LEGGE 20 dicembre 2017, n. 212 

Istituzione della  Giornata  in  memoria  dei  Giusti  dell'umanita'.
(17G00226) 
(GU n.4 del 5-1-2018)
 
 Vigente al: 20-1-2018  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica, in  conformita'  alla  dichiarazione  scritta  n.
3/2012 sul  sostegno  all'istituzione  di  una  Giornata  europea  in
memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento  europeo  il  10  maggio
2012, riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti  dell'umanita'»,
dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti,  in  ogni
tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite  umane,  si
sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi  e  hanno
difeso  la  dignita'  della  persona  rifiutando   di   piegarsi   ai
totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. 
  2. La Giornata dei Giusti dell'umanita', di  cui  al  comma  1,  e'
considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27
maggio 1949, n. 260. Essa  non  determina  riduzioni  dell'orario  di
lavoro negli uffici pubblici ne', qualora  cada  in  giorno  feriale,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario  per  le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2  e  3  della
legge 5 marzo 1977, n. 54. 
  3. In  occasione  della  Giornata  dei  Giusti  dell'umanita',  gli
istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado  possono  organizzare,
nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative  mirate  a  far
conoscere ai giovani  le  storie  di  vita  dei  Giusti,  a  renderli
consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata  in  causa,
in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a  favore  della
dignita' e dei diritti umani, in difesa del valore della verita'.  Il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, stabilisce le  modalita'  di  attuazione
della presente legge. 
  4.  In  occasione  della   Giornata   dei   Giusti   dell'umanita',
nell'ambito   delle   proprie   disponibilita'   di   bilancio,    le
amministrazioni e gli enti  pubblici  possono  promuovere  iniziative
pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove gia' esistenti, ovvero la
loro creazione, nonche'  in  luoghi  di  richiamo  simbolico  per  la
comunita' per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o
paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Tali spazi possono essere
individuati anche in parchi e giardini gia'  esistenti  e  in  alberi
gia' piantumati, attraverso l'intitolazione  ufficiale  e  la  dedica
pubblica. Le amministrazioni e gli  enti  di  cui  al  primo  periodo
promuovono inoltre convegni,  incontri  e  dibattiti,  favoriscono  e
patrocinano la realizzazione di studi sul tema. 
  5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 20 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando