N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  2  marzo  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente  -  Acque  pubbliche  -  Norme  della  Regione   Liguria   -
  Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno  2018  -
  Semplificazione  in  materia  di   autorizzazione   idraulica   per
  interventi inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua. 
Ambiente - Caccia  -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Disposizioni
  collegate alla legge di stabilita' per  l'anno  2018  -  Previsione
  della possibilita' per la Regione di avvalersi, per le attivita' di
  controllo   faunistico,   anche   del   concorso   di    coadiutori
  appositamente formati - Eccezioni al divieto di  commerciare  fauna
  selvatica morta. 
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017, n.  29  (Disposizioni
  collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2018), artt.  15,  24
  [, comma 2,] e 35 [, comma 3]. 
(GU n.14 del 4-4-2018 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello Stato codice fiscale n.  80224030587,  fax  06/96514000  e  Pec
roma@mailcert.avvocaturastato.it  presso  i  cui   uffici   ex   lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  nei  confronti  della
Regione Liguria in persona  del  Presidente  della  Giunta  regionale
pro-tempore, per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
degli articoli 15, 24 e 35 della legge regionale Liguria 28  dicembre
2017  n.  29,  recante  le  «Disposizioni  collegate  alla  legge  di
stabilita' per l'anno 2018», pubblicata nel BUR n. 18 del 29 dicembre
2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 22  febbraio
2018. 
    Con la  legge  Regione  Liguria  n.  29  del  28  dicembre  2017,
pubblicata sul BUR n. 18 del 29  dicembre  2017,  che  consta  di  46
articoli, la Regione Liguria ha emanato  le  «Disposizioni  collegate
alla legge di stabilita' per l'anno 2018», in particolare, prevedendo
norme in materia di tutela delle opere idrauliche all'art. 15, la cui
rubrica e' intitolata «semplificazione in materia  di  autorizzazione
idraulica»; a tutela della fauna all'art.  24,  rubricato  «modifiche
alla legge regionale 11 marzo  2014  n.  4  (Norme  per  il  rilancio
dell'agricoltura  e  della  selvicoltura  per  la  salvaguardia   del
territorio rurale ed istituzione della banca regionale della  terra);
e all'art. 35, rubricato «modifiche alla legge  regionale  1°  luglio
1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e
per il prelievo venatorio)». 
    E' avviso del Governo che con le norme denunciate in epigrafe  la
Regione Liguria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione
della normativa costituzionale  come  si  confida  di  dimostrare  in
appresso con l'illustrazione del seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. L'art. 15 della legge della  Regione  Liguria  n.  29  del  28
dicembre  2017,  viola  l'art.  117,  comma  2,   lett.   s),   della
Costituzione, in riferimento agli articoli 93 e 94 del  R.D.  n.  523
del 25 luglio 1904 «Testo unico delle disposizioni di  legge  intorno
alle opere idrauliche delle diverse categorie». 
    L'art. 15 della legge regionale n. 29/2017 citata dispone che «1.
Sono soggetti a comunicazione alla Regione, entro trenta giorni prima
della data di inizio attivita', gli interventi di pulizia  dell'alveo
e delle sponde eseguiti a mano o con mezzi meccanici dai  proprietari
frontisti o aventi titolo, gli interventi di  manutenzione  ordinaria
di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria
degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi  compresa
la movimentazione di materiale litoide nei casi di  ripristino  della
sezione  di  deflusso  dell'alveo,  lo  svuotamento  di   vasche   di
sedimentazione, vasche antincendio e briglie  di  trattenuta  purche'
non comportino asportazione dello stesso. 
    2. La Regione, entro il termine dei trenta giorni di cui al comma
1, puo' disporre il diniego dell'intervento. 
    3. Non sono soggetti a nulla osta idraulico e a comunicazione  di
inizio attivita' gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso  di
eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato  di  emergenza,
di eventi potenzialmente in grado  di  contaminare  un  sito  di  cui
all'art.  242  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  e  interventi   imprevisti   e   non
programmati   su   utenze   di   interesse   pubblico   oggetto    di
concessione.... ». 
    Tali previsioni devono intendersi costituzionalmente  illegittime
per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione in
riferimento alla normativa interposta di cui agli articoli  93  e  94
del. R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, contenuti nel capo VII, «Polizia
delle acque pubbliche»,  che  pongono  norme  a  tutela  dell'assetto
idrogeologico e, dunque, rientrano nella competenza  esclusiva  dello
Stato. 
    In particolare, il predetto art. 93  prevede  che  «nessuno  puo'
fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici  e
canali di proprieta' demaniale, cioe' nello spazio  compreso  fra  le
sponde  fisse  dei  medesimi,  senza   il   permesso   dell'autorita'
amministrativa»; e il successivo art. 94 citato dispone che «nel caso
di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o  le  linee,  fino
alle  quali  dovra'  intendersi  estesa   la   proibizione   di   che
nell'articolo  precedente,  saranno  determinate  anche  in  caso  di
contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati». 
