N. 55 ORDINANZA 7 febbraio - 8 marzo 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Disposizioni varie in materia di bilancio e contabilita' pubblica. 
- Legge  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol   23
  novembre 2015, n. 25, recante «Modifiche alla  legge  regionale  15
  luglio 2009, n. 3 "Norme in  materia  di  bilancio  e  contabilita'
  della regione"  e  successive  modificazioni  (legge  regionale  di
  contabilita') e altre disposizioni di adeguamento  dell'ordinamento
  regionale alle norme  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
  contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo
  23 giugno 2011, n. 118», artt. 8, 20, 21 e 24. 
-   
(GU n.11 del 14-3-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 20, 21
e 24 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol
23 novembre 2015, n. 25, recante «Modifiche alla legge  regionale  15
luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilita'  della
regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilita')
e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento  regionale  alle
norme in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli
schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con  ricorso
spedito per la notificazione  il  21  gennaio  2016,  ricevuto  il  4
febbraio 2016, depositato  in  cancelleria  il  26  gennaio  2016  ed
iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2016. 
    Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio  2018  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
    Ritenuto che, con ricorso  depositato  il  26  gennaio  2016,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt.  8,  20,
21  e  24  della   legge   della   Regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol 23 novembre 2015, n. 25, recante «Modifiche alla legge
regionale 15 luglio 2009, n.  3  "Norme  in  materia  di  bilancio  e
contabilita'  della  regione"  e  successive   modificazioni   (legge
regionale  di  contabilita')  e  altre  disposizioni  di  adeguamento
dell'ordinamento regionale alle norme in  materia  di  armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate  dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118», per contrasto con gli  artt.  5,
117, secondo comma, lettera e), 119, sesto comma, della  Costituzione
e con gli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63, comma 3, e 75 [recte, art. 3,
comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2004)», come sostituito dall'art. 75] del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
    che le disposizioni impugnate hanno, rispettivamente,  sostituito
gli artt. 12, 36 e 39 e  aggiunto  l'art.  39-quinquies  nella  legge
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 del 2009; 
    che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  non  si  e'
costituita in giudizio; 
    che in data 16  maggio  2017  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato memoria ribadendo le proprie argomentazioni ed
insistendo  per  la   illegittimita'   costituzionale   delle   norme
impugnate; 
    che, nelle more del presente giudizio, sono intervenute le  leggi
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 24  maggio  2016,
n. 4, recante «Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 2009,  n.
3 "Norme in materia di  bilancio  e  contabilita'  della  regione"  e
successive modificazioni (legge regionale  di  contabilita')»,  e  15
dicembre 2015, n. 27 (Legge regionale collegata alla legge  regionale
di stabilita' 2016), le quali hanno inciso in vario modo sulle citate
disposizioni della legge regionale n. 3 del 2009; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri,  reputato  che  «le
modifiche apportate superano i rilievi precedentemente formulati», ha
dichiarato di  rinunciare  al  ricorso,  con  atto  depositato  nella
cancelleria di questa Corte il 25 luglio 2017,  in  conformita'  alla
delibera adottata dal Consiglio dei  ministri  nella  seduta  del  16
giugno 2017. 
    Considerato che con riguardo alle questioni proposte vi e'  stata
rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta  rinuncia  al  ricorso  in  via  principale
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del  processo
(ex plurimis, ordinanze n. 100 del 2017, n. 137 e n. 27 del 2016). 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA