N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 febbraio 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15 febbraio 2018 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 Sanita' pubblica - Norme della  Regione  Puglia  -  Riorganizzazione
  delle   strutture   socio-sanitarie   pugliesi   per   l'assistenza
  residenziale alle persone non autosufficienti -  Istituzione  della
  Residenza sanitaria assistenziale (RSA)  ad  alta,  media  e  bassa
  intensita' assistenziale -  Tipologia  di  utenza  -  Finanziamento
  delle  prestazioni   erogate   dalla   RSA   a   bassa   intensita'
  assistenziale - Gestione diretta. 
- Legge   della   Regione   Puglia   12   dicembre   2017,   n.    53
  (Riorganizzazione  delle  strutture  socio-sanitarie  pugliesi  per
  l'assistenza  residenziale  alle   persone   non   autosufficienti.
  Istituzione RSA ad alta, media e bassa  intensita'  assistenziale),
  artt. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 4, commi 1 e 2; e 7. 
(GU n.11 del 14-3-2018 )
    Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (c.f.
97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso
i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; fax
06/96514000; PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 
    Nei confronti della Regione Puglia,  in  persona  del  Presidente
della  Giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della legge regionale 12 dicembre 2017,
n. 53,  recante  «Riorganizzazione  delle  strutture  socio-sanitarie
pugliesi   per   l'assistenza   residenziale   alle    persone    non
autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media  e  bassa  intensita'
assistenziale», pubblicata sul BUR n. 139 del 12 dicembre 2017. 
    La legge della Regione Puglia 12 dicembre 2017,  n.  53,  recante
«Riorganizzazione  delle  strutture  socio-sanitarie   pugliesi   per
l'assistenza   residenziale   alle   persone   non   autosufficienti.
Istituzione RSA ad alta, media  e  bassa  intensita'  assistenziale»,
presenta profili d'illegittimita'  costituzionale,  in  relazione  ai
quali si formula il presente ricorso ex  art.  127  Cost.,  rilevando
quanto segue. 
    La legge regionale in esame, al fine di  semplificare  e  rendere
agevole l'accesso  di  persone  non  autosufficienti  alle  strutture
residenziali  extraospedaliere  e   poter   fruire   di   prestazioni
socio-sanitarie,  assistenziali,  socio-riabilitative   e   tutelari,
istituisce  un'unica  tipologia   di   struttura   non   ospedaliera,
denominata Residenza sanitaria assistenziale (RSA), per soggetti  non
autosufficienti, per i quali siano venute meno  le  potenzialita'  di
recupero delle funzioni residue e di aggravamento del danno. 
    Tuttavia  le  legge  in  esame  presenta   i   seguenti   aspetti
d'incostituzionalita'. 
1) L'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6, classifica le prestazioni  erogate
dalla Residenza sanitaria assistenziale (RSA) secondo vari livelli di
intensita' e tipologia di utenza, ponendo i relativi oneri  a  carico
del  Servizio  Sanitario  Nazionale  senza  tuttavia  specificare  le
tariffe e le quote di compartecipazione per le varie prestazioni. 
    Tale classificazione non e' conforme a quanto disposto in materia
di assistenza sociosanitaria  residenziale  e  semiresidenziale  alle
persone non autosufficienti dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017, recante  «Definizione  e  aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cm all'articolo 1, comma  7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». In particolare  la
classificazione regionale contrasta con l'art. 30 di tale dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante  l'«Assistenza
socio sanitaria residenziale  e  semiresidenziale  alle  persone  non
autosufficienti»,  che,  al  comma  2,  prevede  che  i  «trattamenti
estensivi   di   cura   e   recupero   funzionale   a   persone   non
autosufficienti», individuati al  comma  1,  lett.  a)  dello  stesso
articolo, sono totalmente a carico del Servizio sanitario  nazionale,
mentre  quelli   di   lungo-assistenza,   recupero   e   mantenimento
funzionale, ivi compresi gli interventi di sollievo per chi  assicura
le cure a persone non autosufficienti, di cui al comma 1,  lett.  b),
sono sostenuti dal Servizio sanitario nazionale nel limite del 50 per
cento della tariffa giornaliera. 
    Le disposizioni regionali sopra menzionate, invece, nell'elencare
i servizi erogati  dalle  RSA,  li  differenziano  distinguendoli  in
trattamenti di alta, media e bassa  intensita'  assistenziale,  e  li
pongono  tutti  a  carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  senza
specificare le tariffe e le quote di  compartecipazione  per  i  vari
tipi di prestazione. Cosi' disponendo le norme in  esame  configurano
fattispecie che  non  sono  in  alcun  modo  non  riconducibili  alla
classificazione stabilita a livello statale dal  menzionato  art.  30
del dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12  gennaio
2017. 
    Pertanto, poiche' che le prestazioni elencate dalla  regione  non
coincidono con quelle indicate  dalla  norma  statale,  non  e'  dato
individuare quali fra i trattamenti contemplati dalla legge regionale
in esame siano sussumibili tra quelli estensivi di  cura  e  recupero
funzionale, di cui all'art. 30, comma 1, lett. a),  del  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri (i cui costi sono a  totale
carico del SSN), e quali rientrino invece tra i  trattamenti  di  cui
alla lett. b) dell'art. 30 del citato dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri (i cui costi sono solo parzialmente  a  carico
del SSN). 
    Tanto rappresentato, le disposizioni regionali in oggetto - anche
in considerazione dell'ambiguita' della loro formulazione  -  laddove
pongono a carico del  Servizio  sanitario  prestazioni  non  previste
dall'art. 30 del menzionato dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017, riguardante i «nuovi LEA»,  violano  il
principio del contenimento  della  spesa  pubblica  sanitaria,  quale
principio generale di coordinamento della  finanza  pubblica  di  cui
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Esse violano  altresi'
l'intesa raggiunta in tale materia dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra Stato, regioni e province autonome nella  seduta  del  7
settembre 2016, propedeutica all'adozione del menzionato dal  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  e  ledono,  quindi,  il
principio di leale collaborazione di cui  agli  articoli  117  e  118
della Costituzione, peraltro in una materia di  competenza  esclusiva
statale, quale quella della determinazione dei livelli essenziali  di
assistenza (art. 117, comma 2, lett. m). 
    La Corte costituzionale ha in varie occasioni e in casi  analoghi
identificato l'intesa in sede di  Conferenza  Stato-Regioni  come  lo
strumento  idoneo  comporre  il  concorso  di  competenze  statali  e
regionali e a realizzare la leale collaborazione tra lo  Stato  e  le
autonomie  qualora  siano   coinvolti   interessi   che   non   siano
esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente  autonomo
(ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163 del 2012). 
2) Inoltre dal combinato disposto dei precetti contenuti nel comma  4
e nel comma 6 dell'art. 3,  emerge  che  le  prestazioni  erogate  da
strutture aventi natura socio-assistenziale, quali le  RSA  «a  bassa
intensita' assistenziale», sono poste a carico del Servizio Sanitario
Nazionale  per  una  quota  pari  al  50  per  cento  della   tariffa
giornaliera. 
    Tale previsione, che stabilisce il finanziamento  di  prestazioni
di natura sociale con risorse del Fondo sanitario,  contrasta  con  i
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti le RSA «a  bassa  intensita'
assistenziale» sono configurate dalla legge in esame  come  strutture
protette per anziani, di natura prevalentemente  socio-assistenziale;
esse, in quanto  tali,  esulano  dal  Servizio  sanitario  nazionale,
erogando prestazioni  di  assistenza  tutelare  e  di  supporto  alle
attivita' della vita quotidiana non incluse nei Livelli essenziali di
assistenza. I trattamenti del genere appena illustrato, vale  a  dire
quelli  socio-assistenziali  a  persone   anziane   con   lievi   non
autosufficienze, sebbene  rientranti  nelle  competenze  del  sistema
integrato di interventi e servizi sociali sono  infatti  erogabili  a
totale carico degli assistiti e/o dei Comuni. 
    Anche sotto tale profilo la previsione in oggetto laddove pone  a
carico del Servizio sanitario prestazioni non previste  dall'art.  30
del menzionato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
12 gennaio 2017, riguardante i «nuovi LEA», viola  il  principio  del
contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale
di coordinamento della finanza pubblica di cui  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. Essa viola altresi' l'intesa raggiunta  in
tale materia dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  Stato,
regioni e province  autonome  nella  seduta  del  7  settembre  2016,
propedeutica all'adozione del menzionato dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, e ledono, quindi, il principio  di  leale
collaborazione di cui agli articoli 117  e  118  della  Costituzione,
peraltro in una materia di competenza esclusiva statale, quale quella
della determinazione dei livelli essenziali di assistenza (art.  117,
comma 2, lett. m). 
    La Corte costituzionale, come gia' detto, ha in varie occasioni e
in  casi  analoghi  identificato  l'intesa  in  sede  di   Conferenza
Stato-Regioni come lo strumento idoneo  a  comporre  il  concorso  di
competenze statali e regionali e a realizzare la leale collaborazione
tra lo Stato e le autonomie qualora siano coinvolti interessi che non
siano esclusivamente e individualmente  imputabili  al  singolo  ente
autonomo (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n.  163  del
2012). 
