DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2017 

Definizione del procedimento per la realizzazione  del  prolungamento
della corsia sud della Tangenziale sud di Modena, nel tratto compreso
tra lo svincolo sulla SS 12  presso  il  Cantone  di  Mugnano  ed  il
casello autostradale di Modena sud. (18A01453) 
(GU n.46 del 24-2-2018)

 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista  la  legge  17  agosto  1942,   n.   1150,   recante   «Legge
urbanistica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1  della  legge
22 luglio 1975, n. 382»; 
  Visto in particolare, l'art. 81,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  616   del   1977,   che   prevede,
nell'ipotesi  di  mancata  realizzazione  dell'intesa  tra  Stato   e
Regione,  la  possibilita'  di  provvedere,  sentita  la  Commissione
interparlamentare  per  le  questioni  regionali,  con  decreto   del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  o  dei  Ministri  competenti  per
materia; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 14, in materia di
conferenza di servizi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, recante «Regolamento  recante  disciplina  dei  procedimenti  di
localizzazione delle opere di interesse statale», ed  in  particolare
l'art. 3, comma 4, che prevede  il  ricorso  alla  procedura  di  cui
all'art.  81,  quarto  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel caso in cui  non  si  pervenga
alla determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione
dell'opera a causa del dissenso espresso da un'amministrazione  dello
Stato preposta alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e  della
pubblica incolumita', ovvero dalla regione interessata; 
  Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione  per  pubblica  utilita'»,
ed, in particolare, l'art. 10, concernente  i  vincoli  derivanti  da
atti diversi dai piani urbanistici generali; 
  Vista la nota n.  19998/EU  del  27  ottobre  2015,  con  la  quale
Autostrade  per  l'Italia  S.p.a  ha  chiesto  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti la verifica di conformita' urbanistica
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  383  del  1994,
per il progetto «Autostrada  A1  Milano-Napoli.  Prolungamento  della
corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo
svincolo sulla S.S. 12 presso il Cantone  di  Mugnano  e  il  casello
autostradale di Modena Sud», al fine del perfezionamento  dell'intesa
Stato-Regione   e   per   l'apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio,  trasmettendo  copia   degli   elaborati   progettuali
unitamente alla ulteriore documentazione tecnico-amministrativa; 
  Vista la nota n.  9657  del  27  novembre  2015  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  convocato  una
conferenza di servizi ai sensi dell'art.  14  della  legge  7  agosto
1990, n.  241,  e  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 383 del 1994,  per  il  giorno  28  gennaio  2016,  per
l'esame   del   progetto   sopra   indicato,   invitando   tutte   le
amministrazioni ed enti interessati al procedimento; 
  Considerato che il progetto riguarda il prolungamento della  corsia
sud della tangenziale sud di Modena, che costituisce  il  naturale  e
logico complemento del sistema  tangenziale  cittadino,  proponendosi
quale parziale attuazione delle  previsioni  da  tempo  inserite  nel
piano regolatore comunale - che prevede una viabilita' di scorrimento
con corsie separate a nord e a sud dell'autostrada A1  -  e  rilevato
che tale previsione risulta coerente con il quadro  programmatorio  e
di pianificazione trasportistica consolidato  a  livello  provinciale
nel piano territoriale di coordinamento provinciale; 
  Rilevato che il progetto  era  stato  gia'  portato  all'esame  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  la  necessaria
autorizzazione e che per lo stesso era stata convocata una conferenza
di servizi in data 11 dicembre 2008, che, a  causa  delle  criticita'
derivanti dalla presenza di aree  inondabili  che  interessavano  gli
imbocchi della galleria artificiale prevista in progetto,  era  stata
differita a data da destinarsi, con nota n. 398 del 23 febbraio  2009
del medesimo Ministero; 
  Considerato che il progetto trasmesso con la sopra citata  nota  n.
