N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 2018
Ordinanza del 5 gennaio 2018 del Tribunale di Venezia sul ricorso proposto da Cellini Pier Michele contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'interno e Ministero affari esteri. Elezioni - Elettorato attivo - Cittadini italiani residenti all'estero - Esercizio del voto per corrispondenza - Disciplina delle modalita' di voto. - Legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), artt. 1, comma 2; 2; 4-bis; 12 e 14.(GU n.3 del 17-1-2018 )
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13
ottobre 2017, premessa l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di
incompetenza del Giudice monocratico sollevata dai resistenti, atteso
che la disciplina delle modalita' di voto degli italiani residenti
all'estero, non puo' essere ritenuta afferente allo status proprio di
elettore e considerato che di tale status i ricorrenti si affermano
pienamente titolari, ne' ritengono che esso sia di per se' (in quanto
status, appunto) violato dalle disposizioni contenute nella normativa
in questione, la quale, invece, viene ritenuta pregiudizievole del
suo effettivo esercizio del diritto conforme a Costituzione. Non
trattandosi, quindi, di azione avente ad oggetto l'accertamento della
esistenza o inesistenza delle prerogative discendenti dallo status di
elettore, essa rimane sottratta al raggio applicativo dell'art.
50-bis, n. 1, c.p.c.;
Ritenuta peraltro la carenza di legittimazione attiva del
ricorrente Antonio Guadagnini, cittadino italiano residente in
Italia, al quale non si puo' pertanto riferire la disciplina sub
iudice - quantomeno nell'unica prospettiva de iure condito cui sia
chiamato a misurarsi ogni procedimento giurisdizionale;
Ritenuta la legittimazione attiva dell'altro ricorrente, Pier
Michele Cellini, in quanto cittadino iscritto nei collegi elettorale
degli italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E.;
Preso atto che egli chiede, «nel merito:
- dichiarare che tramite il c.d. «voto per corrispondenza» il
diritto di voto dell'odierno ricorrente Dott. Pier Michele Cellini
non puo' essere stato esercitato (nel passato) e non potra' nemmeno
essere esercitato (anche nell'immediato futuro) in modo libero e
diretto, con pieno e completo rispetto delle garanzie di segretezza e
personalita' del voto, e comunque secondo i caratteri previsti e
garantiti dalla Costituzione e dal Protocollo 1 C.E.D.U.;
- conseguentemente, ripristinare il diritto di voto
dell'odierno ricorrente dott. Cellini secondo modalita' conformi alla
legalita' costituzionale.
A tal fine, in via cautelare:
nel contraddittorio delle parti, previa rimessione alla Corte
costituzionale delle sottoindicate questioni di costituzionalita'
della vigente disciplina di voto degli italiani all'estero, voglia
disporre sino alla pronuncia della Corte Costituzionale la temporanea
sospensione in parte qua degli atti viziati dalla denunciata
illegittimita', cioe' dei suddetti provvedimenti ministeriali con i
quali e' stato dato l'avvio al complesso procedimento delle
operazioni referendarie [indette per il 4 dicembre 2016, scil.];
ovvero voglia riservare l'adozione dei richiesti provvedimenti
cautelari successivamente all'esito del giudizio di Costituzionalita'
previamente promosso».
In ogni caso, in via incidentale il ricorrente eccepisce «in
relazione agli articoli 1, comma II, 3, 48, comma II, III e IV, della
Costituzione della Repubblica italiana, la illegittimita'
costituzionale degli articoli 127 della legge 27 dicembre 2001, n.
459 («Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero») pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 5 gennaio 2002 e dei seguenti provvedimenti normativi e
amministrativi a partire dal Regolamento attuativo della stessa legge
normato dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile
2003, n. 104 («Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre
2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero») per le parti in cui
prevedono quale strumento per l'espressione della volonta' del
cittadino italiano residente all'estero quello del c.d. «voto per
corrispondenza»;
Ritenuta, sotto il profilo dell'interesse ad agire,
l'ammissibilita' di un giudizio funzionale alla declaratoria di
incostituzionalita' delle norme che regolano l'esercizio del
personale diritto inviolabile, condividendosi l'orientamento espresso
dalla giurisprudenza - anche costituzionale - in merito alla
sussistenza di un permanente interesse ad agire in materia elettorale
in capo ad ogni cittadino elettore, che deduca anche solo sotto il
profilo di dubbio o incertezza oggettiva circa l'esatta portata di
diritti ed obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte
legale, una situazione di potenziale ingiusto pregiudizio non
evitabile se non attraverso il richiesto accertamento giudiziale (a
ben vedere, in via principale) della concreta volonta' della legge
(cfr. Corte costituzionale n. 1/2014 e da ultimo Cassazione n.
8878/2014 e n. 12060/2013).
In particolare, come rileva la recente giurisprudenza di
legittimita' «in tal modo ci si allontana dall'archetipo delle azioni
di mero accertamento per avvicinarsi a quello delle azioni
costitutive o di accertamentocostitutive. Se cosi' e', senza
affermare la natura in re ipsa dell'interesse ad agire in siffatte
tipologie di azioni (pure predicata da parte della dottrina), sarebbe
ben difficile sostenere che l'accertamento richiesto abbia ad oggetto
una questione astratta o meramente ipotetica o che si risolva nella
mera richiesta di un parere legale al giudice» (C. Cassazione Sez. I
Civ., ordinanza 12060/2013).
Nella stessa occasione la Corte di Cassazione ha ritenuto, in
un'ipotesi del tutto analoga alla presente, che sia «nell'interesse
dei cittadini proporre un'azione di accertamento della pienezza del
proprio diritto di voto, quale 'diritto politico di rilevanza
primaria' » e che tale iniziativa giurisdizionale non possa «che
essere promossa dinanzi al giudice ordinario, giudice naturale dei
diritti fondamentali, non interferendo in nessun modo con la
giurisdizione riservata alle Camere, tramite le rispettive Giunte
parlamentari (art. 66 Cost.), in tema di operazioni elettorali» (C.
Cassazione Sez. I Civ., ordinanza n. 12060/2013).
Cio' posto, deve ritenersi che l'espressione del voto -
attraverso la quale si esercita la sovranita' popolare (art. 1, comma
2, Cost.) costituisca il presupposto di un diritto inviolabile
(articoli 2, 48, 56 e 58 Cost., art. 3 prot. 1 CEDU) e «permanente»
dei cittadini e quindi anche del ricorrente, il quale puo' essere
chiamato ad esercitarlo in qualunque momento e deve poterlo fare in
modo conforme a Costituzione.
Lo stato di incertezza al riguardo e' sufficiente per ritenere la
sussistenza di un concreto interesse ad agire in capo al Sig.
Cellini, rispetto al presente giudizio.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che i dubbi di
legittimita' costituzionale delle norme che introducono il voto per
corrispondenza da parte degli italiani residenti all'estero siano
meritevoli di approfondimento, in quanto non manifestamente
infondati.
Nello specifico, l'atto sindacabile per violazione della
Costituzione e' rappresentato dalle norme che disciplinano le
modalita' di voto da parte dei cittadini italiani residenti
all'estero, articoli 1, 2° comma, 2, 4-bis, 12 e 14, legge n. 459 del
27 dicembre 2001 («Norme per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002 e dei seguenti provvedimenti
normativi e amministrativi a partire dal Regolamento attuativo della
stessa legge normato dal decreto del Presidente della Repubblica del
2 aprile 2003, n. 104 («Regolamento di attuazione della legge 27
dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»).
Il parametro di costituzionalita' e' iscritto tra le coordinate
tracciate, per un verso, dall'art. 48, I e II comma Cost. e
segnatamente dai principi di personalita', segretezza e liberta', in
cui (insieme all'uguaglianza - non immediatamente incisa dal voto per
corrispondenza) si sostanzia il diritto al suffragio universale
consacrato ibidem, e - per altro verso - dalla Grundnorm in tema di
sovranita' popolare posta dall'art. 1 Cost.
In ragione di quanto precede, nel caso specifico sono ravvisabili
sia la rilevanza, ovvero la concreta influenza della norma impugnata
nel giudizio principale, che la non manifesta infondatezza, ovvero il
ragionevole dubbio sull'incostituzionalita' dagli articoli 1, 2°
comma, 2, 4-bis, 12 e 14, legge 459 del 27 dicembre 200 legge 459/,
cit.
In particolare, il voto per corrispondenza solleva robuste
perplessita' in ordine alla sua legittimita' costituzionale,
soprattutto avendo riguardo al principio di segretezza: l'art. 12
legge 459/2001 (e decreto del Presidente della Repubblica 104/2003 di
attuazione), prevede infatti che i cittadini italiani residenti
all'estero, dopo avere votato ubiquiter, utilizzando la scheda
elettorale inviata loro dall'ufficio consolare a mezzo posta
raccomandata «o con altro mezzo di analoga affidabilita'», la
spediscano - parimenti per posta, ma senza necessario ricorso alla
«raccomandata o altro mezzo di analoga affidabilita'» - agli uffici
consolari competenti per l'invio con valigia diplomatica all'Ufficio
centrale per la circoscrizione Estero.
Tali modalita' non assicurano la segretezza, la personalita' e la
liberta' del voto, sia nella fase della sua manifestazione, la quale
non avviene in luogo presidiato, di talche' non vi puo' essere una
garanzia assoluta che l'elettore sia da solo e che dunque il voto sia
realmente «personale» e «libero»; sia - successivamente - con la sua
«comunicazione» alle sedi consolari, specie ove la segretezza della
corrispondenza non sia adeguatamente garantita dal servizio postale
locale.
Risulta in tal modo evidente, alla stregua dell'attuale
disciplina recata dagli articoli 1, 2° comma, 2, 4-bis, 12 e 14,
legge 459/2001, il vulnus ai principi di cui agli articoli 1 e 48 I,
II e III comma Cost.
In particolare, nel regolamentare l'esercizio della sovranita'
popolare di cui al proprio art. 1, la Carta Fondamentale prevede,
all'art. 48 comma 1, come unici requisiti per il diritto di voto la
cittadinanza italiana e la maggiore eta'.
Il terzo comma di tale disposizione riserva alla legge ordinaria
l'individuazione di requisiti e modalita' per l'esercizio del diritto
di voto dei cittadini residenti all'estero onde assicurarne
l'effettivita' (1) .
La portata innovativa di tale norma e' indissolubilmente avvinta
alle modalita' del voto.
Per quanto riguarda queste ultime, le possibili scelte per il
Legislatore si riducono nella pratica a:
a) voto sul territorio dello Stato (magari aumentando
agevolazioni di cui gia' godevano gli elettori);
b) voto espresso presso le sedi diplomatiche;
c) voto telematico;
d) voto per corrispondenza.
Le prime due opzioni, anche se in misura diversa, non
garantiscono un'alta partecipazione.
Al contrario, il voto via internet e, ancor piu', quello per
corrispondenza rendono piu' agevole la partecipazione ma presentano
una serie di profili, in parte comuni e in parte distinti, che
impongono una seria e profonda riflessione.
In particolare, il voto per corrispondenza, verso cui si e'
orientato il Legislatore, presenta tali e tante ombre da far persino
dubitare che possa definirsi «voto», almeno nell'accezione in cui
tale termine e' usato dalla Costituzione: l'art. 48, comma 2, Cost.
infatti individua quattro caratteri indefettibili del voto:
personalita', uguaglianza, liberta' e segretezza.
Personalita', liberta' e segretezza che non appaiono
sufficientemente garantite dal voto per corrispondenza, sia perche'
il soggetto puo' mostrare volontariamente a terzi la scheda votata,
sia perche' puo' esservi costretto; sia - con riferimento all'ipotesi
della Slovenia dove risiede il ricorrente Cellini Pier Michele, con
riferimento alla successiva fase di invio del plico con la scheda -
in mancanza di uno specifico accordo ex art. 19 legge 459, cit.
Ne risulterebbe inevitabilmente lesa anche la liberta' del voto,
poiche' solo la segretezza puo' preservare il voto stesso dai
condizionamenti legati all'ambito sociale e familiare in cui
l'elettore vive.
Su questa stretta correlazione tra liberta' e segretezza e sulla
loro indefettibilita' si basa la prima argomentazione dei ricorrenti.
Il voto per corrispondenza da parte degli italiani residenti
all'estero e' gia' stato scrutinato dal Giudice delle Leggi, il quale
nella sua ordinanza n. 195 del 2003 per la prima volta si e'
pronunciato - sia pure nell'ambito di un conflitto tra poteri - sulla
legge 459/01, contenente «Norme per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero».
In tale occasione, la Corte costituzionale si e' dovuta limitare
(2) a rilevare che l'ipotizzata incostituzionalita' avrebbe «la
conseguenza di rendere assai piu' difficile l'espressione del voto
degli italiani residenti stabilmente all'estero» omettendo qualsiasi
considerazione sulla segretezza e sulla liberta' del voto e
valorizzando in quella sede il valore della «maggiore
partecipazione».
Essa peraltro ha ritenuto «che la denunzia, in tutti gli altri
rilievi sollevati nel ricorso, concerne presunte lacune o
inadeguatezze della disciplina contenuta nella legge e nei
regolamenti impugnati e che tali omissioni non possono costituire
oggetto sindacabile nella presente sede, trattandosi di scelte
lasciate alla discrezionalita' del legislatore, specie ove si
consideri la necessaria attuazione di nuove norme costituzionali
relative allo svolgimento di procedimenti elettorali nel territorio
di Stati esteri».
Il dictum della Corte costituzionale e' evidentemente rilevante
ai nostri fini, ma - proprio per le caratteristiche strutturali e
funzionali del giudizio che lo ha originato - non porta a considerare
definitivamente risolto il difficile bilanciamento tra l'obiettivo
della massima estensione del suffragio e la realizzazione delle
modalita' che ne garantiscano esse stesse l'effettivita'.
A ben vedere, infatti, tali modalita' non costituiscono mero
«accidente», ma «sostanza», che informa di se' l'universalita' del
suffragio, ed assicura la sovranita' popolare, irrimediabilmente
destituite di significato in presenza di un voto dotato delle
predette, coessenziali caratteristiche.
In altri termini, se e' vero che le strumentazioni offerte dalle
nuove tecnologie risultano meglio atte ad attuare quel «principio di
massima agevolazione del voto», di cui sembra recare traccia pure la
Costituzione italiana, vuoi nel conformare l'esercizio del voto alla
stregua di un «dovere civico» (ex art. 48, 2° comma, Cost.), vuoi,
soprattutto, col riconoscere il suffragio universale (ex art. 48, 1°
comma, Cost.), si' da portare gli stessi costituenti ad auspicare
che, nel futuro, fossero messi in campo «Tutti i mezzi di
facilitazione [...], perche' la universalita' del suffragio [fosse]
non soltanto dichiarata formalmente ma [...] concretamente attuata
nei limiti estremi delle possibilita'» (3) ; non e' tuttavia men vero
che quegli strumenti costituiscono anche il limite fisico entro il
quale si puo' realizzare - e rimane confinato - il principio ultimo
dell'universalita'.
Dunque se l'universalita' del voto si affida (anche) alla sua
liberta', personalita' e segretezza, non si puo' che concludere che
anche il voto degli italiani residenti all'estero debba corrispondere
a tali requisiti, in quanto dotato del medesimo «peso» in forza
dell'ulteriore principio dell'uguaglianza ex art. 48, II comma Cost.
La maggior severita' della nostra Carta costituzionale, rispetto
ad altre, pure coeve, Costituzioni (4) , nell'esigere il rispetto
della segretezza e della personalita' del voto, potrebbe rendere piu'
difficile l'applicazione di «nuove forme» di suffragio, al punto da
condurre a mettere in dubbio la stessa portata generalizzata del
predetto principio.
In altri termini, nell'ambito dello stesso art. 48 Cost., il
pendolo assiologico oscilla tra (uguaglianza), segretezza,
personalita' e liberta' - apparentemente sacrificati nel caso del
voto a distanza (per corrispondenza, ma anche elettronico) rispetto
al voto in loco - da una parte e, dall'altra, universalita': il
Legislatore ha optato per la massima estensione del suffragio,
arrivando a riconoscerlo in concreto anche ai cittadini che risiedono
all'estero, ma non pare possa farlo sacrificando - inevitabilmente,
ove non si eserciti il voto in luoghi presidiati e pubblici -
liberta', personalita' e segretezza, pena la vanificazione dello
stesso principio perseguito.
Se dunque, nell'attuale panorama delle possibili modalita' di
voto a distanza, i profili procedurali e la stessa strumentazione
materiale posti a presidio della personalita' e segretezza del voto,
nonche', in ultima analisi, della liberta' stessa di suffragio, si
rivelano ancora baluardi irrinunciabili a salvaguardia della nostra
democrazia elettorale, deve ritenersi che la verifica di legittimita'
costituzionale degli articoli 1, 2° comma, 2, 4-bis, 12 e 14, legge
459 del 27 dicembre 2001 che disciplinano il voto per corrispondenza
dei cittadini italiani residenti all'estero per contrasto con l'art.
1 e l'art. 48 I, II e III comma Cost. ed in particolare laddove tale
ultima disposizione qualifica il voto come «personale ... libero e
segreto», sia non solo ammissibile, per la funzione del presente
giudizio sopra ricostruita, ma anche rilevante, fondando il suo
accoglimento la tutela richiesta dal ricorrente Cellini Pier Michele.
Sussiste inoltre nella specie il necessario nesso di
pregiudizialita' delle questioni di legittimita' costituzionale
proposte rispetto al giudizio principale, posto che quest'ultimo deve
essere definito con una sentenza che accerti la portata del diritto
azionato e lo ripristini nella pienezza della sua espansione, anche
se per il tramite della sentenza della Corte costituzionale.
Quindi, nel presente ricorso il petitum del giudizio principale
e' separato e distinto rispetto a quello oggetto del giudizio di
legittimita' costituzionale.
Nell'ipotesi di normativa che crea in maniera immediata
restrizioni dei poteri o doveri in capo a determinati soggetti, i
quali, pertanto, si trovano per cio' stesso gia' pregiudicati da
esse, come nel caso in esame della disciplina del voto degli italiani
all'estero, l'azione di accertamento rappresenterebbe l'unica strada
percorribile per la tutela giurisdizionale di diritti fondamentali di
cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela efficace e diretta.
Ritenuto dunque che sul ricorso proposto da Pier Michele Cellini
il presente giudizio vada sospeso, rimettendosi alla Corte
costituzionale la valutazione della legittimita' costituzionale - sub
articoli 1 e 48, I, II e III comma Cost. - degli articoli 1, 2°
comma, 2, 4-bis, 12 e 14, legge 459 del 27 dicembre 2001 che
disciplinano il voto per corrispondenza dei cittadini italiani
residenti all'estero;
(1) Il tema della partecipazione politica dei cittadini residenti
all'estero e' reso quantitativamente molto rilevante, oltre che
dal massiccio flusso emigratorio che ha caratterizzato il nostro
Paese, anche dalle leggi sulla cittadinanza (cfr. in part. legge
91/1992), le quali hanno adottato come criterio predominante
quello dello jus sanguinis per cui e' cittadino il figlio di un
genitore italiano e che consentono di conservare la cittadinanza
italiana anche a coloro che sono cittadini di un altro Stato.
(2) Chiarendo che «l'asserito contrasto con il primo comma dell'art.
48 Cost. della scelta del legislatore di introdurre il voto per
corrispondenza non appare censurabile nel presente tipo di
conflitto, a causa della relativamente limitata serie di
interessi che sono tutelabili da parte dei comitati per i
referendum di cui all'art. 75 Cost., in-teressi che, come questa
Corte ha piu' volte affermato, sono rivolti all'esclusione di
tecniche elusive della richiesta referendaria da parte del
legislatore (a cominciare dalle sentenze n. 68 e n. 69 del 1978 e
n. 30 e n. 31 del 1980), nonche' alla garanzia di corrette ed
adeguate modalita' di svolgimento della campagna referendaria
(fra le molte, da ultimo si vedano le sentenze n. 502 del 2000,
n. 49 del 1998, n. 15 del 1997, n. 161 del 1995)».
