MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 26 gennaio 2018 

Diniego dell'abilitazione alla Scuola di  psicoterapia  psicodinamica
«Michael Balint», in Roma ad istituire e ad attivare  nella  sede  di
Roma un corso di specializzazione in psicoterapia. (18A01035) 
(GU n.39 del 16-2-2018)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la  Scuola  di
psicoterapia psicodinamica «Michael Balint» ha chiesto l'abilitazione
ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di   specializzazione   in
psicoterapia in Roma - via  dei  Durantini  n.  281,  per  un  numero
massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari  a  20
unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella
riunione  del  21  dicembre  2017,  ha   espresso   parere   negativo
sull'istanza  di  riconoscimento,  rilevando  che  l'esposizione  del
modello  teorico  scientifico  e   metodologico   della   Scuola   di
psicoterapia psicodinamica «Michael Balint» attiene  alla  tradizione
psicoanalitica e ad una non meglio specificata «teoria dello stato di
conservazione della salute psico-organica»,  senza  riferimenti  agli
autori piu' recenti e influenti nell'ambito psicodinamico;  che,  con
specifico  riferimento  alla  metodologia  didattica   proposta,   la
partecipazione ai gruppi Balint non risulta congrua con  l'obbiettivo
di  attivare  in  ambito  psicoterapeutico  il  cambiamento   tramite
l'utilizzo delle dinamiche del transfert-controtransfert;  che  manca
la previsione di psicoterapie effettuate dagli allievi e  della  loro
supervisione; che manca una specificazione dell'attivita' di  ricerca
della Scuola a cui si dichiara che gli allievi dovranno  partecipare;
che  sono   carenti   le   evidenze   dell'efficacia   dell'indirizzo
psicoterapeutico specifico della Scuola, in quanto quest'ultima si e'
limitata a menzionare una metanalisi sui risultati della psicoterapia
psicodinamica a lungo termine, e generici casi  trattati  da  docenti
della scuola stessa; 
  Ritenuto  che,   per   i   motivi   sopraindicati,   l'istanza   di
riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dalla Scuola  di  psicoterapia
psicodinamica «Michael Balint», con sede in Roma - via dei  Durantini
n. 281, per i fini di cui all'art. 4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509,  e'  respinta,  visto  il  motivato
parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.
3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 gennaio 2018 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini