N. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 dicembre 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 dicembre 2017  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Organizzazione  dei
  servizi a favore delle persone in eta' evolutiva con  disturbi  del
  neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e  delle  persone  con
  disturbi dello  spettro  autistico  -  Istituzione  della  Consulta
  regionale  e  della  Commissione  tecnico-scientifica  regionale  -
  Istituzione  della  Rete  regionale   integrata   dei   servizi   -
  Istituzione di organismi e servizi - Disposizioni finanziarie. 
- Legge  della  Regione   Campania   28   settembre   2017,   n.   26
  (Organizzazione  dei  servizi  a  favore  delle  persone  in   eta'
  evolutiva   con   disturbi   del    neurosviluppo    e    patologie
  neuropsichiatriche e  delle  persone  con  disturbi  dello  spettro
  autistico), artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  16,
  17 e 19, nonche' intero testo. 
(GU n.1 del 3-1-2018 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Campania, in persona del Presidente in  carica,
con sede in Via S. Lucia 81, 80132 Napoli per la  declaratoria  della
illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio  dei
ministri assunta nella seduta del  giorno  22  novembre  2017,  degli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  16,  17  e  19
nonche' della intera legge; avente contenuto omogeneo, della  Regione
Campania' n. 26 del  28  settembre  2017  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Campania n. 72 del 2 ottobre 2017. 
    In data 2 ottobre 2017, sul n. 72 del Bollettino ufficiale  della
Regione Campania, e' stata pubblicata la legge regionale n. 26 del 28
settembre 2017 recante «Organizzazione dei  servizi  a  favore  delle
persone in eta' evolutiva con disturbi del neurosviluppo e  patologie
neuropsichiatriche  e  delle  persone  con  disturbi  dello   spettro
autistico». 
    Le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  10,  11,  12,
13, 14, 15, 16 e 17, nonche' l'intera legge regionale anzidetta -  la
quale ha un  carattere  omogeneo  essendo  volta  a  disciplinare  in
maniera organica e sistematica la rete dei  servizi  assistenziali  e
ospedalieri  per  la  cura  delle  patologie  neuropsichiatriche   -,
interferiscono  con  le  funzioni  del  Commissario   ad   acta   per
l'attuazione del Piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario  della
Regione Campania e violano percio' l'art. 120 della Costituzione. 
    Inoltre, ponendosi in contrasto con le  previsioni  del  suddetto
Piano, le citate disposizioni violano anche principi fondamentali  in
materia di coordinamento della finanza  pubblica  e,  quindi,  l'art.
117, comma 3, della Carta fondamentale. 
    L'art.   19   della   legge   regionale,   recante   disposizioni
finanziarie, viola invece sia l'art. 81, comma 3, della  Costituzione
sia l'art. 117, comma  3,  della  Carta  contrastando  anch'esso  con
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    In relazione a tali norme  si  invoca  percio'  il  sindacato  di
codesta ecc.ma Corte affinche' ne sia  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale e ne sia conseguentemente disposto l'annullamento. 
Premessa. 
    Per meglio comprendere il contesto  normativo  ed  amministrativo
nel quale  si  e'  esplicata  la  censurata  legiferazione  regionale
occorre premettere che la Regione Campania in data 13 marzo  2007  ha
stipulato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria 2005 -, un Accordo
sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009. 
    Successivamente, essendo stato  inadempiuto  l'Accordo  stipulato
dalla Regione, il Governo,  con  delibera  del  24  luglio  2009,  ha
esercitato i poteri sostitutivi di  cui  all'art.  4,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222),  procedendo  alla  nomina  del
Presidente  della  Regione  quale  Commissario   ad   acta   per   la
realizzazione del Piano di rientro. 
    Tale delibera e' stata  seguita,  dapprima,  dalla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010,  con  la  quale  e'  stato
nominato Commissario ad acta il nuovo Presidente  pro  tempore  della
Regione, e, poi, dalla delibera 11 dicembre 2015, con  la  quale,  in
base a quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  570,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 - legge  di  stabilita'  2015  -,  che  sanciva
l'incompatibilita' della nomina a commissario ad acta per coloro  che
fossero  titolari  di  incarichi  istituzionali  presso  la   regione
commissariata, detto incarico e'  stato  conferito  al  doti.  Joseph
Polimeni. 
