N. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2018
Ordinanza del 29 gennaio 2018 del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Ente nazionale protezione animali E.N.P.A. ONLUS, LAV Lega antivivisezione ONLUS Ente Morale, Lega nazionale per la difesa del cane contro Provincia di Teramo, ATC Vomano Fino e ATC Salinello.. Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni sul controllo della fauna selvatica - Attuazione dei piani di abbattimento - Previsione che consente la partecipazione dei cacciatori iscritti o ammessi agli ambiti territoriali di caccia (ATC) interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione. - Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), art. 44, commi 2 e 6.(GU n.12 del 21-3-2018 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO (Sezione prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 224 del 2016, proposto da: Ente nazionale protezione animali E.N.P.A. ONLUS, LAV Lega antivivisezione ONLUS ente morale, Lega nazionale per la difesa del cane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone e Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Iannini in L'Aquila, via Corradino D'Ascanio n. 11, contro la Provincia di Teramo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano D'Ignazio, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27, nei confronti di ATC Vomano Fino, ATC Salinello, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Flamminj, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27, per l'annullamento della deliberazione n. 92 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto «caccia pesca micologia - approvazione piano di controllo triennale 2016/2018 delle popolazioni delle volpi». Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Teramo e di ATC Vomano Fino e di ATC Salinello; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con ricorso ritualmente notificato, gli enti in epigrafe indicati impugnavano, chiedendone l'annullamento, la delibera n. 92 del 2016, con cui la Provincia di Teramo ha adottato il piano di controllo triennale 2016/2018 delle popolazioni delle volpi. A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva: A) violazione dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed illegittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 10 del 2004. Nel provvedimento gravato, infatti, non si darebbe conto del previo esperimento di metodi ecologici e del loro risultato, procedendosi direttamente all'abbattimento della specie considerata. Inoltre, non risulterebbe un accertamento probatorio adeguato in ordine alla presenza certa e attuale, sul territorio provinciale, di un numero di volpi che possa ritenersi eccessivo, nonche' in ordine all'esistenza di danni rilevanti causalmente riconducibili alla specie in questione. Infine, le misure di abbattimento e contenimento dovrebbero essere attuate, oltre che dalle guardie venatorie, provinciali o volontarie, dai cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati ai sensi dell'art. 44, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2004. La norma regionale sarebbe pero' incostituzionale, perche' consente l'attuazione del piano da parte di soggetti diversi da quelli indicati nella norma statale; B) difetto di motivazione e istruttoria, in quanto il provvedimento gravato - pur discostandosi dal parere obbligatorio ma non vincolante dell'ISPRA - non motiverebbe adeguatamente e sufficientemente l'impiego del metodo della girata; C) eccesso di potere, in quanto lo scopo effettivamente perseguito dalla provincia non sarebbe quello di riequilibrare la popolazione delle volpi, ma quello di proteggere le specie di interesse venatorio. Si costituivano in giudizio la Provincia di Teramo e gli ambiti territoriali di caccia del Vomano e di Salinello. Con ordinanza n. 23 del 2017, il Tribunale rigettava la domanda cautelare ritenendo «la sufficienza della piana e diffusa motivazione della Provincia resistente addotta sull'operato discostamento dal parere ISPRA, essenzialmente basato sulla ritenuta (e non confutata) insufficienza delle altre tecniche ai fini del raggiungimento degli obiettivi sottesi all'approvazione del piano di controllo». Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2018, previo deposito di memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione. Ritiene il Tribunale di dover sollevare, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, commi 2 e 6, della legge regionale Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), nella parte in cui prevede che «I soggetti attuatori possono avvalersi (...) dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione» e che «I piani di cui al presente articolo sono attuati: (...) c) dai cacciatori iscritti negli ATC interessati nominativamente segnalati dal comitato di gestione». In punto di rilevanza della questione, si osserva quanto segue. Oggetto di gravame e' la delibera n. 92 del 2016, con cui la Provincia di Teramo ha adottato il piano di controllo triennale 2016/2018 delle popolazioni delle volpi. I motivi di ricorso prospettati sono infondati, per quanto si dira' piu' dettagliatamente e motivatamente nella sentenza di merito. L'unica censura dotata di fondamento e' quella relativa alla violazione dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, concernente l'individuazione, quali soggetti attuatori del piano di contenimento e abbattimento gravato, dei cacciatori non proprietari dei fondi interessati dal piano stesso. Ed invero, l'art. 19, comma 2, citato prevede che «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresi' avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio». Le guardie venatorie provinciali, deputate all'attuazione dei piani di abbattimento ex art. 19 citato, possono avvalersi, tra l'altro, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, ma non anche dei cacciatori che tali non siano. La delibera impugnata con il ricorso introduttivo, laddove prevede questa possibilita', sarebbe pertanto illegittima per violazione dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992. Tuttavia, la legge regionale n. 10 del 2004, all'art. 44, comma 4, prevede che «I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province e dalle guardie venatorie volontarie. I soggetti attuatori possono avvalersi [tra l'altro] dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione». Il comma 6, poi, chiarisce che «I piani di cui al presente articolo sono attuati: (...) c) dai cacciatori iscritti negli ATC interessati nominativamente segnalati dal comitato di gestione». Alla luce di quanto detto, e' evidente che la questione sollevata e' rilevatane, in quanto, in caso di suo eventuale accoglimento e di declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 44, commi 2 e 6, della legge regionale n. 10 del 2004, il ricorso avverso la delibera n. 92 del 2016 della Provincia di Teramo, seppur questa sia conforme alla censurata norma regionale, sarebbe fondato e andrebbe accolto per violazione dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 sotto il profilo suindicato. La questione, oltre che rilevante, e' non manifestamente infondata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., secondo quanto gia' statuito dalla Corte costituzionale da ultimo con la sentenza n. 139 del 2017. La norma regionale impugnata, infatti, consente l'attuazione dei piani di abbattimento anche da parte di cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione. L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, invece, non permette ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano (sentenza n. 139 del 2017). La Corte costituzionale, peraltro, ha gia' ritenuto che «l'elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all'attivita' in questione, e' tassativo, e che una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente (sentenze n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 20 12)» (sentenza n. 139 del 2017).
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione prima) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, commi 2 e 6, della legge regionale Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), nella parte in cui prevede che «I soggetti attuatori possono avvalersi (...) dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione» e che «I piani di cui al presente articolo sono attuati: (...) c) dai cacciatori iscritti negli ATC interessati nominativamente segnalati dal comitato di gestione». Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, al Presidente della giunta regionale e alle parti in causa. Manda alla segreteria per le comunicazioni di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati: Antonio Amicuzzi, Presidente; Paola Anna Gemma Di Cesare, consigliere; Lucia Gizzi, primo referendario, estensore. Il Presidente: Amicuzzi L'estensore: Gizzi