(3) Cfr. la Relazione della Commissione ministeriale per
l'elaborazione della legge elettorale politica per l'Assemblea
costituente, del 27 ottobre 1945, 61 e 62, si afferma che «le
norme che regolano l'esercizio del voto sono dirette alla
maggiore semplificazione, anche per favorire le manifestazioni di
volonta' degli analfabeti», ritenendo a tal fine «sufficiente un
segno che indichi il voto di lista o di preferenza, su scheda di
Stato, appositamente predisposta».
(4) Si pensi, ad es., all'ordinamento francese, dove la mancata
costituzionalizzazione del principio di personalita' del voto ha
consentito di introdurre, senza peraltro mancare di una qualche
forzatura del principio di segretezza del suffragio (ex art. 3,
3° comma Cost.), il voto per procura. Cosi', l'art. L 71 del Code
electoral autorizza gli «electeurs qui etablissent que des
obligations dûment constatees les placent dans l'impossibilite'
d'être presents dans leur commune d'inscription le jour du
scrutin» e, dal 1993, «les electeurs qui ont quitte' leur
residence habituelle pour prendre des vacances» a designare per
la tornata di voto, un «mandatario elettorale», che, appunto, fa
le loro veci, il giorno del voto. Il nostro Legislatore ha invece
attuato il principio «di agevolazione del voto con la legge n. 22
del 2006, che ha previsto la possibilita' per gli «elettori
affetti da gravi infermita', tali da impedirne l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali» (c.d. «disabili intrasportabili dipendenti»), di
«votare dal proprio domicilio» (ex art. 1, comma 1). Disciplina
che, peraltro, ha trovato un successivo «completamento» con la
legge 7 maggio 2009, n. 46, che ha esteso (ex art. 1, comma 1)
l'ammissione al voto domiciliare anche nei casi in cui, pur non
dipendendo in modo continuativo da apparecchiature
elettromedicali, gli elettori risultino comunque «affetti da
gravissime infermita', tali che l'allontanamento dall'abitazione
in cui dimorano risulti impossibile» (c.d. «disabili
intrasportabili indipendenti»). Tali ipotesi sono andate ad
aggiungersi alla possibilita' riconosciuta da tempo ai soggetti
portatori di handicap fisici di esprimere il voto con l'ausilio
(c.d. «voto assistito», dell'»accompagnatore elettorale» (ex
articoli 51-55, del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957). Da ultimo, l'art. 21 della stessa legge 459/2001
stabilisce che «Il primo comma dell'art. 55 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e' sostituito dal seguente: «Gli elettori non possono farsi
rappresentare ne', qualora votino in Italia, inviare il voto per
iscritto». La norma volendo sigillare il sistema, rivela invece
definitivamente la contraddizione con esso posta dalle norme sul
voto per corrispondenza.
P.Q.M.
Dispone la separazione della domanda proposta da Antonio
Guadagnini, con formazione - a cura della Cancelleria - di autonomo
fascicolo, con inserimento di copia del presente provvedimento;
Dichiara inammissibile la domanda proposta da Antonio Guadagnini;
Condanna quest'ultimo alla refusione, in favore dei convenuti -
in solido tra loro - delle spese di lite che liquida in € 4.617,25,
di cui € 1.215,00 per la fase di studio della controversia, € 775,00
per la fase introduttiva del giudizio, € 2.025,00 per la fase
decisionale, € 602,25 per spese generali ex art. 2 decreto
ministeriale 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Dichiara sospeso il giudizio nel procedimento tra Cellini Pier
Michele e i convenuti e per l'effetto rimette gli atti alla Corte
costituzionale per la valutazione della legittimita' degli articoli
1, 2° comma, 2, 4-bis, 12 e 14, legge 459 del 27 dicembre 2001 che
disciplinano il voto per corrispondenza dei cittadini italiani
residenti all'estero;
Manda alla Cancelleria gli adempimenti di competenza.
Venezia, 23 dicembre 2017
Il Giudice: Barison