MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 gennaio 2018 

Riduzione dell'acidita' totale minima dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Reno», per le tipologie «Montuni», limitatamente
alla campagna vendemmiale 2017/2018. (18A00432) 
(GU n.20 del 25-1-2018)

 
 
 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che il predetto decreto ministeriale  7  novembre  2012
contempla disposizioni applicative del  citato  regolamento  (CE)  n.
607/2009,  in  particolare  per  quanto  concerne  talune   modalita'
procedurali di esame e di  comunicazione  relative  alle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
  Considerato che sono in corso le  procedure  per  l'adozione  degli
atti  delegati  e  di  esecuzione  della  Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110  del  citato  regolamento
(UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di
esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E.  delle
proposte di modifica  del  disciplinare  che  non  comportano  alcuna
modifica al documento unico, ivi comprese  le  modifiche  temporanee,
nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e
semplificate, talune disposizioni del preesistente  regolamento  (CE)
n.  1234/2007,  art.  118-octodecies,  paragrafo  3,  e  del   citato
regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  20  dicembre   2011,   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli  elementi  di  cui  alla  richiamata  normativa
dell'Unione europea, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il
relativo fascicolo tecnico della DOP «Reno»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2014,  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP,
con il quale  e'  stato  da  ultimo  aggiornato  il  disciplinare  di
produzione della predetta DOC; 
  Visto  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,  del   sopra   citato
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Reno», che prevede la facolta' per il Ministero di poter
ridurre i limiti dell'acidita' totale minima; 
  Vista la domanda del consorzio tutela dei  vini  «Reno»,  trasmessa
per il tramite della Regione Emilia-Romagna con nota n. 785237 del 28
dicembre 2017, intesa ad ottenere  la  riduzione  del  valore  minimo
dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine  controllata
«Reno»,  ai  sensi  del  sopra  richiamato  art.  6,  comma  2,   del
disciplinare di produzione,  per  le  tipologie  di  vini  «Montuni»,
«Montuni spumante» e «Montuni frizzante», per  i  prodotti  derivanti
dalla sola campagna vendemmiale 2017-2018, nella misura  di  0,5  g/l
(da 5,5 a 5 g/l); 
  Tenuto conto delle  motivazioni  fornite  dal  citato  consorzio  a
sostegno della predetta istanza, con le quali  e'  stato  evidenziato
che il particolare andamento climatico antecedente la vendemmia  2017
e' stato tale da determinare la riduzione  del  tenore  dell'acidita'
totale dei relativi vini, rispetto a quelli  medi  riscontrati  nelle
annate precedenti, e che la contenuta riduzione richiesta  (0,5  g/l)
non  e'  tale  da  incidere   negativamente   sulle   caratteristiche
organolettiche dei vini in questione,  che  comunque  manterranno  un
limite minimo di acidita' totale nettamente superiore a quello di 3,5
g/l previsto dalla vigente normativa dell'UE; 
  Considerato che sono in fase di adozione presso la  Commissione  UE
le nuove disposizioni procedurali, in particolare per  la  disciplina
delle modifiche temporanee in questione, per le quali sara'  prevista
la definizione a livello nazionale e la relativa  comunicazione  alla
Commissione UE; 
  Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali,
per l'esame della modifica temporanea in  questione  possa  ritenersi
applicabile la procedura nazionale semplificata di cui  all'art.  10,
comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012  e  che,  in
tale ambito, e' stato acquisito il parere favorevole  espresso  della
Regione Emilia-Romagna con la citata nota n. 785237 del  28  dicembre
2017; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover   provvedere   alla   riduzione
dell'acidita' totale minima  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Reno» nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017-2018; 
  Ritenuto di dover comunicare la modifica  temporanea  in  questione
alla  Commissione  UE  tramite  il  sistema   informativo   messo   a
disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del
regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare  la  stessa
sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP  -  vini
DOP e IGP; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini  a  denominazione
di origine controllata «Reno», previsto all'art. 6  del  disciplinare
di produzione,  cosi'  come  da  ultimo  modificato  con  il  decreto
ministeriale 30 marzo 2015 richiamato in premessa, per le  produzioni
derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017-2018, e'  ridotto  di
0,5 g/l per le tipologie «Montuni»,  «Montuni  Spumante»  e  «Montuni
Frizzante» (da 5,5 a 5 g/l). 
  2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione  UE
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione  ai
sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento  (CE)
n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del  Ministero  -  Sezione
prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 gennaio 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi