in Genova, presso lo studio dell'avv.
Emanuele Lamberti;
- difeso di fiducia dall'avv. Emanuele Lamberti del foro di
Genova;
V. R., nato a Genova il elettivamente domiciliato ex art. 161
codice di procedura penale in Genova, presso lo studio dell'avv. Luca
Ciurlo;
- difeso di fiducia dall'avv. Luca Ciurlo del foro di Genova;
Imputati per il delitto di cui agli artt. 110 CP. e 55-quinquies
decreto legislativo n. 165/2001, perche', in concorso tra loro
giustificavano l'assenza dal servizio di L. G. insegnante presso il
liceo statale di Genova, che si trovava in vacanza con il marito R.
M. alle Isole Maldive, mediante una certificazione medica redatta dal
dott. R. V., falsamente attestante uno stato di malattia della G.,
verificatosi a Londra (ove V. svolge la professione medica), che le
avrebbe impedito di svolgere servizio a scuola nei giorni 7-8-9
gennaio 2015; in particolare, M. richiedeva a V. di redigere il
certificato - poi prodotto in sede di procedimento disciplinare - e
V. attestava falsamente di avere visitato la G. a Londra in data 7
gennaio 2015, trovandola affetta da «sindrome intestinale di
probabile eziologia virale».
In Genova, il 18 febbraio 2015.
Recidiva specifica ed infraquinquennale per G.
Sentite le parti, all'odierna udienza del 28 giugno 2017,
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura
in udienza la seguente ordinanza sulla questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 55-quinquies decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nella parte in cui non prevede un'ipotesi attenuata per
i casi di minore gravita', per contrasto con gli artt. 3 e 27
Costituzione.
Rilevato:
che la vicenda processuale sottoposta all'esame puo' essere
agevolmente ricostruita sulla scorta delle risultanze istruttorie
allegate a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, nei termini
di seguito esposti:
- l'imputata G L , docente a tempo determinato per il Liceo
Statale « » di Genova, con contratto decorrente dal 6 ottobre 2014,
prorogato fino al 25 gennaio 2015 -, poco prima delle festivita'
natalizie dell'anno 2014, esponeva al dirigente scolastico l'esigenza
di assentarsi dal servizio dopo cinque giorni dalla data del 7
gennaio 2015, prevista per il congedo ordinario, avendo programmato
un viaggio all'estero con il marito fino al 12 gennaio 2015, e
apprendeva che l'istanza formulata non sarebbe stata accolta per
esigenze di servizio;
- il successivo 7 gennaio 2015, la predetta ometteva tuttavia
di presentarsi presso l'istituto scolastico per riprendere
l'attivita' e comunicava telefonicamente alla segreteria del
personale un'assenza di due giorni per malattia, risultando altresi'
assente in occasione della visita fiscale disposta per le ore 12,10
dello stesso giorno; in tali occasioni, la G. presentava due
certificati del proprio medico curante, dott. M. I., che attestava
quanto dichiarato dalla paziente circa uno stato di malattia
diagnosticato in termini di «enterocolite» e protrattosi fino al 12
gennaio 2015, evidenziando di non avere visitato la donna;
- veniva pertanto avviato un procedimento disciplinare, nel
corso del quale, in occasione dell'audizione del 18 febbraio 2015, la
G. produceva un ulteriore certificato, recante la data del 7 gennaio
2015 e la sottoscrizione del dott. R. V., medico operante in Londra,
il quale attestava di avere visitato la donna e di averle
diagnosticato una «sindrome intestinale di probabile eziologia
virale»;
- dalle dichiarazioni successivamente acquisite e dalla piena
confessione resa nella fase delle indagini dalla stessa G., emergeva
che il dott. V. non aveva mai visitato la G. e si era prestato a
redigere e inoltrare il falso certificato su richiesta del coniuge
della donna, M. R., dal quale era stato contattato per il tramite di
un amico comune soltanto successivamente all'avvio del procedimento
disciplinare da parte del dirigente scolastico;
che all'odierna udienza gli imputati G. e M. hanno
manifestato l'intenzione di accedere all'istituto della messa alla
prova, previa riqualificazione dei fatti rispettivamente contestati
nell'ipotesi di cui all'art. 481 codice penale, in ragione del limite
oggettivo di accesso alla sospensione imposto dal primo comma