19998/EU  del  27  ottobre  2015  rappresenta  la   nuova   soluzione
progettuale sviluppata da Autostrade per l'Italia S.p.a per risolvere
le  suddette  criticita',  ed  e'  stato  validato  tecnicamente  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale
per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, con provvedimento
del 15 maggio 2014, n. 4289; 
  Considerato inoltre, che su tale progetto la Provincia di Modena  -
Ufficio VIA, con delibera di  Giunta  provinciale  del  24  settembre
2013, n. 269, ha deliberato l'esclusione da  ulteriore  procedura  in
materia di valutazione di impatto ambientale,  impartendo,  altresi',
prescrizioni; 
  Rilevato che prima dello svolgimento della seduta di conferenza  di
servizi tenutasi  il  28  gennaio  2016  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e traporti, sono stati acquisiti,  tra  gli  altri,  i
seguenti atti: 
    delibera del Consiglio comunale di Modena n.  4  del  21  gennaio
2016,  con  la  quale  e'  stato  espresso  parere   favorevole   con
prescrizioni; 
    delibera del Consiglio  comunale  di  Spilamberto  n.  5  del  25
gennaio 2016, con la quale e' stato espresso  parere  favorevole  con
prescrizioni; 
    nota dell'ANAS S.p.a. - Compartimento viabilita'  Emilia-Romagna,
n. CBO-1849-P del 26 gennaio 2016, con la  quale  e'  stato  espresso
parere favorevole; 
  Rilevato,  inoltre,  che  nel  corso  della  medesima   seduta   di
conferenza di servizi sono stati acquisiti i seguenti ulteriori atti: 
    parere favorevole n. 1017-2016/PGU del 19 gennaio 2016 del Comune
di Castelnuovo Rangone, secondo quanto gia' deliberato dal  Consiglio
comunale con delibere n. 8/2008 e n. 49/2008; 
    parere favorevole con prescrizioni n. 3481 del  26  gennaio  2016
della Provincia di Modena; 
    parere favorevole con prescrizioni n. NP/2016/1179 del 27 gennaio
2016 della regione Emilia-Romagna - Servizio tecnico dei bacini degli
affluenti del Po; 
  Considerato che il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  per
la citta' metropolitana di Bologna e le province  di  Modena,  Reggio
Emilia e Ferrara, ha espresso il proprio  parere  negativo  ai  sensi
dell'art. 25 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  poiche'
l'infrastruttura stradale attraversa  una  porzione  dell'area  della
Villa San Donnino Lonardi tutelata,  ai  sensi  della  parte  II  del
medesimo  decreto  legislativo,  con  decreto  della   Soprintendenza
regionale per i beni e le attivita' culturali dell'Emilia-Romagna del
19 luglio 2004, in quanto l'intervento previsto «andrebbe a tagliare,
con una riduzione non ammissibile nell'area  tutelata,  una  porzione
della villa nella parte sud-ovest e cioe' i prati a verde  confinanti
ad ovest e sud con la Strada Comunale delle Medicine,  descritti  nel
decreto di tutela»; 
  Rilevato che, con nota n. M_DE24363REG 2016 0012102 del 17 febbraio
2016, il Ministero della difesa ha espresso parere favorevole; 
  Tenuto conto che, al fine di consentire l'esame delle  prescrizioni
indicate dagli enti territoriali e per procedere agli approfondimenti
necessari al possibile superamento del parere negativo del  Ministero
dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  e'  stato
disposto, all'unanimita' dei partecipanti, di convocare  una  seconda
seduta della conferenza di servizi per il giorno 22 marzo 2016; 
  Considerato che, in merito all'interessamento di Villa San  Donnino
Lonardi dall'infrastruttura stradale, Autostrade per  l'Italia  S.p.a
nel corso della riunione della conferenza di  servizi  del  22  marzo
2016, ha riferito di aver presentato in data  9  febbraio  2016  alla
competente  Soprintendenza  belle  arti  e  paesaggio  una  soluzione
alternativa atta a diminuire del 60% circa l'interessamento dell'area
vincolata, riducendolo dagli originari 2704 metri quadri a 1074 metri
quadri «pari al 2,2% dell'aera vincolata» e a porre la strada ad «una
distanza di circa 150 metri dall'edificio tutelato»; 
  Considerato che nel corso della medesima seduta  il  Ministero  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  -  Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per la  citta'  metropolitana  di
Bologna e  le  province  di  Modena,  Reggio  Emilia  e  Ferrara,  ha
confermato il parere negativo anche su tale ultima soluzione proposta
da  Autostrade  per  l'Italia  S.p.a,   riduttiva   dell'interferenza
dell'opera con la Villa San  Donnino  Lonardi,  in  quanto  l'impatto
delle opere sul bene vincolato, seppur  ridotto  sia  in  termini  di
superficie, sia di opere in elevato, e' incompatibile con il  vincolo
gravante sul bene; 
  Considerato che in merito alla richiesta del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo  concernente  un  ulteriore
spostamento  del   tracciato   stradale,   al   fine   di   eliminare
l'interferenza con il bene tutelato, Autostrade per l'Italia S.p.a ha
evidenziato     che     un'ulteriore     significativa      riduzione
dell'interessamento dell'area vincolata non sarebbe  realizzabile  in
quanto impatterebbe sull'abitato di Busa, e che anche un  aggiramento
a  sud  del  suddetto   abitato   non   e'   risultato   tecnicamente
percorribile; 
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
ha confermato  il  parere  favorevole  all'intervento  gia'  espresso
nell'ambito della validazione tecnica emessa con nota n. 4289 del  15
maggio 2015, e  ribadito  nella  prima  seduta  della  conferenza  di
servizi; ha evidenziato, inoltre, che  la  soluzione  proposta  dalla
Concessionaria,  relativa  alla  riduzione   dell'impatto   sull'area
vincolata di Villa San Donnino Lonardi, risulta l'unica  percorribile
in termini di  minor  occupazione  di  aree,  di  minor  impatto  sul
paesaggio e di minor costo dell'intervento; 
  Considerato che la regione  Emilia-Romagna  ha  confermato  di  non
ravvisare motivi ostativi in merito alla realizzazione  dell'opera  e
che, tenuto conto  degli  aspetti  critici  emersi  nella  seduta  di
conferenza di servizi, ha fatto presente  che,  successivamente  alla
riunione, avrebbe formulato  un  parere  compiuto,  alla  luce  delle
eventuali nuove soluzioni proposte e del  parere  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  Rilevato che nell'ambito della seduta della conferenza  di  servizi
del 22 marzo 2016 non e' stato possibile assumere una  determinazione
conclusiva del procedimento, considerato che ancora  dovevano  essere
acquisiti il parere della regione Emilia-Romagna  ed  il  parere  del
Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  -
Segretariato regionale per Emilia-Romagna, quale parere definitivo ed
esaustivo dello stesso Ministero; 
  Rilevato che,  successivamente,  sono  pervenuti  agli  atti  della
conferenza di servizi: 
    nota  4112  del  14  aprile  2016,  con  cui  la   Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per la  citta'  metropolitana  di
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha accordato
alla societa' proponente di  posticipare  le  indagini  archeologiche
preliminari dopo la conclusione del  procedimento  di  conferenza  di
servizi e prima dell'inizio dell'opere; 
    nota n. 13192/EU del  27  giugno  2016  con  cui  Autostrade  per
l'Italia S.p.a ha trasmesso a tutti gli  enti  interessati  la  nuova
soluzione progettuale,  illustrata  nella  seduta  di  conferenza  di
servizi del 22 marzo 2016, per il superamento del parere negativo del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    nota n. 4228 dell'8 settembre 2016 con cui Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di  Bologna  e  le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, cui compete di esprimere
il parere definitivo del medesimo Ministero, ha confermato il  parere
negativo precedentemente espresso nel corso delle due riunioni  della
conferenza di servizi; 
    nota n. PG/2016/0728668 del 22 novembre 2016 con cui  la  regione
Emilia-Romagna ha trasmesso la propria delibera di  Giunta  regionale
del 9 novembre 2016, n. 1841, con la quale «tenuto  anche  conto  del
parere favorevole  della  provincia  e  dei  comuni  interessati»  ha
espresso  «parere  favorevole  in  merito  all'opera   in   oggetto»,
impartendo alcune prescrizioni; 
  Considerato che il parere negativo del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo non ha consentito di  assumere  una
determinazione positiva di  conclusione  del  procedimento,  ai  fini
dell'intesa Stato - regione Emilia-Romagna, ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 383 del 1994; 
  Considerato che, trattandosi di parere reso  da  un'amministrazione
dello Stato preposta alla  tutela  paesaggistico-territoriale  e  del
patrimonio storico-artistico,  trova  applicazione  quanto  stabilito
dall'art.  81,  quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 616 del 1977, come previsto dal decreto del  Presidente
della Repubblica n. 383 del 1994; 
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
con nota n. 1416 del 7 febbraio 2017, ha  trasmesso  alla  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  la  proposta  del  proprio  Ministro  di
ricorso alla procedura di cui al quarto comma del citato decreto  del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; 
  Visto il resoconto  della  riunione  di  coordinamento  istruttorio
tenutasi  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per il coordinamento  amministrativo  in  data  2  marzo
2017; 
  Considerato che, permanendo il parere negativo  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -   Dipartimento   per   il   coordinamento
amministrativo ha constatato  l'impossibilita'  di  giungere  ad  una
composizione del dissenso ed informato  i  partecipanti  che  avrebbe
provveduto a trasmettere al Consiglio dei ministri l'intero fascicolo
al fine della  decisione  in  merito  al  prosieguo  della  procedura
prevista dall'art. 81, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977; 
  Considerato che nel corso  dell'attivita'  istruttoria  svolta  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -   Dipartimento   per   il   coordinamento
amministrativo, con particolare riferimento alla citata  riunione  di
coordinamento istruttorio del 2 marzo 2017, ai fini dell'acquisizione
degli  elementi  informativi   e   delle   posizioni   dei   soggetti
interessati, e' emerso che: 
    la realizzazione dell'intervento di  prolungamento  della  corsia
sud della tangenziale sud di Modena risulta  idonea  a  garantire  il
perseguimento  di  una  serie  di  obiettivi  di  mobilita'  che   ne
sottolineano il peso strategico, sia per il livello locale,  sia  per
il piu'  complesso  ed  articolato  quadro  trasportistico  dell'alta
pianura modenese e costituisce il naturale e logico  complemento  del
sistema tangenziale cittadino; 
    l'impatto   territoriale   della   soluzione   proposta   risulta
decisamente contenuto visto che utilizza, per la quasi totalita'  del
tracciato, la  fascia  territoriale  direttamente  contigua  all'asse
autostradale A1, consentendo una diretta interconnessione con la rete
locale esistente con semplici sistemazioni e limitate intersezioni  a
raso,  sfruttando,  per  lo  scavalcamento  autostradale,   i   ponti
esistenti; 
    il progetto in esame e'  inserito  tra  gli  interventi  previsti
nell'ambito delle attivita' legate alla concessione  per  l'esercizio
di tratte autostradali tra Autostrade per  l'Italia  S.p.A.  ed  ANAS
S.p.A. - Convenzione unica del 12 ottobre 2007; 
    gli intervenuti alla riunione del 2 marzo 2017  hanno  confermato
il parere favorevole all'opera, fatto salvo il Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, che ha confermato il proprio
parere negativo; 
    nel corso della procedura, espletata ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  383  del  1994,  non  sono  emerse
soluzioni  tecniche  alternative  in   merito   alla   localizzazione
dell'intervento; 
  il comune di Modena ha riferito di  aver  approvato  nel  2003  una
variante urbanistica che prevedeva il passaggio del  tracciato  della
complanare a sud della Villa San Donnino Lonardi,  esternamente  alla
zona tutelata fin dal 1994 e  che  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, con provvedimento della competente
Soprintendenza adottato nel 2004, ha esteso il vincolo  del  bene  in
modo da sottoporre a tutela anche il «viale alberato» di accesso alla
Villa ed il «notevole parco storico» che, come indicato in  una  nota
dello stesso comune del 23 gennaio 2004, sono «realizzazioni di  poco
anteriori all'anno 1978, prive di alcun valore ed  interesse  sia  di
natura storica che botanica, in quanto realizzati e piantumati per la
maggior parte con essenze non  autoctone  e  con  disegno  del  tutto
inadeguato rispetto all'originario giardino novecentesco»; 
  Considerate le  esigue  dimensioni  della  menzionata  porzione  di
giardino della Villa San Donnino Lonardi interessata dall'intervento,
pari a circa  889  metri  quadri  rispetto  all'estensione  dell'area
soggetta a tutela, consistente in circa 47.000 metri quadri; 
  Considerato  che,  nella  valutazione  degli   interessi   pubblici
presenti, la realizzazione dell'opera  -  da  attuarsi  conformemente
alle  prescrizioni  e  richieste  formulate   dalle   amministrazioni
interessate  -  assume  rilevanza  primaria  e  strategica   per   la
viabilita',  con  vantaggi  per  la  sicurezza  stradale,  la  salute
pubblica e l'ambiente, e per la riqualificazione  dell'intera  maglia
infrastrutturale connessa; 
  Evidenziato, in particolare, che la  realizzazione  dell'intervento
proposto porterebbe: 
    all'alleggerimento di tratti e  punti  critici  della  viabilita'
locale,  caratterizzati  da  notevolissimi  volumi  di   traffico   e
connotati  dalla  presenza  di  vere  e  proprie  «strozzature»,  che
costituiscono  punti  nevralgici  ove  vengono  a  formarsi  code   e
rallentamenti, problematici sotto il profilo della sicurezza stradale
e dell'inquinamento ambientale; 
    alla razionalizzazione della viabilita', con una diminuzione  del
carico emissivo  e  con  significativi  miglioramenti  del  tasso  di
inquinamento ambientale e, di conseguenza, della salute pubblica; 
    alla fluidificazione del traffico, con incremento della sicurezza
stradale, la  diminuzione  del  numero  degli  incidenti  ed  effetti
positivi sulla salute pubblica; 
    alla diminuzione del traffico in alcune viabilita'  locali  sulle
quali  insistono  edifici  residenziali,  con  un  miglioramento  dei
presenti livelli di impatto acustico; 
  Ritenuto di dover  procedere,  come  proposto  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 81, quarto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 agosto 2017, su proposta  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito il parere favorevole della Commissione  parlamentare  per
le questioni regionali, espresso nella seduta del 3 ottobre 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 81,  quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come richiamato dal decreto del Presidente della  Repubblica  18
aprile 1994, n. 383, e' perfezionato, con conclusione favorevole, per
le motivazioni  richiamate  in  premessa,  il  procedimento  d'intesa
Stato-regione  Emilia-Romagna  concernente  il  progetto   definitivo
denominato «Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento  della  corsia
sud della Tangenziale sud  di  Modena  nel  tratto  compreso  tra  lo
svincolo sulla S.S. 12 presso il Cantone  di  Mugnano  e  il  casello
autostradale di Modena Sud». 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture
                                e dei trasporti 

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2018 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, fog. n. 10