AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

COMUNICATO

Adozione  della  «Direttiva  per  la  determinazione   dei   deflussi
ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli  obiettivi
ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico  e
successivi  riesami  e  aggiornamenti»  in  attuazione  della  misura
individuale «Revisione del DMV, definizione delle portate  ecologiche
e controllo dell'applicazione  sul  territorio  (KTM07-P3-a029)»  del
«Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame  e
aggiornamento al 2015». (18A01554) 
(GU n.56 del 8-3-2018)

 
 
 
               LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE 
 
    Nella seduta del 14  dicembre  2017  (Deliberazione  n.  4/2017),
omissis, delibera: 
 
                               Art. 1. 
 
Adozione  della  «Direttiva  per  la  determinazione   dei   deflussi
  ecologici  a   sostegno   del   mantenimento/raggiungimento   degli
  obiettivi ambientali fissati dal Piano di  gestione  del  distretto
  idrografico  e  successivi  riesami  e  aggiornamenti  o  direttiva
  Deflussi Ecologici» 
 
    1. In attuazione della misura individuale del vigente  «Piano  di
gestione  del  distretto  idrografico  del  fiume   Po.   Riesame   e
aggiornamento al 2015» (PdG Po 2015), denominata «Revisione del  DMV,
definizione delle portate ecologiche  e  controllo  dell'applicazione
sul territorio (KTM07-P3-a029)», contenuta nell'elaborato 7 del Piano
citato ed in conformita' a quanto previsto  nelle  «Linee  guida  per
l'aggiornamento dei metodi  di  determinazione  del  deflusso  minimo
vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi  d'acqua,  del
deflusso ecologico a  sostegno  del  raggiungimento  degli  obiettivi
ambientali  definiti  ai  sensi  della   Direttiva   2000/60/CE   del
Parlamento europeo del Consiglio del 23 ottobre 2000», approvate  con
decreto del direttore della Direzione generale  per  la  salvaguardia
del territorio e delle Acque del MATTM n. 30/2017,  e'  adottata,  ai
sensi dell'art. 65, commi 7 e 8 del decreto  legislativo  152/06,  la
«Direttiva per la determinazione dei deflussi  ecologici  a  sostegno
del mantenimento/raggiungimento degli  obiettivi  ambientali  fissati
dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi  riesami
e aggiornamenti» (di seguito brevemente definita  direttiva  Deflussi
Ecologici o  DDE),  allegata  alla  presente  Deliberazione,  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale  al  pari  delle  premesse
precedenti. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                 Ambito territoriale di riferimento 
 
    1. L'ambito territoriale di riferimento della direttiva  Deflussi
Ecologici e' costituito dal distretto idrografico del fiume Po di cui
all'art. 64, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.  152/2006
e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 51,  comma  5  della
legge 221/2015. 
 
                               Art. 3. 
 
 
            Elaborati della direttiva deflussi ecologici 
 
    1. La direttiva Deflussi Ecologici  e'  costituita  dal  seguente
elaborato, allegato alla presente deliberazione: 
      a) Approccio metodologico per la  determinazione  dei  deflussi
ecologici nel territorio distrettuale. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La direttiva  deflussi  ecologici  costituisce  uno  strumento
finalizzato  al  mantenimento/raggiungimento   degli   obiettivi   di
qualita' ambientale assunti  nel  Piano  di  Gestione  del  distretto
idrografico e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso. 
    2.  La  direttiva   Deflussi   Ecologici   e'   finalizzata,   in
particolare, ad aggiornare i Criteri di regolazione delle portate  in
alveo finora vigenti nel distretto idrografico del fiume Po in  forza
dell'Allegato  B  alla  Deliberazione  del   Comitato   istituzionale
dell'Autorita' di bacino del fiume Po n. 7  del  3  marzo  2004,  con
particolare riguardo all'esigenza di adeguare le metodologie,  a  suo
tempo fornite per il calcolo del deflusso minimo vitale  (DMV),  alla
necessita' di garantire il mantenimento del deflusso ecologico (DE). 
    3. L'applicazione della direttiva Deflussi Ecologici  si  integra
con: 
      la  «Direttiva  per  la  valutazione  del  rischio   ambientale
connesso alle derivazioni idriche  in  relazione  agli  obiettivi  di
qualita' ambientale definiti dal  Piano  di  gestione  del  Distretto
idrografico  Padano»   («Direttiva   Derivazioni»),   di   cui   alla
deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3  del  14
dicembre 2017; 
      la verifica  della  compatibilita'  della  derivazione  con  le
previsioni dei Piani  di  Tutela  Acque  regionali  vigenti  ai  fini
dell'equilibrio del bilancio idrico, ai sensi dell'art.  7,  comma  2
del RD 1775/1933 e  del  «Piano  stralcio  del  Bilancio  Idrico  del
Distretto idrografico padano (PBI)», adottato con  Deliberazione  del
Comitato Istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po n. 8 del
7 dicembre 2016 in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  95  del
decreto legislativo n. 152/2006. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                 Adempimenti successivi all'adozione 
 