    Successivamente, a seguito dell'abrogazione del suddetto art.  1,
comma 570, della legge n. 190 del 2014, (disposta dall'art. 1,  comma
396, della legge 11 dicembre 2016, n.  232)  e  alle  dimissioni  del
dott. Joseph Polimeni (intervenute il 3.04.2017),  il  Consiglio  dei
ministri, con deliberazione del  10.07.2017,  ha  nominato  l'attuale
Presidente della Regione  Campania  quale  Commissario  ad  acta  per
l'attuazione del vigente Piano di rientro dal disavanzo del  servizio
sanitario regionale campano, secondo i programmi  operativi  che,  ai
sensi dell'art. 2, comma 88-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- legge finanziaria 2010 -, costituiscono prosecuzione  e  necessario
aggiornamento degli interventi di riorganizzazione,  riqualificazione
e potenziamento previsti dal Piano di rientro. 
    La medesima delibera, in data 10 luglio  2017,  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri ha assegnato all'attuale Presidente  della
Regione Campania, quale Commissario  ad  acta  per  l'attuazione  del
Piano di rientro,  l'incarico  prioritario  di  attuare  i  Programmi
operativi relativi al triennio 2016-2018 e gli interventi necessari a
garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza  in  condizioni  di  efficienza,
appropriatezza, sicurezza e qualita' nei termini indicati dai  Tavoli
tecnici di verifica. 
    In particolare sono ivi demandati al Commissario ad acta: 
        il «completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione
della rete ospedaliera in coerenza con il  fabbisogno  assistenziale,
in attuazione del regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministero
della salute  del  2  aprile  2015  n.  70  ed  in  coerenza  con  le
indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio» (v. lettera b)  punto
i. della delibera Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 luglio
2017); 
        il «completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione
della rete territoriale, in coerenza con le  indicazioni  dei  Tavoli
tecnici di monitoraggio» (v. lettera  b)  punto  vi.  della  delibera
P.C.M. citata). 
    In attuazione delle previsioni della richiamata legge finanziaria
n. 191/2009 il Commissario ad acta per la Regione Campania ha  quindi
adottato il decreto n.  14  del  1°  marzo  2017  avente  ad  oggetto
«Programmi Operativi 2016-2018. Approvazione». 
    Nell'ambito di tale  decreto  l'intervento  16.1  (pag.  135  del
decreto) ha ad oggetto la «riorganizzazione [della] rete ospedaliera»
e l'intervento 19.1 (pag. 186  del  decreto)  riguarda  «l'assistenza
socio sanitaria territoriale» e, in  particolare,  la  programmazione
della  rete  per  l'assistenza  territoriale  relativa  al   triennio
2016-2018 nel cui quadro e' regolamentata, tra l'altro  (a  pag.  195
del decreto), l'offerta sanitaria e socio-sanitaria nel  campo  della
salute mentale. 
    Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali  ed
il Comitato permanente per la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
assistenza (LEA), i quali affiancano la Regione  nell'attuazione  del
Piano di rientro, nelle riunioni del 23 novembre e  del  21  dicembre
2016 (v. pagg. 17-23 del relativo verbale), nonche' in quelle  del  4
aprile 2017 (pag. 28 del verbale) e del 25 luglio 2017  (pagg.  38-40
del verbale), hanno espressamente valutato i  provvedimenti  adottati
dal Commissario ad acta in ordine alla  riorganizzazione  della  rete
socio-sanitaria di assistenza territoriale e della rete ospedaliera. 
    Infine, nell'ultima riunione del 28 settembre  2017  (pag.  34  e
pag. 39 del relativo verbale), in merito allo stato di attuazione dei
Programmi operativi 2016-2018 Tavolo e Comitato hanno concluso che: 
        con riferimento al completamento e all'attuazione  del  piano
di riorganizzazione della  rete  ospedaliera  di  cui  al  punto  b),
intervento i., del  mandato  commissariale,  manca  ancora  il  nuovo
provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale, al
fine di garantire  il  pieno  rispetto  degli  standard  fissati  dal
decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70,  dev'essere  integrato  dai
provvedimenti indicati nel verbale delle sopraindicate  riunioni  del
23 novembre e del 21 dicembre 2016; 
        con riferimento invece al completamento e all'attuazione  del
piano di riorganizzazione della rete territoriale di cui al punto b),
intervento vi., del mandato commissariale, la struttura commissariale
deve  ancora  definire   i   criteri   applicativi   dei   piani   di
riorganizzazione  aziendale,  e   il   relativo   cronoprogramma   di
attuazione, sulla base  della  programmazione  definita  con  DCA  n.
99/2016. 
    In tale contesto normativo ed amministrativo  e'  intervenuta  la
legge della Regione Campania 28 settembre 2017, n. 26 la quale,  come
s'e' detto, contiene disposizioni che risultano  sotto  piu'  profili
sospette di illegittimita' costituzionale per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
 
                                  A 
 
Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17  e,
piu' in generale, l'intera legge regionale 28 settembre 2017, n. 26 e
la violazione degli articoli 120, comma 2,  e  117,  comma  3,  della
Costituzione. 
 
                                  I 
 
    Le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  10,  11,  12,
13, 14, 15, 16 e 17 e, piu' in generale, l'intera legge  regionale  -
la quale, come anticipato,  ha  un  carattere  chiaramente  omogeneo,
essendo volta a disciplinare in modo organico e sistematico  l'intera
rete dei servizi  assistenziali  e  ospedalieri  per  la  cura  delle
patologie neuropsichiatriche -  interferiscono  direttamente  con  le
funzioni del Commissario  ad  acta  per  l'attuazione  del  Piano  di
rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania  nella  misura
in   cui   attengono,   sia   pur   limitatamente   alle    patologie
neuropsichiatriche, a quell'organizzazione delle reti e  dei  servizi
assistenziali alla quale deve attendere - e alla quale sta in effetti
gia' attendendo - lo stesso Commissario. 
    In particolare: 
        l'art. 2 della legge istituisce la Consulta regionale  per  i
disturbi del neurosviluppo e le  patologie  neuropsichiatriche  delle
persone  in  eta'  evolutiva,  nonche'  i  disturbi   dello   spettro
autistico, la quale svolge attivita'  propositiva,  consultiva  e  di
osservazione: la Giunta regionale ne disciplina,  con  proprio  atto,
criteri e modalita' di funzionamento; 
        l'art.  3  istituisce  la   Commissione   tecnico-scientifica
regionale con il compito di supportare, anche mediante la redazione e
l'aggiornamento  di  Linee  guida,  le  attivita'  finalizzate   alla
predisposizione di percorsi per la prevenzione, per la diagnosi,  per
il trattamento e  la  presa  in  carico  delle  persone  affette  dai
disturbi e dalle patologie oggetto della legge; 
        l'art.  4  prevede  che  la   Giunta   regionale   organizzi,
attraverso una  rete  integrata,  i  servizi  diretti  alla  diagnosi
precoce, alla valutazione multidisciplinare e  alla  definizione  dei
piani terapeutici personalizzati per la cura  delle  persone  affette
dai disturbi e dalle patologie oggetto della legge: la  norma  indica
inoltre i soggetti che costituiscono la rete regionale integrata; 
        l'art. 5 prevede l'istituzione di  un  Centro  unico  per  la
neuropsichiatria dell'infanzia e  dell'adolescenza  e  dello  spettro
autistico con funzioni strategiche  di  organizzazione  omogenea  dei
servizi territoriali distrettuali; 
        l'art. 6 prevede  l'istituzione,  a  livello  distrettuale  o
interdistrettuale, di  Nuclei  di  neuropsichiatria  dell'infanzia  e
dell'adolescenza i quali assicurano la presa in carico globale per la
gestione integrata dei bisogni di cura e assistenza sia delle persone
affette dai disturbi e dalle patologie oggetto della  legge  sia  dei
loro familiari: e' altresi' previsto che la Giunta regionale  approvi
le linee di indirizzo programmatiche per l'attuazione omogenea  delle
disposizioni  e  per  la  definizione  dei  percorsi   assistenziali,
abilitativi e riabilitativi; 
        l'art. 7 prevede  poi  che  presso  le  Unita'  operative  di
neuropsichiatria  dell'infanzia  e  dell'adolescenza  ospedaliere   e
universitarie,  istituite  in  coerenza  con  il  Piano   ospedaliero
regionale, siano organizzati i servizi ospedalieri: tali Unita' -  le
cui modalita' organizzative  sono  disciplinate,  con  proprio  atto,
dalla Giunta regionale -  costituiscono  strutture  finalizzate  alla
diagnosi e agli interventi terapeutici delle patologie oggetto  della
legge, acute e di elevata complessita', o di patologie rare; 
        l'art. 8 prevede la realizzazione di strutture residenziali e
semiresidenziali  che  svolgono  funzioni   terapeutico-riabilitative
rivolte  a  minori  con  disturbi   di   natura   psicopatologica   e
psichiatrica che  necessitano,  in  eccezionali  casi  specifici,  di
interventi intensivi, complessi e coordinati con ospitalita' diurna; 
        l'art.  10  prevede  che  la   Regione   istituisca   sistemi
informativi attivi  finalizzati  a  fornire  elementi  utili  per  la
programmazione  delle  attivita',  per  individuare  un  sistema   di
indicatori  per  la  valutazione   delle   principali   attivita'   e
dell'appropriatezza degli interventi,  per  monitorare  le  attivita'
delle Unita' operative ospedaliere di neuropsichiatria  dell'infanzia
e  dell'adolescenza  e  dei   ricoveri   di   minori   con   diagnosi
psichiatrica: anche in tal caso la Giunta  regionale  determina,  con
proprio atto, le modalita' organizzative; 
        l'art. 12 prevede che la Regione, avvalendosi della  Consulta
regionale di cui all'art. 2 e della  Commissione  tecnico-scientifica
regionale  di  cui  all'art.  3,   predisponga   specifiche   azioni,
interventi e altre idonee iniziative rivolte  alle  persone  affette,
sia  in  eta'  evolutiva  che  adulta,  da  disturbi  dello   spettro
autistico, ai loro familiari ed ai caregiver; 
        l'art.   13   prevede   la    realizzazione    di    percorsi
diagnostico-terapeutici e riabilitativi personalizzati a favore delle
persone affette da disturbi dello spettro autistico; 
        l'art.   14   prevede   che    l'assistenza    sanitaria    e
socio-sanitaria a favore delle  persone  affette  da  disturbi  dello
spettro autistico sia svolta attraverso la rete  regionale  integrata
di cui all'art. 4 della legge in esame; 
        l'art. 15 prevede la realizzazione di  centri  per  attivita'
diurne specificatamente dedicati alle  persone  affette  da  disturbi
dello spettro autistico sia dall'eta' preadolescenziale che dall'eta'
adulta: la Giunta regionale stabilisce i criteri e le  modalita'  per
la realizzazione di tali centri; 
        l'art. 16 prevede che la Giunta regionale individui, tra  gli
enti del Servizio sanitario regionale, uno o piu' Centri regionali di
riferimento per i disturbi dello spettro autistico; 
        l'art.  17  prevede  infine  la  formazione  continua   degli
operatori dei settori sanitario e sociale, dei genitori  e  familiari
delle persone con  disturbi  dello  spettro  autistico,  nonche'  dei
careviger e prevede altresi' la formazione specialistica dei pediatri
di libera scelta, dei medici di medicina  generale  e  dei  referenti
unici di ciascun istituto scolastico materno  infantile  e  di  primo
grado. 
    Il  complesso  delle  riportate  disposizioni  e,   segnatamente,
l'istituzione  di  una  Consulta  regionale  dedicata  (art.  2),  la
creazione di un'apposita Commissione  tecnico-scientifica  (art.  3),
l'organizzazione di una rete integrata dei servizi  (art.  4)  e,  in
genere,   l'istituzione   di   organismi   e    servizi    funzionali
all'attuazione  degli  scopi  della  legge  de  qua,   interferiscono
pesantemente e, come s'e'  detto,  illegittimamente  con  il  mandato
commissariale di talche' la legiferazione regionale sul punto incorre
innanzitutto nella violazione dell'art. 120, comma 2, Cost. 
    Invero, anche laddove dette misure  dovessero  trovare  riscontro
nelle previsioni del Programma operativo,  la  competenza  funzionale
alla loro attuazione spetterebbe comunque al Commissario ad  acta,  e
non certo all'organo legislativo regionale. 
    Le norme richiamate, infatti, contenendo disposizioni puntuali ed
immediatamente esecutive sulla definizione e  sull'organizzazione  di
una parte della rete ospedaliera regionale  -  quella  relativa  alle
patologie   neuropsichiatriche   --,   condizionano   l'operato   del
Commissario ad acta - che per provvedere al riguardo  avrebbe  dovuto
adottare un decreto commissariale ad hoc - ed interferiscono altresi'
con il monitoraggio dei Tavoli tecnici preposti alla  verifica  della
corretta esecuzione del mandato commissariale. 
    Ne' la denunziata interferenza con le funzioni commissariali puo'
ritenersi evitata dalla «clausola di salvaguardia» di cui all'art. 20
legge n. 26/2017 - secondo la quale le norme della legge "non possono
applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni  del  Piano
di rientro  dal  disavanzo  sanitario  e  con  quelle  dei  programmi
operativi", nonche' "con le funzioni  attribuite  al  Commissario  ad
acta  per  la  prosecuzione  del  Piano  di  rientro  dal   disavanzo
sanitario» - essendo detta interferenza suscettibile di  determinarsi
a prescindere dalle modalita'  con  cui  dovessero  trovare  concreta
attuazione le disposizioni legislative in esame. 
    Ed infatti, delle due l'una: o l'art.  20  citato  e'  norma  «di
stile» - e, allora, si tratta di una disposizione inutile  che,  come
tale,  non  vale  ad  escludere  l'illegittimita'  dell'intera  legge
regionale e di ogni  sua  norma  per  interferenza  con  le  funzioni
commissariali - ovvero e' norma avente  una  valenza  sostanziale  ed
effettiva - e, allora, si tratta di  disposizione  che  impedisce  in
radice l'applicazione dell'intera legge  regionale  che  la  contiene
rendendo, questa, a sua volta del tutto inutile. 
    Le citate disposizioni normative (articoli 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17) nonche' l'intera legge regionale  n.
26/2017, in  quanto  avente  contenuto  normativo  omogeneo  (secondo
quanto precisato, in termini di  ammissibilita'  dell'impugnativa  di
un'intera legge, dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte:  cfr.,
da ultimo, la sentenza n. 14/2017 nonche' le sentenze nn. 238/2006  e
359/2003), hanno dunque invaso spazi che sono  stati  temporaneamente
interdetti alla competenza legislativa - ma  anche  amministrativa  -
regionale per  effetto  dell'esercizio  del  potere  sostitutivo  del
Governo di cui all'art. 120, comma 2, Cost. 
    Sia consentito in proposito richiamare la ben nota e  consolidata
giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte giusta la quale «l'operato del
commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del Piano di  rientro
dal disavanzo sanitario previamente concordato  tra  lo  Stato  e  la
Regione  interessata,  sopraggiunge  all'esito  di  una   persistente
inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti  ad
un'attivita'  che  pure  e'  imposta  dalle  esigenze  della  finanza
pubblica. E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione
che l'esercizio del potere  sostitutivo  e',  nella  specie,  imposto
dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni
amministrative del Commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei
suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere  poste
al riparo da ogni interferenza degli organi regionali» (sul punto, v.
anche le sentenze n. 79/2013, n. 28/2013, n. 18/2013, n.  131/2012  e
n. 78/2011). 
    Ed ancora si e' affermato che le funzioni del Commissario ad acta
«come definite  nel  mandato  conferitogli  e  come  specificate  dai
programmi operativi (ex art. 2, comma 88,  della  legge  n.  191  del
2009),  pur  avendo  carattere  amministrativo  e   non   legislativo
(sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all'esaurimento  dei
compiti commissariali, al riparo da ogni  interferenza  degli  organi
regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa -  pena
la violazione dell'art.  120,  secondo  comma,  Cost.  (ex  plurimis,
sentenze n. 14 del 2017; n. 266 del 2016; n. 278 e n. 110  del  2014;
n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28  del  2013  e  la  n.  78  del  2011).