dell'art. 168-bis codice penale e della forbice edittale prevista
dall'art. 55-quinquies decreto legislativo n. 165/2011, che prevede
una pena superiore nel massimo a quattro anni;
che, avuto riguardo alle risultanze istruttorie dianzi
richiamate - in ordine alla dinamica della condotta ascritta agli
odierni prevenuti -, deve escludersi che sia ipotizzabile una
pronuncia di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti
degli imputati ovvero che siano utilmente esperibili mezzi di prova
ulteriori rispetto a quelli gia' assunti in sede di udienza
preliminare e utili ai fini di una simile pronuncia; che, in
particolare, contrariamente alle allegazioni svolte della difesa
degli imputati, a nulla rileva la fase in cui il lavoratore ha
prodotto il falso certificato, essendo comunque evidente la finalita'
perseguita, coincidente con l'intento di giustificare l'assenza dal
servizio; che, del pari, tenuto conto dell'intensita' del dolo
desumibile della pervicacia con cui i due coniugi hanno perseguito
l'obiettivo, nonostante l'avvio del procedimento disciplinare,
nonche' del precedente specifico a carico della G., non si ravvisano
i presupposti per una pronuncia di lieve tenuita' del fatto, ai sensi
dell'art. 131-bis codice penale; che, in ogni caso, in ragione della
natura assai contenuta del danno cagionato alla Pubblica
Amministrazione e del ruolo rivestito dai soggetti concorrenti nel
reato, oltre che della loro incensuratezza, questo Giudice avrebbe
potuto valutare la configurabilita' dei presupposti per una
sospensione del procedimento previa predisposizione di un adeguato
piano di trattamento di messa alla prova, ad opera dell'UEPE
competente;
che, pertanto, la questione inerente l'adeguatezza e
proporzionalita' del trattamento sanzionatorio contemplato dall'art.
55-quinquies decreto legislativo n. 165/2011, appare senza dubbio
rilevante, in ragione dell'incidenza attuale e non meramente
eventuale rivestita dalla disposizione normativa indicata, the
laddove caratterizzata da limiti edittali contenuti nel massimo fino
a 4 anni di reclusione, avrebbe consentito una pronuncia di
ammissibilita' dalla richiesta di accesso all'istituto introdotto
dalla legge n. 67/2014;
che del pari ricorre il presupposto della non manifesta
infondatezza della questione, alla luce dei principi costituzionali
di ragionevolezza di cui all'art 3 della Costituzione e di
colpevolezza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena di
cui all'art. 27 Costituzione;
che, sul punto, com'e' pacifico, la disposizione censurata
prevede al primo comma che «Fermo restando quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che
attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa a falsamente attestante uno
stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da € 400,00 ad € 1.600,00. La medesima pena si applica
al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto».
La norma prosegue quindi al secondo e terzo comma, sancendo che
«nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita'
penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a
risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a
titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la
mancata prestazione, nonche' il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione. La sentenza definitiva di condanna o di
applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1, comporta,
per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed
altresi', se dipendente da una struttura sanitaria pubblica o se
convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento
per giusta causa o la decadenza dalla convenzione, Le medesime
sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni the attestano dati
clinici non direttamente constatati ne oggettivamente documentati».
Cio' posto, com'e' pacifico, il primo comma della disposizione
introduce una fattispecie incriminatrice speciale, un reato proprio
del pubblico dipendente, ancorando la responsabilita' penale ad una
condotta consistente alternativamente:
a) nell'attestare falsamente la presenza in servizio,
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
mediante altre modalita' fraudolente;
b) nel giustificare l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di
malattia.
