IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della
medesima legge n. 225/1992;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2016
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle
province di Imperia e di Savona, successivamente prorogato per
ulteriori sei mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 16
giugno 2017;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 434 dell'11 gennaio 2017 recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel
territorio delle province di Imperia e di Savona.»;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e
privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi
dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della citata legge n. 225/1992,
con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita'
in atto;
Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 27 dicembre
2017;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Liguria e' individuata quale amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi
atmosferici di cui in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore generale del
Dipartimento ambiente della Regione Liguria e' individuato quale
responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro
della medesima Regione nel coordinamento degli interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro
trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al
successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti,
ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai
Soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il commissario delegato di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
434 dell'11 gennaio 2017, provvede entro dieci giorni dall'adozione
del presente provvedimento a trasferire al direttore di cui al comma
2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla
gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione
civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle
strutture organizzative della Regione nonche' della collaborazione
degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui
alla presente ordinanza, il direttore di cui al comma 2 provvede con
le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6042 aperta ai
sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 434 dell'11 gennaio 2017, che viene allo
stesso intestata fino al 31 dicembre 2018, salvo proroga da disporsi
con successivo provvedimento previa relazione che motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di
avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il direttore
di cui al comma 2 puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione
di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita'
sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma
6 da parte del Dipartimento della Protezione civile, le risorse
residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Liguria ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto
ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento
della Protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di
attuazione del piano di cui al comma 6.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione
civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di
diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle
amministrazioni di provenienza.
10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della
contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento
del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2018
Il Capo del Dipartimento: Borrelli