    La difformita' della  norma  regionale  in  esame  rispetto  alle
richiamate  norme  statali  interposte  comporta  che  la  disciplina
regionale invade la sfera di competenza esclusiva dello Stato in base
all'art. 117, comma 2,  lett.  s),  della  Costituzione  e  che  sia,
percio' stesso, costituzionalmente illegittima. 
    La disciplina statale richiamata, infatti, fissa  una  regola  di
tutela ambientale che risulta violata dalla disposizione regionale de
qua. 
    La giurisprudenza costituzionale e' costante  nell'affermare  che
la  materia   «tutela   dell'ambiente»   rientra   nella   competenza
legislativa esclusiva dello Stato, appunto, ai sensi  dell'art.  117,
comma 2, lett. s), della  Costituzione  e  inerisce  a  un  interesse
pubblico di valore costituzionale primario ed  assoluto.  Come  ormai
costantemente  affermato  dalla  giurisprudenza  costituzionale,   si
tratta di una «materia trasversale», titolo che legittima lo Stato ad
adottare  disposizioni  a  tutela  di  un  valore  costituzionalmente
protetto, anche in «campi di esperienza» - le cosiddette «materie» in
senso proprio - attribuiti alla competenza legislativa regionale. 
    Ne deriva che le disposizioni  legislative  statali  adottate  in
tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a
statuto speciale, e le Province autonome, dettano nei settori di loro
competenza,  essendo  a  esse  consentito  soltanto,   eventualmente,
incrementare  i  livelli  della  tutela  ambientale,  senza,   pero',
compromettere  il  punto  di  equilibrio  fra  esigenze  contrapposte
espressamente individuato dalla norma statale (ex multis sentenza  n.
197 del 2014, punto 3.2. del Considerato in diritto). 
    2. L'art. 24 della legge della  Regione  Liguria  n.  29  del  28
dicembre  2017  viola  l'art.  117,  comma   2,   lett.   s),   della
Costituzione, in riferimento all'art.  19  della  legge  11  febbraio
1992, n. 157. 
    L'art. 24 della legge regionale n. 29/2017 citata modifica l'art.
2 della legge regionale 11 marzo 2014, n. 4, inserendo nel  medesimo,
dopo il comma 3, il comma 3-bis, il quale dispone che  «In  vista  di
una piu' efficace tutela delle coltivazioni, nonche'  per  rispondere
con  maggiore  tempestivita'  ed  incisivita'   alle   richieste   di
interventi provenienti dai comuni, la Regione, per  le  attivita'  di
controllo  faunistico,   puo'   avvalersi,   sull'intero   territorio
regionale, oltreche' dei soggetti individuati all'art. 36, comma 2  ,
lettera b)  della  legge  regionale  1°  luglio  1994  n.  29  (Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo
venatorio) e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  anche  del
concorso di coadiutori, appositamente  formati,  in  coerenza  con  i
criteri di cui all'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre  1991  n.
394 (Legge quadro sulle aree protette) e  successive  integrazioni  e
modificazioni». 
    La norma regionale consente, dunque, di effettuare  il  controllo
con  modalita'  e  personale  differente  da  quello  previsto  dalla
normativa statale interposta, segnatamente  dall'art.  19,  comma  2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente  le  «Norme  per  la
protezione della fauna selvatica e per  il  prelievo  venatorio»,  ai
sensi  del  quale  i  piani  «devono  essere  attuati  dalle  guardie
venatorie dipendenti dalle  amministrazioni  provinciali»,  le  quali
«potranno (...) avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi  sui
quali si attuano i piani medesimi,  purche'  muniti  di  licenza  per
l'esercizio  venatorio,  nonche'  delle  guardie  forestali  e  delle
guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio». 
    In base all'art. 117, comma 2, lett. s), della  Costituzione,  la
legislazione  regionale  deve  rispettare  la  normativa  statale  in
materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, in  particolare,
quella in materia di preservazione della fauna, ove esprima, come nel
caso in esame, delle regole minime comuni (ex multis  sentenza  n.  2
del 2015; n. 278 del 2012; n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010). 
    Tali regole minime comuni  sono  essenzialmente  contenute  nella
legge 11 febbraio 1992, n. 157 citata che in larga parte le racchiude
quale normativa  interposta,  cosi  che  la  normativa  regionale  in
contrasto con le corrispondenti disposizioni statali invade la  sfera
di   competenza   legislativa   dello    Stato    ed    e'    percio'
costituzionalmente illegittima. 
    Si aggiunge che, proprio con riferimento all'art.  19,  comma  2,
della legge n. 157/1992 citato, la giurisprudenza  costituzionale  ha
affermato che l'elenco dei soggetti abilitati al controllo faunistico
e' tassativo e una sua integrazione da parte  della  legge  regionale
riduce il livello minimo e uniforme di tutela (sentenza  n.  139  del
2017; n. 107 del 2014; e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012). 
    La modifica introdotta dalla legge regionale n.  29/2017  citata,
nel  prevedere  la   formazione   di   nuovi   «coadiutori»   risulta
evidentemente finalizzata a modificare il contenuto precettivo  della
richiamata disposizione statale ed  e',  per  l'effetto  e  per  cio'
stesso, costituzionalmente illegittima. 
    Si sottolinea, inoltre, come la  responsabilita'  dell'attuazione
del  controllo  e'   espressamente   attribuita   all'Amministrazione
provinciale e non all'Amministrazione Regionale 
    L'art. 24 della legge regionale n. 29/2017  citato  che  modifica
l'art. 2, comma 3-bis, della legge regionale n. 4/2014  citato  deve,
pertanto, ritenersi  costituzionalmente  illegittimo  per  violazione
dell'art. 117, comma 2, lett. s) della  Costituzione  in  riferimento
alla normativa interposta di cui di cui all'art. 19  della  legge  n.
157 del 1992 citato. 
    3. L'art. 35, comma 3, della legge della Regione  Liguria  n.  29
del 2017, viola l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in
riferimento all'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
    L'art. 35, comma 3, della legge regionale n.  29/2017  citato  ha
novellato l'art. 47 della legge regionale 1° luglio 1994, n.  29  del
1994 introducendo, dopo il comma 7-bis, il comma 7 -ter, che  dispone
che «E' vietato commerciare fauna selvatica  morta,  fatta  eccezione
per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di
controllo autorizzati nel rispetto  delle  modalita'  previste  dalla
normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni  a  carattere
gastronomico». 
    La norma viola l'art. 117, comma 2, lett. s), della  Costituzione
con riferimento alla normativa interposta di cui  all'art.  21  della
legge 11 febbraio 1992 n. 157 citata  contenente  le  «norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio». 
    La norma  statale  prevede,  infatti,  il  divieto  di  esercizio
venatorio della  fauna  selvatica  in  questione  e  rappresenta  uno
standard di tutela della fauna selvatica, in quanto tale  ascrivibile
alla competenza legislativa esclusiva dello  Stato  di  cui  all'art.
117, comma 2, lett. s), della Costituzione. 
    La sopra richiamata difformita' della norma legislativa regionale
rispetto alla norma statale determina, dunque, la incostituzionalita'
della prima per contrasto  con  il  parametro  costituzionale  appena
evocato con riferimento alla norma interposta statale predetta. 
    Come gia' rilevato nel  precedente  motivo  di  impugnazione,  le
norme statali sopra citate sono poste a tutela della fauna  selvatica
e, dunque, a tutela dell'ambiente e il contrasto con le  medesime  si
traduce senz'altro in una violazione dell'art. 117 comma 2, lett. s),
della  Costituzione  nelle  materie   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema. 
    La giurisprudenza costituzionale e' costante  nell'affermare  che
la  materia   «tutela   dell'ambiente»   rientra   nella   competenza
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117,  comma  2,
lett. s), della Costituzione e inerisce a un  interesse  pubblico  di
valore costituzionale e primario assoluto. 
    Come   ormai   costantemente   affermato   dalla   giurisprudenza
costituzionale, si tratta di una  «materia  trasversale»  titolo  che
legittima lo Stato ad adottare disposizioni a  tutela  di  un  valore
costituzionalmente protetto anche  in  «campi  di  esperienza»  -  le
cosiddette «materie» in senso proprio -  attribuiti  alla  competenza
legislativa regionale. 
    Ne deriva che le disposizioni  legislative  statali  adottate  in
tale ambito fungono da limite alla disciplina delle Regioni  anche  a
statuto speciale e delle Province autonome, dettano  nei  settori  di
loro competenza, essendo a esse consentito  soltanto,  eventualmente,
incrementare  i  livelli  della  tutela   ambientale,   senza   pero'
compromettere  il  punto  di  equilibrio  fra  esigenze  contrapposte
espressamente individuato nella normativa statale (ex multis sentenza
n. 197 del 2014, punto 3.2. del Considerato in diritto). 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per i suesposti motivi si conclude affinche' gli articoli 15,  24
e 35 della legge regionale Liguria 28 dicembre 2017,  n.  29  recante
«Disposizioni collegate alla legge di  stabilita'  per  l'anno  2018»
siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 22 febbraio 2018. 
        Roma, 26 febbraio 2018 
 
           Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri 
 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Morici