    1. Dalla data di pubblicazione, come disposto al seguente art. 9,
comma 2 della presente deliberazione, la direttiva Deflussi Ecologici
sostituisce  integralmente  l'Allegato  B  alla   Deliberazione   del
Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po n. 7 del
3 marzo 2004. 
    2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta'  e  gradualita'  e
delle  scadenze  fissate  dalla  DDE,  le   Regioni   del   Distretto
procederanno  ad   adeguare   progressivamente   gli   strumenti   di
pianificazione e gli atti in materia di tutela delle acque di propria
competenza ai contenuti della  DDE  in  adozione.  Detto  adeguamento
dovra' essere completato entro la fine del  ciclo  di  pianificazione
vigente, al fine del perseguimento degli  obiettivi  del  PdG  e  nei
successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso. 
    3. Entro il 30 giugno 2018, le Regioni del Distretto, di concerto
con l'Autorita' di bacino distrettuale: 
      a) verificano la coerenza  delle  metodologie  di  calcolo  del
deflusso minimo vitale gia' applicate  sui  territori  di  competenza
rispetto a quella introdotta con la presente direttiva,  provvedendo,
ove necessario, ad aggiornare, nei territori di competenza, i  valori
dei parametri in essa previsti; 
      b)  se  occorre,  adottano   i   provvedimenti   amministrativi
necessari a garantire l'attuazione, nel periodo compreso  tra  il  1°
luglio 2018 ed il 31 dicembre 2021,  della  disciplina  sul  deflusso
ecologico; 
      c) individuano, tenuto anche conto degli  elementi  informativi
assunti nell'ambito delle  attivita'  di  partecipazione  attiva  dei
portatori di interesse ai sensi  dell'art.  14  della  DQA,  i  corpi
idrici dove: 
        e' necessario condurre  sperimentazioni  tecnico-scientifiche
e/o indagini conoscitive di dettaglio ai  fini  della  determinazione
sito-specifica   del   valore   del   deflusso    ecologico    ovvero
dell'acquisizione di dati e informazioni necessarie per supportare il
processo di riesame e aggiornamento del PdG; 
        e' necessario condurre appositi monitoraggi post operam delle
derivazioni,  eventualmente  integrati   con   campagne   di   misura
suppletive, al fine di perfezionare la  metodologia  di  calcolo  del
deflusso ecologico gia' vigente. 
    4. Le attivita' di cui al punto  c)  del  comma  precedente  sono
attuate sulla base dei criteri indicati nella DDE ed  hanno  comunque
termine al completamento  del  vigente  ciclo  di  pianificazione  di
gestione. Tali attivita', i cui  oneri,  qualora  siano  promosse  da
titolari di concessione di  derivazione  o  sia  cosi'  previsto  dai
regolamenti regionali, si intendono a  carico  dei  titolari  stessi,
hanno anche la finalita' di supportare la definizione del  potenziale
ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e del  conseguente
regime di rilascio d'acqua, nonche' l'attuazione  dell'art.  4  della
DQA. 
    5. Le attivita' di cui al comma precedente costituiscono altresi'
base informativa per la  predisposizione  del  II  Aggiornamento  del
Piano di Gestione delle Acque  distrettuale  (di  seguito  brevemente
definito PdG Po 2021-2027)  nonche'  per  l'aggiornamento,  da  parte
delle Regioni del Distretto,  degli  strumenti  di  pianificazione  e
degli atti in materia di tutela delle acque di loro competenza. 
    6. In esito alla verifica di cui al comma  3,  lettera  a),  sono
fatte salve le  disposizioni  regionali  che  comportano  criteri  di
determinazione dei deflussi minimi vitali egualmente  o  maggiormente
cautelativi rispetto a quelli  introdotti  con  la  presente  DDE.  I
deflussi minimi vitali determinati secondo tali criteri assumono, nei
territori corrispettivi, il valore di deflussi ecologici. 
    7. Le metodologie di calcolo dei deflussi ecologici di  cui  alla
presente DDE, assieme  a  quelle  di  cui  al  comma  6  e  a  quelle
utilizzate per le attivita' di cui  al  comma  3,  lettera  c),  sono
incluse dal Tavolo  Tecnico  Nazionale  sui  deflussi  ecologici  nel
Catalogo  nazionale  dei  metodi  di  calcolo  del  deflusso   minimo
vitale/deflusso ecologico e possono essere  eventualmente  aggiornate
ogni sei anni, corrispondentemente  all'aggiornamento  del  Piano  di
Gestione distrettuale,  sulla  base  dell'ulteriore  affinamento  del
quadro conoscitivo. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                       Effetti della direttiva 
 
    1. Dal  1°  luglio  2018  le  nuove  istanze  di  concessione  di
derivazione e le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate,
ove cio' sia pertinente, agli obblighi di rilascio congruenti con  il
mantenimento, nei corpi idrici  interessati  dalla  derivazione,  dei
deflussi ecologici, cosi' come determinati in applicazione della DDE,
ovvero, nei casi di cui all'art. 5,  comma  6,  cosi'  come  definiti
dalle disposizioni regionali di cui al  medesimo  comma.  L'Autorita'
concedente puo' disporre la convergenza progressiva di detti obblighi
di rilascio dai previgenti valori di deflusso minimo vitale ai  nuovi
valori di deflusso ecologico, nei tempi e nei modi individuati  nella
presente direttiva. Il  completo  adeguamento,  in  tali  casi,  deve
essere comunque ultimato alla data del 31 dicembre 2021. 
    2. Ove le istanze si riferiscano a  corpi  idrici  sui  quali  e'
stata riconosciuta la necessita' di provvedere alle attivita' di  cui
all'art. 5, lettera c) del comma  3,  della  presente  deliberazione,
dette attivita' si intendono a carico del richiedente. La concessione
o il rinnovo della  concessione  e  gli  obblighi  di  rilascio  sono
fissati, a far data dalla chiusura dell'attivita' di  sperimentazione
e/o delle indagini effettuate, in coerenza con le risultanze di  tali
attivita'. 
    3. Le concessioni di grandi e piccole derivazioni in atto, non in
fase di rinnovo 2018-2021, sono adeguate alla  nuova  disciplina  sui
deflussi  ecologici  a  far  data  dall'avvio  di  vigenza  del   II°
aggiornamento del PdG Po (PdG Po 2021-2027), nei  tempi  e  nei  modi
individuati dalla DDE e secondo il calendario  fissato  dal  medesimo
Piano. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                         Deroghe temporanee 
 
    1.  Nel  rispetto  delle  competenze  assegnate  e  delle   norme
regionali vigenti, le  Regioni  del  Distretto  ovvero  le  Autorita'
competenti dispongono deroghe temporanee agli  obblighi  di  rilascio
per  il  mantenimento  del  deflusso  ecologico   in   occasione   di
circostanze eccezionali  ed  imprevedibili,  qualora  il  livello  di
severita' idrica, cosi' come  definito  nell'ambito  delle  attivita'
svolte  dall'Osservatorio  permanente  sugli  utilizzi   idrici   nel
distretto idrografico del fiume Po: 
      impedisca o rischi  di  impedire  l'approvvigionamento  per  il
consumo umano, non altrimenti soddisfabile; 
      determini  o   rischi   di   determinare   gravi   carenze   di
approvvigionamento irriguo, essendo comunque gia' state poste in atto
tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento  delle
perdite ed eliminazione degli sprechi; 
      richieda il mantenimento di una adeguata capacita' di invaso  a
sostegno dei prioritari usi potabili ed irrigui. 
    2. Le deroghe sono ammissibili se: 
      a) e' fatto  tutto  il  possibile  per  impedire  un  ulteriore
deterioramento dello stato e per non compromettere il  raggiungimento
degli obiettivi della DQA in altri corpi idrici  non  interessati  da
dette circostanze; 
      b) e' fatto tutto  il  possibile  per  ripristinare  nel  corpo
idrico, non appena  cio'  sia  ragionevolmente  fattibile,  lo  stato
precedente agli effetti di tali circostanze; 
      c) i Piani di Tutela delle Acque (PTA) e gli atti in materia di
tutela delle acque di competenza regionale e  il  Piano  di  Gestione
distrettuale, anche per il tramite dell'Osservatorio permanente sugli
Utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, che  di  tale
Piano costituisce misura: 
        hanno previsto espressamente le  situazioni  in  cui  possono
essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente  imprevedibili  o
eccezionali, anche attraverso l'utilizzo di  indicatori  appropriati,
provvedendo alla definizione degli scenari di impatto sui diversi usi
e sui corpi idrici della situazione di siccita' o carenza idrica; 
        hanno individuato le misure da adottare quando si  verificano
tali  circostanze,  valutando  quelle   piu'   appropriate   per   la
mitigazione degli impatti della carenza idrica e della siccita' sulla
base  degli   elementi   conoscitivi   disponibili   e   proponendone
l'attuazione, nonche' accertando che tali misure non compromettano il
ripristino della qualita' del corpo  idrico  una  volta  superate  le
circostanze in questione; 
        hanno previsto il monitoraggio dell'evoluzione  del  fenomeno
in atto e degli  effetti  delle  misure  adottate  ed  un'analisi  «a
posteriori»  degli  eventi  di  crisi  idrica,  al  fine   del   loro
inquadramento nella serie storica di riferimento e della  valutazione
degli effetti  delle  misure  adottate  per  il  miglioramento  delle
strategie di intervento, provvedendo in ogni caso un riesame  annuale
degli effetti degli eventi; 
        hanno  previsto  che  una   sintesi   degli   effetti   delle
circostanze e delle misure adottate  o  da  adottare  a  norma  delle
lettere a) e b) sia inserita nel successivo aggiornamento  del  Piano
di Gestione del distretto idrografico; 
        hanno previsto una adeguata  comunicazione  della  situazione
climatica e idrologica in atto, dei rischi, delle misure  adottate  e
degli effetti ottenuti. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                          Casi particolari 
 
    1. Le Regioni  del  Distretto,  nell'ambito  degli  strumenti  di
pianificazione e degli atti in materia di tutela delle acque di  loro
competenza individuano o aggiornano, se necessario, l'elenco dei casi
specifici per cui sono previste  discipline  o  deroghe  particolari,
specificando i criteri seguiti e garantendo un approccio  omogeneo  a
scala distrettuale, qualora le casistiche individuate coincidano. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. La Direttiva Deflussi  Ecologici,  adottata  con  la  presente
deliberazione, concorre all'attuazione delle disposizioni della DQA e
di quanto contenuto nei  vigenti  Piani  di  Gestione  Acque  per  il
territorio che ricade nel distretto idrografico del fiume Po. 
    2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  le  disposizioni  della
presente deliberazione sono immediatamente  vincolanti  ai  sensi  di
quanto previsto all'art. 65, commi 7  e  8  del  decreto  legislativo
152/2006. A tal fine l'Autorita' di bacino distrettuale del fiume  Po
provvede  alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione   nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,   sui   bollettini
regionali e sul proprio sito web, garantendo la massima diffusione  e
pubblicizzazione dei contenuti della direttiva Deflussi  Ecologici  e
delle disposizioni della presente deliberazione. 
    3. Le successive modifiche  ed  integrazioni  della  DDE  saranno
adottate in coerenza  con  le  vigenti  disposizioni  normative,  ivi
comprese quelle dello Statuto di questa Autorita', adottato da questa
Conferenza Istituzionale permanente con propria  Deliberazione  n.  1
del 23 maggio 2017. 
    4.  Il  Segretario  generale  di  questa  Autorita'   di   bacino
distrettuale  riferisce  annualmente  alla  Conferenza  Istituzionale
Permanente sull'applicazione della presente deliberazione. 
 
                              Art. 10. 
 
Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e  per
  la Provincia autonoma di Trento 
    1. In conformita' all'art. 176, comma 2 del  decreto  legislativo
n. 152/2006 e s. m. i., alle finalita'  della  DDE  adottata  con  la
presente Deliberazione provvedono,  per  il  proprio  territorio,  la
Provincia autonoma di Trento e la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,
compatibilmente rispetto a quanto stabilito  dai  rispettivi  Statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti  a
tali  Enti  autonomi  contenuti  nella  DDE  allegata  alla  presente
deliberazione devono, quindi, essere interpretati  ed  applicati  nel
rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.