AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ropivacaina B. Braun» (18A01783) 
(GU n.62 del 15-3-2018)

 
       Estratto determina AAM/PPA n. 163 del 20 febbraio 2018 
 
    Codice pratica: VC2/2016/651. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
ROPIVACAINA B. BRAUN nelle forme e confezioni di seguito indicate: 
      Confezioni: 
        «2 mg/ ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino
in LDPE da 100 ml - AIC n. 040406098 (base 10) 16K32L (base 32); 
        «2 mg/ ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino
in LDPE da 200 ml - AIC n. 040406100 (base 10) 16K32N (base 32); 
        «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1  flaconcino
in LDPE da 400 ml - AIC n. 040406112 (base 10) 16K330 (base 32); 
        «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1  flaconcino
in LDPE da 500 ml - AIC n. 040406124 (base 10) 16K33D (base 32); 
        «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini
in LDPE da 100 ml - AIC n. 040406136 (base 10) 16K33S (base 32); 
        «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini
in LDPE da 200 ml - AIC n. 040406148 (base 10) 16K344 (base 32); 
        «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini
in LDPE da 400 ml - AIC n. 040406151 (base 10) 16K347 (base 32); 
        «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini
in LDPE da 500 ml - AIC n. 040406163 (base 10) 16K34M (base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile o per infusione. 
    Principio attivo: ropivacaina cloridrato. 
    Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e  domicilio
fiscale in 34212 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE). 
    E', altresi', modificata, secondo la lista dei  termini  standard
della Farmacopea europea, la descrizione  delle  seguenti  confezioni
gia' autorizzate: 
      AIC n. 040406011 
        da «2 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in LDPE da 10 ml; 
        a «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 20 fiale in
LDPE da 10 ml; 
      AIC n. 040406023 
        da «2 mg/ml soluzione iniettabile" 20 fiale in LDPE da 20 ml; 
        a «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 20 fiale in
LDPE da 20 ml. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le nuove  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
Cnn. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      OSP:  medicinali  utilizzabili   esclusivamente   in   ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.