Si comprende subito come la fattispecie di cui al punto sub a)
sia caratterizzata dalla presenza di una condotta complessa,
integrata dalla falsa rappresentazione della presenza in servizio del
lavoratore e dalla circostanza che il soggetto attivo si avvale di
modalita' fraudolente, come l'alterazione dei sistemi di rilevamento
della presenza, per la realizzazione del falso ideologico
nell'attestazione delle presenze ovvero il ricorso ad una condotta di
falso ideologico.
D'altro canto, la clausola che compare in apertura esclude
l'esistenza di un rapporto di specialita' o di sussidiarieta' con le
disposizioni del codice penale che sanzionano le condotte di falso
ideologico e materiale, rendendo possibile la contestazione di una
pluralita' di reati in relazione al medesimo fatto.
A parere di questo decidente, un'interpretazione della norma
esaminata in sintonia con il principio di offensivita' e
ragionevolezza della pena deve tendere ad individuarvi condotte
caratterizzate dall'elemento materiale del falso ideologico e
corroborate da atti decettivi idonei ad impedirne ovvero renderne in
qualche modo piu' difficoltoso l'accertamento, secondo un giudizio ex
ante, a prescindere dal successivo sviluppo degli eventi: in
sostanza, una condotta del tutto omogenea a quella disciplinata
dall'art. 640 codice penale, aggravata ai sensi del n. 1 del secondo
comma (1) .
che, esaminando sotto altro profilo, la ratio della
previsione normativa, agevolmente desumibile da una prima lettura
della disposizione, non puo' non sottacersi che il particolare rigore
sanzionatorio manifestato dal legislatore rispetto alla fattispecie
della truffa appare giustificato dalla voluntas sottostante l'intero
impianto del c.d. decreto Brunetta, avente ad oggetto una riforma
organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della
Pubblica Amministrazione, in risposta ad una sempre piu' pressante
richiesta di accrescimento dell'efficienza del lavoro pubblico da
parte dei privati cittadini e nell'ottica di una migliore
utilizzazione delle risorse umane e di una razionalizzazione del
costi.
Nei lavori preparatori del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.
150, di attuazione della delega contenuta nella legge 4 marzo 2009 n.
15 (che all'art. 69 ha appunto introdotto l'art. 55-quinquies del
decreto legislativo n. 165/2001), e in quest'ottica chiaramente
espresso l'intento di modificare la disciplina delle sanzioni
disciplinari e della responsabilita' dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, allo scopo di potenziare il livello di
efficienza degli uffici pubblici, contrastando i fenomeni di scarsa
produttivita' e assenteismo: in quest'ottica, a fronte di una
pregressa spersonalizzazione dell'ente pubblico, sono stati ampliati
i poteri-doveri di vigilanza e controllo spettanti sia al
responsabile della struttura in cui i dipendenti sono inseriti, sia
al dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generate del
personale, proprio per prevenire o contrastare le condotte di
lassismo, superficialita' e assenteismo, nell'interesse della
funzionalita' dell'ufficio (cfr. parere della Commissione Affari
Costituzionali del Senato nella seduta del 23 settembre 2009).
Ed e' proprio la pressante esigenza di garantire un sufficiente
livello di customer satisfaction e trasparenza che pare giustificare
da un lato la definizione di una dettagliata gamma di infrazioni
idonee a condurre alla sanzione disciplinare del licenziamento e,
d'altro lato, la predisposizione di uno speciale rigore sanzionatorio
nei confronti dei protagonisti del desolante quadro di assenteismo e
improduttivita' che per anni ha caratterizzato l'apparato pubblico
della societa' post industriale, nascondendosi dietro l'inefficienza
dei sistemi di controllo e l'inadeguatezza della funzione preventiva
propria delle previsioni disciplinari.
che, rispetto a tali scelte criminalizzatrici del
legislatore, - alla cui discrezionalita' e' evidentemente affidata
non soltanto la scelta dei beni/interessi/valori da tutelare e le
tecniche di tutela, ma altresi' la commisurazione delle sanzioni -, i
limiti concreti alla libera ponderazione politica sono nondimeno
quelli derivanti proprio dai criteri di ragionevolezza
proporzionalita' - diretta a mitigare il rigore della disciplina
positiva di fronte alle peculiarita' del caso concreto - e coerenza,
da intendersi come rispondenza logica della norma rispetto al fine
perseguito dalla legge ovvero rispetto ai principi generali del
sistema.
