N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2017

Ordinanza del 19 settembre 2017 della Corte d'appello di Firenze  nel
procedimento penale a carico di B. R. W.. 
 
Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare concessa al  padre
  di prole di eta' inferiore ad  anni  dieci  con  lui  convivente  -
  Allontanamento  dal   domicilio   -   Mancata   limitazione   della
  punibilita'. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 47-ter, commi 1, lettera b), e 8. 
(GU n.3 del 17-1-2018 )
    La Corte d'appello di Firenze, composta da: 
        dott.ssa Luisa Romagnoli, presidente; 
        dott.ssa Silvia Martuscelli, consigliere; 
        dott. Giovanni Perini, consigliere; 
    Sentito  il  procuratore  generale  che  ha   concluso   per   la
irrilevanza della questione  di  costituzionalita',  e  il  difensore
dell'imputato che ha insistito nella questione di  costituzionalita',
ha pronunciato la seguente ordinanza  nel  processo  n.  1816/2017  a
carico dell'imputato B. R. W.; 
    Premesso che: B. R. W. alias T. K. fu condannato dal Tribunale di
Firenze, con sentenza emessa il 20 maggio 2013, alla pena di sei mesi
di reclusione ai sensi  dell'art.  385  del  codice  penale  perche',
essendo stato condannato a pena detentiva  convertita  in  detenzione
domiciliare secondo l'art. 47-ter commi 1-bis e  8  legge  26  luglio
1975 n. 374 come sostituito dall'art. 4 comma 1 lettera a)  legge  27
maggio 1998 n. 165, aveva violato la prescrizione di non allontanarsi
dall'abitazione in orario diverso dall'intervallo fra le  10,00  alle
12,00 di ogni giorno, per il quale era  autorizzato:  infatti  il  20
febbraio 2009 non fu trovato nell'abitazione intorno alle ore  21,40.
Il  Tribunale  ritenne  infondata  la   questione   di   legittimita'
costituzionale, sollevata dalla difesa, dell'art. 47-ter commi  1-bis
e 8 legge 26 luglio 1975 n. 374 in relazione all'art. 3 comma 2 della
Costituzione, nella parte in cui non limita la  punibilita'  al  solo
allontanamento che si protragga per piu' di 12  ore,  come  stabilito
dall'art. 47-sexies comma 2 della suddetta legge, sul presupposto che
non  sussista  un  concreto  pericolo  di  commissione  di  ulteriori
delitti. Il  Tribunale  ritenne  di  non  discostarsi  dal  principio
secondo cui l'allontanamento dall'abitazione del  condannato  ammesso
alla detenzione domiciliare e' punito  ai  sensi  dell'art.  385  del
codice penale qualunque sia la durata,  e  osservando  che  la  Corte
costituzionale era intervenuta solamente per il  diverso  caso  della
madre di prole di eta' non  superiore  a  10  anni,  situazione  gia'
oggetto della speciale disciplina di cui all'art. 47-sexies  comma  2
della legge. 
    Nell'atto d'appello che la difesa propose  verso  tale  sentenza,
ribadi' la questione  di  legittimita'  costituzionale,  e  la  Corte
d'appello di Firenze, con sentenza  del  9  dicembre  2015  dichiaro'
inammissibile il gravame, poiche' la sentenza di primo grado non  era
appellata per motivi pertinenti, ma esclusivamente per sollecitare la
Corte a sollevare la questione di costituzionalita'. 
    La Corte di cassazione, adita nell'interesse  dell'imputato,  con
sentenza del  15  febbraio  2017  ha  annullato  quella  della  Corte
d'appello e ha rinviato per l'ulteriore corso  ad  altra  sezione  di
questa Corte, osservando  che  la  sentenza  di  merito  era  viziata
perche' non era stato esaminato un legittimo motivo d'appello,  sulla
scorta  di  una  categoria  di  inammissibilita'  estranea  a  quelle
contemplate dall'art. 591 c.p.p.. Inoltre, il motivo di doglianza del
ricorrente si risolveva nella denuncia di un vizio di  violazione  di
legge. 
    Ha  osservato  la  Corte  di  cassazione  che  il   ricorso   era
ammissibile, trattandosi di motivo di doglianza  che  si  sostanziava
nella formulazione di una questione  di  costituzionalita'  connotata
dalla  indicazione  dei  profili  di  legittimita',  in  rapporto  ai
parametri evocati, e dalla illustrazione delle ragioni  di  rilevanza
rispetto alla soluzione della vicenda processuale, risolvendosi  cio'
in denuncia di un vizio di violazione di legge. 
    Premesso altresi' che: l'appellante ha impugnato la  sentenza  di
primo  grado  osservando  che  il  provvedimento  del  magistrato  di
sorveglianza aveva ammesso B. R. W. alla  detenzione  domiciliare  ai
sensi dell'art. 47-ter comma 1, lettera b) legge n. 354/1975,  e  non
ai sensi del comma 1-bis come indicato  nell'imputazione,  in  quanto
egli era padre esercente la potesta' su una bambina che aveva  appena
sei mesi, essendo la madre  impossibilitata  a  darle  assistenza  in
quanto invalida. Il fatto trovava sanzione nell'art. 47-ter  comma  8
legge n. 354/75, stante il richiamo li' contenuto all'art. 385 c.p.. 
    Sollevava l'appellante questione di legittimita'  costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del coordinato disposto
di cui ai commi 1 e 8 del  citato  art.  47-ter,  per  ingiustificato
deteriore trattamento rispetto alla situazione, analoga,  di  cui  al
coordinato disposto degli articoli 47-quinquies comma 1  e  47-sexies
comma 1 della legge n. 354 del 1975. 
    Invero,  con  sentenza  n.  177  del  20  maggio  2009  la  Corte
costituzionale aveva  dichiarato  l'illegittimita'  dell'art.  47-ter
commi 1 lettera a)  seconda  parte  e  8  della  legge  n.  354/75  -
riguardante la detenzione domiciliare di condannata madre di prole di
eta' inferiore a 10 anni con lei convivente - «nella parte in cui non
limita la punibilita' ai sensi dell'art. 385  del  codice  penale  al
solo allontanamento che  si  protragga  per  piu'  di  12  ore,  come
stabilito dall'art. 47-sexies, comma  2  della  suddetta  legge,  sul
presupposto di cui all'art.  47-quinquies,  comma  1  della  medesima
legge, che non  sussista  un  concreto  pericolo  di  commissione  di
ulteriori delitti». 
    E  la  situazione  della  detenzione  domiciliare  disposta   nei
confronti della madre di prole di eta' inferiore a 10 anni  presa  in
esame  dalla  Corte   costituzionale   era   omologabile   a   quella
dell'imputato, essendo identici i presupposti previsti  per  l'una  e
l'altra ipotesi, rispettivamente dalle  lettere  a)  e  b)  dell'art.
47-ter primo comma legge n. 354/1975, variando soltanto nei due  casi
la qualifica genitoriale, ed essendo trattati in maniera uguale. 
    Evidenziava che la questione era  non  manifestamente  infondata,
poiche' l'imputato era stato sottoposto a detenzione  domiciliare  ai
sensi dell'art. 47-ter comma 1 lettera b), in quanto padre  di  prole
di eta' inferiore a 10 anni con  lui  convivente,  essendo  la  madre
impossibilitata a dare assistenza al figlio. 
    E che il comma 7 dell'art. 47-quinquies della legge  n.  354/1975
estende la disciplina della detenzione speciale al padre, alle stesse
condizioni previste per la madre. Inoltre, l'art.  47-sexies  prevede
che l'allontanamento ingiustificato dal luogo di detenzione, sia  del
padre che della madre, diviene punibile ai sensi  dell'art.  385  del
codice penale soltanto se si protrae per oltre 12 ore. 
    Evidenziava altresi' il  difensore  che  raffrontando  il  regime
sanzionatorio  dell'allontanamento  ingiustificato  previsto  per  la
detenzione  domiciliare  ordinaria  e  quello   per   la   detenzione
domiciliare speciale - situazione di maggiore gravita'  dell'altra  -
appariva evidente una irragionevole diversita' di trattamento. 
    Quanto   alla   rilevanza,   affermava    che    l'allontanamento
dell'imputato dal domicilio  non  si  era  protratto  oltre  12  ore:
infatti il teste L. S. aveva riferito che il B. R. W. in occasione di
successivi controlli era stato trovato in casa. 
    Inoltre,  il  giudice  di   sorveglianza   nell'ammetterlo   alla
detenzione domiciliare aveva ritenuto non sussistente pericolo alcuno
di  commissione  di  ulteriori  reati,  affermando   che   «l'effetto
deterrente connesso  alla  carcerazione  sofferta  appare  idoneo  ad
orientare il  futuro  comportamento  del  reo  in  senso  socialmente
adeguato». 