3) L'art. 4, al comma l, prevede che «Per  i  nuovi  posti  letto  da
attivare nelle RSA ai sensi dell'art.  4  della  legge  regionale  15
febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  di
previsione  2016  e  bilancio  pluriennale  2016/2018  della  Regione
Puglia) o di ulteriori  incrementi  successivi  di  posti  letto,  si
procedera' tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di  tre
anni,  della  gestione  diretta  della  quota  sanitaria   da   parte
dell'assistito, al fine di garantire al massimo  il  principio  della
libera scelta» - e, al comma 2, prevede  che  «La  Giunta  regionale,
tramite specifico regolamento, definisce le modalita'  di  attuazione
di quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle procedure  relative
alla    realizzazione,     all'autorizzazione     all'esercizio     e
all'accreditamento previste dalla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9
(Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla  realizzazione  e
all'esercizio,    all'accreditamento    istituzionale    e    accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche  e
private)». 
    L'art. 7 prevede inoltre che, entro novanta giorni dalla data  di
entrata in  vigore  della  legge,  la  Giunta  regionale  adotti  uno
specifico regolamento, che preveda, tra l'altro, alla lettera f),  le
modalita' attuative di quanto previsto dall'art. 4. 
    Le norme regionali in esame, al fine di incrementare il numero di
posti letto delle RSA, prevedono, seppure  in  via  sperimentale,  la
gestione diretta  della  quota  sanitaria  da  parte  dell'assistito,
demandando ad un regolamento le  modalita'  di  attuazione  di  detta
sperimentazione  triennale.   In   particolare   tali   disposizioni,
formulate   in   maniera   poco   chiara,   sembrano   prevedere   la
corresponsione da  parte  del  Servizio  sanitario  regionale  di  un
contributo economico (al cittadino) sostitutivo della prestazione che
il Servizio  stesso  e'  tenuto  a  fornire  direttamente  o  tramite
soggetti accreditati. Esse affidano  inoltre  ad  un  regolamento  la
definizione di Giunta le procedure attuative di detta sperimentazione
triennale. 
    Tali  norme,  configurando  un  nuovo   sistema   di   assistenza
sanitaria, non previsto dalla normativa  statale  (e  in  particolare
dagli articoli ricompresi nel Titolo II del  decreto  legislativo  n.
502 del 1992), da disciplinare con regolamento, rischiano di incidere
sulla qualita' dell'assistenza sanitaria ponendosi  in  tal  modo  in
contrasto con la previsione  contenuta  nell'art.  1,  comma  2,  del
menzionato decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo il  quale  il
Servizio sanitario nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi
di assistenza nel rispetto, tra l'altro, del principio della qualita'
delle cure e  della  loro  appropriatezza  riguardo  alle  specifiche
esigenze. Ne consegue la  violazione  dei  principi  fondamentali  in
materia di tutela della salute di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione, nonche'  la  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lett. m), Cost., in quanto la disciplina del nuovo sistema  di
cure che la Regione demanda all'adozione di un regolamento rischia di
incidere su diritti riconducibili ai livelli essenziali di assistenza
da garantire uniformemente sul territorio nazionale. 
    Inoltre, anche a voler  ritenere  che  la  disciplina  del  nuovo
sistema di  assistenza  sanitaria  delineato  dalle  norme  in  esame
rientri  nella  competenza  spettante  alla  regione  in  materia  di
«organizzazione sanitaria», le relative procedure  dovrebbero  essere
definite con legge regionale, invece che con regolamento, al fine  di
non sottrarre una normativa riguardante la  qualita'  dell'assistenza
sanitaria al sindacato di costituzionalita' previsto  dall'art.  127,
Cost. Le norme regionali in esame violano pertanto  anche  l'art.  97
della Costituzione che  riserva  alla  legge  l'organizzazione  degli
uffici e dei servizi pubblici in modo  che  sia  assicurato  il  buon
andamento dell'amministrazione. 
    Le disposizioni regionali in esame violano inoltre  il  combinato
disposto dei precetti contenuti nell'art. 117,  sesto  comma,  Cost.,
che attribuisce alle regioni un potere  regolamentare  generale  (con
l'esclusione delle  materie  di  legislazione  esclusiva  statale)  e
nell'art. 3,  secondo  comma,  delle  «Disposizioni  della  legge  in
generale», secondo il quale il potere regolamentare  delle  autorita'
diverse  dal  Governo  e'  esercitato  nei  limiti  delle  rispettive
competenze, in conformita' delle leggi particolari. 
    Per i motivi esposti le norme regionali  sopra  indicate  vengono
impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai  sensi  dell'art.  127
Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale nei sensi sopra  esposti  della  legge  della  Regione
Puglia 12 dicembre  2017,  n.  53,  recante  «Riorganizzazione  delle
strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle
persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media  e  bassa
intensita' assistenziale». 
      Roma, 9 febbraio 2018 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni