N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 febbraio 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15 febbraio 2018 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Norme  di  valutazione  di
  impatto ambientale (VIA) - Determinazione da assumere  in  sede  di
  conferenza di servizi che presupponga o implichi  anche  l'adozione
  di un  provvedimento  di  competenza  di  un  organo  di  indirizzo
  politico  -  Acquisizione  successiva  di  tale   provvedimento   -
  Procedimento. 
- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni
  per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi
  n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative  alla
  disciplina della conferenza dei servizi, ai  regimi  amministrativi
  applicabili a determinate attivita' e procedimenti  e  a  ulteriori
  misure di razionalizzazione), artt. 10, comma 1, lett. d), n. 9,  e
  2, comma 1, lett. b). 
(GU n.12 del 21-3-2018 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e domiciliato per legge 
    Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica,
con sede a Milano, Piazza Citta' di Lombardia, 1 per la  declaratoria
della  illegittimita'   costituzionale   giusta   deliberazione   del
Consiglio dei Ministri assunta nella seduta  del  giorno  8  febbraio
2018, degli artt. 10, comma 1, lett. d), n. 9 e 2, comma 1, lett.  b)
della  legge  della  Regione  Lombardia  12  dicembre  2017,  n.   36
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del
15 dicembre 2017 
 
                              Premessa 
 
    In data 15 dicembre 2017, sul Supplemento n.  50  del  Bollettino
ufficiale della Regione  Lombardia,  e'  stata  pubblicata  la  legge
regionale 12  dicembre  2017,  n.  36,  intitolata  «Diposizioni  per
l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai  decreti  legislativi  n.
126 / 2016, n, 12712016, n. 22212016 e  n.  10412017,  relative  alla
disciplina della conferenza dei  servizi,  ai  regimi  amministrativi
applicabili a determinate attivita'  e  procedimenti  e  a  ulteriori
misure di razionalizzazione». 
    Come risulta dal titolo e dal richiamo ai decreti legislativi  n.
126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, la  legge  contiene
disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento regionale alla normativa
statale in materia di segnalazione certificata  di  inizio  attivita'
(SCIA), conferenza di servizi, definizione dei regimi  amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,  valutazione
dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati (VIA)  nonche'
ulteriori misure di razionalizzazione. 
    In particolare, l'art. 10, comma 1, lett. d), n.  9,  aggiungendo
il comma 6-ter all'art. 4 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5
- recante «Norme in materia di  valutazione  di  impatto  ambientale»
prevede, con riferimento al relativo procedimento, che  «qualora  per
l'approvazione degli interventi in progetto o  per  l'espressione  di
atti di assenso, comunque denominati, la determinazione  da  assumere
in conferenza di servizi presupponga o implichi anche  l'adozione  di
un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, si
applica quanto previsto all'articolo 13, comma  1-quater,  della l.r.
1/2012». 
    A sua volta, l'art. 13, comma 1-quater, della legge  regionale  1
febbraio 2012, n. 1, inserito nel corpo di quest'ultima dall'art.  2,
comma 1, lett. b) della medesima legge regionale n. 36/2017,  prevede
che «Qualora la determinazione da assumere in conferenza  di  servizi
presupponga o  implichi  anche  l'adozione  di  un  provvedimento  di
competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento  e'
acquisito prima della convocazione  della  conferenza  di  servizi  o
successivamente alla determinazione  motivata  di  conclusione  della
stessa  conferenza.  In   caso   di   acquisizione   successiva   del
provvedimento  di  cui  al  precedente  periodo,  l'efficacia   della
determinazione di conclusione della conferenza di servizi e'  sospesa
nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento». 
    Le norme di cui all'art. 10, comma  1,  lett.  d),  n.  9  -  che
aggiunge il comma 6-ter all'art. 4 della l.r. n. 5/2010 - e  all'art.
2, comma 1, lett. b) della l.r. n. 36/2017 - che inserisce  il  comma
1-quater dopo il comma 1 dell'art. 13 della l.r.  n.  1/2012  -  sono
costituzionalmente illegittime  perche',  delineando  un  modello  di
procedimento parzialmente difforme da  quello  previsto  dalle  leggi
statali, eccedono le competenze  regionali  invadendo  la  competenza
legislativa esclusiva dello Stato nelle materie  di  cui  agli  artt.
117, comma 2, lett. m) e s), Cost.. 
    Le richiamate disposizioni regionali  vengono  percio'  impugnate
con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato  il  conseguente
annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
1. L'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, comma 1, lett. d),
n. 9 e 2, comma 1,  lett.  b)  della  legge  regionale  Lombardia  n.
36/2017 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. 
    1. Le disposizioni  indicate  in  rubrica,  nella  parte  in  cui
prevedono  che,  «in  caso  di   acquisizione   successiva»   di   un
provvedimento di competenza  di  un  organo  di  indirizzo  politico,
«l'efficacia della determinazione di conclusione della conferenza  di
servizi e' sospesa nelle  more  della  formalizzazione  dello  stesso
provvedimento»,   introducono   nel   procedimento   di   valutazione
dell'impatto ambientale una «fase integrativa  dell'efficacia»  della
determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di  servizi
che  non  trova  rispondenza  nella  disciplina  statale  in  materia
ambientale. 
    Per l'ipotesi di omessa previa acquisizione del provvedimento  di
competenza   dell'organo   di   indirizzo   politico,   il    modello
procedimentale  previsto  dalle  disposizioni  regionali   impugnate,
difatti, da un lato, preclude la formazione del silenzio  assenso  in
sede  di  conferenza   di   servizi,   dall'altro,   impedisce   alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi di  sostituirsi
a tutti gli atti di assenso non acquisiti  e  di  produrre  immediati
effetti giuridici. 
    2. Tale modello procedimentale,  incidendo  sui  procedimenti  di
valutazione di impatto ambientale, si  traduce  quindi,  e  in  primo
luogo, in un'invasione della  sfera  di  competenza  legislativa  che
l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. riserva allo Stato in materia  di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    La valutazione di impatto ambientale  (Corte  cost.  n.  117  del
2015) e, comunque, il  procedimento  autorizzatorio  unico  regionale
ricadono infatti nell'ambito della competenza  esclusiva  statale  in
tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui  all'art.  117,
comma 2, lett. s) Cost.: le leggi regionali sono percio' abilitate ad
intervenire in materia solo se e nella misura in cui esse  rispettino
i limiti inderogabilmente posti dal  legislatore  statale  al  potere
normativo di dettaglio delle regioni le quali, nella materia de qua -
e' bene ricordarlo - non dispongono di autonoma potesta' legislativa,
ne esclusiva ne concorrente. 
    Come precisato da codesta  Ecc.ma  Corte  (sentenza  n.  300  del
2013), infatti, rientrando la tutela dell'ambiente  nella  competenza
legislativa  esclusiva  dello  Stato,  le  disposizioni   legislative
statali adottate in tale ambito fungono  da  limite  alla  disciplina
regionale, potendo le regioni, anche a statuto speciale, nei  settori
di loro competenza, soltanto  incrementare  i  livelli  della  tutela
ambientale, senza pero  compromettere  il  punto  di  equilibrio  tra
esigenze contrapposte espressamente  individuato  dalle  norme  dello
Stato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n.  225  del
2009). 
    Ne deriva che le regioni possono  legiferare,  come  s'e'  detto,
esclusivamente nei limiti fissati  dal  legislatore  statale  e,  per
quanto qui rileva, entro quelli stabiliti dal decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (sentenze n. 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186
del 2010). 
    Alla stregua delle previsioni in esame, occorre quindi verificare
se la  disciplina  introdotta  dall'art.  2,  comma  1,  lett.  b)  e
dall'art.  10,  comma  1,  lett.  d),  n.  9  cit.,  possa  ritenersi
rispettosa dei limiti fissati dal d.lgs. n. 152/2006. 