L'illegittimita' costituzionale della legge regionale sussiste  anche
quando  l'interferenza  e'  meramente   potenziale   e,   dunque,   a
prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri  del
commissario incaricato di attuare il piano di  rientro  (sentenza  n.
110 del 2014)" (sentenza n. 14 del 2017; nello stesso senso,  n.  266
del 2016 e n. 227 del  2015).  Il  divieto  di  interferenza  con  le
funzioni  commissariali  si   traduce,   dunque,   in   un   "effetto
interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli  impegni
assunti ai fini del risanamento economico-finanziario  del  disavanzo
sanitario  regionale"  (sentenza  n.  51  del  2013),  potendo   essa
intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali
e, dunque, indirettamente  ostacolare  l'unitarieta'  dell'intervento
(sentenza n. 266 del 2016).» (cfr. sentenza n. 106/2017). 
    Secondo tale autorevole insegnamento, assumendo rilievo anche  la
mera potenzialita' dell'interferenza  della  legiferazione  regionale
con  le  attribuzioni  commissariali,  a  tutela  dell'armonicita'  e
dell'unitarieta'  dell'intervento  del   Commissario   ad   acta   ed
indipendentemente  dalla   specificita'   di   singole   disposizioni
conflittuali, la previsione di una "clausola di salvaguardia» - quale
e' quella  recata  dal  citato  art.  20  della  legge  regionale  in
contestazione - si riduce ad una mera clausola - rectius norma  -  di
stile che, pur prestando (formale)  ossequio  alle  funzioni  e  alle
prerogative commissariali, e' in  realta'  priva  di  alcun  concreto
effetto «sanante». 
    Tra  l'altro,  l'assoluta  genericita'  di   tale   clausola   di
salvaguardia  la  rende   del   tutto   inidonea   a   garantire   la
compatibilita'   dell'intervento   legislativo   regionale   con   le
determinazioni e le misure, organizzative e finanziarie, del Piano di
rientro e del Commissario ad acta, risultando  essa  stessa  invasiva
delle competenze commissariali - e,  quindi,  governative  -  laddove
maldestramente  tenta  di  ridurre  al  solo  momento  attuativo  e/o
interpretativo della legge un effetto interdittivo  delle  competenze
regionali, effetto invece direttamente implicato  dall'esercizio  del
potere sostitutivo del Governo. 
    Sotto tale profilo le  disposizioni  regionali  sopra  richiamate
sono dunque costituzionalmente illegittime per  violazione  dell'art.
120, comma 2, Cost. 
 
                                 II 
 
Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,  15,  16  e  17
della legge regionale n. 26/2017 e, piu' in generale, l'intera legge,
intervenendo in materia di organizzazione sanitaria senza  rispettare
i vincoli imposti dal  Piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,
impingono altresi' nella violazione dell'art.  117,  comma  3,  Cost.
perche' si pongono  in  contrasto  con  i  principi  fondamentali  in
materia di coordinamento della finanza pubblica  stabiliti  dall'art.
2, commi 80 e 95,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2010). 
    Come  appare  evidente  gia'  dalla  rubrica  delle  norme  sopra
richiamate, infatti, le disposizioni ivi contenute contrastano con le
previsioni del Programma  operativo  2016/2018  di  prosecuzione  del
Piano di rientro della Regione Campania adottato, come  accennato  in
premessa, con decreto del Commissario ad acta n. 14 del 1° marzo 2017
nel cui ambito «l'intervento 16.1»  (pag.  135  del  decreto)  ha  ad
oggetto la «riorganizzione [della] rete ospedaliera» e  «l'intervento
19.1» (pag. 186 del decreto) riguarda «l'assistenza  socio  sanitaria
territoriale» e, in particolare, la  programmazione  della  rete  per
l'assistenza territoriale relativa  al  triennio  2016-2018  nel  cui
quadro e' regolamentata,  tra  l'altro  (a  pag.  196  del  decreto),
l'offerta sanitaria e socio-sanitaria nel campo della salute mentale. 
