N. 38 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2017

Ordinanza del 7 marzo 2017 della Commissione  tributaria  provinciale
di Padova sul ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena spa
contro Agenzia Entrate - Direzione provinciale di Padova. 
 
Imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)  -  Norme  della
  Regione Marche - Aliquota applicabile al  valore  della  produzione
  netta per  i  soggetti  di  cui  agli  artt.  6  e  7  del  decreto
  legislativo n. 446 del 1997 - Innalzamento  al  5,75  per  cento  a
  decorrere dall'anno di imposta 2002. 
- Legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n.  35  (Provvedimenti
  tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF,  di  tasse
  automobilistiche   e   di   imposta   regionale   sulle   attivita'
  produttive), art. 1, comma 6. 
Imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)  -  Norme  della
  Regione Lazio - Variazione  dell'aliquota,  secondo  le  previsioni
  contenute nella tabella A allegata alla legge regionale n.  34  del
  2001, a decorrere dall'anno di imposta 2002. 
- Legge della Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni  in
  materia  di  imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive   in
  attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446),  art.
  5. 
Imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)  -  Norme  della
  Regione Siciliana - Aliquota applicabile al valore della produzione
  netta per  i  soggetti  di  cui  agli  artt.  6  e  7  del  decreto
  legislativo n. 446 del 1997 - Applicazione nella  misura  del  5,25
  per cento a decorrere dall'anno di imposta 2002. 
- Legge della Regione Siciliana 26 marzo  2002,  n.  2  (Disposizioni
  programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), art. 7 [, comma 1]. 
(GU n.10 del 7-3-2018 )
 
           LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA 
                              Sezione 5 
 
    La Commissione tributaria provinciale  di  Padova  -  Sezione  5,
riunita con l'intervento dei sig.ri: 
        Cherchi Bruno - Presidente; 
        Gambaretto Alberto - Relatore; 
        Rado Silvia - Giudice, 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso   n.   167/2015
depositato il 16 febbraio  2015,  avverso  SIL.RIF.RIMB.  IRAP  2002,
contro Agenzia Entrate - Direzione provinciale Padova,  proposto  dal
ricorrente Banca Monte dei Paschi di Siena spa, Piazza Salimbeni n. 3
- 53100 Siena, difeso da Russo avv. p., Fransoni  avv.  g.,  Padovani
avv. f., Coli avv. f. - Corso Italia n. 29 - 50100 Firenze. 
    Premesso che con ricorso depositato in data 16  febbraio  2015  e
rubricato al n. 167/2015 r.g della Commissione provinciale di Padova,
la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., in  qualita'  di  societa'
incorporante la Banca Antoniana Veneta S.p.a. impugnava  il  silenzio
rifiuto serbato dalla Agenzia delle Entrate,  ufficio  di  Padova  in
ordine alla istanza di rimborso da essa ricorrente prodotta  in  data
29 ottobre 2004, avente ad oggetto la maggiore I.R.A.P.  versata  per
l'anno 2002 dalla Banca Antoniana Veneta S.p.a. che, per l'anno  2002
aveva corrisposto l'importo complessivo di €  34.809.171,00  ottenuto
applicando  le  singole  quote  del  valore  della  produzione  netta
riferibile alle diverse regioni ove la Banca Antoniana Veneta operava
e stabilita per le regioni Marche, Lazio  e  Lombardia  nell'aliquota
pari al 5,75% dell'imponibile (l.r. Marche n. 27/2001; l.r. Lazio  n.
34/2001;  l.r.  Lombardia  n.  27/2001)  e  per  la  Regione  Sicilia
nell'aliquota pari al 5,25 (l.r. Sicilia n. 2/2001). 
    Rilevato  che,  secondo  la  prospettazione   della   ricorrente,
nell'anno in questione, l'imposta doveva essere  calcolata,  a  norma
dell'art. 45, comma 2 del decreto legislativo  n.  446/1997, ove  era
stabilita l'aliquota del 4,75% in quanto seppure l'art. 16,  comma  2
del decreto  legislativo  n.  446/1997  consentiva  alle  regioni  di
variare fino ad un punto in aumento l'aliquota  ordinaria  del  4,25%
cio' era previsto con puntuale eccezione per le banche. 
    La  normativa  regionale  sopra  ricordata,   pertanto,   avrebbe
illegittimamente previsto l'incremento delle aliquote sino  al  5,75%
(Marche, Lombardia, Lazio) e sino al 5,25% (Sicilia),  in  violazione
dell'art. 117 Cost. in quanto la potesta' attribuita dal  legislatore
statuale  a  quello  regionale   di   disporre   l'incremento   della
percentuale di imposizione sul valore della produzione netta,  a  far
tempo dal terzo anno successivo a  quello  della  entrata  in  vigore
della normativa istitutiva dell'IRAP, ossia dall'anno  2000,  sarebbe
stato  limitato  alla  c.d.  aliquota  «ordinaria»,  esclusa   quindi
l'aliquota cd. «speciale». 
    Il legislatore statuale aveva attribuito a  quello  regionale  la
potesta' di incrementare esclusivamente l'aliquota prevista  all'art.
16, primo comma, decreto  legislativo  n.  446/1997  per  i  soggetti
diversi dagli operatori del settore agricolo, banche e altri  enti  e
societa' finanziarie, nonche' per le  imprese  di  assicurazione.  La
norma statale  pertanto  avrebbe  cosi'  precluso  qualsiasi  aumento
relativo alla aliquota di  imposta  applicabile  agli  operatori  del
settore agricolo, banche e altri enti e societa' finanziarie, nonche'
per le imprese di assicurazione, espressamente indicati all'art.  45,
commi 1 e 2. Il  legislatore  regionale  quindi,  non  sarebbe  stato
investito della potesta' di  incrementare  l'aliquota  «speciale»  in
misura superiore a quella prevista per la  aliquota  «ordinaria»,  in
ossequio al combinato disposto di cui all'art.  16,  comma  1,  primo
periodo, e comma 3, decreto  legislativo  n.  446/1997.  Pertanto  la
ricorrente chiedeva che  la  Commissione  tributaria  provinciale  di
Padova previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di
legittimita' costituzionale degli articoli delle leggi regionali  che
invece disponevano gli aumenti per violazione dell'art. 117 Cost. per
eccesso di delega, con la conseguenza immediata di vedersi  applicata
l'aliquota  del  4,75%  stabilita  dalla  legislazione  statuale   e,
segnatamente,  dagli  artt.  45,  comma  2,  decreto  legislativo  n.
446/1997 nel testo modificato con legge 28 dicembre 2001, n. 448,  in
luogo di quelle del 5,75% e del 5,25% stabilite dalle norme regionali
denunciate di illegittimita' costituzionale e conseguentemente la non
debenza della imposta da essa versata in eccedenza,  disponendone  il
rimborso; 
    Ritenuto che: 
        l'art. 117, comma 2, lettera E) Cost. sancisce che «lo  Stato
ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (...) moneta, tutela
del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello  Stato;  perequazioni
delle risorse finanziane»; 
        che pertanto,  dalla  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato  nelle  materie  indicate  nel  precetto  costituzionale  sopra
menzionato consegue che la disciplina anche di dettaglio, in  materia
tributaria e, come nella fattispecie dell'I.R.A.P., e' riservata alla
legge statale; 
        che in tale materia l'intervento  del  legislatore  regionale
e', dunque, ammesso solo nei termini stabiliti dalla  norma  primaria
statuale (Corte  cost.  sent.  n.  396/2013;  Corte  cost.  sent.  n.
216/2009); 
        che l'art. 16,  comma  3,  decreto  legislativo  n.  446/1997
attribuisce al legislatore regionale la potesta' di incremento  nella
misura massima dell'1% della aliquota di cui al comma 1 del  medesimo
art. 16 (4,25%), facendo espressamente «salvo quanto  previsto  (...)
nei commi primo e secondo dell'art. 45»; 
        che l'art. 45, commi 1 e 2, decreto legislativo n.  446/1997,
vigente dal 2002, come modificato con legge 28 dicembre 2001, n. 448,
dispone, a sua volta che, per l'anno di imposta 2002, il valore della
produzione netta delle banche sia soggettata alla aliquota del 4,75%; 
        che  il  legislatore  statuale,  quindi,  ha  attribuito   al
legislatore regionale la potesta' di incremento  della  aliquota  del
4,25% di  cui  all'art.  16,  primo  comma,  decreto  legislativo  n.
446/1997, applicabile a soggetti diversi da quelli indicati  all'art.
45, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 446/1997, escludendo, invece,
la suddetta potesta' di incremento, quanto alla aliquota  applicabile
al valore di produzione netta  dei  soggetti  indicati  all'art.  45,
commi 1 e 2, decreto legislativo n. 446/1997, fra i quali le banche; 
        che la legislazione regionale  di  Marche,  Lazio  e  Sicilia
hanno disposto invece gli aumenti delle aliquote  come  sopra  meglio
precisato; 
        che consimile dettato eccede, quindi, la facolta'  attribuita
al legislatore  regionale  dal  legislatore  sovraordinato,  limitata
all'incremento dell'aliquota nei confronti  di  soggetti  diversi  da
quelli indicati all'art. 45, secondo comma,  decreto  legislativo  n.
446/1997, ossia diversi dalle banche; che con sentenza n. 177/2014 la
Corte costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita'  dell'art.  1,
comma  5,  l.r.  Lombardia  n.  27/2001,  che  dispone   l'incremento
dell'aliquota applicabile alle banche al 5,75 per  contrasto  con  il
disposto dell'art. 117 Cost.; 
        che il  contrasto  con  l'art.  117  della  Costituzione  del
disposto degli artt. 1, comma 6, della l.r. delle Marche n.  35/2001,
art. 5 della l.r. del Lazio n. 34/2001, art. 7, comma 1,  l.r.  della
Sicilia n. 2/2002 appare pertanto non manifestamente infondata; 
        che  la  medesima   questione   e'   altresi'   assolutamente
determinante ai fini  della  decisione  del  procedimento  instaurato
avanti questo Giudice, giacche' da essa dipende  la  debenza  o  meno
della imposta chiesta a rimborso dalla societa' ricorrente; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
dichiara non manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 6, l.r. delle Marche n.  35/2001,
art. 5, l.r. del Lazio n. 34/2001, art.  7,  l.r.  della  Sicilia  n.
2/2002 per contrasto con il dettato dell'art. 117 Cost., proposta  da
M.P.S. S.P.A.; 
    Sospende il presente procedimento; 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza venga
notificata alla ricorrente M.P.S. S.P.A. nonche' alla  Agenzia  delle
Entrate  -  Direzione  provinciale  di  Padova,  al  Presidente   del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
del Parlamento. 
        Padova, addi' 21 febbraio 2017 
 
                  Il Presidente estensore: Cherchi