    La risposta e' negativa. 
    Al riguardo, la vigente normativa statale,  come  modificata  dal
d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104, prevede - art.  7-bis,  comma  8,  del
d.lgs. n. 152 del 2006 - che «le Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano disciplinano  con  proprie  leggi  o  regolamenti
l'organizzazione  e  le  modalita'  di   esercizio   delle   funzioni
amministrative  ad  esse  attribuite  in  materia  di  VIA,   nonche'
l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli
altri enti territoriali sub-regionali», e che tale potesta' normativa
va «esercitata (...) nel rispetto di  quanto  previsto  nel  presente
decreto - il d.lgs. n. 152/2006: n.d.r. - «fatto salvo il  potere  di
stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione  dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e  di
tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente  interessati,   per   il
coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di  competenza
regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui
all'articolo 29, comma 8, dei  proventi  derivanti  dall'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie»: si prevede infine che  «in
ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui
agli articoli 19 e 27-bis». 
    A sua volta, l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006  disciplina  il
procedimento che deve essere seguito per addivenire al  provvedimento
autorizzatorio unico regionale. 
    Per quanto piu' interessa nella presente sede, il comma 7 di tale
disposizione  prevede  che  «Fatto  salvo  il  rispetto  dei  termini
previsti   dall'articolo   32   per   il   caso   di    consultazioni
transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza  del  termine  di
conclusione della consultazione  ovvero  dalla  data  di  ricevimento
delle  eventuali  integrazioni  documentali,  l'autorita'  competente
convoca  una  conferenza  di  servizi  alla  quale   partecipano   il
proponente  e  tutte  le  Amministrazioni   competenti   o   comunque
potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e
dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione  e  all'esercizio
del progetto richiesti dal proponente. La  conferenza  di  servizi  e
convocata in modalita' sincrona e si svolge  ai  sensi  dell'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine  di  conclusione
della conferenza di servizi e di centoventi giorni  decorrenti  dalla
data di  convocazione  dei  lavori.  La  determinazione  motivata  di
conclusione della conferenza di servizi costituisce il  provvedimento
autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA  e
i titoli abilitativi rilasciati per la  realizzazione  e  l'esercizio
del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo  che  la
decisione di  concedere  i  titoli  abilitativi  di  cui  al  periodo
precedente e' assunta sulla base del provvedimento di  VIA,  adottato
in conformita' all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e  6,  del  presente
decreto». 
    L'art. 14-ter, l. n. 241/1990, richiamato dall'art. 27-bis  cit.,
prevede a sua volta che «1. La prima  riunione  della  conferenza  di
servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si  svolge  nella
data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis,  comma  2,
lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo  14-bis,
comma 7, con la partecipazione contestuale, ove  possibile  anche  in
via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni  competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre  quarantacinque
giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al  comma  1.  Nei
casi di cui all'articolo 14-bis, comma  7,  qualora  siano  coinvolte
amministrazioni         preposte          tutela          ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali  e  della  salute  dei
cittadini, il termine e'  fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo
l'obbligo  di  rispettare  il  termine  finale  di  conclusione   del
procedimento.  3.  Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla
riunione e rappresentato da un unico soggetto abilitato ad  esprimere
definitivamente  e  in  modo  univoco  e  vincolante   la   posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le  modifiche  progettuali  eventualmente
necessarie ai fini dell'assenso. 4. Ove alla  conferenza  partecipino
anche amministrazioni non statali, le  amministrazioni  statali  sono
rappresentate  da  un   unico   soggetto   abilitato   ad   esprimere
definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le
predette  amministrazioni,  nominate,   anche   preventivamente   per
determinate materie a determinati periodi di  tempo,  dal  Presidente
del Consiglio  dei  ministri,  ovvero,  ove  si  tratti  soltanto  di
amministrazioni   periferiche,   dal   Prefetto.    Ferma    restando
l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto,  le
singole  amministrazioni  statali  possono  comunque  intervenire  ai
lavori della conferenza in funzione di supporto.  Le  amministrazioni
di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1,  prima  della  conclusione
dei  lavori  della  conferenza,   possono   esprimere   al   suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso  comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente  le
modalita' di  designazione  del  rappresentante  unico  di  tulle  le
amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso  ente
locale   nonche'   l'eventuale    partecipazione    delle    suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza. 6.  Alle  riunioni  della
conferenza  possono  essere  invitati  gli  interessati,  inclusi   i
soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in  conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di
cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione della conferenza,  con  gli  effetti  di  cui
all'articolo  14-quater,  sulla  base  delle   posizioni   prevalenti
espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i
rispettivi rappresentanti. Si  considera  acquisito  l'assenso  senza
condizioni delle amministrazioni  il  cui  rappresentante  non  abbia
partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur  partecipandovi  non  abbia
espresso ai sensi del comma  3  la  propria  posizione  ovvero  abbia
espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni  che  non
costituiscono oggetto della conferenza.» 
    Il modello procedimentale delineato dalla legislazione statale in
materia di valutazione dell'impatto ambientale, come  risultante  dal
combinato disposto di  cui  agli  artt.  7-bis  e  27-bis  d.lgs.  n.
152/2006 e 14-ter l. n. 241/1990, dunque, da un lato,  impone,  anche
attraverso  la  formazione  del  silenzio   assenso,   l'acquisizione
preventiva  di  tutti  gli  atti  di  assenso   comunque   denominati
occorrenti  per  la  conclusione  del  procedimento   amministrativo;
dall'altro,  attribuisce  alla  determinazione  conclusiva  carattere
sostitutivo (di tutti gli atti di assenso richiesti dalla  disciplina
di settore) e immediata efficacia. 
    Il modulo procedimentale risultante dal combinato disposto  degli
artt. 2, comma 1, lett. b) e 10, comma 1, lett. d), n. 9 della  legge
della Regione Lombardia n. 36/2017, nella parte in  cui  prevede  che
«in  caso  di  acquisizione  successiva»  di  un   provvedimento   di
competenza di un organo  di  indirizzo  politico  «l'efficacia  della
determinazione di conclusione della conferenza di servizi e'  sospesa
nelle  more  della  formalizzazione  dello   stesso   provvedimento»,
delinea, invece, un  modello  procedimentale  in  materia  ambientale
parzialmente diverso e incompatibile con quello regolato dall'art. 27
-bis d.lgs. n. 152/2006 (che a sua volta rinvia all'art. 14-ter l. n.
241/1990), dettando pertanto una disciplina in parte qua contrastante
con quella statale vigente in materia e  di  specifica  ed  esclusiva
competenza legislativa dello Stato. 
    In particolare, le disposizioni regionali prevedono: 
      -  una  sorta  di  «fase  integrativa   dell'efficacia»   della
determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di  servizi
del  tutto  estranea  al  modello  di  procedimento   delineato   dal
legislatore statale all'art 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, senza  che
cio',  per  di  piu',  corrisponda  in  alcun  modo  ad  un  fine  di
semplificazione procedimentale, rappresentando anzi una complicazione
ed un aggravamento del procedimento amministrativo unicamente  inteso
a sovvenire at ritardo con il quale l'organo  di  indirizzo  politico
adotta il provvedimento di sua competenza; 
      - una ulteriore fase del procedimento -  per  il  completamento
della quale  non  e'  neppure  previsto  un  termine  finale  -  che,
superando i termini  procedimentali  massimi  stabiliti  dalla  legge
statale, elude e viola la scansione temporale ivi prevista la  quale,
al contrario, e', come s'e' visto,  esplicitamente  qualificata  come
inderogabile dall'art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    Sotto  il  primo  profilo,  infatti,  consentendo  l'acquisizione
successiva dei provvedimenti di competenza dell'organo  di  indirizzo
politico, le disposizioni all'esame ignorano - di fatto  escludendone
l'operativita'  -  gli  istituti  di  semplificazione  procedimentale
previsti nell'ambito del modello di conferenza di  servizi  delineato
dalla legislazione statale. 
    In particolare, la disciplina regionale, in caso di omessa previa
acquisizione di provvedimenti di competenza dell'organo di  indirizzo
politico, impedisce la formazione del silenzio assenso escludendo che
la  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di  servizi  possa
sostituirsi ai provvedimenti di competenza dell'organo  di  indirizzo
politico non  previamente  acquisiti  e,  comunque,  possa  produrre,
(anche) in loro assenza, immediati effetti giuridici. 
    Sotto il secondo profilo, riguardante i limiti temporali  fissati
dalla legislazione  statale,  la  disciplina  regionale,  sospendendo
l'efficacia della determina conclusiva della  conferenza  di  servizi
nelle more della formalizzazione dell'atto di competenza  dell'organo
di indirizzo politico, viola frontalmente  il  disposto  dell'art.  7
-bis, comma 8, del d.lgs. n.  152  del  2006,  derogando  ai  termini
procedurali fissati dall'art. 27 -bis d.lgs. n. 152/2006. 
    Ne deriva, quindi, che le disposizioni della legge regionale  qui
impugnate violano i limiti che l'art. 7-bis, comma 8, del  d.lgs.  n.
152 del 2006 assegna alla potesta' normativa  regionale  in  materia,
contrastando  specificamente  con   le   previsioni   contenute   nel
successivo art. 27 -bis, comma 7, del citato decreto legislativo, sia
sotto il profilo procedimentale che sotto quello temporale. 
    Ne discende percio' che, incidendo tali previsioni sulla  materia
della tutela dell'ambiente e considerato che la Regione Lombardia  ha
esorbitato dai limiti fissati dal legislatore statale all'art. 7-bis,
comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, le disposizioni di cui agli art. 10,
comma 1, lett. d), n. 9 e 2, comma 1,  lett.  b)  della  legge  della
Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36  sono  -  e  devono  essere
dichiarate - costituzionalmente illegittime  perche',  in  violazione
dell'art. 117,  comma  2,  lett.  s)  Cost.,  invadono  la  sfera  di
competenza  legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di   tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema. 
2. L'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, comma 1, lett. d),
n. 9 e 2, comma 1,  lett.  b)  della  legge  regionale  Lombardia  n.
36/2017 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) Cost.. 
    Le disposizioni impugnate risultano  altresi'  costituzionalmente
illegittime perche', configurando un procedimento di  valutazione  di
impatto ambientale  «aggravato»  rispetto  a  quello  previsto  dalla
legislazione  statale,  invadono  pure   la   sfera   di   competenza
legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. m),
Cost.. 
    La previsione di  un  modello  procedimentale  di  conferenza  di
servizi diverso e incompatibile con quello delineato dal  legislatore
statale si traduce infatti nella contestuale indebita invasione della
competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale  di  cui
all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.. 
    Come precisato da codesta Ecc.ma Corte, difatti, la conferenza di
servizi «costituisce, in generale, uno strumento  di  semplificazione
procedimentale e di snellimento dell'azione amministrativa  (sentenze
n. 348 e n. 62 del 1993; n. 37 del 1991; cfr. anche  sentenza  n.  79
del 1996)» (Corte cost., sentenza n. 336 del 2005),  afferendo,  come
tale, alla competenza legislativa  esclusiva  statale  ex  art.  117,
comma 2, lett. m), Cost.. 
    Come insegna  codesto  Ecc.mo  Collegio,  la  determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali non costituisce  infatti  una  «materia»  in  senso  stretto,
configurando  invece  una  competenza  del  legislatore  statale   di
carattere trasversale, suscettibile di investire tutte le materie  in
relazione alle quali si avverta l'esigenza di assicurare un  uniforme
godimento, sul territorio nazionale, di  prestazioni  garantite,  non
limitabile o condizionabile dal legislatore  regionale  (cosi'  Corte
cost. n. 62 del 2013). 
    Pertanto, posto che, come parimenti precisato  da  codesta  Corte
(sentenza n. 207 del 2012), anche  l'attivita'  amministrativa  -  e,
quindi, pure i procedimenti attraverso i quali  quella  si  svolge  -
puo' qualificarsi come «prestazione» in relazione alla  quale  emerge
l'esigenza di fissare un «livello essenziale» a fronte di  specifiche
pretese di individui, imprese, operatori economici ed,  in  generale,
di soggetti privati,  devono  ritenersi  rientrare  nella  competenza
legislativa esclusiva statale ex art. 117, comma 2,  lett.  m)  Cost.
anche  i  moduli  procedimentali  destinati,  come  nella  specie,  a
soddisfare specifiche esigenze di semplificazione amministrativa. 
    Anche in tali  ambiti,  difatti,  emerge  l'esigenza  di  fissare
regole procedimentali uniformi a livello nazionale, operanti in  ogni
contesto geografico regionale, insuscettibili di  essere  limitate  o
condizionate dal legislatore regionale. 
    Alla stregua delle osservazioni svolte, posto che  la  conferenza
dei servizi costituisce un modulo procedimentale  di  semplificazione
amministrativa e, come tale,  rientra  nella  competenza  legislativa
esclusiva statale di cut all'art.  117,  comma  2,  lett.  m)  Cost.,
emergendo l'esigenza di assicurare in relazione a  tale  «prestazione
amministrativa»  uno  standard  di  garanzia  e  tutela  del  singolo
uniforme a livello  territoriale,  devono  ritenersi  illegittime  le
disposizioni regionali impugnate le quali  non  soltanto  introducono
modifiche  incompatibili  con  lo   schema   tipico   delineato   dal
legislatore statale  ma,  soprattutto,  stabiliscono  regole  che  si
risolvono in un  palese  aggravio  del  procedimento  di  valutazione
dell'impatto  ambientale  a  tutto  detrimento  delle   esigenze   di
semplificazione e accelerazione procedimentale. 
    Le previsioni regionali impugnate, prevedendo un procedimento  di
autorizzazione unica regionale incentrato su un modello di conferenza
di  servizi  «aggravato»,  in  cui  -  a  fronte  dell'omessa  previa
acquisizione dei provvedimenti di competenza dell'organo di indirizzo
politico - si impedisce la formazione del  silenzio  assenso  e,  nel
contempo,  e  per  l'effetto,  si  esclude  che   la   determinazione
conclusiva della conferenza  di  servizi  assuma  natura  sostitutiva
degli atti di assenso mancanti e  possa  produrre  immediati  effetti
giuridici, violano quindi anche l'art. 117, comma 2, lett.  m)  Cost.
invadendo  la  competenza  esclusiva  dello  Stato  in   materia   di
definizione dei livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali. 
    Come  osservato  supra,  l'art.  27  -bis  d.lgs.  n.   152/2006,
rinviando all'art. 14-ter 1. n. 241/1990, delinea infatti un  modello
di conferenza di servizi incentrato, sul piano procedimentale, da  un
lato, sulla formazione del  silenzio  assenso,  il  quale  presuppone
l'acquisizione preventiva (anche) di tutti gli atti  di  assenso  non
espressi o, comunque, non motivati; e, dall'altro,  sull'attribuzione
alla determinazione conclusiva del carattere di atto sostitutivo  (di
tutti gli atti di assenso richiesti dalla disciplina di  settore)  ed
immediatamente efficace. 
    La disciplina contenuta negli artt. 10, comma 1, lett. d), n. 9 e
2, comma 1, lett. b) l.r. n. 36/2017  configura,  invece,  un  modulo
procedimentale differente e incompatibile con quello  regolato  dalla
disciplina statale. 
