N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 settembre 2017
Ordinanza del 6 settembre 2017 della Commissione tributaria regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Jacobacci Filippo contro Regione Lombardia. Imposte e tasse - Norme della Regione Lombardia - Tassa automobilistica regionale di proprieta' - Soggetto passivo e presupposto d'imposta. - Legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), art. 39, comma 2.(GU n.4 del 24-1-2018 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA Sezione 14 Riunita con l'intervento dei Signori Izzi Giovanni - Presidente Antonioli Marco Luigi - Relatore Trinca Colonel Giovanni - Giudice ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 6905/2015 depositato il 08/10/2015 avverso la pronuncia sentenza n. 1637/2015 Sez 47 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano contro: Regione Lombardia proposto dall'appellante: Jacobacci Filippo C. Pavia 1 27029 Vigevano PV difeso da: Jacobacci Filippo Corso Pavia n.1 27029 Vigevano PV Atti impugnati: Avviso di accertamento n° ACC09-020902870524/2012 Tas.Automobili 2009 Oggetto e svolgimento del processo 1) L'accertamento. Il dott. Filippo Jacobacci, residente a Vigevano (PV), ha avuto il possesso di un'autovettura acquistata il 15 giugno 2005 e ceduta l'11 maggio 2009. Il medesimo non ha versato la tassa sul possesso della suddetta autovettura, in relazione al periodo maggio 2009-aprile 2010. In data 18 dicembre 2012, gli e' stato notificato un avviso di accertamento per l'importo di € 483,45, di cui € 351,00, per imposta sul possesso del medesimo autoveicolo, oltre a sanzioni e interessi. Tale provvedimento e' stato emesso dalla Regione Lombardia, che si e' avvalsa dei poteri di accertamento e di riscossione previsti dall'art. 45 L.R. 29 giugno 2003, n. 10 («Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali», pubblicato sul BURL n. 29, 1° suppl. ord. Del 18 luglio 2003). 2) Il quadro normativo di riferimento Merita rilevare che, in base all'art. 39 della citata L.R. n. 10/2003 («Soggetto passivo e presupposto d'imposta»), «Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di cui all' articolo 38 sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d'imposizione, risultano essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento dal PRA, per i veicoli in esso iscritti, e dai Registri di Immatricolazione per i rimanenti veicoli ... (omissis)». Prosegue il II alinea statuendo che: «Il presupposto d'imposta si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d'imposta come stabilito all'articolo 40». Quest'ultima disposizione («Scadenze»), in particolare, prevede, al comma 1, che: «La tassa automobilistica regionale di proprieta' deve essere corrisposta, distintamente per ciascun periodo d'imposta, per dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo e' stato immatricolato. Tale termine rimane in vigore fino al verificarsi di eventi estintivi del veicolo». 3) II processo di prime cure. Il contribuente e' insorto avverso il suddetto atto impositivo, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, incardinando il contraddittorio nei confronti della Regione Lombardia. A sostegno del ricorso proposto ha articolato unico mezzo, mediante il quale ha lamentato l'illegittimita' dell'art. 39, comma 2, della citata L.R. n. 10/2003, il quale contravverrebbe al disposto dell'art. 5, comma 32, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (in G.U. 31 dicembre 1982, n. 359: «Misure in materia tributaria»), convertito dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53. In base alla norma di Legge invocata: «Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi' dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di' riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi' non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi', nonche' dei veicoli e degli autoscafi' importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi' ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi', l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati». 4) La norma sub-primaria la cui costituzionalita' e' posta in dubbio. Il ricorrente ha dubitato della legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 2, contenuto nella L.R. lombarda, identificando un contrasto nel regime che identifica, sul piano sostanziale, il soggetto passivo inciso dal tributo. Occorre considerare che, in base al citato art. 39, comma 2, e' tenuto a corrispondere la tassa colui che risulta proprietario dell'auto nel primo mese del periodo del periodo d'imposta; per converso, secondo la disposizione della Legge dello Stato, il tributo grava su chi e' proprietario «alla scadenza del termine utile per il pagamento». Di conseguenza, il ricorrente sarebbe tenuto al pagamento della tassa in questione secondo la Legge regionale, ma non secondo la Legge dello Stato, risultando proprietario all'inizio del periodo d'imposta e non gia' al momento della scadenza, il 31 maggio 2010, in quanto risulta avere ceduto l'automezzo l'11 maggio 2009. 5) Le difese della Regione e la sentenza di primo grado. La Regione Lombardia si e' costituita in giudizio mediante controdeduzioni depositate il 13 gennaio 2014 per resistere al ricorso del quale ha richiesto il rigetto. L'Amministrazione ha contestato la fondatezza della doglianza proposta, osservando, tra l'altro, che lo Stato ha attribuito alle Regioni il gettito della tassa automobilistica e che, in caso di cessione dell'automezzo ad un soggetto resistente in altra Regione dello Stato, il tributo non potrebbe andare a beneficio di quest'ultima, realizzandosi un'elusione dell'obbligo tributario da parte di entrambi i contribuenti (cedente e cessionario). Con sentenza n. 1637/47/15, depositata il 17 febbraio 2015 dal Collegio provinciale adito, il ricorso e' stato respinto con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. Il decisum evocato ha ritenuto (verbatim) che l'art. 39 L.R. n. 10/2004 «ha natura di norma primaria per effetto della devoluzione alle regioni di tale entrata tributaria». 6) Il giudizio d'appello. Avverso tale sentenza il contribuente ha interposto impugnazione, ai sensi degli artt. 52 ss. D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, dinanzi alla Commissione tributaria regionale adita. A fondamento del ricorso in appello, nel dolersi della motivazione del primo dictum, ha riproposto le censure di incostituzionalita' contenute nel ricorso introduttivo. La Regione appellata non si e' costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 54, comma 1, L.vo n. 546/1992. All'udienza pubblica del 13 luglio 2017, udito il relatore, sentite le parti, letti gli atti ed esaminati i documenti, la controversia e' stata rimessa in decisione. Motivi 7) La terza e la quarta censura di incostituzionalita'. La parte appellante ha riproposto, nei confronti della normativa esaminata, la questione di legittimita' costituzionale, sotto plurimi e concorrenti profili. Preliminarmente, vanno considerati quelli trattati nell'impugnazione nei punti 3 e 4, con cui il contribuente ha prospettato l'illegittimita': - «dell'art. 2, co. 3, lett. b), D.P.R. 5.2.1953, n. 39, nonche' della tariffa, disposta dall'art. 1, D.M. 27.12.1997, per contrasto con gli' arti 3, 42, co, 3, e 53, co. 2, della Costituzione»; - «dell'art. 2, co. 2, lett. b), D.P.R. 5.2.1953, n. 39, nonche' della tariffa, disposta dall'art. D.M. 27.12.1997, per contrasto con gli artt 3, 42, co. 2, 53, co. 2 della Costituzione nella parte in cui non prevedono una riduzione dell'importo iniziale sulla base dell'anzianita' del veicolo, in misura pari al 10% del valore per anno». Mediante tali censure, che possono essere trattate congiuntamente, l'appellante si duole che le norme impugnate risulterebbero lesive dei principi di capacita' contributiva, di eguaglianza e di ragionevolezza, nonche' del diritto di proprieta', in quanto i parametri per la determinazione del tributo, considerati dal legislatore al fine della tassazione, non terrebbero conto del valore economico attribuibile all'automezzo costituente oggetto di possesso, considerando unicamente la potenza del motore. In disparte ogni questione circa la rilevanza delle relative questioni in esame, mediante le quali viene lamentata la diseguaglianza, la contraddittorieta' e l'irragionevolezza della norma contestata, nonche' la congruenza delle doglianze proposte, atteso che il principio di capacita' contributiva non riguarda «una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressivita'» (C. cost., 7 aprile 2016, n. 78), l'appellante tende a lamentare l'illegittimita' del sistema di tassazione del possesso degli automezzi. In particolare, ritiene il Collegio regionale adito che le censure in oggetto evidenziano preliminari profili di inammissibilita' di carattere assorbente, richiamandosi, al riguardo, la giurisprudenza del giudice delle Leggi. 8) Ragioni a sostegno dell'inammissibilita' delle due doglianze. Merita richiamare, ad esempio, C. cost., 20 ottobre 2016, n. 227, laddove si legge: « - che il rimettente invoca plurimi interventi additivi, diretti da un lato a delineare un nuovo assetto dell'ordinamento e dell'organizzazione della giustizia tributaria, e dall'altro lato ad aggiungere una nuova causa di astensione del giudice tributaria fondata sul difetto della sua apparente indipendenza per ragioni ordinamentali, o comunque a prefigurare un analogo rimedio processuale; - che ... il giudice a quo omette del tutto di indicare la direzione e i contenuti dell'intervento correttivo richiesto, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili; (omissis); - che analoghe considerazioni valgono ... , essendo anche in questo caso del tutto evidente l'incertezza dell'intervento additivo richiesto, a fronte delle molteplici forme e graduazioni che potrebbe assumere l'auspicata autonomia della giurisdizione tributaria; - che mancano poi del tutto, nell'ordinanza, indicazioni sul diverso assetto che dovrebbe caratterizzare il regime ... in luogo di quello censurato, ovvero sul diverso sistema ... che sarebbe idoneo a superare, secondo il giudice a quo, l'attuale inadeguatezza dei compensi; (omissis); - che queste omissioni comportano l'indeterminatezza e l'ambiguita' dei petita, e di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'inammissibilita' delle questioni (ex plurimis, sentenze n. 220 e n. 218 del 2014, n. 220 del 2012, n. 186 e n. 117 del 2011; ordinanze n. 269 del 2015, n. 266 del 2014, n. 335, n. 260 e n. 21 del 2011); - che un'altra ragione di inammissibilita' deriva dal fatto che il giudice a quo ha richiesto a questa Corte plurimi interventi creativi, caratterizzati da un grado di manipolativita' tatuo elevato da investire, non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme ... nonche'. in generale, il sistema organizzativo delle risorse umane e materiali etc.; - che interventi di questo tipo - manipolativi di sistema - sono in linea di principio estranei alla giustizia costituzionale, poiche' eccedono i poteri di intervento della Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalita' del legislatore (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2014 e n. 252 del 2012, ordinanze n. 269 del 2015, n. 156 del 2013, n. 182 del 2009, n. 35 del 2001 e n. 117 del 1989)». Alla luce dei rilievi contenuti nella citata ordinanza, non pare revocabile in dubbio che l'appellante invochi, in sostanza, un intervento additivo e/o manipolativo del vigente sistema di tassazione, senza essere, neppure, in grado di identificare quali differenti parametri dovrebbe adottare il legislatore ordinario, al fine di sottrarsi alle censure di illegittimita' costituzionale, nel rispetto dei principi invocati, dei quali lamenta l'intervenuta violazione. Di conseguenza, anche in ragione della indeterminatezza e/o della genericita' dei petita, le questioni di costituzionalita' sollevate in esame vanno ritenute visibilmente inammissibili. 9) Le norme costituzionali che si assumono violate. A questo punto, si procede all'esame delle prime due censure, involgenti i dubbi sollevati sulla costituzionalita' dell'art. 39, comma 2, L.R. n. 10/2003, mediante le quali l'appellante si duole, in buona sostanza, che la norma in esame disciplini i presupposti della tassa, sul piano sostanziale, in difformita' dalle previsioni contenute nella normativa dello Stato. Questo perche', come si e' gia' anticipato, in base all'art. 39, II alinea, L.R. n. 10/2003, la tassa e' dovuta da chi risulta proprietario, acquirente con riservato dominio, usufruttuario o locatario nel primo mese del periodo del periodo d'imposta, mentre per la disciplina contenuta nell'art. 5, comma 32, del citato D.L. n. 953/1982, il tributo grava su chi e' proprietario «alla scadenza del termine utile per il pagamento». Tali dubbi di costituzionalita', che possono essere affrontati congiuntamente, investono, come parametri di legittimita', gli artt. 117, comma 2, lett. e), e 119, lettere e) ed l), Cost.: secondo l'appellante, infatti, la norma impugnata avrebbe invaso la competenza legislativa dello Stato, in quanto la tassa automobilistica non sarebbe un tributo proprio della Regione, ma erariale, pur essendo diretto a finanziare la medesima. 10) Impossibilita' di una interpretazione costituzionalmente orientala e rilevanza delle prime due eccezioni di legittimita' costituzionale. E' appena il caso di rilevare, in proposito, che le obiezioni a cui sono andate incontro le eccezioni sopra esaminate non investono, per converso, le questioni attualmente in esame, che, pertanto, appaiono ammissibili a questo Collegio regionale, il quale ritiene di non potere superare i dubbi sollevati, facendo ricorso ad una interpretazione costituzionalmente orientata. Questo perche' delle due l'una: o la questione va ritenuta non fondata oppure la Regione e' incorsa nella violazione delle norme costituzionali invocate, disciplinando, sul piano sostanziale, il rapporto tributario in modo difforme rispetto al legislatore nazionale: tra le due tertium non datur, stante l'impossibilita' oggettiva di pervenirsi ad una soluzione interpretativa, in grado di risolvere i dubbi di costituzionalita' formulati. Va soggiunto, ancora, che la questione sollevata appare rilevante nell'ambito della presente controversia, atteso che, laddove la norma impugnata fosse dichiarata illegittima, l'accertamento emesso dalla Regione lombarda risulterebbero parimenti illegittimo e non dovuta la tassa richiesta con i conseguente accessori di Legge. In altri termini, in riferimento all'art. 23, comma 1, Legge 11 marzo 1953, n. 87, l'organo del contenzioso tributario adito non puo' definire il presente giudizio, indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' dell'art. 39, comma 2, citato. 11) Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. Quanto sopra premesso, il giudice remittente deve valutare la non manifesta fondatezza di tale questione, sempre in riferimento alla norma di Legge appena richiamata. Tale delibazione, ad avviso di questo Collegio regionale non puo' non tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, in relazione alla quale sembra emergere un indirizzo assolutamente tetragono, ostativo alla disciplina, da parte delle Regioni a statuto ordinario, della tassa automobilistica, sul piano sostanziale: queste ultime, infatti, possono disporre, semmai, di una autonomia, seppure limitata, per quanto attiene all'attivita' di riscossione, ai rimborsi, al recupero della tassa, all'applicazione delle sanzioni e alla variazione dell'importo dovuto. Merita richiamare, in proposito, il grand-arret espresso da C cost., 21 dicembre 2007, n. 451, la cui parte motiva, appare in grado di offrire utili riferimenti al giudice del procedimento principale: «Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la tassa automobilistica regionale, il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, oltre che l'attivita' amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia devoluto a dette Regioni il potere di disciplinare gli altri elementi costatitivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassa automobilistica non puo' definirsi come "tributo proprio della Regione", ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., dal momento che il gettito della tassa e' stato "attribuito" alle Regioni, ma la disciplina di detto tributo non rientra nella competenza legislativa residuale alle stesse riservata dall'art. 117, quarto comma, Cost., Si deve quindi confermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui "allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali", ai sensi dell'art 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sentenze n. 455 del 2005; n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003). Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perche' invasive della esclusiva competenza dello Stato, norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica (sentenze n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (sentenze numeri 296, 297 e 311del 2003)». Ritiene, pertanto, il Collegio adito, mediante la presente ordinanza, di dovere risolvere l'esame della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'ari. 39, comma 2, L.R. Lombardia n. 10/2003, in senso affermativo per violazione degli arti 117, comma 2, lett e), e 119, comma 2, lettere e) ed i), Cost.
P.Q.M. la Commissione tributaria regionale: - visto l'art. 23, comma 1, della citata Legge n. 87/1954; - disattesa e/o assorbita ogni altra e/o diversa domanda ed eccezione; I) sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale; II) solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 2, L.R. Lombardia n.10/2003, per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. e), e 119, comma 2, lettere e) ed i), Cost.; III) ordina che la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale; IV) ordina, infine, che la medesima ordinanza, sempre a cura della Segreteria, sia comunicata anche al Presidente del Consiglio regionale interessato. Il Presidente: Izzi L'estensore: Antonioli