In questo senso, il giudizio di ragionevolezza di una norma
giuridica «lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione
assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso
ponderazioni relative alla proporzionalita' dei mezzi prescelti dal
legislatore nella sua insindacabile discrezionalita' rispetto alle
esigenze obiettive da soddisfare o alle finalita' che intende
perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni
concretamente sussistenti» (cfr. Corte Cost., sentenza n. 1130 del
1988); se e vero, infatti, che soltanto il legislatore puo'
«individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale e le
condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonche'
stabilire qualita' e quantita' dello relative pene edittali» (cfr.
Corte costituzionale n. 447/1998), e altrettanto vero che il criterio
della rilevanza della lesione ne limita in qualche modo la
discrezionalita', richiedendo un rapporto di proporzionalita' fra la
gravita' del crimine e l'entita' della sanzione che ad esso si
correla.
Proprio la Corte costituzionale ha infatti chiarito come il
principio di uguaglianza esiga, in primo luogo, «che la pena sia
proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che
il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di
difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali
(cfr. Corte costituzionale n. 409/1989), negando legittimita' alle
incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere
finalita' statali di prevenzione, producono, attraverso la pena,
danni ai diritti fondamentali dell'individuo oltre che alla societa'
sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti con la tutela dei
beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni. In secondo
luogo, che vi sia una parita' di trattamento sanzionatorio fra
fattispecie sostanzialmente omogenee, al fine di evitare che le
scelte incriminatrici «trasmodino nella manifesta ragionevolezza o
nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie
tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole
giustificazione» (cfr. Corte costituzionale 2 febbraio 2007, n. 22;
nonche' Corte costituzionale n. 409/1989).
che, come supra evidenziato, la disposizione censurata mira a
tutelare una vasta gamma di interessi facenti capo alla Pubblica
Amministrazione, comprensivi non soltanto di quelli strettamente
patrimoniali, ma anche dei beni riconducibili at concetti di
onorabilita' e di onore, inerenti le modalita' con, le quali un
soggetto giuridico si presenta e viene percepito, con riferimento
alla posizione ordinamentale e soprattutto, alle usuali
rappresentazioni che del medesimo vengono fatte nella realta' sociale
(2) ; ed e proprio l'esigenza di buon funzionamento delle istituzioni
pubbliche, avente il proprio fondamento nel principio di cui all'art.
97 Costituzione, in un certo senso giustifica il maggiore rigore
sanzionatorio apprestato dal legislatore rispetto all'ipotesi di
truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, codice
penale, nell'ipotesi in cui la condotta ingannatoria sia posta in
essere nell'ambito del rapporto con il pubblico dipendente, che,
com'e' noto, ha il dovere di tutelare l'immagine pubblica
dell'Amministrazione, quale valore di etica pubblica oggettivizzato
nei codici di comportamento previsti dall'art. 54 decreto legislativo
n. 165/2011, ma gia' previsto nei principi generali in materia di
promozione di immagine della Pubblica Amministrazione di cui alla
legge 7 giugno 2000, n. 150.
Ci si chiede, tuttavia, se tale particolare rigore, consistente
nell'approntare una sanzione di carattere generate applicabile a
qualsiasi forma di contributo prestato anche da soggetti estranei al
sistema amministrativo e a prescindere dal verificarsi di un danno
patrimoniale, associata ad un pesante trattamento sotto il profilo
disciplinare, sia oggettivamente giustificato nelle ipotesi in cui la
condotta illecita del pubblico dipendente non abbia avuto
ripercussioni estreme, provocando una lesione del prestigio della
Pubblica Amministrazione ovvero non abbia prodotto danni patrimoniali
di significativa entita'; nonche' nelle ipotesi in cui detta condotta
sia posta in essere da soggetti diversi, che, pur essendo concorrenti
nel reato, sono tuttavia svincolati dall'obbligo di tutela dal quale
gravato il dipendente pubblico.
Vero e' che la previsione di una forbice edittale potrebbe
consentire al giudice di valutare le varie modalita' presentate dalle
singole attivita' criminose e procedere ad una graduazione delle
sanzioni attraverso l'applicazione di alcune circostanze, e in
particolare di quelle generiche ex art. 62-bis codice penale,
allorche' egli ritenga di diminuire la pena.
Resta fermo che, a differenza dell'ipotesi della truffa aggravata
in quanto commessa ai danni di un ente pubblico, la fissita' dei
limiti edittali precluderebbe comunque non soltanto l'applicazione
delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689/81, ma altresi'
l'accesso ad istituti, quale quello della messa alla prova,
caratterizzati dallo scopo di favorire lo sviluppo della revisione
critica dell'imputato rispetto all'illecito commesso.
In questa prospettiva, la severita' del trattamento
sanzionatorio, che colpisce l'intera sfera di diritti personali
dell'individuo - la liberta' personale, il patrimonio, l'onorabilita'
- e che e' giustificata dalla rilevanza degli interessi tutelati,
laddove non sia corredata da una flessibilita' idonea a consentire al
giudice di proporzionare sanzione concreta in base agli elementi di
cui all'art. 133 codice penale e segnatamente al reale disvalore del
fatto ed alla pericolosita' personale del reo, finisce per violare i
principi di proporzionalita' e ragionevolezza direttamente derivanti
dall'art. 3 Costituzione, «appiattendo» in un'unica ipotesi
delittuosa condotte tipiche nettamente differenziate (di pericolo e
di evento), precludendo un adeguato bilanciamento tra il sacrificio
della liberta' personale del condannato e i vantaggi che derivano in
termini di tutela degli interessi previsti dalla norma
incriminatrice; e, infine, eccedendo macroscopicamente i livelli di
pena previsti da disposizioni assimilabili, giacche' il pubblico
dipendente - magari di basso livello economico - che si sia
illecitamente assentato dal servizio per un solo giorno finirebbe per
essere punito assai pin severamente dell'autore di un abuso d'ufficio
dal quale sia scaturita ma rilevante compromissione del prestigio
della Pubblica Amministrazione, ovvero dal responsabile di una truffa
perpetrata per importi assai significativi ai danni di un ente
pubblico, rispetto alla quale sia nondimeno intervenuto il
risarcimento del danno, idoneo a giustificare un giudizio di
bilanciamento dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 640
codice penale con le circostanze attenuanti generiche ovvero con
l'attenuante di cut all'art. 62 n. 6 codice penale.
che, sotto altro profilo, la norma indicata appare in
contrasto con il principio di personalita' e di finalita' rieducativa
della pena di cui all'art. 27 Costituzione, che non puo' essere
garantito laddove, come nella vicenda all'esame, non sia assicurata
la «individualizzazione del trattamento sanzionatorio diretta a
rendere quanto piu' possibile «personale» la responsabilita' penale
e, nello stesso tempo, strumento per una determinazione della pena
quanto piu' possibile «finalizzata», nella prospettiva dell'art. 27,
terzo comma, Costituzione (cfr. Corte costituzionale, n. 50/1980); in
particolare, proprio l'impossibilita' di applicare un trattamento
adeguato e proporzionato al singolo caso concreto non soltanto
preclude il ricorso a trattamenti finalizzati al recupero e al
reinserimento del reo nelle ipotesi in cui quest'ultimo, pur
essendosi reso responsabile di una condotta criminosa, non abbia
tuttavia manifestato un profilo antisociale o tale da destare
particolare allarme sociale, ma aggrava nel reo la percezione di
subire una condanna ingiusta, svincolata dal concreto disvalore della
propria condotta, impedendogli di comprendere adeguatamente, con
piena consapevolezza, il disvalore della propria condotta, in
frontale contrasto con la finalita' rieducativa della pena;
(1) Il tratto specializzante, rispetto all'ordinarieta', della
condotta del dipendente incriminata dall'art. 55-quinques decreto
legislativo n. 165/2001, appare delineato nella citata
disposizione con il riferimento alle «modalita' fraudolente»,
espressione a dire il vero non nuova nel lessico del legislatore
penale, in quanto in larga misura utilizzata per esprimere in via
generate una piu' marcata efficienza offensiva della condotta
rispetto al bene interesse tutelato dalla norma incriminatrice.
Al riguardo, dinanzi all'esigenza di definire in qualche modo il
concetto espresso dal dato letterale utilizzato, a causa
dell'evidente vaghezza ed elasticita' del lessico adoperato dal
legislatore, si sono scontrati due opposti orientamenti
giurisprudenziali che, partendo dalla comune considerazione del
significato proprio dell'aggettivo «fraudolento» - evidentemente
sintomatico di astuzia o scaltrezza -, sono nondimeno pervenuti a
conclusioni diverse, giacche' un primo indirizzo, ai fini della
configurabilita' del reato o della circostanza aggravante ha di
volta in volta richiesto l'inserimento nella dinamica della
condotta di un quid pluris - realmente percettibile sul piano
fattuale - rispetto all'attivita' materiale di base inserita
nella costruzione della fattispecie; mentre un secondo indirizzo
ha incentrato la concretizzazione della fattispecie astratta
esclusivamente nell'atteggiamento psicologico del soggetto
agente, il quale impronti la propria azione ad astuzia e
scaltrezza, diretta ad eludere le cautele e frustrare gli
accorgimenti predisposti a garanzia del bene-interesse tutelato.
In realta', a parere di questo giudice, al fine di evitare
approcci interpretativi eccessivamente rigidi e poco aderenti
alla logica del principio di offensivita' cui e' ispirato
l'apprezzamento penalistico, l'analisi razionale della norma
introdotta dal legislatore dev'essere delineata avuto riguardo al
bene-interesse dalla stessa in concreto tutelato, tenuto conto
del principio costituzionalmente imposto come limite alla
discrezionalita' del legislatore, in materia di previsione di
fattispecie penalmente rilevanti (nullum crimen sine offesa) ed
operante ininterrottamente, proprio ai sensi dell'art. 25
Costituzione.
(2) Tale ultimo aspetto, per quel che riguarda la Pubblica
Amministrazione, attiene essenzialmente al rapporto di fiducia
con la cittadinanza che, laddove minato, provoca una
compromissione della solidita' e dell'integrita' dei principi di
legalita', buon andamento, imparzialita', nonche' dei criteri di
economicita', efficacia, efficienza e trasparenza, nucleo
fondante dell'azione amministrativa. Con un inevitabile onere
finanziario per l'intera collettivita', strettamente connesso
alla carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed ai costi
aggiuntivi necessari a correggere gli effetti distorsivi che si
riflettono sull'organizzazione della Pubblica Amministrazione in
termini di minor credibilita' e reputazione e di diminuzione
della potenzialita' concreta.
P.Q.M.
Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
55-quinquies decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte
in cui non prevede un'ipotesi attenuata per i casi di minore
gravita', per asserito contrasto con gli articoli 3 e 27
Costituzione, sospende il presente procedimento a carico di G. L., M.
R. e V. R.;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55-quinquies decreto
legislativo n. 165/2001, nella parte indicata;
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
Genova, 28 giugno 2017
Il giudice: Solombrino