    Sia consentito  richiamare  in  proposito  la  giurisprudenza  di
codesta ecc.ma Corte che, in molteplici occasioni, in relazione  alla
legiferazione regionale in  costanza  di  mandato  commissariale  per
l'attuazione  del  piano  di  rientro  dal  disavanzo   nel   settore
sanitario, ha affermato che la disciplina dei piani  di  rientro  dai
deficit di bilancio in materia sanitaria e' riconducibile,  ai  sensi
dell'art. 117, comma 3,  Cost.,  a  un  duplice  ambito  di  potesta'
legislativa concorrente: la tutela della salute ed  il  coordinamento
della finanza pubblica (v., ex plurimis, sentenza n. 278 del 2014). 
    In  particolare,  codesto  ecc.mo  Collegio  ha   affermato   che
«costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge  n.
191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le regioni che li  abbiano
sottoscritti, gli accordi previsti  dall'art.  1,  comma  180,  della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  recante  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)" finalizzati al contenimento della spesa  sanitaria
e al ripianamento dei debiti (da ultimo, sentenza n.  227  del  2015)
(da ultimo, sentenza n. 14 del 2017)» (cfr. sentenza n. 106/2017). 
    Tali accordi, secondo  la  Corte,  assicurano,  da  un  lato,  la
partecipazione  delle  Regioni  alla  definizione  dei  percorsi   di
risanamento  dei  disavanzi  nel  settore  sanitario  e,  dall'altro,
escludono che la Regione possa poi adottare unilateralmente misure  -
amministrative o normative - con essi incompatibili (sentenza  n.  51
del 2013). 
    Al contrario, le indicate norme regionali, prevedendo  interventi
in materia di organizzazione sanitaria non contemplati dal  Piano  di
rientro della Regione e contrastanti con le previsioni del  Programma
operativo 2016-2018 di prosecuzione dell'anzidetto Piano di rientro -
adottato dal Commissario ad acta con decreto n. 14 del 1° marzo  2017
-, non rispettano i vincoli imposti dall'anzidetto Piano  di  rientro
dal deficit sanitario e dal relativo Programma operativo. 
    In tal modo, esse pregiudicano il conseguimento  degli  obiettivi
di  risparmio  ivi  previsti  confliggendo  percio'  con  i  principi
fondamentali in materia di coordinamento della  finanza  pubblica  in
campo sanitario stabiliti dall'art.  2,  commi  80  e  95,  legge  n.
191/2009 e in base ai quali, come s'e' detto, in costanza di piano di
rientro e' preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti  -
legislativi od  amministrativi  -  che  siano  o  possano  essere  di
ostacolo alla piena  attuazione  del  piano,  essendo  le  previsioni
dell'accordo e del relativo piano vincolanti per la regione stessa. 
    Le disposizioni regionali impugnate,  contrastando  con  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica, violano pertanto l'art. 117, comma  3,  Cost.
il quale stabilisce che la  potesta'  legislativa  concorrente  delle
regioni  deve  svolgersi  nel  rispetto  dei  principi   fondamentali
determinati dalle leggi dello Stato. 
 
                                  B 
 
L'art. 19 della legge  regionale  28  settembre  2017,  n.  26  e  la
violazione degli  articoli  81,  comma  3,  e  117,  comma  3,  della
Costituzione 
 
                                  I 
 
    Autonomo esame ed ulteriori specifiche censure meritano invece le
disposizioni finanziarie recate dall'art.  19  della  legge  reg.  n.
26/2017. 
    Il primo comma dell'articolo in esame prevede che «All'attuazione
della presente legge concorrono risorse del fondo sanitario regionale
e ulteriori risorse regionali proprie». 
    Tale norma, nella sua laconicita' e genericita', non  indica  ne'
specifica in alcun modo  in  cosa  consisterebbero  tali  non  meglio
definite  «ulteriori  risorse  regionali   proprie»:   sicche'   essa
contrasta all'evidenza con quei principi  di  attualita'  e  certezza
della   copertura   della   spesa,   piu'   volte   affermati   dalla
giurisprudenza  costituzionale,  ai  quali  si  deve  necessariamente
conformare ogni disposizione finanziaria; con conseguente  violazione
del precetto di cui all'art. 81, comma 3, della Costituzione. 
 
                                 II 
 
    Il secondo comma del  citato  art.  19  dispone  invece  che  «La
presente legge e' attuata,  nell'immediato,  con  le  risorse  umane,
finanziarie e  strumentali,  disponibili  a  legislazione  vigente  e
nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per
la prosecuzione del  Piano  di  rientro  dal  disavanzo  del  settore
sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.». 
    Tale disposizione contrasta anch'essa, al pari delle altre  norme
impugnate, con principi  fondamentali  in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica e viola quindi l'art. 117, comma 3, Cost. 
    La denunziata violazione si concreta sotto due distinti  profili:
da un lato, nella misura in cui, prevedendo interventi in materia  di
organizzazione sanitaria  che  non  sono  contemplati  nel  Piano  di
rientro dal disavanzo sanitario, confligge (anch'essa) con i principi
di cui all'art. 2, commi 80 e  95,  legge  n.  191/2009;  dall'altro,
perche' non rispetta i vincoli di spesa imposti alla Regione Campania
dal Piano di rientro. 
    Anche sul punto, la giurisprudenza di  codesta  ecc.ma  Corte  e'
ferma nel ritenere che  «l'autonomia  legislativa  concorrente  delle
Regioni nel settore della  tutela  della  salute  ed  in  particolare
nell'ambito della gestione del  servizio  sanitario  puo'  incontrare
limiti alla  luce  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  e  del
contenimento della  spesa»,  peraltro  in  un  «quadro  di  esplicita
condivisione da parte delle  Regioni  della  assoluta  necessita'  di
contenere i disavanzi del settore sanitario»  (sentenza  n.  193  del
2007). Pertanto, il legislatore statale puo' «legittimamente  imporre
alle regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare  l'equilibrio
unitario della finanza pubblica complessiva, in  connessione  con  il
perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da  obblighi
comunitari (sentenza n. 163 del 2011 e n. 52  del  2010)»  (cosi'  la
sentenza n. 91/2012). 
    Per tale disposizione possono del  resto  formularsi  gli  stessi
rilievi svolti con riferimento alla c.d. «Clausola  di  salvaguardia»
prevista dall'art. 20 della legge e,  cioe',  che,  o  l'articolo  in
esame e' norma «di stile» - e, allora, si tratta di una  disposizione
inutile che,  come  tale,  non  vale  ad  escludere  l'illegittimita'
dell'intera legge regionale e di ogni sua norma per interferenza  con
le funzioni commissariali  -  ovvero  e'  norma  avente  una  valenza
sostanziale ed effettiva - e, allora, si tratta di  disposizione  che
impedisce in radice l'applicazione dell'intera legge regionale che la
contiene rendendo, questa, a sua volta del tutto inutile. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimi,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
rispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 2, 3, 4,  5,  6,
7, 8, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 nonche',  avendo  carattere
omogeneo, l'intera legge della Regione Campania 28 settembre 2017, n.
26 pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 72 del 2  ottobre
2017, come da delibera  del  Consiglio  dei  ministri  assunta  nella
seduta del giorno 22 novembre 2017. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione del giorno  22  novembre  2017,
della determinazione di impugnare la legge della Regione Campania  n.
26 del 28 settembre 2017 secondo i termini e per  le  motivazioni  di
cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari  regionali  e
le autonomie; 
        2. copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 72 del 2 ottobre 2017; 
        3. decreto 1° marzo  2017  n.  14  del  Commissario  ad  acta
recante approvazione dei Programmi operativi 2016-2018; 
        4. deliberazione del Consiglio dei ministri  10  luglio  2017
recante nomina del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano  di
rientro  dai  disavanzi  del  Servizio  sanitario   regionale   della
Campania; 
        5. verbale delle riunioni congiunte dei  giorni  23  novembre
2016 e 21 dicembre 2016 del Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
adempimenti regionali e del Comitato permanente per la  verifica  dei
livelli essenziali di assistenza; 
        6. verbale della riunione congiunta del giorno 4 aprile  2017
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e  del
Comitato  permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
assistenza; 
        7. verbale della riunione congiunta del giorno 25 luglio 2017
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e  del
Comitato  permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
assistenza; 
        8. verbale della riunione congiunta del giorno  28  settembre
2017 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e
del Comitato permanente per la verifica  dei  livelli  essenziali  di
assistenza. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, 30 novembre 2017 
 
L'Avvocato dello Stato: Damiani - Il  vice  Avvocato  generale  dello
                           Stato: Mariani