Osservato in fatto che: 
    con  provvedimento  del  28  novembre  2008  il   magistrato   di
sorveglianza concesse la detenzione domiciliare a B. R. W.  ai  sensi
dell'art. 47-ter comma 1 lettera b) legge n.  354/1975,  considerando
che la pena da espiare era inferiore a 3 anni di  reclusione,  e  che
egli era «padre di una bambina nata il 13 agosto 2008, la madre della
bambina  a  causa  delle  proprie  condizioni   di   salute   risulta
assolutamente impossibilitata ad  assistere  la  figlia  minore...  e
pertanto la presenza del padre appare necessaria per provvedere  alla
cura e assistenza della bambina...». 
    Il teste brig. CC. L. S. riferi' di avere constatato che B. R. W.
si era allontanato dall'abitazione alle ore 21,40 e  alle  ore  22,10
del 20 febbraio 2009, e che in occasione dei successivi  accertamenti
era stato sempre trovato a casa. 
Ritenuto che: 
    la  sollevata  questione  di   legittimita'   costituzionale   e'
rilevante, poiche' dal suo accoglimento deriverebbe la non  rilevanza
penale del fatto ascritto all'imputato. Per quanto  si  desume  dalla
testimonianza dello S., l'allontanamento di B. R. W. accertato  dalle
ore 21,40 alle 22,10, non si puo' ritenere protrattosi oltre 12  ore;
la questione non e'  manifestamente  infondata,  considerato  che  le
previsioni di detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter  comma  1
lettera b) («padre esercente la potesta', di prole di eta'  inferiore
ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o  sia
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla  prole»),  e  di
cui  all'art.  47-quinquies  comma  7  («la  detenzione   domiciliare
speciale puo' esser concessa, alle stesse condizioni previste per  la
madre,  anche  al  padre  detenuto,  se  la  madre  e'   deceduta   o
impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al
padre») riguardano la medesima situazione di  genitore  di  prole  di
eta' inferiore a dieci anni e la necessita' di cura  dei  bambini.  E
appare contraria ai principi di ragionevolezza e  di  uguaglianza  la
previsione di cui al comma 8 dell'art. 47-ter per il padre condannato
in detenzione domiciliare ordinaria - che sanziona secondo l'art. 385
del codice penale l'allontanamento dal domicilio qualunque sia la sua
durata -, mentre  l'art.  47-sexies  esclude  per  il  condannato  in
detenzione    domiciliare    speciale     la     rilevanza     penale
dell'allontanamento dal domicilio che non si  protragga  piu'  di  12
ore, qualunque ne sia il motivo, comunque ingiustificato. 
    Invero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 177  del  2009
ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 47-ter commi  1  lettera  a)
seconda parte e 8 della legge n. 354/1975, in  relazione  all'art.  3
della Costituzione, nella parte in  cui  non  limita  la  punibilita'
della madre di prole di eta' non superiore a dieci anni in detenzione
domiciliare ordinaria, ai sensi dell'art. 385 del codice  penale,  al
solo allontanamento che si protragga per piu'  di  dodici  ore,  come
stabilito dall'art. 47-sexies  comma  2  della  suddetta  legge,  sul
presupposto di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, che  non  sussista
un concreto pericolo di commissione di ulteriori reati. 
    E la situazione del padre di prole di eta' non superiore a  dieci
anni in detenzione domiciliare ordinaria, come e' il  B.  R.  W.,  e'
sostanzialmente identica. Peraltro,  il  magistrato  di  sorveglianza
escluse il pericolo di commissione di ulteriori reati  ritenendo  che
«l'effetto deterrente alla carcerazione  sofferta  appare  idoneo  ad
orientare il  futuro  comportamento  del  reo  in  senso  socialmente
adeguato».  Invero,  il   B.   R.   non   risulta   avere   commesso,
successivamente a tale provvedimento, ulteriori reati. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara  rilevante   e   non   manifestamente   infondata,   con
riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   la   questione   di
legittimita' costituzionale del coordinato disposto dell'art.  47-ter
commi 1 lett. b) e 8 della legge 26 luglio 1975 n. 354,  nella  parte
in cui non limita la punibilita' ai sensi dell'art.  385  del  codice
penale al solo allontanamento dal domicilio che si protragga piu'  di
dodici ore; 
    Sospende il processo; 
    Dispone che a cura della cancelleria  siano  trasmessi  gli  atti
alla Corte costituzionale, e la presente ordinanza sia notificata  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Firenze, 19 settembre 2017 
 
                      Il Presidente: Romagnoli