    Difatti, da un lato, prevede la possibilita' di acquisire  alcuni
degli atti di assenso richiesti  dalla  normativa  di  settore  -  in
specie, i provvedimenti di competenza di organi di indirizzo politico
- dopo la determinazione motivata di conclusione della conferenza  di
servizi, senza peraltro prevedere un termine entro il quale tali atti
debbano essere  assunti  nell'ambito  del  procedimento;  dall'altro,
prevede - per il caso di  omessa  previa  acquisizione  dell'atto  di
assenso  di  spettanza  dell'organo  di  indirizzo  politico   -   la
sospensione  automatica  dell'efficacia   della   determinazione   di
conclusione della conferenza di servizi per tutto il tempo occorrente
alla formalizzazione del provvedimento mancante. 
    In tale modo, il  legislatore  regionale  ha,  come  s'e'  detto,
dettato una disciplina del procedimento divergente da quella statale,
violando, in particolare: 
      - le previsioni statali in tema di silenzio assenso in sede  di
conferenza di servizi (art. 14-ter, ultimo  comma,  l.  n.  241/1990,
richiamato dall'art. 27-bis, comma 7,  d.lgs.  n.  152/2006),  tenuto
conto  che  l'omessa  adozione  del   provvedimento   di   competenza
dell'organo di indirizzo politico non equivale  ad  assenso  ai  fini
della conclusione  del  procedimento,  quando  invece  la  disciplina
statale considera acquisito, senza condizioni, l'assenso di tutte  le
amministrazioni il cui  rappresentante  non  abbia  partecipato  alle
riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia  espresso  la  propria
posizione o, comunque, abbia espresso  un  dissenso  non  motivato  o
riferito  a  questioni  non  costituenti  oggetto  della  conferenza:
immotivatamente riservando  agli  organi  di  indirizzo  politico  un
trattamento, sul piano procedimentale, diverso,  differenziato  e  di
favore rispetto a quello previsto per tutti gli altri  organi  e  per
tutte le altre amministrazioni che partecipano alla conferenza; 
      - le previsioni statali che  attribuiscono  natura  sostitutiva
alla determinazione conclusiva della conferenza  di  servizi,  tenuto
conto che, diversamente da quanto previsto dall'art. 27-bis, comma 7,
d.lgs. n.  152/2006  (secondo  cui  «La  determinazione  motivata  di
conclusione della conferenza di servizi costituisce il  provvedimento
autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA  e
i titoli abilitativi rilasciati per la  realizzazione  e  l'esercizio
del progetto, recandone l'indicazione esplicita»), la  determinazione
conclusiva  prevista  dalle  disposizioni   regionali   gravate   non
sostituisce  il  provvedimento  mancante  dell'organo  di   indirizzo
politico, occorrendo attendere la formalizzazione di  questo  perche'
la decisione finale possa produrre effetti giuridici; 
      - le previsioni statali che attribuiscono  alla  determinazione
conclusiva della conferenza di servizi immediata efficacia  (al  piu'
derogabile,  ove  si  ritenga  applicabile  l'art.  14-quater  l.  n.
241/1990,  comunque  non  richiamato  dall'art.  27-bis   d.lgs.   n.
152/2006, nelle ipotesi eccezionali in  cui  la  decisione  finale  e
assunta in presenza di dissensi qualificati ex artt. 14-quater, comma
3, e 14-quinques l. n. 241/1990 e, comunque,  per  il  periodo  utile
all'esperimento dei rimedi oppositivi ivi previsti), tenuto conto che
la determinazione regolata  dalla  disposizione  regionale  e  invece
sospesa  nella  propria  efficacia  fino  alla  formalizzazione   del
provvedimento di competenza dell'organo di indirizzo politico. 
    Ne deriva che il  modello  procedimentale  statale,  fondato  sul
silenzio  assenso,  sulla  natura  sostitutiva  della  determinazione
conclusiva  della  conferenza  di  servizi  e  sulla  sua   immediata
efficacia (come osservato, al piu' derogabile, ex art.  14-quater  l.
n. 241/1990,  in  ipotesi  eccezionali,  comunque  non  riconducibili
all'acquisizione  postuma  di  atti  di  assenso  non  espressi   nei
termini),  e  radicalmente  alterato  dalla  disposizione   regionale
impugnata che, invece: 
      - consente l'acquisizione postuma dei provvedimenti di  assenso
di competenza degli organi di indirizzo politico, con la  conseguenza
che per siffatti atti e impedita la formazione del silenzio assenso e
negata la natura sostitutiva della  determinazione  conclusiva  della
conferenza di servizi; nonche' 
      -  sospende  (sine  die)   l'efficacia   della   determinazione
conclusiva fintantoche' non venga formalizzato  il  provvedimento  di
competenza dell'organo di  indirizzo  politico,  alterando  cosi'  il
regime dell'immediata efficacia della determinazione conclusiva. 
    Le disposizioni regionali,  quindi,  aggravano  sensibilmente  il
procedimento  amministrativo  rispetto  al  modello   statale   quale
risultante dal  combinato  disposto  degli  artt.  27-bis  d.lgs.  n.
152/2006 e 14-ter l. n. 241/1990,  impedendo  che  la  conferenza  di
servizi in  materia  ambientale  (procedimento  autorizzatorio  unico
regionale), in caso  di  mancata  acquisizione  di  provvedimenti  di
competenza degli organi di indirizzo politico, possa concludersi  con
una determinazione sostitutiva degli atti di assenso non acquisiti ed
immediatamente efficace. 
    L'introduzione  di  una  fase  integrativa  dell'efficacia  della
determina conclusiva della conferenza, fase peraltro priva di termine
finale, discrimina quindi la posizione del singolo inciso dall'azione
provvedimentale regionale lombarda, impedendogli, in violazione degli
standard di tutela delineati a livello nazionale e uniformi su  tutto
il  territorio  della   Repubblica,   di   ottenere   una   decisione
amministrativa sostitutiva di tutti gli atti di assenso richiesti  ed
immediatamente efficace (o, comunque, al piu' sospesa  nella  propria
efficacia soltanto nei casi eccezionali di  dissenso  qualificato  ex
art.  14-quater  l.  n.  241/1990  e  per  il  periodo   strettamente
necessario per l'eventuale esperimento dei rimedi oppositivi da parte
delle amministrazioni dissenzienti). 
    Attesa la compromissione  delle  esigenze  di  semplificazione  e
accelerazione procedimentale derivante dalle  disposizioni  regionali
censurate e la conseguente violazione degli standard  di  tutela  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali assicurati dal modulo procedimentale  uniforme  previsto,  in
funzione semplificatoria,  dalla  normativa  statale  in  materia  di
valutazione dell'impatto ambientale (artt. 14 e ss. l. n. 241/1990  e
norme richiamate e correlate), si insiste  affinche'  codesta  Ecc.ma
Corte  costituzionale  voglia  annullare  le  disposizioni  regionali
censurate perche invasive, sotto i  profili  qui  considerati,  della
sfera di competenza esclusiva riservata dall'art. 117, comma 2, lett.
m) Cost. alla legislazione statale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimi e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati
ed illustrati, gli artt. 2, comma 1, lett. b) e 10,  comma  1,  lett.
d), n. 9 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n.  36
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del
15 dicembre 2017. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
      1.  attestazione  relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei Ministri nella riunione del  giorno  8  febbraio  2018,
della determinazione di impugnare la legge della Regione Lombardia 12
dicembre 2017, n. 36 secondo i termini e per le  motivazioni  di  cui
alla allegata relazione del Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie; 
      2.  copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata   nel
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50  del  15  dicembre
2017. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
 
        Roma, 12 febbraio 2018 
 
                   L'Avvocato dello Stato: De Luca 
 
 
           Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani