MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 novembre 2017 

Determinazione del valore della componente di reddito percepito sotto
forma di concessione gratuita di viaggio (CLC). (18A01117) 
(GU n.41 del 19-2-2018)

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 51 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  e  successive  modificazioni,  recante  testo
unico delle imposte sui redditi  ed,  in  particolare,  il  comma  4,
lettera c-bis); 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
12  novembre  2009,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  n.  66  del  20  marzo  2010,  predisposto  con
riferimento al Conto nazionale delle infrastrutture e  dei  trasporti
relativo  agli  anni  2007  e  2008,  con  il  quale  ai  fini  della
determinazione in denaro  della  componente  del  reddito  da  lavoro
dipendente da assoggettare a tassazione,  percepito  sotto  forma  di
concessione  gratuita  di  viaggio   dai   dipendenti   del   settore
ferroviario, si prevede  l'applicazione  dell'importo  corrispondente
all'introito medio per passeggero-chilometro pari a € 0,052; 
  Considerato che il  Conto  nazionale  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti relativo agli anni 2015 e 2016 indica un valore del  ricavo
medio per passeggero-chilometro, riferito al  trasporto  ferroviario,
pari a € 0,072; 
  Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica del suddetto
decreto del 12 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della determinazione  in  denaro  della  componente  del
reddito da lavoro dipendente, percepito sotto  forma  di  concessione
gratuita dai dipendenti del settore ferroviario, si applica l'importo
corrispondente all'introito medio per passeggero-chilometro pari a  €
0,072, come desunto dal Conto nazionale delle  infrastrutture  e  dei
trasporti riferito agli anni 2015 e 2016, per una  percorrenza  media
convenzionale di 2.600 chilometri. 
  2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed
entra in vigore per il periodo di  imposta  successivo  a  quello  in
corso alla data della sua emanazione. 
    Roma, 21 novembre 2017 
 
                                                  Il Ministro: Delrio