REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2017, n. 27 

  Disposizioni in materia di formazione. Modifiche alla l.r. 32/2002. 
(GU n.2 del 20-1-2018)

 
                (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 25 del 28 giugno 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Al fine di esplicitare  il  corretto  riparto  delle  competenze
legislative costituzionalmente attribuite in materia di istruzione  e
formazione professionale, occorre modificare il comma 4-bis dell'art.
13-bis della legge regionale n.  32/2002,  introdotto  con  la  legge
regionale  3  febbraio  2017,  n.  1  (Disposizioni  in  materia   di
istruzione, formazione e  di  concertazione  con  le  parti  sociali.
Modifiche alla legge regionale n. 32/2002), per  quanto  concerne  in
particolare  la  realizzazione  di  opportunita'  formative  per  gli
studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali,  allo  scopo
di ampliare le prospettive occupazionali mediante  la  sottoscrizione
di intese con gli organi statali competenti; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Sistema regionale di istruzione e formazione. 
     Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 32/2002 
 
  1. Il comma 4-bis dell'art. 13-bis della legge regionale 26  luglio
2002, n. 32 (Testo unico della normativa  della  Regione  Toscana  in
materia   di   educazione,   istruzione,   orientamento,   formazione
professionale e lavoro), e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis. Nel rispetto delle competenze dello  Stato  in  materia  di
norme generali sull'istruzione  e  dell'autonomia  delle  istituzioni
scolastiche, la Regione, allo scopo di  ampliare  le  prospettive  di
occupabilita'  degli  studenti  iscritti  agli  istituti  tecnici   o
professionali, promuove la sottoscrizione di intese  con  gli  organi
statali competenti per realizzare, in favore dei  medesimi  studenti,
opportunita'   formative   Modi   all'acquisizione   di    competenze
professionali,  che  possono  essere  valorizzate  in  percorsi  post
diploma e/o nella fase di transizione verso il mondo del lavoro.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 20 giugno 2017 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 13 giugno 2017. 
 
  (Omissis).