MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 febbraio 2018 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nella Regione Toscana. (18A01560) 
(GU n.57 del 9-3-2018)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, nel testo modificato dal decreto  legislativo  n.  82/2008,
che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg.  n.  702/2014,
riguardante gli aiuti destinati a indennizzare  i  danni  causati  da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425 (2017/XA); 
  Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,
convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45,  integrato  dall'art.  43
comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito  dalla
legge  21  giugno  2017  n.  96  e  dall'art.  3  comma  17-bis   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge  3  agosto
2017 n. 123 dove e' stabilito che «Le imprese agricole ubicate  nelle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  interessate  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  nonche'  nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia,  Sardegna  e
Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche
di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5  al  25  gennaio
2017, nonche' le  imprese  agricole  che  hanno  subito  danni  dalle
gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali  verificatesi  nel
mese di aprile 2017 e dalla  eccezionale  siccita'  prolungata  delle
stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno  sottoscritto
polizze  assicurative  agevolate  a  copertura  dei  rischi,  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»; 
  Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la  richiesta
della  Regione  Toscana  di  declaratoria  per   l'applicazione   nei
territori delle  Province  di  Arezzo,  Firenze,  Grosseto,  Livorno,
Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena danneggiate  dalla
siccita' dal 21 marzo 2017 al 20 settembre  2017,  delle  provvidenze
del Fondo di solidarieta' nazionale; 
  Considerato che per  le  province  di  Arezzo,  Firenze,  Grosseto,
Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Prato  e  Siena  sono  stati  indicati
periodi antecedente alla data  del  21  marzo  (inizio  primavera)  o
posteriori  al  21  settembre  (fine  estate),  stabilite  ai   sensi
dell'art.  15,  comma  4,  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.   8,
convertito dalla legge 7 aprile 2017 n.  45,  integrato  dall'art.  3
comma 17-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla
legge  3  agosto  2017  n.  123,  ai  fini  del   riconoscimento   di
eccezionalita' delle avversita' atmosferiche per l'attivazione  delle
provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'   nazionale,   si   ritiene
necessario riportare tali periodi nell'intervallo temporale stabilito
dalla suddetta norma; 
  Dato atto alla Regione  Toscana  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e s.m.i.; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Toscana  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: 
    Arezzo: siccita' dal 21 marzo 2017 al 31 agosto 2017  provvidenze
di cui all'art. 5 comma  2  lettere  a),  d)  nell'intero  territorio
provinciale. 
    Firenze: siccita'  dal  1°  giugno  2017  al  20  settembre  2017
provvidenze di cui all'art. 5 comma  2  lettere  a),  d)  nell'intero
territorio provinciale. 
    Grosseto: siccita'  dal  21  marzo  2017  al  20  settembre  2017
provvidenze di cui all'art. 5 comma  2  lettere  a),  d)  nell'intero
territorio provinciale. 
    Livorno: siccita'  dal  1°  aprile  2017  al  11  settembre  2017
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), d)  nel  territorio
dei comuni di: Bibbona,  Campiglia  Marittima,  Castagneto  Carducci,
Cecina, Collesalvetti, Livorno, Piombino,  Rosignano  Marittimo,  San
Vincenzo, Sassetta, Suvereto. 
    Lucca:  siccita'  dal  1°  aprile  2017  al  20  settembre   2017
provvidenze di cui all'art. 5 comma  2  lettera  a),  d)  nell'intero
territorio provinciale. 
    Massa-Carrara: siccita' dal 1° aprile 2017 al 20  settembre  2017
provvidenze di cui all'art. 5 comma  2  lettera  a),  d)  nell'intero
territorio provinciale. 
    Pisa: siccita' dal 1° aprile 2017 al 31 agosto  2017  provvidenze
di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), d), nel territorio  dei  comuni
di: Buti, Calci, Capannoli, Casale Marittimo,  Casciana  Terme  Lari,
Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo  di  Val  di
Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico,
Montecatini  Val  di  Cecina,  Montescudaio,  Monteverdi   Marittimo,
Montopoli in Val D'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance,
Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato,  Santa  Croce
sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte,  Terricciola,  Vecchiano,
Vicopisano, Volterra. 
    Pistoia: siccita'  dal  1°  giugno  2017  al  20  settembre  2017
provvidenze di cui all'art. 5 comma  2  lettera  a),  d)  nell'intero
territorio provinciale. 
    Prato:  siccita'  dal  1°  giugno  2017  al  20  settembre   2017
provvidenze di cui all'art. 5 comma  2  lettera  a),  d)  nell'intero
territorio provinciale. 
    Siena:  siccita'  dal  21  marzo  2017  al  20   settembre   2017
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2  lettere  a),  d),  nell'intero
territorio provinciale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2018 
 
                                                 Il Ministro: Martina