N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 gennaio 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 3 gennaio  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Animali - Norme della Regione Molise -  Norme  sul
  divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate. 
- Legge della Regione Molise  24  ottobre  2017,  n.  15  (Norme  sul
  divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate), artt. 1,  3,
  4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
(GU n.6 del 7-2-2018 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro La Regione Molise,  in  persona  del  suo  Presidente  pro
tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della
legge della Regione Molise n. 15 del 24 ottobre 2017, pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 26 ottobre 2017, n.  58
(edizione straordinaria), «Norme sul divieto di utilizzo e detenzione
di esche avvelenate» come da delibera del Consiglio dei  ministri  in
data 18 dicembre 2017. 
 
                                Fatto 
 
    In data 26 ottobre  2017,  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Molise n. 7/2017 la legge regionale n. 15 del
24 ottobre 2017, recante «Norme sul divieto di utilizzo e  detenzione
di esche avvelenate». 
    La legge regionale  dichiaratamente  interviene  «ai  fini  della
tutela della salute umana,  dell'igiene  pubblica,  dell'«ambiente  e
degli  animali»,  per  prevenire  e  contrastare  il  fenomeno  degli
avvelenamenti volontari di animali domestici  e  selvatici  provocati
dall'utilizzo di esche e bocconi avvelenati. 
    Il legislatore regionale, in particolare, individua  le  condotte
vietate (art. 1), prevede  svariati  obblighi  a  carico  del  medico
veterinario  (art.  3),  dell'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale
(art. 4), del Sindaco (art. 5),  del  Comando  Carabinieri  Forestale
(art. 6), del comune (ai fini della bonifica  delle  aree  (art.  7);
delega alla Giunta regionale il  compito  di  stilare  una  lista  di
sostanze e/o prodotti velenosi (art. 8); prevede la  comminatoria  di
sanzioni amministrative (art. 9) ed accessorie  «obbligatorie»  (art.
10). 
 
                               Diritto 
 
    1. Le disposizioni regionali impugnate afferiscono, in  parte,  a
materie riservate alla competenza legislativa esclusiva  dello  Stato
dall'art. 117, secondo comma, lettere g), l), r) e s)  Cost.,  quali:
l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato  e  degli
enti  pubblici  nazionali,  l'ordinamento   civile   e   penale,   il
coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale e la tutela dell'ambiente; laddove -  poi
- afferiscono alla materia della tutela della salute,  di  competenza
legislativa concorrente ex art. 117-terzo comma Cost., esse non  sono
rispettose dei principi fondamentali dettati dalla normativa statale,
alla  quale  si  sovrappongono  non  fedelmente,  o  dalla  quale  si
discostano. 
    2. A tale ultimo riguardo  si  osserva  che  il  Ministero  della
salute, con ordinanza del 13 giugno 2016 (in  Gazzetta  Ufficiale  n.
165 del 16 luglio 2016),  allo  stato  vigente  in  quanto  prorogata
dall'art. 1 dell'ordinanza  in  data  21  giugno  2017  (in  Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2017) ha dettato «Norme sul divieto di
utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati». 
    Tale ordinanza e' stata emanata ai sensi dell'art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (che prevede, al primo  comma,  in  capo  al
Ministro della Sanita' - ora della Salute - il potere di adozione  di
ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria; essa ha, in  questo  caso,
efficacia sull'intero territorio nazionale. 
    La stessa e' poi giustificata ai sensi dell'art. 117 del  decreto
legislativo 31 marzo  1998,  n.  112  («Conferimento  di  funzioni  e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), relativo
agli «Interventi d'urgenza». 
    Il Ministro della salute, peraltro, si e' attivato fin  dal  2008
nel settore in esame tramite lo strumento dell'ordinanza  (O.M.S.  18
dicembre  2008),  prefiggendosi   l'obiettivo   di   monitorare   gli
avvelenamenti e di  conoscerne  i  luoghi  e  i  veleni  maggiormente
utilizzati, agevolando  le  connesse  indagini  di  polizia,  dirette
all'individuazione  dei  colpevoli   ed   alla   comminatoria   delle
pertinenti sanzioni penali ed amministrative. 
    La premessa all'ordinanza da ultimo emanata indica le  fonti  del
diritto interno  ed  europeo  in  materia,  delineando  l'impalcatura
normativa di riferimento, i cui pilastri sono rappresentati da: 
        testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27  luglio  1934,  n.
1265 e s.m.i.); 
        regolamento di polizia veterinaria (d.P.R. 8  febbraio  1954,
n. 350 e s.m.i.); 
        legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
        decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
        codice penale - articoli 440,  544-bis,  544-ter,  638,  650,
674; 
        regolamenti (CE) nn. 1107/2009 e 528/2012. 
    L'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute  precisa  quali
siano le condotte vietate («... e' vietato a chiunque  utilizzare  in
modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare  esche  e  bocconi
avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche,  compresi  vetri,
plastiche e metalli  o  materiale  esplodente,  che  possono  causare
intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto  che  li  ingerisce.
Sono vietati, altresi', la detenzione, l'utilizzo  e  l'abbandono  di
qualsiasi  alimento  preparato  in  maniera  tale  da  poter  causare
intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo  ingerisce»),
esplicitando altresi' le finalita' del divieto («Ai fini della tutela
della salute pubblica, della salvaguardia  e  dell'incolumita'  delle
persone, degli animali e dell'ambiente»).  Sono  quindi  disciplinati
dall'ordinanza: 
        la deratizzazione (art. 2); 
        gli obblighi di segnalazione a carico del proprietario o  del
responsabile  dell'animale  deceduto  a  causa  di  esche  o  bocconi
avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia  riferibile  ad
avvelenamento (art. 3); 
        gli obblighi di comunicazione in capo al  medico  veterinario
(art. 4); 
        gli oneri, ai fini della identificazione del veleno  o  della
sostanza che ha provocato l'avvelenamento, a carico della  ASL  (che,
ai sensi dell'art. 5, deve garantire l'invio di carcasse  di  animali
deceduti per avvelenamento e campioni biologici  da  essi  prelevati,
nonche' di esche o bocconi  sospetti  di  avvelenamento  all'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale); 
        gli accertamenti che l'Istituto Zooprofilattico  Sperimentale
deve compiere sui campioni, anche nel caso  in  cui  siano  conferiti
dagli organi di polizia giudiziaria (art. 6); 
        i compiti del sindaco, le modalita' di bonifica  dei  luoghi,
il coordinamento effettuato dalla Prefettura (art. 7). 
    Il  divieto  previsto  dall'O.M.  costituisce  un'estensione  del
divieto di utilizzo di bocconi avvelenati previsto dall'art. 21 della
legge quadro  n.  157/1992  in  materia  di  protezione  della  fauna
selvatica, divieto sanzionato penalmente, anche laddove riferito alle
pertinenti leggi regionali in materia (art. 30). 
    3. Alla luce di quanto sin qui  esposto,  si  comprende  come  la
legge regionale impugnata - in quanto disciplina la stessa materia  e
ricalca, peraltro non fedelmente, le  norme  della  citata  ordinanza
ministeriale - finisca per incidere su principi generali  in  materia
di tutela della  salute;  essa,  inoltre,  interviene  in  ambiti  di
competenza riservata allo Stato, con innegabili profili  inerenti  la
tutela dell'ambiente, l'ordinamento civile e penale, l'ordinamento  e
l'organizzazione amministrativa dello Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali,  nonche'   relativi   al   coordinamento   statistico   ed
informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale   e
locale. 
    Quand'anche,  poi,  non  si   volesse   considerare   l'ordinanza
ministeriale quale  possibile  parametro  normativo  di  legittimita'
costituzionale, essa  rileverebbe  comunque  quale  ausilio  ai  fini
dell'individuazione delle pertinenti fonti giuridiche - che sopra  si
sono specificate - e degli ambiti di competenza statale e regionale. 
    3. Piu' precisamente, si pongono  in  contrasto  con  l'art.  117
comma 3 Cost, e con le norme  interposte  sopra  citate  nonche'  con
l'art. 117, secondo comma lettere g), l), r) e s) Cost.  le  seguenti
norme della legge regionale n. 15/2017: 
  - l'art. 3, che regolamenta i compiti del medico veterinario; 
    Esso prevede, al comma 1, un obbligo di segnalazione a carico del
proprietario  o   del   responsabile   dell'animale   deceduto   («Il
proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche
o bocconi avvelenati segnala l'episodio  alle  autorita'  competenti,
tramite il medico veterinario che  emette  la  diagnosi  di  sospetto
avvelenamento, o direttamente al Comando Carabinieri Forestale»),  la
cui portata e' differente rispetto  a  quanto  previsto  dall'art.  3
dell'O.M. 13 giugno 2016  («1.  Il  proprietario  o  il  responsabile
dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi  avvelenati  o  che
abbia manifestato una  sintomatologia  riferibile  ad  avvelenamento,
segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di
sospetto avvelenamento,  corredata  da  referto  anamnestico.  L'Ente
gestore territorialmente competente o il  sindaco  sono  responsabili
per gli animali selvatici e domestici senza proprietario»). 
    Tale previsione, poi, e'  riferibile  alla  materia  «ordinamento
civile»  (in  quanto  afferisce  agli  obblighi  ed   alle   connesse
responsabilita' imputabili al proprietario e/o al responsabile di  un
animale), nonche'  all'  «ordinamento  penale»  (tenuto  conto  delle
disposizioni ad hoc previste dal codice penale). 
    Al comma 2 dell'art. 3 in commento  si  prevede  inoltre  che  il
veterinario debba provvedere agli obblighi di comunicazione  entro  e
non oltre ventiquattro ore, mentre nell'O.M. del 13  giugno  2016  e'
stabilito che il  veterinario  dia  «immediata  comunicazione»  della
diagnosi di sospetto avvelenamento (cfr. art. 4 O.M. - in  linea  con
art. 264, testo unico Leggi  sanitarie  relativamente  alle  malattie
infettive diffusive del bestiame, accertate o sospette). Al comma  3,
e' stabilito che il veterinario  invii  all'Istituto  zooprofilattico
sperimentale territorialmente competente i campioni e/o  la  carcassa
dell'animale, mentre nell'O.M. tale compito e'  affidato  all'azienda
sanitaria locale che  ha  facolta'  di  delegare  (autorizzare)  tale
compito  al  medico  veterinario  libero  professionista  ovvero   al
proprietario dell'animale (cfr. art. 5); 
  - l'art. 4 della legge regionale, che disciplina i compiti deferiti
all'Istituto zooprofilattico sperimentale; 
    Detti compiti corrispondono  solo  in  parte  a  quelli  indicati
nell'O.M. all'art. 6. 
    Infatti, l'O.M. prevede una dettagliata disciplina a mente  della
quale,  tra  l'altro,  gli  Istituti   zooprofilattici   sperimentali
sottopongono a necroscopia  l'animale  ed  effettuano  gli  opportuni
accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni per verificare  la
presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi,  refertando  nel
termine di quarantotto ore e comunicando immediatamente l'esito  alle
autorita' competenti e al veterinario richiedente. E' anche  previsto
che l'esame ispettivo delle  esche  o  dei  bocconi  sia  eseguito  o
refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento  e  gli  esiti
comunicati immediatamente alle autorita' competenti e al richiedente. 
    L'ordinanza disciplina minuziosamente anche tempi e modalita'  di
comunicazione degli esiti delle  valutazioni  eseguite  dall'Istituto
zooprofilattico,  anche  per  quanto  concerne  le  comunicazioni  da
concordare con gli organi di polizia giudiziaria richiedenti. 
    La Regione avrebbe dovuto - pertanto - disciplinare sia gli esami
necroscopici sia l'esame ispettivo delle esche o dei bocconi sospetti
scandirne i tempi conformemente a quanto stabilito nell'O.M.,  ovvero
richiamando integralmente la disciplina da questa  istituita,  tenuto
conto  dei  conseguenti  obblighi  di  comunicazione  alle  autorita'
competenti ed all'autorita' giudiziaria;  cio'  -  invece  -  non  e'
accaduto, posto che l'art. 4 della legge si limita a prevedere «1. Le
carcasse ed i campioni biologici di cui all'art. 3 vengono  conferiti
all'Istituto zooprofilattico sperimentale che sottopone a necroscopia
l'animale ed effettua gli opportuni  accertamenti  e  le  analisi  di
laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede  necroscopica.
2. L'Istituto zooprofilattico esegue la necroscopia entro quarantotto
ore e le  analisi  entro  trenta  giorni  dall'arrivo  del  campione,
comunicandone gli  esiti  al  medico  veterinario  che  ha  segnalato
l'evento, al Servizio Veterinario  dell'Azienda  sanitaria  regionale
del Molise, al Sindaco, al  Comando  Stazione  Carabinieri  Forestale
competente  per  territorio,  all'organo   di   polizia   giudiziaria
eventualmente intervenuto e, per  le  aree  di  competenza,  all'ente
gestore dell'area protetta. 
  - l'art. 5 della legge regionale,  che  disciplina  i  compiti  del
sindaco sulla falsariga di quanto previsto dall'O.M., all'art. 7; 
    I poteri gia' attribuiti al Sindaco  dall'ordinanza  ministeriale
non possono costituire oggetto di un intervento regionale (a meno che
non si faccia espresso richiamo all'ordinanza), in quanto afferiscono
alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici  nazionali»  ed  a  quella  del  «coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale»; 
  - l'art. 6 della legge regionale, che disciplina  il  coordinamento
delle attivita' conferite al Comando Carabinieri  Forestale  (con  il
quale la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare accordi «per  il
coordinamento di tutte le  attivita'  connesse  all'uso  di  esche  e
bocconi avvelenati»); 
    La norma afferisce alla  materia  «ordinamento  e  organizzazione
amministrativa dello Stato e degli  enti  pubblici  nazionali»  ed  a
quella del «coordinamento informativo statistico  e  informatico  dei
dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e   locale»,   fermo
restando che l'art. 13, comma 5 del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177 - Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale  dello  Stato,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015,
n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
pubbliche, prevede: «Il Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali ha facolta' di stipulare,  nelle  materie  oggetto  delle
funzioni gia' svolte dal Corpo forestale  dello  Stato  e  trasferite
all'Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le  regioni  per
l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un
accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  lettera  l),  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; 
  - l'art. 7 della legge regionale, che disciplina la bonifica  delle
aree ed attribuisce ulteriori poteri al Sindaco ed alla Regione,  tra
l'altro stabilendo che il Sindaco possa disporre in via precauzionale
la sospensione di  attivita'  cinofile  o,  in  casi  particolarmente
gravi, la sospensione temporanea delle attivita' di pascolo; 
    Anche tale disposizione, in quanto regola i poteri  del  Sindaco,
sconfina nella materia «ordinamento e  organizzazione  amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali», fermo restando  che  al
Sindaco sono riconosciuti  dal  legislatore  statale  dei  poteri  di
ordinanza ad  hoc,  sia  nella  sua  veste  di  rappresentante  della
comunita' locale (cfr. art. 50, TUEL), sia in quella di ufficiale del
Governo (cfr. art. 54, TUEL); 
  - l'art. 9  della  legge  regionale,  che  disciplina  le  sanzioni
amministrative connesse alla violazione delle norme precettive  poste
dalla legge stessa; 
    La  norma  -  in  quanto  sanziona  la  violazione  delle   norme
precettive sopra censurate - sconta gli stessi  vizi  per  violazione
delle stesse norme costituzionali e norme  statali  interposte  sopra
indicate; essa viola peraltro anche  le  previsioni  della  legge  n.
689/81: in particolare, al comma 1 richiama l'art. 13, comma 4  della
legge n. 689/81, ma si ritiene che il  richiamo  debba  riferirsi  al
comma 2 della medesima disposizione («Possono altresi'  procedere  al
sequestro  cautelare  delle  cose  che  possono  formare  oggetto  di
confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di
procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria»); al
comma 2  prevede  il  raddoppio  della  sanzione  amministrativa  per
chiunque violi le  disposizioni  di  cui  all'art.  1  «in  una  zona
interessata dal fenomeno nell'ultimo anno»: tale disposizione pone  a
carico dell'autore dell'illecito  una  circostanza  al  medesimo  non
imputabile, in violazione dell'art. 3 della  legge  n.  689/81  (cfr.
comma  1:  «Nelle  violazioni  cui  e'   applicabile   una   sanzione
amministrativa ciascuno  e'  responsabile  della  propria  azione  od
omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»); 
  - l'art. 10, che regolamenta  le  sanzioni  accessorie  definendole
«obbligatorie»  (comma  5)  e  prevedendo:  a)  la   sospensione   di
provvedimenti autorizzativi lato sensu intesi, ovvero la loro  revoca
(in caso di reiterazione); b) il  decadimento  per  almeno  tre  anni
dall'accesso a contributi comunitari in capo a soggetti  titolari  di
aziende zootecniche; c) sanzioni speciali nel caso  in  cui  l'autore
dell'illecito rivesta la qualifica di guardia particolare  giurata  o
di guardia volontaria. L'obbligatorieta'  delle  sanzioni  determina,
altresi', il contrasto della previsione con la legge n.  689/81,  che
considera le sanzioni accessorie facoltative, ad eccezione di  alcuni
casi particolari (cfr. articoli 20 e 21, nonche', quanto ai  criteri,
l'art.  11:  «Nella  determinazione  della  sanzione   amministrativa
pecuniaria fissata dalla legge tra un  limite  minimo  ed  un  limite
massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si
ha  riguardo  alla  gravita'  della  violazione,   all'opera   svolta
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione,  nonche'  alla  personalita'  dello  stesso  e  alle  sue
condizioni economiche»). 
    Inoltre, la «revoca definitiva del  decreto  o  della  nomina  di
guardia particolare giurata o di guardia volontaria» va ad  incidere,
quanto alla figura della «guardia particolare giurata», su materia di
competenza esclusiva statale (ordinamento civile e/o sicurezza  dello
Stato), disciplinata dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo
unico delle leggi di Pubblica sicurezza - all'art.  133  e  seguenti,
che affida al Prefetto il rilascio della licenza e che  contempla  le
ipotesi di revoca o ricusazione (art. 136). 
    Con riferimento alla figura della «guardia volontaria», la  norma
regionale non risulta chiara, ne' si  raccorda  con  le  disposizioni
regionali  in  materia,  non  precisando  se  si  tratti  di  guardia
ambientale volontaria (disciplinata con propria  legge  regionale  29
agosto 2006, n. 23 - Istituzione del Servizio regionale di  Vigilanza
ambientale volontaria, che all'art. 5  disciplina  la  «Revoca  della
nomina a Guardia ambientale volontaria»: 1. Le  Associazioni  di  cui
alla presente legge, possono chiedere al Presidente  della  Provincia
competente per territorio in qualunque momento e per qualsiasi motivo
la revoca della nomina a Guardia  ambientale  volontaria  dei  propri
aderenti. 2. Il Presidente della Provincia revoca la nomina a Guardia
ambientale volontaria a coloro che non  siano  pia  in  possesso  dei
requisiti previsti dal precedente art. 2, comma 3, nonche'  a  coloro
che non frequentano regolarmente i corsi periodici di  aggiornamento.
La nomina a Guardia ambientale volontaria  e  altresi'  revocata  per
gravi o  reiterate  inadempienze,  irregolarita'  o  difformita'  del
servizio.) o di guardia zoofila volontaria (cfr. Reg. reg. 10  giugno
2008, n. 1 - Regolamento per la formazione e la nomina delle  guardie
zoofile volontarie.). 
    Per tali ragioni la legge regionale Molise n. 15/2017 deve essere
dichiarata incostituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittima,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati,  la  legge  della  Regione
Molise n. 15/2017. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
    1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data  18
dicembre 2017; 
    2. copia della Legge regionale impugnata; 
    3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali; 
    4. Copia O.M. del 13 giugno 2017. 
 
          Roma, 22 dicembre 2017 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Russo