N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 gennaio 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 3 gennaio  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia - Promozione della
  Regione di azioni coordinate tra istituzioni, "soggetti non profit"
  e associazioni  per  la  prevenzione  nei  confronti  dei  soggetti
  ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione. 
- Legge della Regione Lombardia 6 novembre 2017,  n.  24  (Interventi
  regionali di aiuto e assistenza alle vittime del  terrorismo  e  di
  informazione, formazione e ricerca  per  conoscere  e  prevenire  i
  processi di radicalizzazione violenta), art. 6, comma 3. 
(GU n.5 del 31-1-2018 )
     Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (c.f.
97163520584),  in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  ex   lege
rappresentata e difesa dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (c.f.
80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma,  via  dei
Portoghesi       n.       12,       fax       06-96514000,        pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 
    nei confronti della Regione  Lombardia  (c.f.  80050050154),  con
sede in Milano, piazza Citta' di  Lombardia  n.  1,  in  persona  del
presidente  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  n.  24  del  2017,   recante
«Interventi  regionali  di  aiuto  e  assistenza  alle  vittime   del
terrorismo e di informazione, formazione e ricerca  per  conoscere  e
prevenire i processi di radicalizzazione violenta». 
    La  legge  della  Regione  Lombardia  n.  24  del  2017,  recante
«Interventi  regionali  di  aiuto  e  assistenza  alle  vittime   del
terrorismo e di informazione, formazione e ricerca  per  conoscere  e
prevenire i processi di radicalizzazione violenta»  presenta  profili
d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 6, comma  3,
per violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  h),  della
Costituzione; essa viene quindi impugnata dinanzi a codesta Corte con
il presente ricorso, rilevando quanto segue. 
    L'art. 6, comma 3, della citata legge regionale n. 24  del  2017,
prevede che «La Regione promuove azioni coordinate  tra  istituzioni,
soggetti  non  profit,  associazioni,   istituzioni   scolastiche   e
formative per  favorire  la  cooperazione  attiva  tra  la  categoria
professionale degli interpreti e traduttori e  le  forze  di  polizia
locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l'attivita' di
prevenzione nei confronti  dei  soggetti  ritenuti  vicini  al  mondo
dell'estremismo e della  radicalizzazione  attribuibili  a  qualsiasi
organizzazione terroristica». 
    Tale norma  regionale  che,  con  formulazione  generica  e  poco
chiara, prevede la promozione da parte della Regione  di  non  meglio
specificate  azioni  coordinate  tra  istituzioni  per  favorire   la
cooperazione  tra  la  categoria  professionale  degli  interpreti  e
traduttori e le forze di polizia  locale  al  fine  di  intensificare
l'attivita' di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini
al  mondo  dell'estremismo  e  della  radicalizzazione  attribuiti  a
qualsiasi   organizzazione   terroristica,   presenta   profili    di
incostituzionalita'. 
    Essa  infatti,  riferendosi  ad  attivita'  di  prevenzione   del
terrorismo, ed  individuando  quale  soggetto  destinatario  di  tale
attivita' «le forze di polizia locale», invade la sfera dell'ordine e
della sicurezza pubblica nel cui ambito  si  colloca  l'attivita'  di
prevenzione del terrorismo. Pertanto  la  norma  regionale  in  esame
viola l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che,  attribuendo
alla competenza esclusiva  statale  le  materie  «ordine  pubblico  e
sicurezza», riserva l'attivita' di prevenzione  del  terrorismo  alle
Forze di polizia. 
    In  proposito  la  Corte  costituzionale,  con  sentenza  del  23
febbraio  2012,  n.  35,  ha  precisato  che  «La  promozione   della
legalita', in quanto tesa alla diffusione dei valori  di  civilta'  e
pacifica  convivenza  su  cui  si  regge  la   Repubblica,   non   e'
attribuzione monopolistica, ne' puo' divenire oggetto di contesa  tra
i  distinti  livelli  di  legislazione  e  di  governo:  e'  tuttavia
necessario che misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di  una
competenza   propria   della   Regione,   per   esempio   nell'ambito
dell'organizzazione  degli  uffici   regionali,   non   costituiscano
strumenti  di  politica  criminale,  ne',  in  ogni  caso,   generino
interferenze,  anche  potenziali,  con  la  disciplina   statale   di
prevenzione e repressione dei reati...». 
    In senso analogo si veda inoltre Corte  costituzionale,  sentenza
n. 63 del 2016:  «Tra  gli  interessi  costituzionali  da  tenere  in
adeguata considerazione nel modulare  la  tutela  della  liberta'  di
culto vi rientrano anche quelli relativi alla  sicurezza,  all'ordine
pubblico  e  alla  pacifica  convivenza,  il  cui  perseguimento   e'
affidato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera  h),  Cost.,
in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni  possono  cooperare  a
tal fine solo mediante misure ricomprese nelle  proprie  attribuzioni
(ex plurimis, sentenza n. 35 del 2012)»; e' palese  l'applicabilita',
nella presente fattispecie, dei  principi  enunciati  con  la  citata
decisione, laddove  ritiene  che  il  perseguimento  degli  interessi
costituzionali relativi alla sicurezza, all'ordine  pubblico  e  alla
pacifica convivenza e' affidato dall'art. 117, secondo comma, lettera
h), in via esclusiva allo Stato. Anche nel  presente  caso,  infatti,
come in quello oggetto della  sentenza  n.  63/16,  «le  disposizioni
censurate,  considerate  nella  loro  ratio  e  nel  loro   contenuto
essenziale (sentenze n. 118, n. 35 e  n.  34  del  2012),  perseguono
evidenti finalita' di ordine pubblico e sicurezza». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude, pertanto, affinche' sia dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale nei sensi sopra esposti dell'art. 6,  comma  3,  della
legge della Regione Lombardia n. 24  del  2017,  recante  «Interventi
regionali di aiuto e assistenza alle  vittime  del  terrorismo  e  di
informazione, formazione  e  ricerca  per  conoscere  e  prevenire  i
processi di radicalizzazione violenta», per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera h), della Costituzione. 
        Roma, 28 dicembre 2017 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni