Procedura Pay-Back 5% - Anno 2017 - Aggiornamento. (Determina n. 211/2018). (18A01063)(GU n.35 del 12-2-2018)
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e ss.mm.ii. («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»);
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
ss.mm.ii., recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e, in
particolare, il comma 1 ed il comma 5, lettere f) ed f-bis) del
predetto;
Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, dal
titolo «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48,
comma 13 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come
modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo 2012, n.
53 («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2012, n. 106;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato
nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il
prof. Mario Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario
Melazzini e' stato confermato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. («Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»), il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa») e ss.mm.ii., il decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 («Regolamento sull'accesso ai
documenti amministrativi») e ss.mm.ii., nonche' il regolamento AIFA
per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e ss.mm.ii. per l'accesso ai documenti amministrativi e per la
dematerializzazione;
Visto l'art. 1, comma 796, lettera f) legge 27 dicembre 2006, n.
296 e ss.mm.ii. («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007»), che conferma, per gli
anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento della spesa
farmaceutica assunte dall'AIFA e, in particolare, la deliberazione
del Consiglio di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26;
Visto l'art. 1, comma 796, lettera g), legge 27 dicembre 2006, n.
296, il quale consente alle aziende farmaceutiche di chiedere ad AIFA
la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione citata, previa
dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi
individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti
economico - finanziari per il Servizio sanitario nazionale;
Vista la determinazione AIFA 27 settembre 2006 concernente «Manovra
per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata», con cui sono stati disposti la riduzione, nella
misura del 5%, del prezzo al pubblico, gia' vigente, dei medicinali
comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, la
ridefinizione dello sconto al produttore dello 0,6%, come da
determinazione AIFA 30 dicembre 2005, ed il mantenimento delle
predette misure sino ad integrale copertura del disavanzo accertato
per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15
febbraio 2007;
Visto l'art. 1, comma 3 determinazione AIFA 9 febbraio 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2007, n. 43, che
individua le quote di spettanza dovute al farmacista ed al grossista
a norma dell'art. 1, comma 40 legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica»);
Visto l'art. 1, commi 225 e 227 legge 27 dicembre 2013, n. 147
(«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2014»), che dall'anno 2014 offre la
possibilita' per le aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta,
qualora interessate, di usufruire della sospensione ai sensi
dell'art. 1, comma 796, lettera g) legge, della riduzione di prezzo
del 5%, disposta con determinazione AIFA del 27 settembre 2006;
Vista la determinazione n. 2129/2017 del 22 dicembre 2017, relativa
alla Procedura di pay-back - Anno 2017, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2017;
Tenuto conto di tutte le altre comunicazioni di rettifica e/o
inclusione pervenute alla pec dedicata dopo il 15 dicembre 2017 e
fino al 15 gennaio 2018;
Considerata la documentazione agli atti di questo Ufficio;
Aggiorna
l'allegato della determinazione, sostituendo l'elenco gia'
pubblicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il direttore generale: Melazzini